AMMASSO PRIVATO ZUCCHERO

AMMASSO PRIVATO ZUCHERO (Reg. 952/06)  (bietol21)

Soggetti interessati:

Fabbricanti di zucchero accreditati che intendono porre in ammasso privato zucchero bianco, alla rinfusa o in sacchi di oltre 800 kg. o sacchi da 50 kg., prodotto nell’ambito di quota per campagna in cui presentata offerta (ad esclusione di zucchero bianco ritirato, riportato o conferito ad intervento pubblico), di qualità sana, leale e mercantile con tenore di umidità inferiore a 0,05%

Iter procedurale:

Commissione Europea deciso di concedere aiuti per contratti di ammasso privato di zucchero bianco per campagna di commercializzazione 2007/08 se:

a)          prezzo medio CE di zucchero bianco inferiore a 85% di prezzo riferimento;

b)          se prevede che prezzi medi rilevati per zucchero bianco si mantengono inferiori a 85% prezzo di riferimento “tenuto conto degli effetti previsti da meccanismo di gestione del mercato ed in particolare dei ritiri”.

Avvio procedura gara di ammasso privato limitata a zucchero immagazzinato da fabbricanti accreditati se:

a)          prezzo medio CE per zucchero bianco inferiore a prezzo di riferimento;

b)          nello Stato membro interessato prezzo medio di zucchero bianco è inferiore a 80% prezzo di riferimento in determinato Stato membro.

Nel bando di gara specificare: periodo durata ed eventuali sottoperiodi; termine di apertura e scadenza per presentazione offerte, Stati membri in cui zucchero risulta immagazzinato, quantitativo complessivo oggetto di gara eventualmente ripartito per Stato membro, periodo di ammasso, quantitativo minimo per ogni offerta, importo unitario della cauzione (a garanzia che offerta non ritirata, informazioni trasmesse a conclusione contratto, quantitativo contrattuale, conservato in magazzino durante periodo di ammasso), organismo competente di Stato membro a cui inviate offerte.

Offerte presentate ad Organismo competente di Stato membro dove ha luogo ammasso (Per Italia AGEA), specificando: estremi regolamento di bando di gara, data scadenza sottoperiodo per invio scadenza, dati identificativi offerente (Nome, indirizzo, numero registrazione IVA), quantitativo oggetto di offerta, importo aiuto offerto per giorno e per tonnellata, costituzione cauzione di gara (fornire prova), impegno a non prevedere condizioni diverse da quelle di bando di gara.

Dopo presentazione domanda non più modificabile o ritirata.

AGEA esamina domande pervenute e decide in merito alla loro validità, informandone offerente e Commissione entro periodo di tempo fissato in bando di gara.

Sulla base delle offerte notificate, Commissione può decidere di fissare o meno massimale di aiuto o di fissare coefficiente per aggiudicazione offerte (In tal caso offerente può decidere di ritirare offerta). Decisione della Commissione pubblicata su G.U.CE

Se fissato massimale di aiuto, AGEA accetta solo offerte di importo pari od inferiore a questo e notifica decisioni prese ad interessati entro 3 giorni da pubblicazione su G.U. CE 

In caso di domande non accettate, cauzione subito svincolata.

Diritti ed obblighi del beneficiario non trasferibili.

Entro 5 giorni da accettazione, aggiudicatario comunica ad AGEA: indirizzo sito di magazzinaggio (Ubicazione del silos o delle partite con corrispondenti quantitativi); dichiarazione che quantitativi oggetto di offerta si trovano nel sito di ammasso o data di ingresso in magazzino di ogni partita di ammasso.

AGEA verifica informazioni trasmesse e se ritenute complete informa aggiudicatario che “a partire da quel momento contratto di ammasso si considera concluso” (Periodo di ammasso decorre per zucchero già immagazzinato da data conclusione contratto, altrimenti da giorno successivo di entrata in ammasso di intero quantitativo contrattuale, comunque non oltre 31/10/2008)

Obblighi di aggiudicatario sono:

a)          tenere immagazzinato quantitativo contrattuale di zucchero per intero periodo di ammasso “a proprio rischio e spese in condizioni che garantiscono il mantenimento dello zucchero, non sostituendo prodotti immagazzinati, né trasferendoli in altro sito di magazzinaggio” (In casi eccezionali debitamente motivati, AGEA, su richiesta, può autorizzare trasferimento);

b)          conservare documenti di pesatura zucchero al momento entrata in magazzinaggio;

c)          consentire facile identificazione prodotti immagazzinati (Ogni partita contrassegnata, evidenziando numero di contratto, prodotto e peso);

d)          consentire controlli in qualunque momento ad AGEA.

AGEA svincola cauzione per quantitativi per cui obblighi sono soddisfatti.

Commissione, tenendo conto evoluzione del mercato dello zucchero, autorizza contraente a disporre di zucchero sotto contratto prima dello scadere del termine periodo di ammasso.

Dopo 60 giorni di ammasso, contraente può chiedere versamento anticipo di aiuto pari a non oltre 3 mesi di ammasso, previa costituzione di cauzione pari a 110% importo richiesto, con conseguente svincolo di cauzione di gara.

Cauzioni di anticipo svincolata a seguito versamento saldo di aiuto.

Versamento saldo aiuto entro 120 giorni da presentazione domanda di pagamento, previo accertamento rispetto obblighi contrattuali, in particolare verificato quantitativo in ammasso (Ammesso margine di tolleranza di 1%).

AGEA è tenuto a:

a)          effettuare, entro 30 giorni da conclusione contratto, controllo accertando: silos o partite in ammasso; peso prodotti immagazzinati tenendo conto pesatura in entrata, scorte, contabilità di magazzino (Pesatura di campione di prodotto pari almeno a 5% del totale); conformità zucchero in ammasso a requisiti CE (prelievo di campioni da far analizzare. Se zucchero non conforme, intero quantitativo oggetto di ammasso rifiutato e cauzione incamerata). AGEA può chiedere proroga di 15 giorni per eseguire controlli;

b)          sigillare al momento controllo tutti i prodotti oggetto di contratto;

c)          eseguire controllo senza preavviso durante periodo di ammasso per accertare presenza quantitativo contrattuale in magazzino, in base a scorte, contabilità, pesatura di campione prelevato pari almeno a 5%;

d)          eseguire verifica finale durante ultimo mese di contratto per accertare quantitativo in magazzino

In caso di riscontrate irregolarità su oltre 5% quantitativo in ammasso, verifica estesa a campione più vasto. A conclusione controlli, redatto verbale in cui specificare: data ed ora inizio controllo, sua durata, operazioni di controllo eseguite, risultati ottenuti. Verbale firmato da controllore e contraente. 

Stati membri comunicano, entro 10 giorni mese successivo a bando gara, a Commissione Europea quantitativi di zucchero per cui accettate offerte ad ammasso e conclusi contratti, compresi quelli poi annullati per inosservanza obblighi contrattuali, nonché quantitativi svincolati da obblighi contrattuali.

Sanzioni:

Se constatato che documento presentato contiene informazioni inesatte e se queste sono essenziali per stipula contratto: offerente escluso da gara per almeno 1 anno, salvo caso di invio “prove soddisfacenti attestante che inesattezze non dovute a sua grave negligenza o dovute a cause di forza maggiore o ad errore palese” + comunicazione di esclusione a Commissione.

Se quantitativo ammassato a seguito controlli risulta inferiore a quello contrattuale, ma comunque superiore a 80% di questo: aiuto per quantità tipo effettivamente ammassato ridotto del 50%. Se quantitativo ammassato inferiore a 80% di quello contrattuale: nessun aiuto versato  

     

 

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