PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI TRASFORMATI (Reg. 543/11; Legge 77/11; D.M. 20/6/14) (ortofr38)
Soggetti interessati:
Chiunque intende produrre e commercializzare:
– succhi di frutta, non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri od altri dolcificanti (Esclusi succhi e mosti di uva e succhi di banana), o succhi di frutta concentrati ottenuti da eliminazione fisica di almeno 50% di acqua ed imballati in confezioni il cui peso netto almeno pari a 200 kg.
– concentrato di pomodoro, avente tenore in peso allo stato secco di almeno 28%, imballato in confezioni di peso netto di almeno pari a 200 kg.
– ortofrutticoli congelati, cioè:
a) ortaggi e legumi, non cotti o cotti, in acqua o al vapore, congelati (Esclusi mais dolce, olive, pimenti del genere Capsicum e Pimenta);
b) frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zucchero od altri dolcificanti (Escluse banane congelate);
c) altri ortaggi e legumi preparati o conservati (non in aceto o acido acetico), congelati (Esclusi masi dolce, olive, patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino, fiocchi);
– frutta e verdura in scatola, cioè:
a) ortaggi e legumi, frutta ed altri parti commestibili di piante, preparati o conservati in aceto o acido acetico (Esclusi frutti del genere Capsicum diversi da peperoni, mais dolce, patate dolci e parti commestibili di piante simili, aventi tenore in peso di amido o fecola superiori a 5%, cuori di palma, olive, foglie di vigna, germogli di luppolo);
b) pomodori preparati o conservati diversamente che in aceto o acido acetico (Escluso pomodoro concentrato);
c) altri ortaggi e legumi preparati o conservati diversamente che in aceto o acido acetico, non congelati (Escluse olive, mais dolce, frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni, patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino, fiocchi);
d) frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri od altri dolcificanti od alcool (Escluso burro di arachidi, altri frutti a guscio altrimenti preparati o conservati con o senza aggiunta di zuccheri od altri dolcificanti, cuori di palma, mais, patate dolci e parti commestibili di piante simili aventi tenore in peso di amido o fecola superiore al 5%, foglie di vigna, germogli di luppolo, miscugli di banane diversamente preparati o conservati);
– funghi in scatola del genere Agaricus, preparati o conservati diversamente che in aceto o acido acetico;
– frutta e frutta a guscio temporaneamente conservata in salamoia, non idonea ad alimentazione allo stato in cui presentata (Escluse banane temporaneamente conservate);
– frutta essiccata, cioè frutta secca, fichi secchi, uve secche, altri frutti a guscio diversamente preparati e conservati con o senza aggiunta di zuccheri od altri dolcificanti non nominati altrove (Esclusi frutti tropicali e relativi miscugli);
– prodotti ortofrutticoli di 4° gamma che debbono soddisfare requisiti igienici, sanitari e qualitativi riportati in Allegato 2 a D.M. 26/6/14 pubblicato su G.U. 186/14;
– altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli diversi dai prodotti elencati in precedenza;
– erbe aromatiche trasformate, come timo, basilico, melissa, menta, origano, rosmarino, salvia essiccati ed anche tagliati, frantumati, polverizzati;
– paprika in polvere, cioè pepe del genere Piper, pimenti del genere Capsicum o Pimenta essiccati, tritati o polverizzati (Esclusi peperoni)
Iter procedurale:
Legge 77/11 disciplina preparazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli di 4° gamma, cioè prodotti ortofrutticoli destinati ad alimentazione umana fresca, confezionati, pronti per consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità, quali: selezione; cernita; mondatura o taglio; lavaggio; asciugatura; confezionamento in busta o vaschetta sigillata con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.
Stabilimenti di lavorazione dei prodotti ortofrutticoli di 4° gamma registrati e rispondenti a seguenti requisiti: temperatura ambienti di lavorazione inferiore a 14°C; temperatura celle di conservazione di materie prime, semilavorati, prodotti finiti inferiore a 8°C (Escluse materie prime “che per loro natura conservabili a temperature superiori”)
Consentita eventuale aggiunta, in quantità inferiore a 40%, di ingredienti di origine vegetale, non freschi o secchi.
Prodotti ortofrutticoli di 4° gamma mantenuti sempre a temperatura inferiore a 8°C
Prodotti ortofrutticoli di 4° gamma confezionati individualmente o in miscela, in contenitori di peso e dimensioni diverse, riportando su confezione/etichetta dicitura “prodotto lavato e pronto per il consumo”, o “prodotto lavato e pronto da cuocere”; istruzioni per uso dei prodotti da cuocere; dicitura “conservare in frigorifero a temperatura inferiore a 8°C”; dicitura “consumare entro 2 giorni da apertura delle confezioni e comunque non oltre la data di scadenza” (Esclusi prodotti lavati e pronti da cuocere in confezioni integre. Imballaggi utilizzati conformi a D.Lgs. 152/06 ed in grado di mantenere freschezza e proteine dei prodotti da contaminanti esterni e di tipologia e grammatura idonei ad essere smaltiti tramite raccolta differenziata e riciclo, possibilmente ecocompatibili
MI.P.A.A.F. fissato con D.M. 20/6/2014:
a) parametri chimico-fisici e igienico sanitari del ciclo produttivo, confezionamento, conservazione e distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di 4° gamma;
b) requisiti qualitativi minimi di prodotti ortofrutticoli di 4° gamma destinati a preparazione di prodotti di 4° gamma;
c) informazioni da riportare su confezioni di prodotti ortofrutticoli di 4° gamma
Prodotti ortofrutticoli di 4° gamma distribuiti lungo intera filiera o mediante distributori automatici, purché rispettati parametri fissati in decreto MI.P.A.A.F.
Autorità competenti per controllo tengono conto di programmi e procedure HACCP adottate da operatore del settore.
Tali norme non applicate per prodotti di 4° gamma ottenuti in altri Stati membri, Turchia, Stati EFTA purché nel rispetto leggi di tali Paesi e garantita livello equivalente di protezione.
Prodotti etichettati ed immessi in commercio con precedente normativa possono continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte