AIUTO PRODUZIONE CASEINA E CASEINATI

AIUTO PRODUZIONE CASEINA E CASEINATI (Reg. 2921/90)  (formag05)

Soggetti interessati:

Chiunque utilizza latte scremato (prodotto ottenuto da mungitura di vacche o capre senza alcuna aggiunta che ha subito parziale scrematura per ridurre tenore materie grasse fino a 10%) prodotto nella CE per fabbricare: caseina acida (prodotto lavato ed essiccato, non solubile in acqua, ottenuto da latte scremato mediante precipitazione per acidificazione microbica o impiego di acidi, caglio, altri enzimi coagulanti del latte. Necessari 32,17 kg. di latte scremato), caseina presamica (Necessari 33,97 kg. di latte scremato), caseinato (prodotto ottenuto per essiccamento di caseina trattata con neutralizzanti. Necessari 35,79 kg. di latte scremato) rispondenti ai requisiti CE.

Iter procedurale:

Interessati presentano domanda di aiuto ad A.G.E.A., contenente: generalità richiedente, quantità caseina e caseinati ottenuti, numero partita in cui suddiviso quantitativo.

Interessati si impegnano a far eseguire controlli ad A.G.E.A. ed a tenere apposito registro di magazzino in cui annotare: data entrata latte scremato, data fabbricazione e quantitativi di caseina e caseinati, quantità di altri prodotti lattiero-caseari ottenuti, data vendita caseina e caseinati e generalità destinatario, perdite o campioni o quantitativi resi e sostituiti di latte.

A.G.E.A. predispone controlli in azienda mediante:

–          prelievo campioni (Almeno 1 ogni settimana) per verificare modalità fabbricazione e rispondenza caseina a caratteristiche qualitative CE;

–          esame dati riportati in domanda aiuto con registri contabili, documenti contabili, scorte magazzino

Se da verifiche, salvo casi di forza maggiore, emerge che aiuto richiesto od erogato superiore a contributo dovuto:

–          aiuto ridotto del 15% se differenza inferiore a 8%;

–          aiuto ridotto del 50% se differenza tra 8-20%;

–          aiuto non concesso ed eventualmente rimborsato se differenza superiore a 20%.

Se differenza imputabile a falso o negligenza grave del produttore: interessato escluso da beneficio per 6 mesi.

Su imballaggio di caseine e caseinati riportare dicitura “Reg. CE 2921/90”, denominazione prodotto, tenore effettivo dei componenti il prodotto, numero partita di fabbricazione.

Entità aiuto:

Contributo pari a 0 EUR/q.le

 

 

 

 

 

Posted in: