AMMASSO PRIVATO FORMAGGI

AMMASSO PRIVATO FORMAGGI (Reg. 1308/13, 1852/15, 223/16, 124/06)  (formag03)

Soggetti interessati:

Persone fisiche o giuridiche, dotate di partita IVA, detentori di formaggio di qualità sana, leale e mercantile, originario di UE avente al momento data di inizio ammasso età minima corrispondente al periodo di maturazione previsto dal disciplinare per formaggi che beneficiano di DOP/IGP ed al periodo di maturazione fissato da stabilimenti per altri formaggi, presentato in lotti di almeno 0,5 t., recanti indicazione a caratteri indelebili di azienda dove fabbricato con relativa data di fabbricazione e di entrata in ammasso (Non necessaria se responsabile magazzino di ammasso tiene registro in cui riportare nel giorno di entrata in ammasso le indicazioni di azienda e data di fabbricazione), non oggetto di precedente contratto di ammasso, conservati in Stato membro in cui prodotti.

Iter procedurale:

Interessati inviano ad Organismo pagatore dove prodotti immagazzinati domanda aiuto di ammasso privato, con firma autentica elettronica, entro 30 Settembre 2016 per prodotti interamente conferiti ad ammasso, specificando: riferimento a Reg. 1852/15; dati identificativi del richiedente (nome, indirizzo, numero partita IVA), codice NC (6 cifre) corrispondente a prodotto; quantitativo di prodotto in ammasso; nome ed indirizzo del luogo di ammasso; numero partita di ammasso; numero di riconoscimento stabilimento; assenza di condizioni supplementari introdotte da richiedente rispetto a quelle stabilite da UE. Allegare prova costituzione di cauzione pari a 20 €/t. a favore diOrganismo pagatore

Domanda non modificabile dopo sua presentazione. Se domanda non accettata, cauzione subito svincolata

Organismo pagatore stipula contratto di ammasso con contraente entro 30 giorni da domanda conferma di ammissibilità del prodotto (Se ciò non avviene, contratto è nullo). Contratto impone a contraente di:

  1. conferire e conservare ad ammasso quantitativo contrattuale per intera durata concordata “a proprio rischio e proprie spese, in condizioni che garantiscono mantenimento delle caratteristiche dei prodotti, non sostituendo prodotti immagazzinati, né trasferendoli in altro luogo di ammasso”, salvo autorizzazione di Organismo pagatore;
  2. conservare documenti di pesatura redatti al momento di entrata in ammasso dei formaggi;
  3. consentire ad Organismo pagatore di controllare in ogni momento adempimento obblighi contrattuali;
  4. assicurare facile accessibilità ed identificabilità di singole unità immagazzinate (contrassegnate riportando data conferimento ad ammasso, numero di contratto, codice prodotto, peso);
  5. conservare a disposizione di Organismo pagatore tutta la documentazione ripartita per contratto, in grado di accertare seguenti elementi: numero di riconoscimento stabilimento e Stato membro di produzione; origine e data di fabbricazione del prodotto; data di conferimento ad ammasso; peso e numero di colli imballati; indirizzo di magazzino dove prodotti in ammasso presenti; data prevista di fine ammasso contrattuale e data di effettivo svincolo da ammasso;
  6. tenere contabilità di magazzino (operazione eventualmente delegata al gestore del luogo di ammasso), in cui riportare, per numero di contratto: identificazione del lotto relativo ai formaggi in ammasso; data di conferimento e di svincolo da ammasso; quantitativo in ammasso per lotto; ubicazione dei prodotti in deposito;
  7. adottare metodi ufficiali di analisi e di valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero caseari approvati con Reg. 1240/16, come modificato da Reg. 150/18 e pubblicati su GUCE 26/18

Operazioni di svincolo iniziano giorno successivo ad ultimo giorno periodo di ammasso contrattuale ed attuate per lotti interi o per quantità inferiori su autorizzazione di Organismo pagatore, comunque sigillati. Contraente informa Organismo pagatore intenzione di iniziare operazioni di svincolo

Stato membro comunica a Commissione:

  • ogni martedìquantitativi per cui stipulati contratti e quantitativi per cui presentate domande di aiuto settimana precedente
  • entro fine delmese per mese precedente: quantitativi di prodotti conferiti ad ammasso e svincolati; quantitativi prodotti in ammasso a fine mese; quantitativi prodotti per cui terminato periodo di ammasso contrattuale

Stato membro garantisce presenza di sistema basato su criteri oggettivi e non discriminatori che consentono di evitare il superamento dei quantitativi massimi assegnati. Organismo pagatore esegue:

  • entro 30 giorni da entrata prodotto in ammasso(ammessa proroga di 15 giorni) verifiche in loco (su almeno 5% partite in ammasso) e amministrative (su 100% domande di aiuto). Al momento del controllo Organismo pagatore provvede a sigillare prodotti per contratto/lotto ad ammasso, ed effettua controllo a campione senza preavviso su almeno 10% quantitativo contrattuale, comprendente: esame contabilità di magazzino, bollettini di pesata, distinte di consegna; verifica del peso, natura di prodotti e loro identificazione (almeno 5% quantitativo a controllo);
  • a fine di periodo contrattuale, verifica a campione su almeno 50% dei contratti, peso ed identificazione, nonché integrità dei sigilli apposti su prodotti in ammasso. Al riguardo contraente comunica ad Organismo pagatore lotti interessati, almeno 5 giorni lavorativiprima di scadenza periodo ammasso, o inizio operazioni di svincolo.

