ARTIGIANATO E CONFIDI

ARTIGIANATO E CONFIDI (Legge 949/52, 240/81; L.R. 20/03 art. 24.2 lettere b) e c); DGR 15/4/19, 9/9/19; DDS 25/7/19, 5/11/19)  (artig02)

Soggetti interessati:

Regione Servizio P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei consumatori (Servizio), Istituto di credito (Banca)

Art. 24 comma 2 lettera b): micro, piccole e medie imprese classificate secondo parametri UE, purché al momento di invio della domanda risultano:

–          regolarmente costituite, attive ed iscritte al Registro delle imprese di Camera di Commercio (CCIA) ed all’Albo delle imprese artigiane;

–          avere sedi od almeno 1 unità operativa attiva nelle Marche, come risulta da visura camerale ed attestato di impresa nella domanda di garanzia (evidenziare eventuale sede nei territori dei Comuni marchigiani interessati da concessione di coltivazione di idrocarburi o dal sisma 2016);

–          essere nel pieno esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e/o sottoposti a procedura di insolvenza, o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per apertura nei propri confronti di tali procedure su richiesta dei creditori;

–          essere in regola con le disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC)

Escluse imprese:

–          destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni interdittive inerenti al divieto di contrarre rapporti con Amministrazione pubblica;

–          i cui amministratori o Direttori tecnici: destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato per reati gravi in danno dello Stato/UE, partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e reati in danno all’ambiente; sottoposti a provvedimenti per applicazione di una delle misure di prevenzione o una delle cause ostative previste dal D.Lgs. 159/11;

–          per cui sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di concessione di aiuti o tentativi di infiltrazione mafiosa;

–          in difficoltà economica

Cooperative e Consorzi fidi (CONFIDI):

–          operativi nel settore della garanzia collettiva di fidi e servizi;

–          regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese e nell’Albo degli intermediari finanziari;

–          nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in stato di scioglimento o liquidazione, non sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatorie o di cessazione di attività;

–          in regola con le disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);

–          in regola con la normativa antimafia;

–          in regola con la normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro e con le condizioni applicate ai propri lavoratori dipendenti (mai inferiori a quelli dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali)

Art. 24 comma 2 lettera c): PMI con sede legale nelle Marche, iscritte a Camera di Commercio da non oltre 12 mesi (Misura non attivata nel 2019)

Iter procedurale:

Regione ed Artigiancassa stipulano specifica convenzione contenente: modalità erogazione conferimenti regionali, presentazione di rendiconto delle operazioni effettuate nel corso dell’anno.

Ai fini della ripartizione dei fondi ordinari ed aggiuntivi, DGR 423 del 15/4/2019 e DGR 1057 del 9/9/2019 stabilito che Consorzi fidi inviano al Servizio, mediante PEC (regione.marche.pfaccessoalcredito@marche.it) una specifica domanda, in bollo e con firma autenticata, recante dicitura “art. 24 comma 2 lettera b) della L.R. 20/03”, corredata da:

–          dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante ammontare delle garanzie rilasciate su finanziamenti erogati nel 2018

–          copia di statuto registrato

Servizio esegue istruttoria entro 30 giorni ed accredita a Confidi risorse assegnate, previo ricevimento di fideiussione di pari importo, contenente:

–          “formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione di cui ad art. 1597 del Codice Civile

–          operatività della garanzia entro 15 giorni su semplice richiesta di Regione

–          sua validità fino a svincolo decretato dalla Regione (comunque dopo presentazione del rendiconto finale)

Definite con DDS 94 del 25/7/2019 e 132 del 5/11/2019 modalità di presentazione, in forma digitale, della domanda di sostegno (Modello pubblicato su BUR 92/19) rispettivamente entro il 20/9/2019 e 5/12/2019 da parte di CONFIDI al Servizio tramite PEC (regione.marche.intercom@emarche.it), riportante seguente dicitura “Domanda di contributo per gli interventi previsti dall’art. 24 comma 2 lettera b) della L.R. 20/13” e corredata da:

a)copia dell’ultimo bilancio di esercizio al 31/12/2018

b)copia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità

Servizio esegue istruttoria (eventualmente chiedendo chiarimenti od integrazioni di documenti), dichiarando inammissibili domande: non trasmesse per via telematica; senza firma digitale; presentate da soggetti non ammissibili; inviate oltre il termine. Servizio comunica motivi di esclusione della domanda ad interessato, che nei 10 giorni successivi può presentare ricorso. Servizio entro 5/1/2020 emana decreto con cui ripartisce il plafond e concede il contributo ai beneficiari a seguito della definizione di una graduatoria delle domande ammissibili redatta in base ai seguenti criteri di priorità:

  1. a)volume delle garanzie prestate dal CONFIDI nell’esercizio 1/1/2018 – 31/12/2018: 7 punti
  2. b)numero delle imprese socie di CONFIDI al 31/12/2018 aventi sede operativa nelle Marche: 30 punti

A parità di volumi di garanzie prestate, priorità a CONFIDI con base sociale più ampia

Nel caso del plafond ordinario, ripartizione effettuata in base al volume delle garanzie prestate dal 1/1/2018 al 31/12/2018 a favore delle imprese artigiane aventi sede operativa nelle Marche

Erogazione del contributo dopo aver acquisito apposita fideiussione di pari importo dai beneficiari (scegliere fideiussione meno onerosa tra 3 preventivi), avente durata fino a “dichiarazione di assenso allo svincolo” da parte della Regione e contenente “rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all’eccezione di cui ad Art. 1957 del Codice Civile ed operatività di garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Servizio”, pena decadenza del contributo stesso

Impresa presenta domanda di finanziamento agevolato prima di avvio dei lavori, allegando dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante di possedere requisiti prescritti e di non trovarsi nelle condizioni di esclusione

CONFIDI beneficiario deve:

–          impegnarsi a dare adeguata pubblicità ad intervento in modo da consentire alle imprese interessate di presentare domanda di contributo

–          deliberare, rispettivamente entro il 30/12/2019 e 28/2/2020, individuazione delle aziende beneficiarie con relativo finanziamento richiesto; erogare, rispettivamente entro il 30/4/2020 e 30/6/2020, alle imprese beneficiarie il finanziamento concesso dalle strutture bancarie; presentare rispettivamente entro 30/6/2020 e 30/9/2020, primo rendiconto. Servizio, per giustificati motivi, può concedere proroga ai suddetti termini, fermo restando che quota non erogata entro termini fissati restituita alla Regione

–          inviare entro il 10 Marzo al Servizio dati richiesti (riferiti al 31 Dicembre precedente), ai fini della concessione del contributo ed elaborazione dei rapporti sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio stesso

–          eseguire controlli su corretta applicazione del bando regionale, procedendo ad eventuali recuperi in caso di irregolarità rilevate ed a comunicare al Servizio i risultati dei controlli eseguiti

–          concedere contributo nel rispetto delle condizioni previste dal bando e dalla normativa UE e nazionale in materia di aiuti di Stato con particolare riferimento ad obbligo di:

1)       registrarsi come utenti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) del regime “de minimis”

2)       interrogare RNA prima di concedere aiuti all’impresa

3)       implementare RNA riportando in questo contributi concessi

4)       registrare eventuali variazioni a seguito di: revoca, rinuncia, ridefinizione del contributo; parziale restituzione di questo per estinzione anticipata

–          acquisire documentazione attestante: possesso della qualifica di piccola e media impresa per definire intensità massima di aiuto concedibile; realizzazione degli investimenti

–          inviare al Servizio dati necessari a consentirgli di effettuare verifiche su impresa beneficiaria (aiuto non concesso ad impresa fino a comunicazione del Servizio circa esito delle verifiche)

–          consentire controlli in loco da parte di Organismi preposti per accertare correttezza della procedure attivate ed utilizzo del contributo assegnato

–          restituire annualmente (a partire dal 1/1/2023 fino alla scadenza di ultimo finanziamento) eventuali recuperi e/o economie in base ad indicazioni fornite dal Servizio

–          comunicare (Modello Allegato C pubblicato su BUR 90/19) mediante PEC (regione.marche.intercom@emarche.itentro 10 Marzo al Servizio:

1)       elenco delle imprese agevolate nell’anno precedente, specificando: nominativo; Comune di ubicazione; importo dell’aiuto ricevuto; importo del finanziamento concesso e sua durata;

2)       tipologia delle operazioni di finanziamento intraprese a favore delle imprese, in termini di: capitalizzazione aziendale; attivo circolante; investimenti in attivi materiali ed immateriali;

3)       andamento delle operazioni di finanziamento in termini di economie e recuperi

–          tenere una contabilità separata e conservare tutta la documentazione contabile inerente ad intervento all’interno di un apposito fascicolo, in modo da consentire al Servizio di effettuare facilmente controlli prescritti

–          eseguire controlli prima della deliberazione del contributo su 100% delle domande presentate per accertare possesso dei requisiti dichiarati da imprese (esito dei controlli riportati nel fascicolo)

