ASSICURAZIONE AGEVOLATA CALAMITA’ (Legge 154/16; D.Lgs. 102/04; D.M. 23/7/20, 26/11/20, 29/12/20, 13/1/21, 9/4/21, 28/5/21, 31/5/21, 2/8/21, 25/10/21) (danni09)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF); Organismi pagatori (AGEA); Enti gestori Fondi di mutualizzazione o di stabilizzazione dei redditi settoriali; Organismi collettivi di difesa; imprenditori agricoli di cui ad Art. 2135 del Codice Civile
Iter procedurale:
MIPAAF con D.M. 29/12/2020 come modificato da D.M. 11/11/2021 approvato Piano di gestione dei rischi in agricoltura per anno 2021 che prevede ad:
Art. 1 ambito di applicazione riguardante: polizze assicurative agevolate (da Art. 2 a 8); Fondi di mutualizzazione (da Art. 9 a 13); Fondi di stabilizzazione del reddito settoriale (da Art. 14 a 19)
Art. 2 ammissibilità al sostegno pubblico, con risorse della Mis. 17.1 del PNSR 2014/20 (v. scheda “PSR ed assicurazione agevolata), dei premi per:
- polizze assicurative stipulate per anno 2021 a copertura di produzioni agricole ed animali, strutture aziendali, allevamenti zootecnici riportate in Allegato 1 pubblicato su G.U. 57/21;
- Fondi di mutualizzazione per rischi climatici e sanitari;
- Fondi per stabilizzazione del reddito settoriale, intesi come “somma di introiti ricavati da agricoltore dalla vendita della propria produzione di un dato settore sul mercato (compreso qualsiasi tipo di sostegno) decurtati dei costi dei fattori di produzione”
Ammissibili a copertura assicurativa agevolata seguenti:
- avversità catastrofali, quali: alluvione (cioè esondazione di corsi/specchi di acqua naturali e/o artificiali dovuta ad eventi atmosferici che invadono zone circostanti, depositando materiale solido ed incoerente); gelo (cioè abbassamento termico della temperatura inferiore a 0 gradi); brina (cioè congelamento di rugiada sulla superficie di una pluralità di colture limitrofe dovuta ad irraggiamento notturno); siccità (cioè straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo con conseguente abbassamento del contenuto idrico del terreno e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da tendere impossibile interventi irrigui di soccorso che ne compromette la produzione assicurata);
- avversità di frequenza, quali: eccesso di pioggia (cioè precipitazioni eccedenti le medie del periodo in grado di provocare danni); eccesso di neve (cioè precipitazione atmosferica di lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arreca danno alle piante compromettendone la produzione); grandine (cioè acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili): vento forte (cioè fenomeno ventoso che raggiunge almeno il 7° grado della scala Beaufort con effetti diretti sul prodotto assicurato o abbattimento di impianto arboreo);
- avversità accessorie, quali: colpo di sole (cioè incidenza diretta dei raggi solari che per intensità e/o durata di forte calore arreca danno alle colture); vento caldo e ondata di calore (cioè movimento di massa d’aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato a temperature di oltre 30°, avente durata e/o intensità tale da determinare danni); sbalzo termico (cioè variazione brusca della temperatura che per durata ed intensità arreca danni sulla vitalità della piante che ne compromette la produzione)
Art. 3 polizza assicurativa, a copertura della mancata resa qualitativa e/o quantitativa delle produzioni vegetali (intesa come differenza tra resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata), può avere seguenti combinazioni:
- polizza che copre insieme delle avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie
- polizza che copre insieme delle avversità catastrofali + almeno 1 avversità di frequenza
- polizza che copre almeno 3 avversità di frequenza + avversità accessorie
- polizza che copre insieme delle avversità catastrofali
- polizza che copre almeno 2 avversità di frequenza
- polizza sperimentale riguardanti:
- polizza ricavo, cioè contratto assicurativo che copre perdite di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra riduzione della resa (intesa come differenza tra resa effettiva al raccolto a seguito di avversità ammessa ad assicurazione agevolata e resa assicurata pari alla media delle produzioni ordinarie dei 3 anni precedenti o 5 anni precedenti, escludendo produzione più elevata e più bassa) e riduzione del prezzo di mercato (intesa come differenza tra prezzo di mercato definito da ISMEA e prezzo effettivamente ottenuto). Polizza ricavo “a copertura del rischio inerente variabilità del rischio aziendale nel settore del grano duro e tenero a causa di avversità catastrofali, di frequenza, accessorie e di rischio prezzo”. Valori assicurabili delle produzioni di frumento calcolati applicando prezzi unitari di mercato (stabiliti per periodo Luglio – Settembre 2021 con D.M. 25/10/2021 pubblicato su G.U. 283/21, fermo restando che parti possono stabilire prezzi anche inferiori) e produzione media. Ai fini del risarcimento del danno, polizza deve prevedere soglia di riduzione del ricavo superiore a 20% da applicare sul rischio assicurato per intera produzione di frumento del Comune. Quantificazione del danno valutata in base a differenza tra resa assicurata e resa effettiva e tra prezzo assicurato e prezzo di mercato. Risarcimento, a copertura della riduzione del ricavo, è dato dalla differenza tra valore della produzione assicurata (resa media per prezzo di assicurazione) e valore della produzione nell’anno di assicurazione (resa effettiva per prezzo di mercato)
- polizza indicizzata o index based, cioè contratto assicurativo che copre perdita di produzione assicurata per danno di quantità e qualità a seguito di andamento climatico avverso identificato tramite scostamento positivo o negativo di indici biologici (intesi come biomassa calcolata in un determinato periodo di sviluppo della coltura) o indici meteorologici (intesi come somma delle temperature medie giornaliere o precipitazioni cumulative in un determinato periodo) potenzialmente dannoso per produzione agricola in specifica area di produzione (danno riconosciuto in base ad effettivo scostamento rispetto al valore di indice). Polizza index based assicura produzioni di cereali, foraggiere, oleaginose, pomodoro, agrumi, cucurbitacee, olive a fronte di rischi dovuti ad andamenti climatici avversi secondo le combinazioni di cui sopra. Polizza deve prevedere:
- perdita di produzione superiore al 30% inerente ad intera produzione assicurata per Comune;
- metodo di calcolo del danno che consente di determinare perdita effettiva di singolo imprenditore in uno specifico anno a causa di andamento climatico avverso. Misurazione della perdita adeguata alle caratteristiche specifiche di ogni prodotto assicurato, avvalendosi di indici biologici o meteorologici definiti a livello aziendale, locale, regionale, nazionale
Contributo pari a 65% del costo della polizza sperimentale, comunque mai superiore a 20.000 € in 3 anni (regime “de minimis” agricolo)
AGEA incaricato di svolgere controlli su polizze sperimentali per accertare rispetto dei massimali assicurabili previsti ed “evitare sovracompensazioni o pagamenti indebiti”
Stessa polizza può assicurare sia avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture, sia danni provocati dalle seguenti:
- fitopatie sulle produzioni vegetali: alternaria; antracnosi; aspergillus flavus o parasiticus; batteriosi; botrite; cancro batterico delle pomacee; carbone; colpo di fuoco batterico; corineo; virosi; flavescenza dorata; fusariosi; mal del piede; ruggini; septoriosi; mal dell’esca; oidio; mal dell’inchiostro; marciume bruno; marciume radicale; ticchiolatura; peronospera; vaiolatura delle drupacee (Sharka); scopazzi del melo; phytophtora ramorum; micotossine del frumento; cercospora; maculatura bruna;
- infestazioni parassitarie: cinipide del castagno; diabrotica; punteruolo rosso delle palme; tignola del pomodoro; tarlo asiatico; moscerino dei piccoli frutti (Drosophila Suzuki); aromia bungii; cimice asiatica; popillia; elateridi; nottua del mais e del sorgo; piralide del mais e del sorgo; psilla; dorifora della patata; carpocapsa del melo e del pero; mosca dell’olivo; mosca del ciliegio; tignola orientale del pesco; ricamatrice del melo
Per stesso prodotto ed area di produzione consentita sottoscrizione di polizza assicurativa ed adesione ad un Fondo per copertura mutualistica, purché riguardano rischi diversi
Copertura assicurativa può riferirsi ad anno solare o comprendere 1 o più cicli produttivi di singola coltura o impegno pluriennale (In tal caso ai fini di ammissibilità della spesa, garanzie e relativi risarcimenti debbono riguardare campagna assicurativa annuale, senza obblighi né indicazioni circa tipo o quantità della produzione futura)
Copertura assicurativa deve riguardare produzione “realmente ottenibile negli appezzamenti assicurati e comprendere intera superficie in produzione per singola coltura all’interno del Comune“
Ammesse solo polizze che prevedono copertura di perdite di produzione superiori a 20% (30% per polizze index based) della produzione media annua di imprenditore agricolo, calcolata su intera superficie aziendale occupata da coltura assicurata
Riconoscimento del verificarsi di evento avverso avviene quando compagnia assicurativa accerta che danno quantificato al momento della raccolta superiore alla soglia del 20% (tenere conto di eventuale compromissione della qualità) in base alle risultanze del perito incaricato di stimare:
- danno sulla coltura, tramite verifica di: produzione realmente ottenuta; dati meteo; danno su coltura; esistenza nesso di causalità tra danno ed evento; danni eventualmente intervenuti anche in appezzamenti limitrofi;
- valore della produzione commercializzabile (Per polizza index based misurazione della perdita in base ad indici biologici e meteorologici). Se questo risulta inferiore a 80% del valore della produzione media annua, compagnia assicurativa procede al calcolo di indennizzo (mai superiore al valore della mancata produzione)
Per copertura di ogni tipologia di rischio non è consentita la stipula di polizze o certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI (Piano Assicurativo Individuale)
Art. 4 strutture aziendali assicurabili solo con polizze in cui compresa avversità oggetto di copertura sono:
- per strutture: impianti di produzione arboree ed arbustive; reti/teli antigrandine o antipioggia; serre e tunnel fissi con rivestimento in film plastico; serre fisse con rivestimento in vetro non temperato o plastica; serre fisse rivestite in vetro; serre per fungicoltura (intese come strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato, munite di controllo di aerazione a doppio strato); ombrai (intese come strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante); impianti antibrina; reti monofilare anti insetto
- per avversità da assicurare obbligatoriamente: grandine; tromba d’aria; eccesso di neve; vento forte; uragano; fulmine; eccesso di pioggia; gelo (solo per impianti di produzione arboree ed arbustive). Avversità assicurabili facoltativamente sono: piogge alluvionali; siccità (solo per impianti di produzione arboree ed arbustive).
Copertura assicurativa, riferita ad anno solare, deve comprendere intera superficie occupata dalle strutture aziendali entro il Comune
Art. 5 costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili solo con polizze riguardanti tutte le possibili cause di morte non risarcite da altri interventi UE o nazionali
Mancato reddito di produzioni zootecniche (dovuto anche a provvedimenti previsti per aree perifocali) o abbattimento forzoso di animali ammissibili solo se sottoscritte polizze riguardanti le seguenti epizoozie:
- per bovini e bufalini: afta epizootica, brucellosi, pleuropolmonite, tubercolosi da assicurare obbligatoriamente; leucosi enzootica, Blue Tongue, encefalopatia spongiforme bovina, carbonchio ematico, diarrea virale bovina, rinotracheite infettiva/malattia delle mucose, paratubercolosi da assicurare facoltativamente
- per suini: peste suina classica, malattia vescicolare suina, afta epizootica da assicurare obbligatoriamente; peste suina africana, trichinellosi, morbo di Aujeszky, brucellosi, morbo blu dei suini PRRS da assicurare facoltativamente
- per ovicaprini: febbre catarrale (Blue Tongue), brucellosi, afta epizootica da assicurare obbligatoriamente; scrapie, agalassia contagiosa, artrite/encefalite caprine, febbre Q, paratubercolosi, peste dei piccoli ruminanti, visna-maedi da assicurare facoltativamente
- per avicoli: malattia di Newcastle da assicurare obbligatoriamente; influenza aviaria, salmonellosi, mycoplasma gallisepticum/synoviae, laringotracheite infettiva aviaria da assicurare facoltativamente
- per api: peste americana, peste europea da assicurare obbligatoriamente; varroasi, acariosi, infestazione da Aethinia tumida da assicurare facoltativamente
- per equidi: encefalite equina, anemia infettiva da assicurare obbligatoriamente; influenza equina, arterite virale da assicurare facoltativamente
- per cunicoli: mixomatosi, malattia emorragica virale da assicurare obbligatoriamente
Ammesse solo polizze che prevedono coperture per perdite di produzione superiori a 20% della produzione media annua, salvo polizze relative allo smaltimento delle carcasse
Per garanzie relative a mancata produzione di latte o miele, riconoscimento di evento avverso si considera quando compagnia assicurativa accerta che danno supera soglia del 20% sulla base delle risultanze di perito incaricato di accertare e stimare danno, tenendo conto di: valore della produzione commercializzata (compresa eventuale compromissione della qualità); esistenza di nesso di causalità tra evento e minore produzione ottenuta. Se tale valore inferiore a 80% della produzione media annua o al valore assicurato, compagnia assicurativa procede al calcolo di indennizzo (mai superiore al valore della mancata produzione)
Per coperture relative al mancato reddito ed abbattimento forzoso il riconoscimento di evento avverso avviene a seguito di emissione di provvedimento da parte di ASL, sulla base del quale perito accerta che danno superi la soglia del 20%
Copertura assicurativa riferita ad anno solare, pur riguardando più cicli produttivi o di accrescimento di singolo allevamento, fermo restando che parti possono prevedere impegno pluriennale, anche se ai fini del contributo garanzie e risarcimenti sempre riferiti a campagna assicurativa annuale
Copertura assicurativa deve riguardare intero allevamento o intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ogni specie animale allevata in Comune (Ne discende che soglia di danno valutata per intero allevamento/prodotto per Comune)
Non è consentita stipula di più polizze o certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI per copertura di ogni tipologia di rischio
Risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali erogati in termini di servizio prestato non potendo consentire pagamenti diretti ai beneficiari, per cui risarcimento versato da compagnie assicurative “a operatori che hanno prestato ai beneficiari il servizio di rimozione e distruzione dei capi morti”
Art. 6 PAI sempre allegato a contratto assicurativo sottoscritto da agricoltore, che deve riportare per ogni garanzia e bene assicurato: valore assicurato; tariffa applicata; importo del premio; soglia di danno; franchigia e presenza di “polizza integrativa non agevolata per copertura della parte del rischio a totale carico del produttore (avente stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma riguardante garanzie, valori e quantità non agevolabili). Dati debbono essere inviati da beneficiari di polizza individuale o da Organismi collettivi di difesa per polizze collettive a Sistema di gestione del rischio (SGR). Mancate indicazioni degli elementi prescritti nel contratto o mancato invio dei dati a SGR comporta decadenza di aiuti
Organismo pagatore ai fini del controllo può chiedere conferma dei dati indicati nella polizza alla compagnia assicurativa “che ha preso in carico i rischi”
Art. 7 per polizze assicurative relative alle produzioni vegetali, allevamenti e produzioni animali (Escluso smaltimento delle carcasse), valore della produzione media annua rappresenta il valore massimo assicurabile “ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno”. Valore da riportare nel PAI da imprenditore agricolo e da verificare tramite: utilizzo di “Standard value” (SV), il cui metodo di calcolo è riportato in Allegato 5 pubblicato su G.U. 57/21 (standard value per anno 2021 relativi a: mancate produzioni vegetali, compresi quelli per uve da vino DOC, DOCG, IGT, sono riportati in Allegato 1 e 2 del D.M. 28/5/2021; mancate produzioni di latte e miele ed abbattimento forzoso del bestiame sono riportati in Allegato 1 e 2 del D.M. 2/8/2021); documenti forniti da agricoltore attestanti valore di produzione ottenuta negli ultimi 3 anni (o 5 anni scartando produzione più alta e più bassa)
Spesa ammissibile a contributo determinata in base ai valori assicurati con polizze agevolate, eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua. Se produzione media annua superiore a SV, valore massimo assicurabile è quello della produzione dichiarata e “giustificata con documenti probatori”
Spesa del premio ammissibile a contributo è pari al minor valore “tra spesa premi sostenuta applicando parametri contributivi, calcolati sulla base dei dati assicurativi agevolati acquisiti in SGR e la spesa premi risultante dal certificato di polizza”
Percentuali contributive massime sulla spesa ammessa per ogni combinazione coltura, struttura, allevamento e tipologia di garanzia sono le seguenti per:
- polizze che prevedono copertura di perdite di produzione superiori a 20% della produzione media annua:
- fino a 70% della spesa ammessa per eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie nelle colture vegetali, epizoozie, mancato reddito, abbattimento forzoso di animali negli allevamenti (compresi: squilibri termoigrometrici o mancata/ridotta produzione del latte; andamento stagionale avverso o mancata/ridotta produzione di miele);
- fino a 65% della spesa ammessa per: polizze sperimentali (nel caso di polizze index based perdita di produzione superiore a 30%); polizze che coprono almeno 2 avversità di frequenza per colture ed eventi assimilabili a calamità naturali;
- polizze senza soglia di danno fino a 50% della spesa ammessa per: strutture aziendali ed eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici; animali morti per qualunque causa in allevamento e smaltimento carcasse
Misura del sostegno pubblico per spesa assicurativa agricola agevolata non prevede criteri di selezione, per cui qualora risorse non sufficienti a coprire percentuale massima di intervento, si provvede a “determinare misura del contributo a consuntivo tenuto conto della disponibilità di bilancio”
Art. 8 sottoscrizione di polizze assicurative individuali e certificati di polizza collettiva da attuarsi entro:
- 31 Maggio (Per anno 2021 prorogato al 12/6/2021 con D.M. 31/5/21) per colture a ciclo autunno primaverile e per colture permanenti;
- 30 Giugno per colture a ciclo primaverile ed olivicoltura;
- 15 Luglio per colture a ciclo estivo di secondo raccolto;
- 31 Ottobre per colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali, allevamenti;
- scadenza successiva per colture di cui alle lettere b) e c) seminate o trapiantate dopo le scadenza indicate
In caso di andamento climatico anomalo o per cause impreviste, tali termini possono essere differiti con decreto MIPAAF
Art. 9 concesso sostegno pubblico pari a 70% della spesa ammessa per:
- quote di adesione a copertura mutualistica versate da agricoltori aderenti a Fondi di mutualizzazione riconosciuti da Autorità competente contro avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie ed epizoozie;
- spese amministrative di costituzione dei Fondi ripartiti in maniera decrescente su massimo di 3 anni
Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli per anno 2021 sono ammissibili:
- produzioni vegetali di cui ad Allegato 2 del D.M. 11/11/2021 pubblicato su G.U. 292/21 limitatamente alle avversità atmosferiche, fitopatie ed infestazioni parassitarie riportate in Art. 2
- allevamenti zootecnici limitatamente alle epizoozie indicate in Art. 5
Art. 10 copertura mutualistica, limitatamente ai rischi riportati in Art. 9, deve, per ogni combinazione prodotto/Comune, riguardare perdite superiori a 20% della produzione media annua di imprenditore agricolo, con stima dei danni attuata tenendo conto di produzione media dichiarata da imprenditore in PAI certificata mediante utilizzo di SV, o, se produzione dichiarata superiore a SV, sulla base di documenti forniti da agricoltore relativi ad ultimi 3 o 5 anni (in tal caso escludere anno di produzione più alto e più basso)
Perito incaricato dal Fondo, a seguito di denuncia di danno da parte di agricoltore socio, provvede a:
- verificare: produzione realmente ottenibile; danno sulla coltura/allevamento oggetto di copertura; esistenza di nesso di casualità tra evento e danno anche su appezzamenti/allevamenti limitrofi; rispetto delle buone pratiche agronomiche e fitosanitarie;
- accertare che entità del danno sia superiore a soglia del 20%;
- stimare valore della produzione commercializzabile (se questo inferiore a 80% rispetto al valore della produzione media annua o al valore assoggettato a copertura mutualistica nel caso in cui quest’ultimo risulta inferiore al valore della produzione media annua);
- calcolare indennizzo mai superiore a valore di mancata produzione
Copertura per ogni campagna mutualistica è riferita ad anno solare, anche se può comprendere più cicli produttivi di ogni singola specie vegetale od allevamento. Contratto di adesione al Fondo può prevedere un impegno pluriennale, fermo restando che sostegno pubblico concesso solo per 1 campagna mutualistica annuale
Copertura mutualistica per ogni beneficiario deve comprendere intera produzione ottenuta in Comune per ogni tipologia di prodotto vegetale/allevamento
Vietata sottoscrizione di più coperture mutualistiche da parte di impresa o “contestuale attivazione di copertura mutualistica e stipula di polizza assicurativa per stessa coltura/allevamento ed area di produzione a copertura della stessa tipologia di rischio”
Art. 11 nella domanda di adesione alla copertura mutualistica occorre riportare, per ogni garanzia e prodotto assicurato: durata della copertura mutualistica; valore assoggettato a copertura; tariffa applicata; importo di quota di adesione a copertura mutualistica; modalità e termini di pagamento; soglia di danno e/o franchigia; presenza di coperture mutualistiche o polizze integrative non agevolate aventi stesso oggetto ma relative a rischi, garanzie, valori e quantità non agevolabili; modalità e tempi di erogazione di indennizzo “con espressa previsione, in caso di pluralità e concorrenza di domande, liquidazione limitata all’effettiva capacità del Fondo”; valore della produzione media di impresa nei 3/5 anni precedenti
Art. 12 ai fini del calcolo dell’importo sostenibile:
- valore della produzione media annua è il valore massimo assoggettabile a copertura mutualistica. Tale valore è dichiarato da imprenditore agricolo e verificato tramite SV o se superiore a questo tramite documenti forniti da imprenditore stesso attestanti valore della produzione degli ultimi 3/5 anni
- spesa massima ammissibile a contributo determinata in base a precedenti valori assegnati a copertura mutualistica (eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua se superiori a questa)
- spesa ammissibile per quote di adesione alla copertura mutualistica è pari al “minor valore risultante dal confronto tra spesa ottenuta applicando metodo di ragionevolezza del costo e la spesa risultante dal contratto di relazione alla copertura mutualistica”
Art. 13 ai fini del sostegno pubblico coperture mutualistiche sottoscritte entro:
- 31 Maggio (Per anno 2021 prorogato al 12/6/2021 con D.M. 31/5/21) per colture autunno primaverile e per colture permanenti;
- 30 Giugno per colture a ciclo primaverile ed olivicoltura;
- 15 Luglio per colture a ciclo estivo, 2° raccolto, trapiantate;
- 31 Ottobre per colture a ciclo autunno invernale;
- scadenza successiva per colture di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate dopo le scadenze indicate
In caso di andamento climatico avverso o per cause impreviste, MIPAAF può differire termini con apposito decreto
Art. 14 concesso sostegno pubblico pari a 70% di: spesa ammessa per quote di adesione alla copertura mutualistica versate da ogni agricoltore aderente a Fondi per la stabilizzazione del reddito aziendale settoriale riconosciuti da Autorità competenti (Reddito settoriale ammissibile definito secondo metodologia riportata in Allegato 3 pubblicato su G.U. 57/21); spese amministrative di costituzione dei Fondi stessi per non oltre 3 anni ed in misura decrescente
Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli per anno 2021 si considerano assoggettabili alla stabilizzazione del reddito le produzioni di frumento duro, olivicoltura, ortofrutta, latte bovino e ovicaprino, apicoltura, risicoltura, suinicoltura, barbabietole nei limiti delle disponibilità di bilancio
Attivazione procedura di risarcimento avviene a seguito del verificarsi di crisi di mercato che determina variazione negativa di reddito (calcolata applicando metodologia riportata in Allegato 9 pubblicato su G.U. 57/21) nel settore coperto dal Fondo
Art. 15 reddito di riferimento dei soci aderenti al Fondo nell’anno solare oggetto di copertura definito secondo metodologia Allegato 10 pubblicato su G.U. 57/21
Art. 16 copertura mutualistica sempre riferita ad anno solare deve prevedere copertura delle perdite superiori al 20% del reddito medio annuo complessivamente generato nel settore di riferimento determinato su base unitaria. In caso di superamento di tale soglia, perdita valutata come differenza tra reddito annuale unitario oggetto di copertura e reddito di imprenditore ottenuto dalla media dei 3/5 anni precedenti
Copertura mutualistica in oggetto attivata insieme a polizza assicurativa e Fondi di mutualizzazione, fermo restando che indennizzi “a qualsiasi titolo percepiti” sempre compresi tra i ricavi aziendali, ai fini del calcolo delle perdite di reddito
Importi versati ad agricoltori dai Fondi di stabilizzazione compensano in misura inferiore al 70%, e comunque al di sotto del 20%, la perdita di reddito subita da questi fino ad importo massimo di 460.000 €/agricoltore
Art. 17 nella domanda di adesione alla copertura mutualistica del Fondo di stabilizzazione occorre riportare per ogni garanzia e bene assicurato: durata della copertura mutualistica; valore assoggettato a copertura; tariffa applicata; importo della quota di adesione alla copertura mutualistica; modalità e tempi di pagamento; soglia di danno e/o franchigia; presenza di coperture assicurative e mutualistiche integrative non agevolate aventi stesso oggetto, ma relative a garanzie, valori e quantità non agevolabili; modalità e tempi di erogazione dell’indennizzo (evidenziare che liquidazione limitata alla effettiva capacità del Fondo); valore del reddito medio di imprenditore nei 3/5 anni precedenti
Art. 18 spesa ammissibile per quota di adesione a copertura mutualistica determinata applicando metodo di valutazione “della ragionevolezza del costo” secondo indicazioni fornite da MIPAAF
Misure di sostegno pubblico ai Fondi di stabilizzazione non prevedono criteri di selezione e consentono erogazione di un contributo fino a 70% di: spesa ammessa per quote di adesione e partecipazione alla copertura di stabilizzazione del reddito; spese amministrative di costituzione del Fondo
Art. 19 ai fini di ammissibilità al sostegno pubblico, copertura sottoscritta entro 30 Giugno. Se ciò impossibile per cause impreviste, MIPAAF può con decreto differire termini
Art. 20 MIPAAF con decreto può apportare modifiche od integrazioni al D.M. 29/12/2020 (compresi Allegati), al fine di recepire eventuali modifiche apportate al Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PNSR) o alle normative nazionali o per “eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica” o per ampliare copertura assicurativa ad ulteriori rischi (anche con polizze sperimentali), colture, allevamenti e strutture aziendali così da incrementare numero di imprese assicurate
D.M. 10/2/2021 pubblicato su G.U. 75/21 individua prezzi di mercato di riferimento di frumento tenero e duro per determinazione riduzione di prezzo su copertura assicurativa agevolata per polizze sperimentali sui ricavi
D.M. 26/11/2020 pubblicato su G.U. 72/21 e D.M. 13/1/2021 pubblicato su G.U. 75/21 fissano prezzi unitari massimi di talune produzioni agricole da applicare per determinazione dei valori assicurabili alle polizze agevolate e per adesione ai Fondi di mutualizzazione per anno 2020
D.M. 9/4/2021 pubblicato su G.U. 126/21 fissa per anno 2020: costi di smaltimento delle carcasse di specie bovina, bufalina, ovina e caprina da applicare per determinazione dei valori assicurabili alle polizze agevolate e per adesione ai Fondi di mutualizzazione; costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali