ASSICURAZIONE ACQUACOLTURA (Circ

MOLLUSCHI QM (D.G.R.M. 22/4/13)    (pesca36)

Soggetti interessati:

Imprese di pesca con loro pescherecci per attività di pesca costiera locale, ravvicinata, con draga idraulica ed imprese di acquacoltura con loro impianti di allevamento di molluschi bivalvi (cioè mitili, vongole nostrane o lupini, ostriche piatte, lumachini, murici o raguse, piede di pellicano o crocette, con esclusione di seppie, calamari, polipi), mercati ittici, centri di spedizione, centri smistamento molluschi, grossisti, dettaglianti, ristoratori   

Iter procedurale:

Con marchio “QM” vengono commercializzate specie di molluschi bivalvi e gasteropodi destinati al consumo fresco:

–          aventi seguenti caratteristiche:

a)         vongole catturate in mare tutto l’anno in zona di pesca FAO, Zona A con sistema di cattura vongolare turbo soffiante, vendute vive, o non oltre 48 ore da insacchettamento, previa pulitura e vagliatura a temperatura di 0-6°C con pezzatura minima di 2,5 cm.

b)         mitili e cozze allevate o catturate in mare tutto l’anno, in zona di pesca FAO, Zona A con imbarcazione adibita a raccolta da impianto (in caso di cattura in barca con autorizzazione rilasciata da Capitaneria), vendute vive, o non oltre 48 ore da insacchettamento, previa pulitura e calibratura, a temperatura di 0-6°C con pezzatura minima di 6 cm.

c)         lumachini catturati in mare nel periodo di ordinanza della Capitaneria, in zona di pesca FAO, Zona A con sistema di cattura con nasse, cestini, reti a strascico,  venduti vivi o non oltre 48 ore da insacchettamento, previa pulitura e vagliatura, a temperatura di 0-6°C con pezzatura minima di 2,3 cm.

d)         murici catturati in mare tutto l’anno, in zona di pesca FAO, Zona A con reti di imbrocco e strascico, venduti vivi o non oltre 48 ore da insacchettamento, previa pulitura e vagliatura, a temperatura di 0-6°C con pezzatura minima di 4,5 cm.

e)         piede di pellicano o crocette catturate in mare nel periodo Marzo, Aprile, M;aggio, in zona di pesca  FAO, Zona A, con reti a strascico, vendute vive o non oltre 48 ore da insacchettamento, previa pulitura e vagliatura, a temperatura di 0-6°C con pezzatura minima di 1,5 cm.

f)          ostriche piatte allevate o catturate in mare durante tutto l’anno (in particolare nel periodo Ottobre – Aprile), in zona di pesca FAO, Zona A, con imbarcazione adibita a raccolta da impianto o per cattura in barca con autorizzazione di Capitaneria, vendute vive o non oltre 48 ore da insacchettamento, previa pulitura e calibratura a temperatura di 0-6°C con pezzatura minima di 8 cm.

–          ottenute con seguenti metodi di produzione: pesca in mare o allevamento esclusivamente da acque di Zona A o per specie pescate oltre 3 miglia da costa (lumachini, murici, piede di pellicano) nella zona di proiezione ortogonale alla costa riferite alla Zona A

–          aventi taglie commerciali maggiori rispetto a quelle minime legali (cozze, lumachini, ostriche)

–          seguendo modalità di presentazione e commercializzazione del prodotto “molluschi QM” codificato su etichette, confezioni in sacchetti di materiale impermeabile (purché etichetta inamovibile), documenti di accompagnamento, in cui riportare: nominativo impresa da pesca (identificativo imbarcazione); località di pesca o allevamento; data di pesca o raccolta; numero di registrazione del lotto; nominativo del dettagliante o ristoratore; logo e dicitura “QM – Qualità garantita dalle Marche” (riportare in modo ben visibile così da non venire confuso con altri simboli o marchi grafici in etichetta, nella sua forma integrale); indicazione sito www.qm.marche.it a fini di rintracciabilità; codice di tracciabilità del lotto; licenza QM n. ….; prodotto vivo al momento di acquisto; eventuale logo di Ente terzo di certificazione. Indicazione riportate in lingua di Stato membro dove prodotto commercializzato. Operatori finali (dettaglianti, ristoratori) espongono certificati QM relativi a lotti di molluschi in vendita tramite idonea cartellonistica che individua marchio “QM” nei locali di vendita in modo ben visibile ai consumatori (Riportare proprietario, matricola di barca, numero di iscrizione al Registro imbarcazione e/o Camera di Commercio, numero di licenza di pesca). Regione Marche si riserva facoltà di revocare licenza d’uso in caso di palesi inosservanza di tali prescrizioni

–          garantire completa rintracciabilità in ogni fase della produzione tramite utilizzo sistema informatico SI.TRA., fornito gratuitamente Regione/ASSAM. In particolare per ogni unità minima di prodotto garantita al momento di acquisto caratteristiche del prodotto, tipologia di organizzazioni coinvolte, aspetti commerciali tra queste. Prodotti a marchio QM in ogni fase della commercializzazione, purché soggetti rientrano in filiera QM tenga separato prodotto ittico o marchio QM da prodotto non a marchio

–          oggetto di sistema di controllo articolato in:

a)        autocontrollo svolto da singoli operatori della filiera aderenti a disciplinare sui vari punti del disciplinare

b)       controllo di seconda parte, svolti da concessionario marchio su aderente tramite verifiche iniziali per adesione a sistema e successive verifiche di sorveglianza per mantenimento dei requisiti. Controllo eseguito da nucleo interno o esterno la cui composizione comunicata ad Ente terzo di certificazione insieme ad eventuali non conformità riscontrate

c)        verifiche analitiche sul prodotto da parte concessionario tramite prelievo di campioni di prodotto in ogni segmento di filiera per accertare freschezza e conformità di parametri del disciplinare. Analisi svolte presso laboratori pubblici/privati accreditati. Campioni prelevati in modo da non inquinare prodotto con trasporto a laboratorio nel rispetto delle norme

d)       controlli di parte terza finalizzati al rilascio o mantenimento di certificazione, svolti da Ente terzo certificatore, pubblico o privato, individuato da concessionario ed autorizzato da Regione.

Concessionario ha il compito di:

a)        coordinare attività dei soggetti appartenenti a filiera a garantire corretto funzionamento di SI.TRA. provvedendo direttamente ad adempimenti o affidandoli, in tutto o parte, a soggetti terzi;

b)        predisporre elenco delle imprese di pesca aderenti esercitanti pesca costiera locale o ravvicinata e relative imbarcazioni con cui stipula convenzioni; elenco di impianti di allevamento riportando copia autorizzazione concessa; elenco di eventuali destinatari (grossisti, dettaglianti, ristoratori) che commercializzano il prodotto a marchio QM in quanto aderenti a filiera; elenco mercati ittici e centri spedizione/smistamento molluschi (CSM) di riferimento; elenco dei trasportatori terzi; elenco specie di molluschi commercializzati con marchio QM (riportare denominazione commerciale e scientifica delle specie e codice FAO alfanumerico). Elenchi da comunicare ad Organismo terzo in fase di riconoscimento di certificazione, conservati ed aggiornati (obbligo di comunicare variazioni prima di verifica ispettiva annuale) e messi a disposizione di Organismo di certificazione (OdC) o Autorità di controllo. Concessionario individua a responsabile della qualità che verifica applicazione procedura da parte componenti filiera, si interfaccia con Ente terzo di controllo, incaricato dei controlli di 2° livello;

c)        rispettare regolamento d’uso del marchio;

d)        attenersi a quanto previsto dal sistema documentale QM approvato da Regione;

e)        rispettare disciplinare approvato da Giunta Regionale;

f)         usare marchio solo dopo rilascio licenza d’uso da parte Regione;

g)        usare logo QM in cui prevista etichettatura nel rispetto normativa vigente sui marchi;

h)        assoggettarsi al controllo da parte Organismo terzo individuato;

i)          consentire controlli inerenti marchio QM presso propria sede e struttura operativa da parte di soggetti pubblici e privati autorizzati;

j)          consentire accesso presso propria sede e strutture operative a responsabili della vigilanza;

k)        usare sistema informativi per tracciabilità (SI.TRA.);

l)          conservare registri previsti e caratteristiche aziendali oggetto di riconoscimento da parte Regione, comunicando ogni eventuale modifica indipendente da volontà concessionario o aderenti alla filiera;

m)       stipulare contratto con Organismo di controllo prescelto;

n)        stipulare convenzioni con aderenti a filiera usando modello approvato da Regione;

o)        svolgere ruolo di capofiliera nell’ambito del SI.TRA. e coordinare azioni volte ad incrementare livello di sicurezza alimentare, fatte salve responsabilità di singolo aderente a filiera;

p)        predisporre linee guida di autocontrollo aziendale a favore aderenti a filiere richiedenti;

q)        svolgere controllo di parte seconda circa rispetto disciplinare da parte addetti filiera;

r)         comunicare subito a Regione ed Organismo controllo ogni modifica di organi statutari o filiera;

s)        vigilare su corretto operato dei soggetti autorizzati ad apporre marchio QM;

t)         presentare a scadenza convenzione documentazione utile a suo rinnovo.

