ENERGIA FOTOVOLTAICA (D.M. 5/7/12; L.R. 2/13; D.A. 30/9/13) (energy10)
Soggetti interessati:
Ministero Sviluppo Economico (MISE), Ministero Ambiente, Tutela Territorio e Mare (MATTM), Autorità per energia elettrica e gas (AEEG), Gestore servizi energetici (GSE), persone fisiche e giuridiche, compresi soggetti pubblici e condomini di edifici che intendono produrre energia elettrica da:
a)impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW installati su edifici in sostituzione di coperture in eternit o amianto rimosse completamente. Sono compresi impianti di potenza fino a 20 kW realizzati su edifici da Enti locali e Regioni;
b)impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 12 kW, compresi rifacimenti o potenziamenti di impianti esistenti;
c)potenziamenti di impianti con incremento di potenza fino a 12 kW;
d)impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento del costo cumulato di incentivi pari a 50.000.000 €;
e)impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche, mediante gare ad evidenza pubblica, fino ad un costo cumulato di incentivi pari a 50.000.000 €;
f)impianti fotovoltaici a concentrazione, fino al raggiungimento di un costo cumulato di incentivi pari a 50.000.000 €;
g)impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW ma inferiore a 20 kW (compresi rifacimenti o potenziamenti di impianti con incremento di potenza fino a 20 kW) che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella dovuta per analoghi impianti iscritti al registro
Tariffe incentivanti sono concesse fino a quando non raggiunto costo cumulato ci 6.700.000.00 €/anno, purché:
a)componenti di impianti siano nuove e rispettose delle norme tecniche indicate in Allegato I pubblicato su G.U. 159/12;
b)moduli fotovoltaici utilizzati siano coperti per almeno 10 anni da garanzia “contro difetti di fabbricazione”;
c)moduli fotovoltaici utilizzati siano prodotti da soggetto che:
- aderisce ad un sistema o Consorzio europeo che garantisce il riciclo dei moduli fotovoltaici al termine del loro ciclo di vita (GSE stabilisce modalità di rilascio di attestazione al riguardo);
- possiede certificazioni ISO 9001, SAS 18001, ISO 14000 rilasciate da Organismi accreditati a livello UE o nazionale;
- possiede certificato di ispezione di fabbrica rilasciato da Organismo di certificazione accreditato, attestante la qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati;
- invia preventivamente a GSE tali certificazioni e garanzie;
d)impianti, aventi potenza superiore a 1 kW, sono collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale da avere un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici;
e)in caso di potenziamento degli impianti, questi risultano:
- realizzati su edificio, dotati di attestati di certificazione energetica in corso di validità;
- realizzati su edifici con coperture in eternit o amianto rimosse completamente;
- realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali, edifici a destinazione produttiva non soggetti ad obbligo di certificazione energetica, barriere acustiche, tettoie, pensiline;
- ubicati in discariche esaurite o aree di pertinenza di discariche o siti contaminati, o cave dismesse, o miniere, o aree non agricole in concessione al gestore del servizio idrico integrato, o terreni di demanio militare;
- in possesso di titoli autorizzativi ed entrati in esercizio entro 10/7/2012 nel caso di impianti diversi dai precedenti
Iter procedurale:
D.M. 5/7/2012 disciplina le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, da applicarsi “successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulativo annuo di incentivi“ (cioè somma di incentivi gravanti su tariffe di energia elettrica riconosciuti a tutti gli impianti alimentati da fonte fotovoltaica, compreso il costo di impianti ammessi a registro in posizione utile con producibilità annua netta incentivabile fissata in 1.200 kWh/kW per tutti gli impianti) di 6.000.000.000 €. AEEG, entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione dei dati da parte di GSE, verifica raggiungimento di tale valore, con conseguente applicazione di incentivi a partire da 45 giorni successivialla pubblicazione su sito di AEEG della relativa delibera. D.M. 5/7/2012 cessa di applicarsi dopo 30 giorni dalla data di raggiungimento del costo indicativo cumulato di 6.700.000.000 €/anno, come attestato da GSE, salvo che per: piccoli impianti; impianti che entrano in esercizio dopo la delibera di AEEG; grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri che producono documentazione di fine lavori nei tempi prescritti; impianti realizzati su edifici pubblici e su aree di Amministrazioni pubbliche
