AIUTO ECCEZIONALE AGRICOLTORI (Reg. 467/22) (cee70)
Soggetti interessati:
Commissione UE, Stati membri, produttori agricoli operanti in settori colpiti da turbative di mercato dovute ad aumento dei costi dei fattori di produzione o restrizioni commerciali
Iter procedurale:
Commissione UE con Reg. 467/22 ha definito un aiuto eccezionale di adattamento per agricoltori di determinati settori
Stati membri utilizzano fondi messi a loro disposizione in base a criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto di entità della turbativa di mercato nei diversi settori, senza comunque provocare distorsioni nella concorrenza. Misure adottate debbono contribuire alla sicurezza alimentare o rispondere agli squilibri di mercato, sostenendo agricoltori impegnati a perseguire seguenti obiettivi: economia circolare; gestione dei nutrienti; uso efficiente delle risorse; metodi di produzione rispettosi di ambiente e clima
Stati membri debbono garantire che se agricoltori non beneficiari diretti di aiuto “vantaggio economico di questo sia integralmente trasferito a loro”
Stati membri comunicano a Commissione UE:
- entro 30/6/2022: descrizione delle misure adottate; criteri usati per la concessione di aiuto e ragioni per la distribuzione degli aiuti tra i vari settori; effetto previsto dalle misure al fine di garantire sicurezza alimentare e stabilizzare il mercato; azioni adottate per verificare raggiungimento degli effetti previsti e per evitare distorsioni della concorrenza; livello del sostegno supplementare concesso
- entro 15/5/2023 importo totale versato per ogni misura, distinguendo tra aiuto UE ed aiuto supplementare nazionale, tipi di beneficiari, valutazione efficacia delle misure intraprese
Entità aiuto:
Commissione UE stanziato 500.000.000 € (ad Italia assegnati 48.116.688 €) per la concessione di aiuto eccezionale di adattamento ai produttori in oggetto. Spese sostenute da Stati membri al riguardo ammissibili se pagamenti attuati entro 30/9/2022
Misure in questione possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate da FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) o FEASR (Fondo Europeo Agricolo per Sviluppo Rurale)
Stati membri possono concedere aiuto supplementare nazionale per misure adottate fino ad un massimo del 200% di importo assegnato sulla base di criteri oggettivi non discriminatori, purché tali pagamenti aggiuntivi non provochino distorsioni nella concorrenza e sono versati entro 30/9/2022