AIUTO PRODUZIONE UVE SECCHE

AIUTO PRODUZIONE UVE SECCHE (Reg. 2001/96, 1621/99, 1666/99, 976/07)  (ortfr31)

Soggetti interessati:

Produttore ed Associazioni produttori che coltiva particelle specializzate di uve della varietà Sultanina, Moscatel, Corinto Nera, purché;

1)       particella iscritta in apposita banca dati;

2)       intera produzione raccolta su particella essiccata e consegnata a trasformatore a seguito contratto;

3)       resa minima pari a: 3.000 kg./ha. di uva secca Sultanina (Ridotta a 1.900 kg./ha. se colpita da filossera); 2.100 kg./ha. di uva secca di Corinto; 520 kg./ha. di uva secca Moscatel (Ridotta a 300 kg/ha. se colpita da virosi). Stati membri possono fissare rese inferiori per vigneti impiantati da meno di 5 anni o per vigneti colpiti da calamità naturali (Riduzione pari ad entità del danno certificato da assicurazione o da Servizio Decentrato) o per produzione biologica;

4)       produzione di uve fresche od uve fresche non trasformate oggetto di cernita (Scarto non superiore a 10% raccolto) prima del conferimento ad industria;

5)       produzione uve secche o non trasformate soddisfano requisiti minimi riportati su G.U. 192/99

Chiunque effettua impianto specializzato di uva da destinare a produzione uva secca delle varietà uva sultanina, o Moscatel, o uva secca Corinto.

Iter procedurale:

CE fissato quantitativo di superfice massima garantita in 53.000 ha. per campagna (1 Settembre – 31 Agosto). Se superfici coltivate superano quantitativo garantito, riduzione proporzionale aiuto nella campagna successiva.

Produttori, Associazioni produttori, trasformatori inviano ad AGEA domanda di registrazione entro 31 Luglio, comunque prima della stipula contratto, specificando:

–          per produttori ed Associazioni produttori: superfice totale vigneto suddivisa per singola particella e varietà di uva impiantata. Di ogni particella riportare dati catastali, superfice specializzata distinta per particella e varietà, stima del raccolto di uva secca non trasformata, strutture aziendali dove eseguire essiccazione, prova esistenza di idonei magazzini nel caso di Associazione produttori;

–          per trasformatori: quantitativi medi di materia prima acquistata o di prodotto finito ottenuto negli ultimi 3 anni, corredato da relative fatture; prova esistenza di idonei magazzini; impegno a sottoporsi a controlli; impegno a trasformare materia prima in prodotti finiti conformi a caratteristiche riportate in G.U. 192/99; impegno a tenere contabilità magazzino in cui riportare: materia prima acquistata con nomi venditori; prodotti finiti venduti con nomi acquirenti; quantità uve secche non trasformate giacenti in magazzino; quantità di scarto dovuto a cernita.

Trasformatori chiedono anche autorizzazione ad acquistare uva fresca per eseguire direttamente essiccazione artificiale, allegando programma specifico di lavorazione.

AGEA esegue istruttoria ed iscrive produttori, Associazioni produttori, trasformatori in apposito Albo assegnando numero riconoscimento.

Produttori ed Associazioni produttori stipulano entro 1 Agosto con trasformatori contratti contenenti: numero riconoscimento AGEA delle parti contraenti; superfice investita distinta per particelle e varietà (Superfice mai superiore a quella riportata in Albo); stima quantità di uva secca ottenuta indicando resa media singola varietà; prezzo da pagare eventualmente distinto per varietà e qualità (Aggiunta eventuale clausola di revisione prezzo prima di consegnare prodotto e comunque entro 30 Novembre); impegno del produttore a conferire, in cassette di plastica, intero quantitativo raccolto ed essiccato, dedotto lo scarto di cernita; obbligo per trasformatore di prendere in carico tutto il prodotto conferito; indennizzi previsti in caso di non rispetto contratto.

Trasformatori entro 10 giorni da stipula, invia copia contratto ad AGEA che gli attribuisce numero di identificazione.

Intero quantitativo di uve essiccato consegnato entro 30 Novembre ad Associazione produttori per magazzinaggio o a trasformatori che:

1)       stabilisce luogo e tempi di consegna; 

2)       prelevano campioni rappresentativi da partite omogenee di uve essiccate di stessa varietà, per verificare rispetto qualità minima fissata da CE in G.U. 192/99;

3)       compila certificato di consegna, attestante: data consegna, numero identificazione contratto peso lordo e netto della partita, conformità a requisiti minimi CE. Certificato sottoscritto dalle parti ed inviato in copia ad AGEA

Trasformatore può commercializzare uve secche delle varietà Sultanina, Moscatel, Corinto destinato a consumo umano se possiedono requisiti riportati in G.U. 192/99. Analoghe caratteristiche debbono possedere uve secche di importazione.

AGEA controlla rispetto requisiti qualitativi.

Produttore ed Associazione produttori invia ad AGEA, tramite Servizio Decentrato Agricoltura, domanda di aiuto per produzione di uva secca entro 31 Dicembre, contenente: numero registrazione in Albo di richiedente e superfice, numero identificazione contratto, numero identificazione certificato consegna, quantità uve secche prodotta, resa media per ha., dichiarazione attestante che intero quantitativo uve raccolto è stato essiccato e conferito a trasformatore

Erogazione aiuto da parte AGEA entro 31 Maggio previa esecuzione:

–          controlli amministrativi su 100% domande aiuto e contratti;

–          controlli annuali in loco su almeno 5% domande e superfici per verificare: rispondenza dati in domanda con schedari AGEA, idoneità strutture di magazzinaggio e trasformazione; rispetto requisiti minimo del prodotto finito; rispetto degli obblighi contrattuali; rispetto resa minima; effettiva essiccazione di tutta la quantità di uva raccolta.

Associazione produttori può ricevere acconti pari a 70% entro 31 Gennaio con impegno da parte di questi a versare contributi ai soci entro 15 giorni.

Stati membri comunicano a Commissione CE:

–          entro 1 Ottobre: superfice totale vigneto investita a varietà Sultanina, Moscatel, Corinto; superfice oggetto di contratto ripartita per varietà; numero totale contratti stipulati da singoli produttori od Associazioni produttori; stima raccolta uve secca per varietà; numero produttori ed Associazioni produttori riconosciuti; numero trasformatori con capacità di magazzinaggio e trasformazione

–          entro 31 Gennaio: superfice oggetto di aiuto; quantitativi di uve secche prodotte e rese per ha., numero ha. per cui concessa riduzione di resa

–          entro 1 Settembre: superfice ammessa a beneficiare aiuto e risultati dei controlli

Entità aiuto:

Per campagna 2007/08 aiuto alla produzione pari a:

–          2.603 EUR/ha. per uva sultanina colpita da filossera o reimpiantata da meno di 5 anni;

–          3.569 EUR/ha. per altra uva Sultanina;

–          3.391 EUR/ha. per uva secca di Corinto;

–          969 EUR/ha. per uva della varietà Moscatel

Per campagna 2007/08 aiuto per reimpianto di vigneti per combattere la fillossera fissato in 3.917 EUR/ha. 

Sanzioni:

Se superfice riscontrata superiore a quella indicata in domanda: aiuto versato per quest’ultima

Se superfice riscontrata inferiore a quella indicata in domanda: aiuto versato per superfice riscontrata – doppio della eccedenza rilevata per differenze comprese tra 3% e 20%. Per eccedenze superiori a 20% nessun aiuto versato.

In caso di grave irregolarità produttore escluso da benefici per campagna in corso. In caso di falsa dichiarazione, produttore escluso da benefici anche per campagna successiva.

In caso di mancato rispetto resa minima: produttore radiato da Albo per campagna in corso e successiva. Se resa, pur superiore a quella CE, risulta inferiore a resa media della zona: possibile essiccamento di tutta l’uva raccolta o riduzione proporzionale aiuto in base a quantità sottratta (Se questa supera 30% nessun aiuto dovuto).

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