MISE definisce con decreto: caratteristiche tecnologiche e requisiti tecnici degli impianti con innovazione tecnologica; tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica e requisiti per accesso; misure per lo sviluppo sperimentale di tecnologie di conversione di energia solare
AEEG provvede a definire:
a)modalità e tempi entro cui gli impianti entrati in esercizio entro 30/6/2012 non muniti dei dispositivi previsti in Allegato 1° pubblicato su G.U. 159/12 debbono essere ammodernati, nonché le modalità con cui gestori di rete, segnalano il mancato rispetto di tali disposizioni a GSE, affinché sospenda l’erogazione delle tariffe incentivanti fino ad adeguamento dell’impianto;
b)modalità con cui i gestori di rete utilizzano i dispositivi di cui ad Allegato 1 pubblicato su G.U. 159/12;
c)modalità con cui i soggetti responsabili possono utilizzare i dispositivi di accumulo per: migliorare la gestione di energia prodotta; immagazzinare la produzione di impianti qualora siano inviati segnali di distacco o modulazione della potenza;
d)modalità con cui i gestori di rete mettono a disposizione dei singoli responsabili la capacità di accumulo presso cabine primarie;
e)modalità con cui gestori di rete mettono a disposizione di TERNA spa elementi necessari alla gestione efficiente ed in sicurezza del sistema elettrico;
f)modalità con cui GSE, per impianti di cui è utente del dispacciamento, chiede la installazione presso gli impianti di dispositivi di misurazione e trasmissione satellitare dei dati di energia prodotta ed energia primaria;
g)modalità con cui definita la “reperibilità” sulle componenti tariffarie di energia elettrica delle risorse necessarie per l’erogazione di incentivi per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico, assicurando equilibrio nel bilancio di GSE;
h)caratteristiche dei misuratori di energia elettrica prodotta, prevedendo che questi siano teleleggibili da parte di gestore di rete (dotati comunque di dispositivi che consentono acquisizione per via telematica delle misure con cadenza mensile) almeno negli impianti di potenza superiore a 1 MW, nonché requisiti necessari per garantirne manutenzione e sicurezza (dotazione di specifici dispositivi antifrode);
i)responsabilità del servizio di misurazione di energia elettrica prodotta posta a carico dei gestori di rete con obbligo per questi di comunicare con cadenza mensile a GSE misure di energia elettrica prodotta ed immessa in rete;
j)modalità per il ritiro da parte di GSE della energia elettrica immessa in rete da impianti incentivati, stabilendo modalità di cessione al mercato della stessa energia elettrica da parte di GSE
Entro 15 giorni da data di entrata in esercizio di impianto, soggetto responsabile invia a GSE richiesta di concessione della tariffa incentivante sotto forma di dichiarazione sostituiva di notorietà, contenente le informazioni di cui in Allegato 3b pubblicato su G.U. 159/12, pena mancato riconoscimento di tariffa incentivante tra la data di entrata in esercizio di impianto e comunicazione a GSE
Gestore di rete provvede a connettere l’impianto alla rete elettrica nei termini fissati da AEEG e ad annotare data di avvenuta connessione in GAUDI’
GSE, verificato il rispetto delle disposizioni di D.M. 5/7/2012 ed acquisita eventuale documentazione antimafia, provvede ad erogare la tariffa incentivante entro 90 giorni dalla richiesta, al netto dei tempi imputabili al soggetto beneficiario o ad altri soggetti coinvolti nel processo di inserimento e validazione dei dati in GAUDI’. Dopo la 1° erogazione della tariffa incentivante, GSE provvede ogni mese (Periodi più lunghi per importi minori) a liquidare gli importi dovuti “sulla base delle misurazioni trasmesse da gestori di rete”.
Consumi attribuibili a servizi ausiliari, perdite di trasformazioni principali, perdite di linea fino al punto di consegna della energia alla rete elettrica sono espressi in termini di percentuale di energia elettrica prodotta lorda. A tal fine, nel caso di impianti con potenza inferiore a 1 MW l’energia assorbita dai servizi ausiliari è pari a 1% di produzione lorda per impianti su edifici (2% per impianti a terra), mentre per altri impianti GSE definisce di volta in volta la percentuale da utilizzare
GSE pubblica criteri per iscrizione ai registri, accesso alle tariffe incentivanti, modalità di corresponsione dei contributi dovuti
GSE pubblica bando ogni semestre (comunque dopo la chiusura del bando precedente) di iscrizione al registro. Titolare di autorizzazione a costruzione ed esercizio di impianto presenta, entro 60 giorni da pubblicazione del bando, domanda, tramite dichiarazione sostitutiva notorietà contenente le informazioni di cui ad Allegato 3 pubblicato su G.U. 159/12. Non consentita dopo la chiusura del registro l’integrazione di documenti ed informazioni
GSE effettua controlli su veridicità delle dichiarazioni rese dai responsabili di impianti. GSE e suoi dipendenti esenti da responsabilità (salvo caso di dolo o colpa grave) se erogazione di incentivi avviene in base a false dichiarazioni, o documenti contenenti dati non veritieri forniti da interessato o da terzi. Entro 20 giorni da chiusura del registro, GSE redige la graduatoria degli impianti iscritti al registro e la pubblica sul proprio sito internet, in base ai seguenti criteri di priorità:
a)impianti su edifici aventi migliore classe energetica (comunque superiore a D, come attestato da certificazione energetica prodotta in base a norme regionali) con moduli installati in sostituzione di coperture in amianto o eternit rimosse completamente
b)impianti su edifici aventi migliore classe energetica certificata (comunque superiore a D)
c)impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture in amianto o eternit rimosse completamente
d)impianti i cui componenti principali sono realizzati in Paese UE/SEE
e)impianti ubicati su siti contaminati purché: area dei moduli fotovoltaici è inferiore a quella dei terreni non contaminati o messi in sicurezza; moduli collocati su tetti di edifici presenti nel sito contaminato; terreni nella disponibilità del demanio militare; discariche esauste di cui comunicata chiusura; cave dimesse; miniere esaurite
f)impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad attività produttive
g)impianti realizzati su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche
h)altri impianti
Se risorse disponibili non coprono tutti gli impianti ricadenti in una delle precedenti priorità applicati seguenti ulteriori criteri di priorità:
a)impianti per cui chiesta una tariffa ridotta di 5% rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio
b)data anteriore dei titoli autorizzativi
c)minore potenza di impianto
d)data anteriore di richiesta di iscrizione al registro
Ammessi ad agevolazioni impianti iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili, purché entrano in esercizio entro 1 anno da pubblicazione di graduatoria. Non vi è scorrimento in graduatoria. Soggetti responsabili di impianti iscritti in registro collocati in posizione di graduatoria non utile, possono presentare richiesta a GSE nei bandi successivi
Iscrizione in registri con relativi incentivi è cedibile a terzi, solo dopo entrata in esercizio di impianto
Cessione di impianto fotovoltaico e/o di edificio o di unità immobiliare su cui questo ubicato va comunicata a GSE entro 30 giorni dalla data di registrazione dell’atto di cessione.
GSE e ENEA organizzano, su un campione significativo di impianti gestiti da soggetti pubblici o privati, rappresentativi delle diverse tecnologie, un sistema di rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento
Entro 30 Marzo GSE invia a MISE, MATTM, Regione, AEEG un rapporto su attività svolta e sui risultati conseguiti da DM 5/7/2012, evidenziando per ogni Regione e per ogni tipologia di impianto ed ubicazione: potenza entrata in esercizio nell’anno; produzione energetica relativa; valore cumulato di tariffe incentivanti erogate. Trascorsi 30 giorni senza osservazioni da parte di MISE o MATTM, GSE pubblica il rapporto su internet, insieme ad una raccolta fotografica esemplificativa di impianti fotovoltaici entrati in esercizio
ENEA, coordinandosi con GSE, effettua monitoraggio, al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate negli impianti fotovoltaici realizzati ed entro 30 Marzo invia a MISE e MATTM un rapporto, evidenziando: indici di prestazione degli impianti aggregati per zona; tecnologia dei moduli fotovoltaici e gruppi di conversione; eventuali ulteriori esigenze di innovazione tecnologica
