AIUTO COOPERATIVE SOCIALI

AIUTO COOPERATIVE SOCIALI (Legge 381/91, 205/17; L.R. 34/01; D.G.R. 16/11/04, 14/2/11, 23/10/12; DDS 08/02/18)  (social13)

Soggetti interessati:

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Regioni, Enti pubblici, cooperative sociali e loro Consorzi.

Iter procedurale:

Regione Marche istituisce, presso Giunta Regionale Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale (composto da: Dirigente Regionale Servizi Sociali che lo presiede; Dirigenti Servizi Regionali in materia di sanità e formazione professionale; 1 rappresentante di comprovata esperienza nel settore sociale designato da ogni Associazione regionale delle cooperative aderenti alle Associaizoni nazionali della cooperazione; 3 rappresentanti di Organizzazioni sindacali; 1 rappresentante di ANCI) con il compito di:

  • formulare proposte ed esprimere pareri a Giunta Regionale su materie di cooperazione sociale
  • esprimere parere a Province in merito ad iscrizione o cancellazione cooperative sociali da Sezione provinciale Albo
  • riferire annualmente a Regione su attività svolta da cooperazione sociale e su convenzioni stipulate tra Enti e cooperative sociali e loro recepimento da parte Amministrazioni locali

Comitato nominato con DDS 3 del 08/02/2018 pubblicato su BUR 19/18 resta in carica per intera durata della legislatura.

Istituito presso Servizio Servizi Sociali l’Albo regionale delle cooperative sociali e loro Consorzi suddiviso in:

  • tipologia A comprendente cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
  • tipologia B comprendente cooperative che svolgono attività diverse: agricole, industriali, commerciali, di servizi finalizzate ad inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
  • tipologia C comprendente consorzi costituiti per almeno 70% da cooperative sociali.

Con D.G.R. 182 del 14/02/11 Giunta Regionale definito modalità di iscrizione cooperative sociali al Albo. Cooperative sociali inviano domanda a Servizio Servizi Sociali, specificando: denominazione cooperativa; sede legale ed eventuali sedi operative nelle Marche; numero di telefono, fax e posta elettronica; sezione cui si riferisce iscrizione; estremi di iscrizione ad Albo nazionale società cooperative. Allegare:

  • copia autentica di atto costitutivo e statuto;
  • certificato di iscrizione ad Albo delle società cooperative gestito da Camera di Commercio competenti per territorio;
  • relazione attività svolta in cui evidenziare: motivazioni per cui costituita cooperativa; eventuale coinvolgimento di soci volontari (in quale misura e con quali compiti); livello di partecipazione in eventuali consorzi od associazioni; eventuali accordi o convenzioni con Enti pubblici; attività svolte ed eventuali progetti di inserimento di persone svantaggiate inserite in cooperative di tipo B;
  • regolamento interno di cooperativa se esistente;
  • dichiarazione sostitutiva notorietà attestante compagine sociale (Elenco soci di cooperativa), rispetto contratto collettivo di lavoro ed obblighi assicurativi, tipo di rapporto di lavoro tra cooperativa e proprio personale dipendente, posizione previdenziale, assistenziale, fiscale di cooperativa da cui risulti che non è incorsa in nessuna sanzione che ne possa precludere iscrizione;
  • copia ultimo bilancio approvato con relativa relazione sottoscritta da Presidente Consiglio Amministrazione e Collegio sindacale se costituite dameno di 1 anno, cooperative possono produrre bilancio entro 1 anno da iscrizione ad Albo;
  • in caso di cooperative di tipo A: elenco nominativo di soci e dipendenti da impiegare nell’attività, specificando per ognuno titolo di studio, titoli professionali, attestati di qualifica, eventuali corsi di formazione e riqualificazione svolti, esperienza maturata nel servizio;
  • in caso di cooperative di tipo B: dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante percentuale di persone svantaggiate inserite nel lavoro almeno 30% di dipendenti e soci di cooperative; certificazione di attestazione personale svantaggiato rilasciato da Amministrazione pubblica (Invalidità fisica o psichica superiore a quella prevista da normativa vigente per collocamento obbligatorio). In deroga iscrivibili anche cooperative che non raggiungono 30%, purché presidente di cooperativa dichiari di impegnarsi a raggiungerlaentro 6 mesi da iscrizione trasmettendo idonea documentazione a Servizio Servizi Sociali, pena cancellazione;
  • in caso di cooperativa di tipo C: dichiarazione sostitutiva notorietà attestante presenza nella base sociale di cooperative sociali almeno pari a 70%. Ammessa anche iscrizione ad Albo di consorzi misti di composti da cooperative di tipo A e B.

