ARERA (Legge 124/17, 205/17, 64/18) (enti62)
Soggetti interessati:
Ministero Sviluppo Economico (MISE), Ministero Ambiente, Tutela del Territorio e Mare (MATTM), Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
Iter procedurale:
Legge 205/17 ad art. 1 comma 528 ha sostituito a partire dal 01/01/2018 AEEGSI (Agenzia per energia e sistema idrico) con ARERA, composta di 5 membri (compreso il Presidente) nominati da MISE, di intesa con MATTM, a cui vengono attribuite anche funzioni in materia di rifiuti.
Legge 64/18 ha stabilito che i componenti di ARERA continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti, comunque non oltre il 30/09/2018 ARERA invia alle Camere ogni 45 giorni a partire dal 08/06/2018 una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione a quelli “indifferibili ed urgenti” adottati nel suddetto periodo transitorio con le relative motivazioni (nella 1° relazione evidenziate anche le linee guida adottate per l’individuare di tali atti).
Legge 124/17 stabilisce, tra l’altro, che:
- ARERA adotta disposizioni per assicurare un servizio a salvaguardia dei clienti finali domestici e delle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e 10.000.000 € di fatturato, prive di fornitore di energia elettrica, tramite procedure concorsuali per aree territoriali in grado di favorire il passaggio al mercato libero
- ARERA realizza e gestisce un portale informatico per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato al dettaglio di energia elettrica e gas, in particolare delle utenze domestiche e delle imprese con consumi inferiori a 200.000 standard metri cubi (Smc)/anno, al fine di consentire un agevole confronto delle offerte vigenti. Operatori che vendono energia elettrica e gas trasmettono le proprie offerte al AEEGSI per loro pubblicazione sul portale
- ARERA istituisce un Comitato tecnico consultivo (composto da 1 rappresentante di AEEGSI, 1 di MISE, 1 di Autorità garante della concorrenza, 1 di Organizzazioni dei consumatori non domestici, 1 di operatori di mercato, 1 di Consiglio Nazionale dei consumatori) con funzione di raccordo nei confronti delle istanze avanzate dai diversi portatori di interessi, relativamente ai contenuti del portale
- operatori presentano periodicamente a ARERA almeno 1 offerta di fornitura di energia elettrica e gas a prezzo variabile ed almeno 1 offerta a prezzo fisso per utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per utenze con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno. Tali proposte sono pubblicate sul sito di operatori, specificando composizione media della fonte energetica utilizzata per fornitura e quantità di gas serra emessi per Kwh. ARERA definisce modalità per adempiere a tali obblighi, stabilendo: informazioni minime da fornire ai clienti finali, requisiti che operatori devono rispettare per garantire confrontabilità delle offerte e loro omogeneità
- ARERA , stabilisce modalità di copertura dei costi sostenuti ( usare prioritariamente proventi derivanti dalle sanzioni applicate)
- ARERA ai fini della riduzione della bolletta di luce e gas, adotta linee guida volte a promuovere: offerte commerciali di energia elettrica e gas “confrontabili, trasparenti, pubbliche”; piattaforme informatiche atte a facilitare aggregazione di piccoli consumatori.
- ARERA invia a MISE rapporto sui mercati di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, evidenziando:
- operatività del portale informatico
- completamento del quadro normativo ed efficacia degli strumenti volti a garantire il rispetto dei tempi di switehing e delle tempistiche di fatturazione e conguaglio
- operatività del sistema informatico integrato. Al riguardo ARERA stabilisce modalità con cui “Sportello per il consumatore”, gestito da Acquirente Unico Spa, accede alle informazioni del sistema informatico integrato
- completamento del quadro normative e rispetto delle disposizioni date da ARERA in materia di implementazione del brand un bundling
- tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico ed accrescimento del sistema di vigilanza ed informazione a tutela del consumatore
MISE, in base al suddetto rapporto e sentita Autorità Garante della Concorrenza, emana un decreto :
- attestante raggiungimento degli obiettivi fissati. Se non raggiunto almeno 1 degli obiettivi di cui alle precedenti lettere a, b, c, d, e, MISE e ARERA adottano, entro tre mesi successivi all’invio del rapporto, provvedimenti necessari per il conseguimento di tali obiettivi. ARERA In forma subito MISE se 1 o più degli obiettivi di cui sopra vengono raggiunti prima di 01/01/2018.
- Dove definire le misure necessarie per garantire cessazione della disciplina transitoria dei prezzi ed ingresso consapevole sul mercato dei clienti finali, secondo criteri che assicurano concorrenza e pluralità di fornitura di offerte. ARERA garantisce diffusione delle informazioni a beneficio dei clienti finali in merito a: piena apertura del mercato; condizioni di svolgimento dei servizi; trattamento efficace dei reclami e procedure di conciliazione.
A decorrere da 01/01/2018 i clienti finali di energia elettrica devono ricevere un’adeguata informazione da parte dei fornitori in merito al “superamento della tutela di prezzo”, secondo modalità definite da ARERA .
ARERA stabilisce modalità affinché le fatture relative a somministrazioni di acqua con sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta/anno, indicazioni su effettivo consumo di acqua di singolo utente, purché sia resa possibile lettura del contatore.
- MISE, sentita ARERA , emana decreto per favorire i clienti economicamente svantaggiati, nonché i clienti domestici presso cui sono presenti persone in gravi condizioni di salute che necessitano di utilizzo di apparecchiature mediche/terapeutiche alimentate da energia elettrica. Decreto disciplina le modalità di erogazione dei suddetti benefici economici (anche alternativi a compensazione di spesa), individuando forme congiunte di misure di sostegno alla spesa per fornitura di energia elettrica e gas, con modulazione della loro entità in funzione di ISEE
- ARERA, nel caso di fatture di rilevante importo derivate da ritardi per interruzione della fatturazione o prolungata mancanza di dati sui consumi reali adotta misure affinché fornitore di energia elettrica e gas applichi rateizzazione, con diritti ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. Obbligo di rateizzazione non sussistesse se conguaglio è imputabile al cliente finale.