APPRENDISTATO

APPRENDISTATO (Legge 183/11, 128/13; D.Lgs. 81/15; L.R. 2/05; D.G.R. 28/1/08, 30/4/08)  (lavoro17)

Soggetti interessati:

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Enti di istruzione e formazione, Università, Enti ricerca, datori di lavoro, giovani di 16-24 anni (26 anni per portatori di handicap).

 

Iter procedurale:

D.Lgs. 81/15 come modificato da D.Lgs. 185/16 definisce ad art. 41 contratto di apprendistato,  inteso come contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed occupazione dei giovani, articolato in:

  1. apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore
  2. apprendistato professionalizzante
  3. apprendistato di alta formazione  e ricerca

Apprendistato, oggetto delle qualifiche di cui sopra, rientra in un sistema duale (formazione e lavoro) riferito ai titoli di istruzione e formazione riportati nel Repertorio Nazionale

Art. 43  Contratto di apprendistato per qualifica e per diploma professionale può essere sottoscritto per tutti i settori di attività, anche ai fini di assolvimento obbligo di istruzione, nei confronti di giovani di oltre 15 anni e fino a 25 anni, con una durata determinata in base alla qualifica o diploma da conseguire, comunque inferiore a 3 anni (4 anni in caso di diploma quadriennale regionale). Regolamentazione dei profili formativi connessi è di competenza di Regioni, previo accordo Conferenza Stato-Regione e sentite le Associazioni datori di lavoro.

In relazione alle qualifiche contenute nel Repertorio Nazionale, datori di lavoro possono prorogare di 1 anno il contratto di giovani qualificati o diplomati che hanno concluso il percorso di apprendistato, al fine di consentire loro di consolidare od acquisire  ulteriori competenze, utili per ottenere il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale.

Contratti di apprendistato possono essere stipulati anche con:

  • giovani, a partire dal 2° anno di iscrizione ad istruzione secondaria superiore, per durata inferiore a 4 anni:
  • giovani che frequentano corso annuale integrativo con esame di Stato, per durata inferiore a 2 anni

Datore di lavoro che intende stipulare tali contratti sottoscrive un protocollo di intesa con Ente di Istruzione presso cui studente è iscritto, in cui definire il contenuto e la durata degli obblighi formativi di questo.

MILPOS, con decreto, definisce:  requisiti  di imprese in cui svolti percorsi di apprendistato; monte ore massimo del percorso scolastico in apprendistato (formazione fornita da scuola non oltre 60% di orario ordinario di 2° anno scolastico e 50% per 3° e 4° anno o per anno successivo al fine di  conseguire specializzazione).

Per le ore svolte nelle Istituzioni formative, datore di lavoro è esonerato da obblighi retributivi, mentre per le ore di formazione in azienda è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari a 10% di quella ordinaria (salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro CCNL).

Dopo il conseguimento della qualifica, o del diploma professionale o di istruzione secondaria superiore è possibile trasformare tale contratto in apprendistato professionalizzante, avente durata non superiore a quella individuata nei contratti collettivi.

Art. 44 Contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere può essere sottoscritto per tutti i settori di attività, al fine di conseguire una specifica qualifica professionale, nei confronti di giovani di età compresa tra 18 e 29 anni (Se soggetto già dispone di qualifica professionale, età ridotta a 17 anni). Accordi interconfederali e CCNL stabiliscono, in ragione dell’età di apprendista e del tipo di contratto:

  • tipo di qualifica da conseguire;
  • durata del contratto (Non oltre 3 anni per componente formativa, elevabile a 5 anni per figure professionali di artigiano individuate nei contratti collettivi);
  • modalità di erogazione della formazione volta ad acquisire competenze tecnico professionali e specialistiche, in funzione dei profili professionali da definire.

Formazione di tipo professionalizzante e di mestiere svolta presso azienda è integrata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, da offerta formativa pubblica, svolta entro o fuori azienda, finalizzata ad acquisire competenze di base e trasversali per non oltre 120 ore in 3 anni. Regione comunica al datore di lavoro, entro 45 giorni da instaurazione del rapporto, modalità di svolgimento della formazione pubblica (Evidenziare sedi e calendario di attività previste), anche in collaborazione con Associazioni datori di lavoro

Regione ed Associazioni datori di lavoro possono definire, nell’ambito di accordi bilaterali, modalità di riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

In caso di datori di lavoro che svolgono attività in cicli stagionali, CCNL possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

Art. 45 Contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca può essere sottoscritto per tutti i settori di attività, pubblici o privati, al fine di far conseguire un titolo di studio universitario e di alta formazione (compresi dottorati di ricerca, diplomi per attività di ricerca, praticantato per accesso a “professioni ordinistiche) nei confronti di soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni in possesso di: diploma di istruzione secondaria superiore; diploma professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore; diploma di maturità professionale.

A tal fine datore di lavoro sottoscrive un protocollo con Istituzione formativa a cui studente è iscritto o con Ente di ricerca, in cui definire: durata  e modalità della formazione a carico del datore di lavoro (per ore di formazione in azienda è riconosciuta al giovane una retribuzione pari a 10% di quella ordinaria); numero di crediti formativi da  riconoscere a studente, in ragione al numero di ore di formazione svolte in azienda; formazione esterna ad azienda svolta presso Istituzione formativa (mai oltre 60% di orario ordinario) per cui datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo.

Regolamentazione e durata del periodo di tale apprendistato è determinata da Regione, sentite Associazioni datori di lavoro e lavoratori, Università, Istituti tecnici superiori ed altre Istituzioni formative e di ricerca. In assenza di  regolamentazione regionale, vengono applicate le disposizioni di cui sopra, fatte salve eventuali  convenzioni stipulate da datori di lavoro e loro Associazioni con Università, Istituti tecnici superiori  ed altre Istituzioni formative e di ricerca.

D.Lgs. 167/11, come modificato da Legge 78/14, consente a Regioni che hanno definito sistema di alternanza scuola lavoro di avere contratti collettivi stipulati tra Associazioni datori di lavoro e sindacati comprendenti anche contratti di apprendistato, a tempo determinato, per svolgimento di attività stagionali

MILPOS, di concerto con Ministero della Istruzione e con Regioni:

  1. a) definisce standard per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per qualifica e diploma professionale e in apprendistato di alta formazione ed in apprendistato di ricerca, tenendo conto di standard definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria ed assegnando al datore di lavoro il compito di registrare nel libretto formativo del cittadino la formazione professionale realizzata e la qualifica professionale conseguita
  2. b) istituisce repertorio delle professioni predisposto sulla base di sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti di lavoro al fine di “armonizzare le diverse qualifiche professionali e consentire correlazione tra standard formativi e standard professionali” (compresi quelli regionali esistenti). Competenze acquisite da apprendista potranno essere certificate secondo modalità fissate da Regione, tenendo conto del repertorio delle professioni e delle intese raggiunte da Governo, Regioni, parti sociali, e registrate nel libretto formativo del cittadino

Datore di lavoro (con esclusione di imprese artigiane) non può sottoscrivere contratti di apprendistato per oltre 100% di “maestranze qualificate in servizio presso questo” (Se minore di 3 non oltre 3 contratti di apprendistato).

Datore di lavoro che ha sede in più Regioni può fare riferimento al percorso formativo della Regione dove ubicata sede legale.

 LR 2/05, come modificata  da L.R. 14/12, assegna a Giunta Regionale compito di disciplinare:

  1. profili formativi di apprendistato per qualifica e diploma professionale, previo accordo Conferenza Stato Regioni e sentite le Associazioni dei datori di lavoro ed i sindacati
  2. offerta formativa pubblica, interna od esterna, ad azienda, sentite le Associazioni dei datori di lavoro ed i sindacati e tenuto conto di età, titolo di studio, competenze possedute da apprendista, al fine di acquisire competenze di base e trasversali
  3. profili formativi e durata di apprendistato per attività di ricerca, acquisizione di diploma o percorsi di alta formazione, in accordo con Associazioni dei datori di lavoro ed i sindacati, Università, Istituti tecnici professionali ed altre Istituzioni formative

Regione Marche, ha definito, tra l’altro, profilo formativo di: apprendista professionalizzante per produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli con D.G.R. 70 del 28/1/2008 e di amministratore settore agricolo con D.G.R. 584 del 30/4/2008, che deve avere conoscenze in merito a: prodotti e servizi di settore e contesto aziendale; applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professione; utilizzo di tecniche e metodi di lavoro più idonei; utilizzo ottimale di attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro; utilizzo di misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; innovazioni di prodotto, processo, contesto:

  • addetto conduzione macchine agricole, che deve avere conoscenze in merito a: caratteristiche delle principali attività meccanizzate (da sistemi di lavorazione terreni a raccolta meccanizzata di prodotti); modalità di funzionamento e manutenzione delle macchine agricole; disposizioni a tutela sicurezza del lavoratore nelle operazioni colturali meccanizzate;
  • addetto in impresa multifunzionale, che deve avere conoscenze in merito a: realtà produttiva ambientale, paesaggistica, didattico educativa e ricreativa del territorio locale con relative opportunità di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale; tecniche di manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione prodotti tipici del territorio e relative norme di sicurezza alimentare; norme che disciplinano attività di servizio a favore della collettività; elementi base di almeno 1 lingua straniera; sistemi di produzione agricola vegetale tradizionale, integrata, biologica; principali elementi di produzione animale;
  • addetto in aziende latte e lattiero-casearie, che deve avere conoscenze in materia di: elementi essenziali del ciclo biologico e comportamento riproduttivo di specie di allevamento e relative modalità dei governo, cura e mungitura delle fattrici; caratteristiche merceologiche e nutrizionali di alimenti, loro trattamento, conservazione e somministrazione bilanciata; tecniche di diagnosi, prevenzione e cura delle patologie animali più diffuse; procedure di fecondazione, selezione e miglioramento genetico; elementi essenziali dei processi di caseificazione; conservazione ed igiene dei derivati del latte; disposizioni vigenti su sicurezza lavoratore, in relazione governo bestiame e produzione derivati del latte;
  • addetto in allevamenti, che deve avere conoscenze in materia di: caratteristiche della specie da allevamento e relative modalità di allevamento, cura, alimentazione; caratteristiche merceologiche e nutrizionali di alimenti, loro trattamento e conservazione; comportamento riproduttivo e produttivo della specie da allevamento; disposizioni di tutela sicurezza del lavoratore in operazioni di governo degli animali;
  • addetto in aziende vitivinicole, che deve avere conoscenze in materia di: ciclo vegetativo della vite; principali forme di allevamento e tecniche colturali; tecniche di diagnosi, prevenzione e trattamento della patologia della vite più diffuse; principali tecniche enologiche; funzionamento macchine di cantina (comprese quelle per imbottigliamento); tecniche di gestione dei flussi di ingresso, uscita, stoccaggio delle merci;
  • addetto aziende orto-floro-frutticole, che deve avere conoscenze in merito a: ciclo vegetativo delle principali varietà colturali orticole, frutticole, floricole; principali tecniche di impianto, selezione, trapianto, innesto, ibridazione e modalità e tempi di potatura; tecniche di diagnosi, prevenzione e trattamento delle patologie vegetali più diffuse; principali modelli di automazione in serra; prodotti e tecniche di preparazione di miscele per trattamento fitosanitari ed irrigazione; specifiche disposizioni a tutela sicurezza lavoratore in operazioni che prevedono manipolazione di prodotti chimici;
  • addetto area contabile, che deve avere conoscenze in merito a: utilizzo strumenti informatici e principali software applicativi (in primo luogo operazioni di calcolo e video scritture); utilizzo, organizzazione e gestione di archivio cartaceo ed elettronico; normativa e procedure da applicare in materia di dichiarazioni fiscali, contabilità generale, IVA, sistemi di pagamento e/o contrattualistica relativa ad operazioni attuate con clienti e fornitori; adempimenti amministrativi previsti da normativa comunitaria, nazionale e regionale; compilazione documenti contabili o lettere di natura contabile/amministrativa/fiscale con relativi moduli e distinte; applicazione principi di amministrazione e gestione del personale;
  • addetto alla informatica, che deve avere conoscenze in materia di: gestione processi relativi ad operazioni da effettuare; struttura hardware di elaboratore elettronico; principi della programmazione; linguaggi informatici; terminologia tecnica della propria area di attività; utilizzo sistemi di elaborazione elettronica di dati o mezzi periferici che interagiscono con sistema operativo principale; applicazione tecniche in materia di sicurezza informatica;
  • addetto area produzione e trasformazione, che deve avere conoscenze in materia di: tecniche fondamentali di colture, alimentazione animali di allevamento; controllo qualitativo e tracciabilità delle produzioniagroalimentari; tecniche di misura e stima; divisione fondi rustici, costruzioni, aziende agrarie e zootecniche; tecniche di valutazione dei danni alle colture; stima di scorte e miglioramenti fondiari; valutazione interventi fitosanitari; tecniche di progettazione e collaudo di opere di miglioramento fondiario e trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni secondo tecnologie del momento; aspetti della trasformazione dei prodotti;
  • addetto area sviluppo di impresa agricola, che deve avere conoscenze in merito a: business plan; razionalizzazione ed ottimizzazione delle fasi di lavoro; utilizzo tecniche di comunicazione; certificazione della qualità; aspetti della commercializzazione; tecniche fondamentali di marketing delle produzioni agroalimentari;