Servizio Servizi Sociali esamina documentazione inviata e procede ad iscrizione cooperativa o a sua cancellazione, previa comunicazione di avvio del procedimento a cooperativa interessata, a cui assegnato congruo termine per controdeduzioni, nei seguenti casi:

  • accertata cancellazione da Albo nazionale delle cooperative;
  • mancato equilibrio nella compagine sociale delle cooperative di tipo Bdopo 6 mesi da notifica di avvenuta variazione;
  • inattività accertata di cooperativa per periodosuperiore a 2 anni;
  • in tutti i casi in cui venuti meno requisiti di ispezione;
  • accertate gravi disfunzioni nell’attività svolta;
  • richiesta specifica di legale rappresentante cooperativa, corredata da verbale di Assemblea.

Provvedimento di cancellazione notificato alla cooperativa. LR 34/01 come modificata dalla LR 8/19 stabilisce in 60 giorni il termine per definire i provvedimenti di iscrizione o di cancellazione delle cooperative dall’Albo regionale.

Cooperativa iscritta deve, pena la sua cancellazione dall’Albo:

  1. comunicare al Servizio Servizi Socialientro 30 giorni dall’approvazione ogni variazione intervenuta in: statuto; compagine sociale; sede legale; od organi sociali; iscrizione all’Albo nazionale delle cooperative
  2. presentare copia del certificato attestante l’avvenuta revisioneentro 90 giorni dal conseguimento;
  3. attestare annualmente od ogni volta previa richiesta al Servizio Servizi Sociali, la permanenza dei requisiti di iscrizione all’Albo;
  4. presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  5. presentare, in caso di cooperative di tipo B: certificazione rilasciata dall’Amministrazione pubblica relativa alle persone svantaggiate occupate; autocertificazione del legale rappresentante attestante il mantenimento del requisito inerente ad almeno 30% delle persone svantaggiate nella campagna sociale;
  6. presentare, in caso di consorzio di tipo C, autocertificazione attestante presenza nella sua base sociale di cooperative sociali in misura non inferiore al 70%.

Servizio Servizi Sociali può esercitare, in ogni momento, il controllo sulle cooperative sociali per accertare il mantenimento dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo, avvalendosi degli Enti locali.

Albo delle cooperative sociali pubblicato ogni anno su BUR (Per anno 2016 pubblicato su BUR 141/16).

Regione e Province, nell’ambito dei programmi formativi, favoriscono la realizzazione da parte cooperative sociali di:

  • iniziative finalizzate alla formazione, aggiornamento, riqualificazione di operatori anche tramite individuazione nuovi profili professionali per facilitare inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
  • iniziative formative a favore lavoratori svantaggiati con priorità per corsi FSE;
  • progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
  • iniziative volte a formare, aggiornare, riqualificare personale ed amministratori della cooperazione sociale.

Cooperative iscritte ad Albo stipulano convenzioni con Enti pubblici (Schema predisposto da Giunta Regionale) per:

  1. gestione e servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
  2. fornitura di beni e servizi

Convenzioni dovranno riportare:

  • indicazione attività e modalità di esecuzione;
  • durata convenzione (Per fornitura servizi ricorrenti, durata pluriennale con verifica annuale);
  • requisiti professionalità personale impiegato, norme contrattuali personale dipendente, eventuale ruolo svolto da volontari, obbligo modalità assicurazione personale;
  • standard tecnici ed igienico-sanitari delle strutture;
  • modalità pagamento;
  • forme di verifica qualità delle prestazioni erogate e soddisfacimento fabbisogno utenti;
  • modalità raccordo con uffici competenti;
  • regime delle inadempienze e clausole di risoluzione;
  • criteri atti ad individuare numero persone svantaggiate da inserire in relazione durata convenzione

Nel caso di pluralità di cooperative interessate, Ente pubblico procede a trattativa privata “preceduta da gara ufficiosa”.

Tariffe per esecuzione dei suddetti servizi ed entità delle risorse destinate ad acquisto di beni e servizi da cooperative sociali di tipo B fissate da Giunta Regionale. Enti pubblici verificano rispetto tariffe stabilite da Regione e rilasciano entro 31 Dicembre apposito attestato (Modello riportato su BUR 127/04). Se Enti pubblici non provvedono a tale adempimento, Regione provvede ad interrompere erogazione contributi “sino a quando non provvederanno ad esatta applicazione del tariffario regionale vigente, comunque entro 31 Ottobre successivo“. Cancellazione da Albo comporta automatica risoluzione della convenzione

In caso di servizi continuativi ammessa convenzione di durata pluriennale (Non oltre 3 anni) rinnovabile “sulla scorta di valutazioni qualitative che tengono conto del grado di soddisfazione degli utenti”.

Regione, avvalendosi Osservatorio per le politiche sociali, esegue costante monitoraggio su “qualità, modalità di affidamento, efficacia dei servizi prestati dalle cooperative sociali”.

Enti che sottoscrivono convenzioni con cooperative sociali forniscono dati richiesti per valutare qualità delle prestazioni fornite da queste.

Regione fissato con D.G.R. 1483 del 23/10/12 modalità di concessione aiuto a cooperative sociali di tipo B iscritte ad Albo regionale, aventi sede legale ed operativa nella Regione Marche, in regola con pagamenti ed adempimenti previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL, fisco, rispettate norme in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, malattie professionali, tutela ambientale, applicazione nei confronti di lavoratori dipendenti di trattamento economico previsto da contratti collettivi di lavoro, assenza di contenzioso con Regione in merito ad aiuti concessi, in regola con adempimenti previsti da norme o vigilanza Enti cooperativi, nonché se operanti nel settore della produzione primaria in regola con regime “de minimis” (Aiuti ricevuti per non oltre 200.000 €€ nell’anno in corso e nei 2 anni precedenti).

Legale rappresentante cooperativa in possesso dei requisiti suddetti presenta domanda di contributo per assunzione persone svantaggiate, allegando documentazione attestante condizione di svantaggio delle persone assunte rilasciata da Amministrazione pubblica competente e specificando spese sostenute per soggetti svantaggiati entro 31 Dicembre anno riferimento, nonché numero ed elenco nominativo delle persone inserite oggetto di contributo

Escluse domande presentate da cooperative sociali non di tipo B, o non iscritte ad Albo regionale, o inviate oltre i termini fissati, o non riguardanti inserimenti di soggetti svantaggiati, o che manifestano incompatibilità con norme CE in materia di aiuti di Stato, o non corredate da documentazione prevista, o non consegnata documentazione integrativa richiesta da Servizio durante istruttoria.

Servizio Politiche Sociali esegue istruttoria, accertando veridicità di quanto affermato, e poi con decreto eroga contributo

 

Entità aiuto:

Stanziati fondi per concedere alle cooperative sociali di tipo B, contributi in regime “de minimis” sulle spese sostenute per la retribuzione delle persone svantaggiate che risultano in organico nell’anno di riferimento (come certificato dal relativo CUD) nel limite massimo di 15.000 €/persona assunta e di 30.000 €/cooperativa sociale.

Fondi sono ripartiti in modo proporzionale tra le cooperative sociali richiedenti

Componenti del Comitato tecnico per la cooperazione sociale beneficiano solo del rimborso spese documentate.

Legge 205/17 ad art. 1 comma 109 eroga alle cooperative sociali che nell’anno 2018 assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, persone a cui è stato riconosciuta, a partire dal 01/01/2016, la “protezione internazionale, un contributo, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di spesa di 5.000.000 €/anno per anni 2018, 2019, 2020” inerente alla riduzione delle aliquote da versare per “assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovuta per tali lavoratori”. MILPOS stabilisce con decreto i criteri di assegnazione dei suddetti contributi.

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