Al momento verifica del peso, durante e al termine di ammasso, eventuale perdita naturale di peso non comporta riduzione aiuto e incamerazione di cauzione. Prelievo dei campioni e pesatura effettuato da funzionari Organismo pagatore o in loro presenza. A conclusione controllo si procede a timbrare e siglare tutta la contabilità finanziaria e di magazzino (Copia conservata in fascicolo di ispezione), nonché a redigere verbale sottoscritto anche da contraente, in cui riportare: data ed ore di inizio controllo; eventuale preavviso dato; durata controllo; responsabili presenti; natura dei controlli eseguiti, evidenziando documenti e prodotti esaminati; risultati e conclusioni; eventuali necessità di approfondimento. Se rilevate irregolarità su oltre 5% prodotti controllati, controllo esteso. Organismo pagatore registra casi di inadempimento che in base a gravitò, portata, durata, frequenza può determinare esclusione e/o rimborso di aiuto indebitamente versato. Spese di controllo addebitate, in tutto od in parte, al contraente. Se da controlli risulta che prodotti ad ammasso non sono ammissibili, cauzione incamerata

Contraente può chiedere dopo 60 giorni di ammasso versamento di anticipo pari a quello corrispondente ad aiuto per periodo di ammasso di 90 giorni, previa costituzione di cauzione pari a 100% importo anticipo (Cauzione svincolata non appena versato saldo per quantitativi per cui obbligazioni contrattuali soddisfatte)

Saldo di aiuto concesso a seguito domanda di pagamento inviata da contraente entro 3 mesi successivi a conclusione contratto, allegando documenti giustificativi (Se ciò impossibile ammessa proroga di non oltre 3 mesi)

Pagamento AGEA aiuto ad ammasso entro 120 giorni da richiesta interessato, purché eseguiti controlli.

Entità aiuto:

Aiuto ammasso privato per formaggi nel limite per Italia di 12015 t.  + 27025 t dalle rimanenze al 15/01/2016, concesso per periodo di ammasso compreso tra 60 e 210 giorni (inizia giorno successivo a quello in cui Organismo pagatore riceve informazioni su nome e luogo di ammasso e numero di partita ad ammasso e termina giorno precedente svincolo da ammasso), pari a:

  • 15,57 €/t. per spese fisse di ammasso;
  • 0,40 €/t/giorno di ammasso per quantità effettivamente ammassata (Esclusi prodotti difettosi o quantitativi in eccesso rispetto a quanto riportato in domanda)

Spese di sigillatura e movimentazione sono a carico di parte contraente.

Sanzioni:

Se controlli eseguiti durante periodo di ammasso o allo svincolo da ammasso rilevano presenza di prodotti difettosi o sono svincolati per tale motivo prima di scadenza periodo minimo di ammasso: nessun aiuto versato per questi (Aiuto versato solo per quantitativo idoneo, purché almeno pari a 0,5 t.)

Salvo caso di forza maggiore, se quantitativo ad ammasso pari almeno a 95% quantitativo contrattato:  aiuto versato per quantità ammassata

Se quantitativo ammassato almeno pari a 80% quantitativo contrattuale: aiuto ridotto del 50% per quantità ammassata. Se quantitativo ammassato inferiore a 80% quantitativo contrattuale: nessun aiuto concesso, salvo casi di forza maggiore

Se accertato che contraente agito deliberatamente o per negligenza:  aiuto ridotto o non concesso

Se in domanda contenute informazioni inesatte essenziali per “attribuzione del diritto”: domanda esclusa + aiuto indebitamente versato recuperato maggiorato di interessi + richiedente escluso per 1 anno da benefici predetti:, salvo che in grado di dimostrare “che le circostanza dovuta a causa di forza maggiore o errore palese”

Se contraente non provvede a comunicare avvio operazioni di svincolo da ammasso, ma Organismo  pagatore riceve prove ritenute soddisfacenti circa svincolo da ammasso nei 30 giorni successivi: aiuto ridotto del 15% e versato solo per periodo per cui fornita prova che formaggio è rimasto in ammasso alle condizioni contrattuali. Se nessuna prova fornita in tale periodo: nessun aiuto versato

Se domanda di contratto viene ritirata, o quantitativo determinato a seguito dei controlli inferiore a 95% del quantitativo indicato in domanda (contratto si intende non concluso), o meno di 95% del quantitativo contrattuale è conservato in ammasso per periodo di contratto: cauzione incamerata

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