Legge 128/13, come modificata da Legge 78/14, prevede avvio di programma sperimentale per stipula di contratti di apprendistato, anche in deroga a limiti di età di cui sopra (in particolare a favore di studenti di Istituti professionali) con oneri a carico di impresa, ai fini di loro valorizzazione professionale ed inserimento nel mondo di lavoro

 

Entità aiuto:

Con D.Lgs. 167/11, come modificato da Legge 78/14, in caso di contratto di apprendistato profesionalizzante, riconosciuta al lavoratore retribuzione basata su ore lavoro prestate, nonché ore di formazione (Almeno pari a 35% monte ore complessivo)

Concessi contributi per lavoratori impegnati in qualità di tutor nelle iniziative formative.

Costo riconosciuto ad Ente formazione per attività formativa a favore di apprendisti è di 9 €/ora/allievo per formazione esterna, mentre ad impresa per formazione interna è riconosciuto un costo di 3,5 €/ora/allievo

Legge 183/11 riconosce per contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1/1/2012 – 31/12/2016 ad imprenditori con meno di 9 dipendenti uno sgravio contributivo del 100% “con riferimento ai periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, restando fermo al livello di aliquota del 10% per periodi di contributi successivi al 3°

A partire da 1/1/2012 aliquota contributiva pensionistica iscritti a gestione separata INPS aumentati di 1 punto percentuale

A partire da 1/1/2012 Ministero Lavoro destina 200.000.000 €/anno ad attività di formazione di apprendisti, di cui 50% destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Lavoratori assunti con contratto di apprendistato esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per applicazione di particolari normative ed istituti ai fini di loro qualificazione o riqualificazione professionale possibile assumere in apprendistato lavoratori in mobilità

D.Lgs. 167/11 stabilisce in attesa della riforma degli incentivi ad occupazione benefici contributivi in materia di previdenza ed assistenza sociale mantenuti per 1 anno da prosecuzione del rapporto di lavoro al termine periodo di formazione (Esclusi lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato)

 

Sanzioni:

In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui responsabile datore di lavoro che impedisce realizzazione progetto: datore di lavoro versa differenza tra contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale che avrebbe potuto raggiungere soggetto al termine periodo di apprendistato

Se a seguito controlli su contratto di apprendistato in corso emerge inadempimento nella erogazione di formazione: imposto congruo termine a datore di lavoro di adempiere

Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive relative a contratti di apprendistato: multa da 100 a 600 € a carico di datore di lavoro. In caso di recidiva: multa da 300 a 1.500 €.

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