ANTICIPAZIONI BANCHE PRESTITI/MUTUI DOPO CALAMITA’

ANTICIPAZIONI BANCHE SU PRESTITI/MUTUI CALAMITA’ (D.Lgs. 102/04) (danni08)

Soggetti interessati:

Aziende agricole, cooperative trasformazione e commercializzazione, Organizzazioni produttori che a seguito calamità naturali usufruiscono di prestiti agevolati per esigenze di conduzione (art. 5 comma II lettera b), ma ancora non dispongono di nulla-osta regionale ed hanno in essere altri prestiti o mutui di esercizio o miglioramento o crediti ordinari.

Istituti ed Enti abilitati ad esercizio di credito agrario.

Iter procedurale:

Interessati colpiti da calamità naturali ed in attesa di nulla-osta regionale, per usufruire dei prestiti agevolati di cui all’art. 5 comma II lettera b), inviano ad Istituto di Credito e Regione dichiarazione sostitutiva notorietà in cui riportare: elementi identificativi richiedente, ordinamento produttivo adottato, elenco danni subiti (Superiore a 30% P.L.V., esclusa quella zootecnica), rate di credito agrario di esercizio o miglioramento da prorogare con relativi tassi di riferimento. Allegare domanda di mutuo o prestito calamità presentata a Regione.

Istituti bancari erogano anticipazioni a tasso riferimento.

Regione istruisce entro 1 anno domanda unitamente a richiesta prestito o mutuo calamità.

Se domanda prestito o mutuo approvata, Regione versa ad Istituto Credito quota attualizzata interessi pubblici per intera durata finanziamento che verranno rimborsati a beneficiari.

Se domanda prestito o mutuo calamità respinta, alle operazioni di proroga si applica il tasso di riferimento del credito agrario.

Entità aiuto:

Proroga scadenza delle rate di operazioni di credito di esercizio o miglioramento e di credito ordinario in essere da parte impresa agricola colpita da calamità “fino ad erogazione degli interventi di cui all’articolo 5 comma II lettera b) della Legge 102/04 (v. scheda “danni01”). Proroga per 1 sola volta e per non più di 24 mesi. Rate prorogate assistite da concorso pubblico nel pagamento degli interessi. 

 

 

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