Imprese di pesca hanno obbligo di:

a)         individuare all’interno di equipaggio un responsabile della qualità che garantisce applicazione di disciplinare e si interfaccia con concessionario ed Ente terzo di controllo

b)         individuare zone di pesca di tipo A e trascriverne coordinate;  

c)         disporre prodotto privo di difetti merceologici (Tabella 1 a D.G.R. 22/4/13 pubblicata su BUR 34/13) in cassette e/o sacchi in base a pezzatura/calibratura per avere partite/lotti di taglia omogenea);

d)         separare prodotto a marchio da altri prodotti;

e)         effettuare sbarco di prodotto su banchina e trasporto fino ad arrivo al mercato ittico o centro di spedizione preservando prodotto da possibili contaminazioni;

f)          trasportare prodotto al mercato con mezzi idonei e dotati di frigorifero se questo situato in zona diversa da sbarco;

g)         risultare iscritte nel Registro di pesca ed essere in possesso di licenza di pesca rilasciata da MI.P.A.F.;

h)         commercializzare prodotti sempre tramite centri di spedizione o eventualmente mercato ittico;

i)           possedere imbarcazioni che:

·         dispongono sistema di registrazione della zona di pesca e raccolta;

·         utilizzano per pescato/allevato, cassette o sacchi idonei a stoccaggio del prodotto riconoscibile ed identificate fornite da concessionario;

·         tengono sempre separato prodotto a marchio QM da quello non a marchio;

·         dispongono strutture idonee a conservazione del pescato a temperatura ottimale in qualsiasi fase del giorno o periodo dell’anno o di vano;

·         dispongono per ghiaccio acquistato a terra o macchinari del ghiaccio installati a bordo. Non necessario per imbarcazioni destinate a raccolta da allevamenti

Imprese concessionarie di impianto di molluschicoltura hanno obbligo di:

a)        allevare molluschi solo in zona di tipo A;

b)       raccogliere molluschi al raggiungimento di taglio commerciale e/o di quella richiesta da disciplinare QM;

c)        disporre prodotto, privo di difetti merceologici (Tabella 1 a D.G.R. 22/4/13 pubblicata su BUR 34/13) in cassette o sacchi in base a calibratura/pezzatura per avere lotti/partite di taglia omogenea;

d)       separare prodotto a marchio da altri prodotti;

e)        utilizzare per trasporto di prodotto al mercato ittico di mezzi dotati di frigorifero se mercato situato in zone diverse da quelle di sbarco;

f)         individuare responsabile della qualità (subito comunicato a concessionario) che garantisce applicazione disciplinare, si interfaccia con concessionario ed Ente terzo di controllo

Mercato ittico/Centro di spedizione/Centro smistamento molluschi (CSM) ha obbligo di:

a)        caricare nel sistema SI.TRA. dati dei molluschi a marchio QM che transitano presso di esso;

b)       verificare che prodotto risponde a disposizione in cassetta e caratteristiche visive ed olfattive riportate in Tabella 1 a D.G.R. 22/4/13 pubblicata su BUR 34/13;

c)        trasportare prodotti utilizzando mezzi propri o di terzi idonei al trasporto di molluschi vivi;

d)       accertare presenza e mantenimento del prodotto “molluschi QM” in contenitori identificati in modo da garantire separazione del prodotto a marchio dea quello generico;

e)        escludere dal circuito prodotti non conformi a disciplinare comunicandolo subito a concessionario;

f)         inserire nel server dati necessari a garantire tracciabilità compreso riferimento ad acquirente;

g)       declassare prodotto a marchio non venduto entro 36 ore da raccolta/cattura;

h)       disporre di locali e strutture conformi a riconoscimento CE da parte Ministero Salute;

i)         disporre di sistema certificato di autocontrollo;

j)         sistema di pesatura e/o registrazione cartaceo/informatico per carico/scarico dei lotti di prodotti a marchio acquistati/venduti;

k)        disporre di sistema informatico collegato in rete per caricamento giornaliero nel server di prodotto a marchio.

Grossista ha il compito di:

a)        verificare caratteristiche visive ed olfattive riportate in Tabella 1 a D.G.R. 22/4/13 pubblicata su BUR 34/13 e ricevere copia del certificato di conformità in uscita da CSM (riportare indicazioni sistema QM e concessionario);

b)        escludere dal circuito prodotti non conformi a disciplinare comunicandolo subito a mercato ittico, CSM, concessionario, se impossibile contestarlo in sede di mercato o centro di spedizione;

c)        trasportare prodotto utilizzando mezzi propri o di terzi idonei al trasporto di molluschi vivi;

d)        inserire nel server dati necessari a garantire tracciabilità informatica, compreso acquirente;

e)        separare in ogni fase prodotto a marchio da quello generico;

f)         declassare prodotto a marchio se non venduto entro 36 ore da raccolta/cattura;

g)        adottare sistema di pesatura e/o registrazione cartaceo o informatico per carico/scarico di lotti di prodotto a marchio acquistati/venduti;

h)        collegare sistema informatico in rete per caricamento tempestivo nel server di prodotti a marchio;                                                                  

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