AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (D.Lgs. 152/06; Legge 191/09; L.R. 24/09, 31/09, 18/11, 22/18) (rifiut16)
Soggetti interessati:
Regione, Province, Comuni, Enti locali e loro Consorzi, soggetti gestori impianti di rifiuti, Associazioni ambientaliste, Enti gestori aree protette, Autorità Territoriale di Ambito (ATA), cittadini
Iter procedurale:
Regioni delimitano, sentite Province e Comuni, gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti. Nella Regione Marche istituiti con L.R. 24/09 i seguenti ATO: ATO 1 Pesaro e Urbino; ATO 2 Ancona; ATO 3 Macerata; ATO 4 Fermo; ATO 5 Ascoli Piceno
Presidente Provincia, entro 30 giorni da invio schema di convenzione approvato da Giunta Regionale, sentito Consiglio delle Autonomie Locali, convoca i Comuni ricadenti in ATO per la sottoscrizione della convenzione, comprendente:
- istituzione dell’Autorità Territoriale di Ambito (ATA) quale organo comune, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. ATA è costituita dai Comuni e Provincia (il cui Presidente la presiede) ricadente in un ATO, in base alle seguenti quote di rappresentanza:
- 20% ai Comuni, tenendo conto della superficie del territorio comunale
- 75% ai Comuni, tenendo conto della popolazione residente (come risultante dall’ultimo censimento ISTAT)
- 5% alla Provincia.
ATA è validamente costituita se in 1° convocazione risultano presenti 2/3 degli Enti costituenti, mentre in 2° convocazione è sufficiente il 50% + 1 degli Enti partecipanti. Decisioni di ATA sono prese in: 1° convocazione con la maggioranza di almeno il 50% + 1 degli Enti componenti ed il 51% delle quote di partecipazione; 2° convocazione con la maggioranza di almeno 1/3 degli Enti costituenti ed il 51% delle quote di partecipazione. Ai componenti di ATA non è dovuto alcun compenso, nè rimborsi spesa (sono a carico di Ente rappresentato).
In base alla LR 31/09 art. 59 è consentita l’unificazione o l’accorpamento degli organi e delle strutture amministrative di ATA, purchè i confini di ATO coincidono con quelli della Provincia;
- incarico al Presidente di ATA di attuare le delibere e di sottoscrivere gli atti di rilevanza esterna (compresi i contratti);
- modalità e risorse necessarie per espletare l’esercizio delle funzioni di ATA;
- disciplina i rapporti di subentro, a partire dalla stipula della convenzione, nei confronti dei soppressi Consorzi obbligatori di cui alla LR 28/99, compresi i rapporti di lavoro del personale.
ATA svolge funzioni di:
- organizzare il servizio di gestione integrata di rifiuti urbani ed assimilati sul territorio, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza;
- determinare gli obiettivi da perseguire ai fini della “autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento”;
- predisporre, adottare, approvare il Piano di Ambito ed eseguirne il monitoraggio, tenendo conto dell’evoluzione dei fabbisogni e dell’offerta impiantistica disponibile e necessaria. Piano di Ambito redatto in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti, escludendo, secondo quanto stabilito dalla LR 22/18, qualsiasi forma di combustione solida secondaria (CSS) dei rifiuti o materiali e sostanze (ad eccezione del metano) derivanti dal trattamento dei rifiuti stessi, ed adottatoentro 1 anno dall’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, e comprende:
- analisi della situazione esistente, con individuazione e valutazione della criticità del sistema di gestione integrata dei rifiuti;
- modello gestionale ed organizzativo per realizzare rete integrata ed adeguata di impianti così da arrivare ad autosufficienza nello smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, rifiuti derivanti da loro trattamento e recupero di rifiuto urbani indifferenziati;
- criteri in base ai quali stipulare accordi, contratti di programma, protocolli di intesa anche sperimentali, con soggetti pubblici e privati, per valorizzare frazioni di rifiuti urbani derivanti da raccolta differenziata;
- definizione tecnico economica di soluzioni gestionali collegate al raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata previste da normativa statale e regionale;
- definizione tecnico economica di soluzioni collegate a gestione di rifiuto indifferenziato, evidenziandone aspetti economici e di sostenibilità ambientale;
- definizione parametri tecnici per dimensionamento di servizi e di impiantistica collegate a soluzioni di cui sopra;
- programma di interventi necessari e relativa tempistica, accompagnato da piano finanziario indicante risorse disponibili, proventi derivanti da applicazione di tasso o tariffa per gestione di rifiuti urbani ed eventuali risorse da reperire.
Piano di Ambito depositato nei 20 giorni successivi a sua adozione presso Provincia e Comune per 30 giorni, nonché pubblicato su 2 quotidiani locali entro 10 giorni. Scaduti i termini di deposito, Piano di Ambito inviato a Regione entro i 30 giorni successivi, integrato delle eventuali osservazioni pervenute. Regione, nei successivi 90 giorni, ne verifica conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti ed emana eventuali prescrizioni a cui ATA deve attenersi. Regione approva Piano di Ambito e lo pubblica su BUR (Piano acquisisce efficacia da data di pubblicazione).
Piano di Ambito, le cui prescrizioni sono vincolanti, è sottoposto a verifica ed eventuale adeguamento entro 1 anno da aggiornamento del Piano regionale di gestione rifiuti, o di nuove disposizioni intervenute a livello comunitario, nazionale, regionale (Sufficiente comunicare variazioni a Regione “senza necessità di sottoporle a verifiche di conformità”)
Mancata adozione del Piano di Ambito non consente di accedere al contributi regionali in materia di rifiuti.
cbis) stipulare, ai fini della predisposizione dei Piani di azione, accordi per la gestione dei rifiuti a livello sovra comunale, in attuazione delle previsioni del Piano regionale, dirette a raggiungere la piena funzionalità ed efficienza del sistema regionale di gestione dei rifiuti, previa verifica della loro fattibilità ambientale ed economica
- affidare servizio di gestione integrata dei rifiuti, comprensivo di: realizzazione e gestione degli impianti; raccolta (differenziata o meno); commercializzazione, smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti in ATO
- stipulare: accordi di programma, intese e convenzioni con altri soggetti pubblici proprietari di beni immobili e mobili, funzionali alla gestione integrata dei rifiuti; contratti di collaborazione con soggetti privati;
- controllare gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani ed assimilati;
- inviare a Regione e Comuni un rapporto su stato di attuazione del Piano di Ambitoentro 31 Marzo;
- approvare il contratto di servizio secondo lo schema tipo approvato da Regione (verifica raggiungimento standard economici, quantitativi e qualitativi fissati nel contratto di servizio stipulato con soggetti gestori, compresa realizzazione di investimenti previsti nel Piano e rispetto dei diritti di utenza);
- approvare carta dei servizi;
- determinare tariffa per gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati;
- determinare entità misure compensative in base a criteri individuati da Regione;
- inviare a catasto regionale dati relativi al sistema integrato dei rifiuti urbani ed assimilati tramite ARPAM, secondo modalità fissate da Giunta Regionale