GSE promuove azioni di informazione volte a favorire la conoscenza del meccanismo di incentivazione e delle relative condizioni di accesso, anche nei confronti di soggetti pubblici o di quanti possono finanziare gli impianti
GSE pubblica sul proprio sito internet, valore della potenza cumulata installata e del costo degli incentivi cumulati per anno (complessivo e riferito a singola categoria), valori di tariffe incentivanti applicabili in ogni periodo (Dati aggiornati costantemente)
Regione Marche, con L.R. 2/13, ha deciso, allo scopo di prevenire impatti negativi su ambiente e paesaggio, che impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (compresi quelli ricadenti nelle zone classificate come D) debbono essere adeguati alle prescrizioni poste nella delibera di Assemblea Regionale del 30/9/2013 n. 13 relativa alla individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra. Comune competente per territorio è tenuto a verificare l’adeguamento degli impianti alle suddette prescrizioni ed in mancanza applicare sanzione pecuniaria pari a 3% del valore certificato di impianto. Proventi delle sanzioni saranno destinati ad interventi su strutture pubbliche per il risparmio ed efficienza energetica
Entità aiuto:
Per impianti di potenza nominale fino a 1 MW, GSE eroga, in base alla quota di produzione netta immessa in rete, una tariffa onnicomprensiva (di cui agli Allegati 5, 6, 7 pubblicati su G.U. 159/12) determinata tenendo conto della potenza e tipologia di impianto (impianti fotovoltaici, impianti integrati con caratteristiche innovative, impianti fotovoltaici a concentrazione)
Per impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, GSE eroga, in base alla quota di produzione netta immessa in rete, un incentivo pari alla differenza tra tariffa onnicomprensiva di cui agli Allegati 5, 6, 7 pubblicati su G.U. 159/12 e il prezzo zonale orario. Sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuita una tariffa premio individuata in Allegati 5, 6, 7 pubblicati su G.U. 159/12
Tariffa onnicomprensiva e tariffa premio sono cumulabili solo per impianti fotovoltaici ed impianti integrati con caratteristiche innovative
Tariffa incentivante è pari:
– per impianti dotati di componenti principali realizzate in Paesi UE o SEE (Islanda, Norvegia, Liechtenstein) a: 20 €/MWh se impianti entrati in esercizio entro 31/12/2013; 10 €/MWh se impianti entrati in esercizio entro 31/12/2014; 5 €/MWh se impianti entrati in esercizio dopo 31/12/2014
– per impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture in eternit o amianto rimosse completamente a: 30 €/MWh se di potenza inferiore a 20 kW(20 €/MWh se di potenza superiore a 20 kW) ed impianti entrati in esercizio entro 31/12/2013; 20 €/MWh se di potenza inferiore a 20 kW (10 €/MWh se di potenza superiore a 20 kW) ed impianti entrati in esercizio entro 31/12/2014; 10 €/MWh se di potenza inferiore a 20 kW (5 €/MWh se di potenza superiore a 20 kW) ed impianti entrati in esercizio dopo 31/12/2014
Impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre (solo se rapporto tra proiezione al suolo di superficie totale dei moduli fotovoltaici installati su queste e superficie totale di copertura della serra risulta inferiore a 30% – elevato a 50% per serre autorizzate prima di 10/7/2012 – altrimenti applicata tariffa prevista per “altri impianti fotovoltaici”), barriere acustiche, tettoie, pensiline, fabbricati rurali (accatastati prima di entrata in esercizio di impianto), beneficiano di una tariffa pari alla media tra la tariffa spettante agli impianti fotovoltaici realizzati su edifici e quella dovuta ad altri impianti fotovoltaici
Tariffa incentivante è riconosciuta in modo costante per 20 anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio di impianto, al netto di eventuali periodi di fermata disposti da Autorità competente a seguito di eventi calamitosi riconosciuti per evitare problemi connessi a sicurezza della rete
Tariffa erogata è quella vigente al momento di entrata in esercizio dell’impianto
Eventuali modifiche della configurazione di impianto non comportano incremento di tariffe incentivanti, salvo interventi di potenziamento
Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale inferiore a 20 kW, interamente adibiti ad alimentazione di utenze in corrente continua, collegati alla rete ma senza immettervi energia, concesso una tariffa premio per energia netta consumata in sito (Misurazione effettuata con strumenti certificati da GSE)
Impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative aventi potenza nominale superiore a 1 kW ma inferiore a 5 MW nonché moduli e componenti rispondenti ai requisiti costruttivi e modalità di installazione di cui ad Allegato 4 pubblicato su G.U. 159/12 possono beneficiare di tariffe incentivanti di cui ad Allegato 6 pubblicato su G.U. 159/12
Possono invece beneficiare delle tariffe incentivanti di cui ad Allegato 7 pubblicato su G.U. 159/12 le persone giuridiche e di soggetti pubblici in possesso di impianti fotovoltaiciaventi: potenza nominale compresa tra 1 kW e 5 MW; requisiti di cui ad Allegato 2 pubblicato su G.U. 159/12 (in particolare moduli fotovoltaici certificati secondo norme EN 62108); fattore di concentrazione pari almeno a 10 soli (Per fattore di concentrazione compreso tra 30 e 10 soli, tariffa ridotta di 10%)
Impianti non ricadenti tra le fattispecie riportate in premessa accedono a tariffe incentivanti previa iscrizione in appositi registri e qualora rientrano nei seguenti limiti di costo incentivato cumulato annuo: 140.000.000 € per il 1° registro; 120.000.000 € per il 2° registro; 80.000.000 € per i registri successivi fino a raggiungere il limite massimo di 50.000.000 €. Alle suddette risorse per ogni registro possono essere:
– sommate le risorse eventualmente non assegnate nella graduatoria del precedente registro;
– sommate le risorse relative agli impianti ammessi a precedenti procedure ma per cui il beneficiario comunica a GSE la rinuncia ad incentivo entro 6 mesi dalla pubblicazione di graduatoria o impianti decaduti da precedenti procedure;
– detratto, a decorrere dal 2° registro, il costo cumulativo annuo per incentivi attribuibili agli impianti di cui alle lettere a), b), e) della premessa entrati in esercizio nel semestre precedente a quello di apertura del registro, nonché, limitatamente al 1° registro, il costo degli impianti di cui alla lettera c). In caso di insufficiente compensazione si procede mediante ulteriore detrazione di disponibilità dai registri successivi
Tariffe incentivanti possono essere cumulabili con:
a)contributi (fino a 60% del costo) concessi per realizzare impianti fotovoltaici realizzati su: scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado; strutture sanitarie pubbliche; superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie; superfici ed immobili o pertinenze di proprietà di Enti locali o Regione;
b)contributi (fino a 30% del costo) concessi per realizzare impianti fotovoltaici su: edifici con potenza nominale inferiore a 20 kW; edifici pubblici diversi dai precedenti; edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative che effettuano servizi sociali affidati loro da Enti locali; aree oggetto di interventi di bonifica ubicati in siti contaminati (purché responsabile di impianto assume diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica);
c)contributi (fino a 30% del costo) concessi per realizzare impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative o a concentrazione;
d)finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione della Legge 296/06;
e)benefici conseguenti ad accesso al fondo di garanzia e rotazione istituiti da Enti locali o Regioni
Tariffe incentivanti non applicabili se:
a)riconosciute o richieste detrazioni fiscali, fermo restando il diritto alla riduzione di imposta sul valore aggiunto per impianti facenti uso di energia solare per la produzione di energia e calore;
b)impianti hanno già beneficiato di tariffe incentivanti introdotte con precedenti norme;
c)vigente il meccanismo di scambio sul posto per impianti, applicabile, su richiesta del produttore, prima o dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti;
d)riguardanti ritiro (con modalità e condizioni fissate da AEEG) o cessione di energia al mercato per impianti di potenza fino a 1 MW
Soggetti beneficiari, al momento di richiesta delle tariffe incentivanti o di iscrizione al registro degli impianti, versano a GSE:
– un contributo per la spesa di istruttoria, pari a 3 €/kW di potenza nominale per impianti fino a 20 MW (2 €/kW per potenza eccedente i 20 MW);
– un contributo per la copertura degli oneri di controllo pari a 0,05 €/kWh di energia incentivata
Sanzioni:
Spostamento di impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di 1° installazione: decadenza della tariffa incentivante
In caso di mancato rispetto da parte del gestore di rete dei tempi per completare la realizzazione della connessione alla rete nei tempi previsti da AEEG: perdita di tariffa incentivante + applicazione misure di indennizzo