AIUTO CONSUMO LATTE E DERIVATI NELLE SCUOLE (Reg. 1308/13, 1047/14; D.M. 17/10/08) (latte05)
Soggetti interessati:
Fornitori di prodotti lattiero caseari, Istituti scolastici o Autorità didattiche (per prodotti distribuiti ad allievi di Istituti di sua competenza), Organizzazioni appositamente costituite riconosciute (Domanda presentata a nome di una o più scuole od Autorità didattiche) che intendono distribuire:
– categoria I:
a) latte trattato termicamente (comprese bevande a base latte senza lattosio) con tenore di materia grassa almeno pari a 3,5% (o latte parzialmente scremato trattato termicamente con tenore di materia grassa compreso tra 1,5% e 1,8%) in confezioni di contenuto netto superiore od inferiore a 200 ml,
b) latte trattato termicamente al cacao, addizionato di succo di frutta o aromatizzato, contenente almeno 90% in peso di latte avente tenore di materia grassa almeno pari a 3,5% (o di latte parzialmente scremato avente tenore di materia grassa compreso tra 1,5% e 1,8%), contenente non oltre 7% di zucchero aggiunto e/o miele, in confezioni aventi contenuto netto superiore od inferiore a 200 ml.
c) yogurt ottenuto da latte trattato termicamente, addizionato o meno di succo di frutta o aromatizzato, contenente almeno 90% in peso di latte trattato termicamente, avente tenore di materia grassa almeno pari a 3,5% (o di latte parzialmente scremato avente tenore di materia grassa compresa tra 1,5% e 1,8%, o latte scremato avente tenore di materia grassa inferiore a 0,5%), contenente non oltre 7% di zucchero aggiunto e/o miele
– categoria II: yogurt ottenuto da latte trattato termicamente, anche aromatizzato, addizionato di frutta, contenente almeno 75% di latte trattato termicamente, avente tenore di materia grassa almeno pari a 3,5% (o di latte parzialmente scremato avente tenore di materia grassa compreso tra 1,5% e 1,8%, o latte scremato avente tenore di materia grassa inferiore a 0,5%), contenente non oltre 7% di zucchero aggiunto e/o miele
– categoria III: formaggi freschi e formaggi fusi, anche aromatizzati, contenenti non oltre 10% di ingredienti non lattieri (come Crescenza, Stracchino, Robiola, Mozzarella di bufala campana);
– categoria IV: formaggio Grana padano e Parmigiano Reggiano;
– categoria V: altri formaggi, non compresi nelle categorie III e IV, contenenti non oltre 10% di ingredienti non lattieri
purché:
– ottenuti nella CE in stabilimenti riconosciuti e muniti di marchio di identificazione;
– applicati seguenti coefficienti di conversione: 1 litro di latte = 1,03 kg. di prodotti lattiero caseari; 100 kg. di prodotti della categoria II = 90 kg. di latte; 100 kg. di prodotti di categoria III = 300 kg. di latte; 100 kg. di prodotti della categoria IV = 899 kg. di latte; 100 kg. di prodotti della categoria V = 765 kg. di latte;
– distribuiti ad alunni che frequentano regolarmente la scuola materna (o altri Istituti di istruzione prescolare), elementare, secondaria (escluse Università ed istituti assimilati) durante “totalità dei giorni di scuola” (Escluse vacanze scolastiche e soggiorni in “colonie di vacanza” organizzati da stesso Istituto scolastico);
– distribuiti in quantità non superiore a 257,50 gr./giorno/allievo per prodotti di categoria I; 286,11 gr./giorno per prodotti di categoria II; 85,83 gr./giorno per prodotti di categoria III; 28,64 gr./giorno per prodotti di categoria IV; 33,66 gr./giorno per prodotti di categoria V;
– prezzo di acquisto sostenuto da allievi non superiore a quello fissato per ciascun anno scolastico da MI.P.A.A.F.;
Istituto si impegna a non utilizzare prodotti lattiero caseari oggetto di aiuto nella preparazione di pasti serviti ad alunni.
Iter procedurale:
MI.P.A.A.F. fissa ad inizio anno scolastico , comunque entro 1 Ottobre, prezzi massimi che allievo deve pagare per prodotti lattiero caseari distribuiti, salvo caso di distribuzione gratuita. AGEA, in qualità di Organismo di coordinamento, definisce modalità di applicazione in materia di riconoscimento dei richiedenti, sospensione e ritiro dei riconoscimenti, presentazione della domanda, espletamento dei controlli.
In base a Reg. 1947/14 MI.P.A.A.F. presenta entro 1 Luglio a Commissione strategia per attuazione programma di distribuzione del latte nelle scuole contenente:
a) livello amministrativo cui attuato programma di distribuzione latte;
b) elenco tipi di latte e prodotti lattiero caseari (con rispettivi codice UE), selezionati nell’ambito di programma e descrizione del processo di decisione dei prodotti da fornire;
c) modalità di fornitura dei prodotti previsti da programmi, inclusa frequenza e calendario distribuzione, nonché beneficiari del programma;
d) spese previste nel quadro del programma comprese informazioni su possibilità di effettuare pagamenti nazionali, precisando modalità di finanziamento di tali programmi;
e) modalità previste per valutare efficacia del programma;
f) descrizione eventuali misure di accompagnamento introdotte (compresi obiettivi, strategia benefici attesi e modalità finanziamento)
Istituto scolastico od Autorità didattica o fornitore od Organizzazione deve presentare per ogni anno scolastico domanda di riconoscimento per fornitura di latte e prodotti lattiero caseari di cui sopra agli alunni ad Organismo pagatore dello Stato membro nel cui territorio si trova Istituto scolastico, al quale sono forniti i prodotti, impegnandosi a:
– non utilizzare latte e prodotti lattiero caseari per preparazione pasti serviti ad allievi, salvo caso di latte e prodotti lattiero caseari senza essere sottoposti a trattamento termico (Consentito comunque loro riscaldamento) e purché utilizzato specifico coefficiente “determinato sulla base dei quantitativi utilizzati in passato e/o sulle ricette” ed approvato da Stato membro;
– distribuire prodotti lattiero caseari solo ad allievi che frequentano scuola per cui chiesto aiuto;
– rimborsare aiuto indebitamente percepito per quantitativi corrispondenti se accertata distribuzione prodotti lattiero caseari a persone non aventi diritto, o in quantità superiori ai massimi fissati da CE in 0,25 litro/giorno/allievo;
– comunicare ad AGEA numero totale di giorni di scuola;
– mettere a disposizione organismi di controllo documentazione di spesa e consentire ogni tipo di controllo (in primo luogo verifica della contabilità ed ispezioni fisiche);
– nel caso di fornitore, tenere contabilità specifica aggiornata da cui risulti: nomi ed indirizzi Istituti scolastici o delle Autorità didattiche; quantitativi di prodotti lattiero caseari venduti o forniti a questi;
– conservare documentazione per almeno 5 anni da pagamento aiuto.
Organismo pagatore esaminata richiesta, procede a riconoscimento Istituti scolastici, Autorità didattiche, Organizzazioni specifiche, fornitori. In caso di non rispetto impegni, Organismo pagatore sospende riconoscimento da 1 a 12 mesi, o provvede a revoca “a seconda della gravità dell’inadempimento”, salvo caso di forza maggiore, o se accertato che “irregolarità non commessa deliberatamente o per negligenza o che sua entità è minima”. In caso di revoca, riconoscimento non ripristinato prima di 12 mesi.
Istituto scolastico, Autorità didattica, Organizzazione, fornitore riconosciuto presenta a Regione domanda di aiuto entro 31 Marzo per periodo 1 Settembre 31 Dicembre entro 30 Settembre per periodo 1 Gennaio 30 Giugno (30 Novembre per periodo 1 Luglio 31 Agosto solo per scuole materne che svolgono attività didattica ininterrotta), specificando:
– quantitativi distribuiti ripartiti per categoria e sottocategoria di prodotti;
– nome ed indirizzo o numero di identificazione di Istituto scolastico od Autorità didattica.
Se domande inviate con ritardo inferiore a 2 mesi, riduzione aiuto del 5% se ritardo inferiore a 1 mese; se domande inviate in ritardo inferiore a 2 mesi, aiuto ridotto del 10%, oltre 2 mesi domanda annullata, salvo caso di forza maggiore.
Allegare alla domanda:
1) documentazione giustificata di spesa (Fattura) debitamente quietanzate o corredate da prova di pagamento;
2) prospetto di liquidazione (Modello riportato su G.U. 188/04) indicante quantitativi consegnati;
3) certificato di iscrizione a Camera di Commercio per fornitore;
4) certificazione antimafia se prevista
Regione esegue istruttoria domanda di aiuto, accertando: periodo distribuzione; categoria prodotti distribuiti; quantitativo pro-capite distribuito per giorno; corrispondenza dati con prospetto di liquidazione; documentazione allegata. Regione trasmette relazione di controllo, attestante “sussistenza delle condizioni necessarie per procedere al pagamento”, ad AGEA che procede a pagamento aiuto entro 3 mesi da invio domanda.
Ammesso versamento di anticipo pari ad ammontare aiuto richiesto, previa costituzione di cauzione pari a 110% importo anticipato. Se domanda di anticipo presentata da fornitore od Organizzazione, Organismo pagatore versa anticipo in base a quantitativi consegnati “senza esigere documenti giustificativi”, purché entro 1 mese da versamento aiuto, fornitore o Organizzazione trasmette documenti per pagamento definitivo di aiuto.
Organismo pagatore, tramite Regione esegue controlli, almeno 1 volta/anno nel periodo 1 Agosto 31 Luglio o durante 12 mesi successivi, anche mediante ispezioni in loco, al fine di accertare:
– effettiva consegna per periodo di almeno 4 mesi in anno scolastico di latte e prodotti lattiero caseari ad alunni;
– numero allievi iscritti e partecipanti a misura;
– quantitativi distribuiti ad alunni dell’Istituto scolastico;
– rispetto impegno a non utilizzare prodotti lattiero caseari oggetto di aiuto in preparazione pasti;
– rispetto prezzi massimi che allievo deve pagare per diversi prodotti per specifica categoria
– incidenza di aiuto sul prezzo pagato dal beneficiario per specifica categoria di prodotto;
– verifica delle fatture di consegna dei prodotti e rispetto dei quantitativi massimi sovvenzionati;
– rispondenza qualitativa dei prodotti distribuiti a standard CE ed a quanto riportato nella documentazione;
– rispetto requisiti sanitari dei prodotti distribuiti tramite verifica di marchiatura di identificazione dei prodotti stessi. Eventuali prelievi di campioni da analizzare e relative analisi eseguite nel rispetto del Reg. 273/08,
– presenza di manifesto (Modello riportato su G.U.CE 183/08) esposto in modo permanente ad entrata principale di Istituto scolastico, in cui riportare benefici nutrizionali di latte e prodotti lattiero caseari, fornendo “consigli nutrizionali a bambini e ragazzi”, nonché la frase “Il nostro (Tipo di Istituto scolastico quale scuola materna, scuola elementare) distribuisce prodotti lattiero caseari sovvenzionati dall’Unione Europea nell’ambito del regime europeo di distribuzione di latte nelle scuole”;
– accertamento origine CE dei prodotti distribuiti;
– regolare tenuta registro di carico e scarico da parte fornitore, compresa documentazione finanziaria costituita da fattura di acquisto e vendita e da estratti bancari.
A conclusione dei controlli redatto entro 12 mesi da fine anno scolastico, specifico verbale, contenente: regime, periodo interessato, domande di aiuto controllate, quantitativi di prodotti lattiero caseari per cui versato aiuto ed importi corrispondenti, responsabili presenti al controllo, documenti verificati, natura e portata dei controlli eseguiti, osservazioni e contestazioni.
Eventuali irregolarità riscontrate, unitamente ad entità importo indebitamente percepito. subito comunicate ad Organismo pagatore ed ad AGEA, affinché questo proceda a recupero somme non dovute.
MI.P.A.A.F. comunica a Commissione CE seguenti dati relativi a precedente anno scolastico (1 Agosto 31 Luglio):
– entro 31 Gennaio: quantitativi di latte e prodotti lattiero caseari, ripartiti per categoria e sottocategoria oggetto di aiuto; quantità massima ammissibile ad aiuto; spese di UE; numero stimato di allievi partecipanti al regime di distribuzione latte nelle scuole; contributo nazionale; numero stimato di bambini regolarmente frequentanti Istituti scolastici che partecipano a regime di distribuzione latte; numero stimato di bambini ammessi a fruire del regime di distribuzione di latte nelle scuole.
Entità aiuto:
Aiuto comunitario concesso pari a: 18,15 /100 kg. per prodotti di categoria I; 16,34 /100 kg. per prodotti di categoria II; 54,45 /100 kg. per prodotti di categoria III; 163,14 /100 kg. per prodotti di categoria IV; 138,85 /100 kg. per prodotti categoria V
Prezzo massimo di acquisto fissato in: 1,30 /kg. per prodotti di categoria I lettera a) se in confezioni superiori a 200 ml. (1,55 /kg. se in confezioni inferiori a 200 ml.); 1,30 /kg. per prodotti di categoria I lettera b) se in confezioni superiori a 200 ml. (1,80 /kg. se in confezioni inferiori a 200 ml.); 3,50 /kg. per prodotti di categoria I lettera c); 3,52 /kg. per prodotti di categoria II; 8,20 /kg. per formaggi freschi e fusi; 10 /kg. per Crescenza, Stracchino, Robiola; 10,5 /kg. per Mozzarella di bufala campana; 11,35 /kg. per formaggio Grana Padano; 15,20 /kg. per Parmigiano Reggiano; 9,80 /kg. per prodotti di categoria V
Se CE modifica importo, aiuto versato è quello “applicabile al 1° giorno del mese”.
Sanzioni:
In caso di frode accertata: rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti + multa pari a differenza tra importo versato e quello al quale ha diritto.