ARERA

ARERA (Legge 124/17, 205/17, 64/18)                               (enti62)

 

Soggetti interessati:

Ministero Sviluppo Economico (MISE), Ministero Ambiente, Tutela del Territorio e Mare (MATTM), Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Iter procedurale:

Legge 205/17 ad art. 1 comma 528 ha sostituito a partire dal 01/01/2018 AEEGSI (Agenzia per energia e sistema idrico) con ARERA, composta di 5 membri (compreso il Presidente) nominati da MISE, di intesa con MATTM, a cui vengono attribuite  anche funzioni in materia di rifiuti.

Legge 64/18 ha stabilito che i componenti di ARERA continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti, comunque non oltre il 30/09/2018 ARERA invia alle Camere ogni  45 giorni a partire dal 08/06/2018 una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione a quelli “indifferibili ed urgenti” adottati nel suddetto  periodo transitorio con le relative motivazioni (nella 1° relazione evidenziate anche le linee guida adottate per l’individuare di tali atti).

Legge 124/17 stabilisce, tra l’altro, che:

  • ARERA adotta disposizioni per assicurare un servizio a salvaguardia dei clienti finali domestici e delle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e 10.000.000 €  di fatturato, prive di fornitore di energia elettrica, tramite procedure concorsuali per aree territoriali in grado di favorire il passaggio al mercato libero
  • ARERA realizza e gestisce un portale informatico per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato al dettaglio di energia elettrica e gas, in particolare delle utenze domestiche e delle imprese con consumi inferiori a 200.000  standard metri cubi (Smc)/anno, al fine di consentire un agevole confronto delle offerte vigenti. Operatori  che vendono energia elettrica e gas trasmettono le proprie offerte al AEEGSI  per loro pubblicazione sul portale
  • ARERA istituisce un Comitato tecnico consultivo (composto  da 1 rappresentante di AEEGSI, 1 di MISE, 1 di Autorità garante della concorrenza, 1 di Organizzazioni dei consumatori  non domestici, 1  di operatori di mercato, 1 di Consiglio Nazionale dei consumatori) con funzione di raccordo nei confronti delle istanze avanzate dai diversi portatori di interessi,  relativamente ai contenuti del portale
  • operatori presentano periodicamente a ARERA almeno 1 offerta di fornitura di energia elettrica   e gas a prezzo variabile ed almeno 1 offerta a prezzo fisso per utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per utenze con consumi inferiori a  200.000  Smc/anno. Tali proposte sono pubblicate sul sito di operatori, specificando composizione media della fonte energetica utilizzata per fornitura e quantità di gas serra emessi per Kwh. ARERA definisce modalità per adempiere a tali obblighi, stabilendo: informazioni minime da fornire ai clienti finali, requisiti che operatori devono rispettare per garantire confrontabilità delle offerte e loro omogeneità
  • ARERA , stabilisce modalità di copertura dei costi sostenuti ( usare prioritariamente proventi derivanti dalle sanzioni applicate)
  • ARERA ai fini della riduzione della bolletta di luce   e gas, adotta linee guida volte a promuovere: offerte commerciali di energia elettrica e gas “confrontabili, trasparenti, pubbliche”; piattaforme informatiche atte a facilitare aggregazione di piccoli consumatori.
  • ARERA invia a MISE  rapporto  sui mercati di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, evidenziando:
  1. operatività del portale informatico
  2. completamento del quadro normativo ed efficacia degli strumenti volti a garantire il rispetto dei tempi di switehing  e delle tempistiche di fatturazione e conguaglio
  3. operatività del sistema informatico integrato. Al riguardo ARERA stabilisce modalità con cui “Sportello per il consumatore”, gestito da Acquirente Unico Spa, accede alle informazioni del sistema informatico integrato
  4. completamento del quadro normative e rispetto delle disposizioni date da ARERA in materia di implementazione del brand un bundling
  5. tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico ed accrescimento del sistema di vigilanza ed  informazione a tutela del consumatore

MISE,  in base al suddetto rapporto e sentita Autorità Garante della Concorrenza, emana un decreto :

  1. attestante raggiungimento degli obiettivi fissati. Se non raggiunto almeno 1 degli obiettivi di cui alle precedenti lettere a, b, c, d, e, MISE e ARERA adottano, entro tre mesi successivi all’invio del rapporto, provvedimenti necessari per il conseguimento di tali obiettivi. ARERA In forma subito MISE  se 1 o più degli obiettivi di cui sopra vengono raggiunti prima di 01/01/2018.
  2. Dove definire le misure necessarie per garantire cessazione della disciplina transitoria dei prezzi ed ingresso consapevole sul mercato dei clienti finali, secondo criteri che assicurano concorrenza e pluralità di fornitura di offerte. ARERA garantisce diffusione delle informazioni a beneficio dei clienti finali in merito a: piena apertura del mercato; condizioni di svolgimento dei servizi; trattamento efficace dei reclami e procedure di conciliazione.

A  decorrere da 01/01/2018  i clienti finali di energia elettrica  devono ricevere un’adeguata informazione da parte dei fornitori in merito al “superamento della tutela di prezzo”, secondo modalità definite da ARERA .

ARERA stabilisce modalità affinché le fatture relative a somministrazioni di acqua con sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta/anno, indicazioni su effettivo consumo di acqua di singolo utente, purché sia resa possibile lettura del contatore.

  • MISE,  sentita ARERA ,  emana decreto per favorire i clienti economicamente svantaggiati, nonché i clienti domestici presso cui sono presenti persone in gravi condizioni di salute che necessitano di utilizzo di apparecchiature mediche/terapeutiche alimentate da energia elettrica. Decreto disciplina le modalità di erogazione dei suddetti benefici economici (anche alternativi a compensazione di spesa), individuando forme congiunte di misure di sostegno alla spesa per fornitura di energia elettrica e gas, con modulazione della loro entità in funzione di ISEE
  • ARERA, nel caso di fatture di rilevante importo derivate da ritardi per interruzione della fatturazione o prolungata mancanza di dati sui consumi reali adotta misure affinché fornitore di energia elettrica e gas applichi rateizzazione, con diritti ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. Obbligo di rateizzazione non sussistesse se conguaglio è imputabile al cliente finale.

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