Se impresa perde requisiti, avendo ancora vigente un finanziamento regionale, Banca deve recuperare quota parte del contributo (calcolata sul debito residuo) da accreditare a CONFIDI. In caso di estinzione anticipata del finanziamento agevolato “o di passaggio di questo a sofferenza”, Banca deve recuperare il maggiore contributo concesso (calcolato sul debito residuo vigente alla data di estinzione o “passaggio a sofferenza”) da accreditare a CONFIDI. In caso di perdita dei requisiti o di “passaggio a sofferenza”, Banca può ripristinare “linea di credito a tasso pieno”. CONFIDI può provvedere al recupero del contributo in caso di perdita dei requisiti da parte delle imprese ed a rimborsare quote di contributo non più spettanti ad impresa

Servizio è responsabile del trattamento dei dati di impresa nel rispetto della normativa sulla privacy che verranno forniti a: Ministero Sviluppo Economico  per registrazione in RNA; Ministero Interni per accertamento antimafia; INPS per accertamento regolarità contributiva; altre Amministrazioni pubbliche per accertamenti del caso

Entità aiuto:

Fondi Legge 949/52 e Legge 240/81 alimentati con: risorse regionali, statali, comunitarie; eventuali interessi maturati della somma a disposizione; risorse eventualmente messe a disposizione di Enti e/o Istituzioni private. Fondo Legge 954/52 destinato alla concessione di contributi in conto interessi per operazioni di credito artigiano. Fondo Legge 240/81 destinato alla concessione di contributi in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria da parte di imprese artigiane.

Fondi Legge 954/52 o Legge 240/81 applicati purché le operazioni di mutuo agevolato siano garantite nella misura minima del 30% da una  cooperativa artigiana di garanzia o CONFIDI

Regione istituisce propri fondi od integra quelli nazionali destinati alla garanzia primaria ed accessoria per concederli a soggetti abilitati tramite apposite convenzioni che definiscono: vincolo di destinazione del fondo; criteri di selezione dei beneficiari; modalità di trasferimento delle risorse finanziarie

Per anno 2019 stanziati a favore di Art. 24 comma 2 lettera b) 551.314,39 € con DGR 423/19 e 1.948.685,61 € con DGR 1057/19 (derivati dal Fondo per la promozione dello sviluppo economico ed attivazione di social card per residenti nelle Regioni interessate da estrazioni di idrocarburi) che prevede la concessione di contributi in conto interessi (comprese operazioni di leasing mobiliare) a micro e piccole imprese non superiore al 40% (60% per imprese aventi sede nei Comuni interessati dalla concessione di coltivazione di idrocarburi e nei Comuni del sisma 2016) del tasso contrattuale applicato (pari a 5%) per finanziamenti, aventi durata inferiore a 84 mesi,  garantiti da CONFIDI nel limite di 50.000 €/anno/impresa (anche se ottenuto con più operazioni bancarie), comunque non oltre:

–          contributo massimo attualizzato inferiore a 10.000 €/impresa, nell’ambito del regime “de minimis” (cioè 200.000 € di aiuti complessivi percepiti da impresa nell’ambito di tale regime in 3 anni)

–          20% in ESL (equivalente sovvenzione lorda) dei costi ammissibili per le piccole imprese (10% per le medie imprese) inerenti a:

1)       investimenti in attivi materiali e/o immateriali realizzati dopo invio della domanda e destinati ad installazione o ampliamento di stabilimento o diversificazione della sua produzione mediante aggiunta di nuovi prodotti o trasformazione radicale dei processi produttivi in atto. Investimenti immateriali ammessi se: utilizzati da impresa beneficiaria; considerati ammortizzabili; riportati nell’attivo per almeno 3 anni; acquistati a condizioni di mercato da soggetti terzi privi di relazione con acquirente;

2)       acquisizione da soggetti terzi (privi di relazioni con acquirente, salvo caso di membro della famiglia del proprietario originario o del dipendente che rileva piccola impresa) di attivi di uno stabilimento chiuso (o da chiudere se non acquistato), con esclusione della acquisizione di quote di impresa;

3)       avvio di attività da parte di piccole imprese: non quotate; iscritte nel Registro delle imprese da meno di 5 anni (in caso di liberi professionisti, avviata attività da meno di 5 anni); non hanno distribuito utili; non hanno proceduto a rilevare attività di altra impresa; non si sono costituite a seguito di fusione (imprese costituite a seguito di fusione ammesse ad aiuto per 5 anni dalla data di iscrizione al Registro delle imprese della impresa più vecchia partecipante alla fusione)

Tali agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti UE, nazionali e regionali nel rispetto del regime di aiuti di Stato

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