ALIMENTI IN ATMOSFERA MODIFICATA (D

ALIMENTI IN ATMOSFERA MODIFICATA (D.M. 16/3/94)                                   (alimen10)

Soggetti interessati:

Chiunque intende commercializzare prodotti alimentari (comprese carni fresche, ma esclusi formaggi a pasta molle con periodo di stagionatura inferiore a 75 giorni e prodotti della pesca) in atmosfera modificata da destinare a consumatore finale, ristoranti, ospedali, mense …

Iter procedurale:

Imprese possono utilizzare per modificare atmosfera degli alimenti, gas quali azoto ed anidride carbonica.

Qualora imprese volessero utilizzare altri metodi debbono inviare richiesta a Ministero Sanità allegando documentazione scientifica, comprendente:

– composizione atmosfera modificata;

– tipologia dei prodotti alimentari per cui si richiede impiego atmosfera modificata;

– tecnologia produttiva e tipo confezione adottata;

– prove di stabilità del prodotto nel tempo.

Ministero, sentito Consiglio superiore Sanità, può accogliere richiesta.

Confezionamento dei prodotti alimentari in atmosfera modificata deve avvenire in stabilimenti autorizzati ed utilizzando contenitori “compatibili con i gas utilizzati e loro miscele”.

Sulle etichette delle confezioni riportare sempre dicitura “prodotto confezionato in atmosfera modificata”.

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