ALIMENTI SURGELATI (D

ALIMENTI SURGELATI (D.Leg. 110/92; D.M. 25/9/95) (alimen13)

Soggetti interessati:

Chiunque intende commercializzare prodotti alimentari allo stato surgelato, cioè a temperatura inferiore a – 18°C in tutti i punti del prodotto.

Iter procedurale:

Prodotti alimentari destinati alla surgelazione debbono essere sani, in buone condizioni igieniche, di adeguata qualità merceologica e grado di freschezza.

Produzione e confezionamento di alimenti surgelati solo in stabilimenti autorizzati da USL

Operazioni di surgelazione da compiere tempestivamente, senza alterare proprietà chimiche e microbiologiche del prodotto. Ammessa aggiunta additivi (compresi antiossidanti, ma esclusi additivi conservanti) e precedente trattamento di conservazione.

Elementi che possono venire in contatto con alimenti surgelati: aria, azoto, anidride carbonica.

Locali di conservazione degli alimenti surgelati dotati di strumenti per registrazione automatica della temperatura dell’aria. Registrazioni conservate per almeno 1 anno.

Alimenti surgelati venduti solo confezionati in involucri tali da proteggere prodotto da contaminazioni microbiche o disidratazione e con etichette riportanti:

a) denominazione di vendita del prodotto, completo di dicitura “surgelato”;

b) termine di conservazione;

c) istruzioni relative a conservazione del prodotto e relative temperature;

d) avvertenze che il prodotto una volta scongelato, non va ricongelato;

e) indicazione del lotto di provenienza;

f) qualità netta espressa in unità di massa e denominazione produttore per alimenti surgelati non destinati a consumatori, mense, ospedali …

Veicoli destinati al trasporto di alimenti surgelati debbono essere muniti:

– nel caso di trasporto sui mercati locali (Da deposito a punto vendita o consumatore con mezzi di portata inferiore a 7 t.):

  1) protezione coibente ed apparecchiature che consente di mantenere temperature per tutta la  durata del trasporto a -18 °C;

  2) termometro facilmente visibile che misura temperature interne;

– nel caso di trasporto sui mercati non locali di:

  1) protezione coibente che mantenga temperatura costante;

  2) generatore di freddo e strumenti che misurano automaticamente temperature ogni 20 minuti.

Registrazioni temperature conservate per almeno 1 anno;

  3) dispositivi di circolazione dell’aria;

– sigla di riconoscimento (FRC, FRF, RRC, CORRC, COFRC, COFRF)

Mezzi di trasporto possono trasportare insieme ad alimenti surgelati, anche altri prodotti, purché avente temperatura a -18 °C.

Armadi o banchi frigoriferi per la vendita di prodotti alimentari surgelati debbono mantenere temperature previste (Ammessi brevi aumenti di temperatura non oltre 3 °C) e possono essere:

a) chiusi. Dispositivi chiusura incorporati e non asportabili;

b) aperti (Dispositivi chiusura asportabili). Sistema da impiegare obbligatoriamente “durante

    chiusura esercizio, nel caso disservizio apparecchiature frigorifere, nel caso interruzione

    erogazione di energia elettrica”.

Nei casi di disservizio ed interruzione energia elettrica, responsabile esercizio “deve adottare le necessarie misure per assicurare il mantenimento delle temperature prescritte”.

Banchi aperti o chiusi, muniti di termometro facilmente visibile. Prodotti diversi posti in banchi dei surgelati, purché muniti di involucro ed aventi temperature a -18 °C.

È compito delle USL effettuare prelievi a campione per accertare mantenimento temperature ai limiti prefissati.

Sanzioni:

Chiunque non utilizza materie prime sane o il processo di surgelazione avviene in stabilimenti non autorizzati: arresto fino ad 1 anno + multa da 60.000 a 60.000.000

Chiunque non rispetta le norme sulla etichettatura: multa da 1.500.000 a 9.000.000

Chiunque non rispetta le temperature minime ne durante la produzione ne durante il trasporto o la vendita al banco: multa da 1.000.000 a 6.000.000

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