AIUTO CE FORAGGI ESSICCATI (Reg. 382/05, 629/10; D.M. 15/3/05; Circ. 8/5/05) (foraggi02)
Soggetti interessati:
Produttori di foraggi essiccati o “altri simili prodotti da foraggio” (Prodotti erbacei da foraggio essiccati artificialmente al calore quali leguminose erbacee, graminacee erbacee, cereali raccolti allo stato verde, pianta intera, semi non maturi) su “particelle utilizzate a scopi agricoli”; industria di trasformazione riconosciuta che stipula contratti con produttori di foraggio (o lavorano propria produzione o quella dei soci o lavorano materia prima fornita da acquirenti riconosciuti); acquirenti riconosciuti che acquistano foraggi da essiccare e/o macinare da persone fisiche o giuridiche, purché:
– riguardanti:
a) farina ed agglomerati in forma di pallets di erba medica essiccata artificialmente con il calore od altrimenti essiccata e macinata;
b) erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce ed altri simili prodotti da foraggio (Leguminose erbacee, graminacee erbacee), disidratati mediante essiccamento artificiale con calore, escluso fieno e cavolo da foraggio, nonché prodotti contenenti fieno;
c) erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato, ginestrino altrimenti essiccati e macinati;
d) concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba;
e) prodotti disidratati ottenuti da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione di concentrati di proteine;
– ottenuti:
1) mediante disidratazione (cioè essiccati artificialmente al calore) di foraggio, leguminose erbacee, graminacee erbacee, cereali raccolti allo stato verde (pianta intera con semi non maturi) coltivati su superfici non dichiarate nella PAC;
2) tramite macinazione di foraggi essiccati al sole;
3) con fabbricazione di concentrati di proteine;
4) miscele, destinate ad alimentazione animali, contenente “foraggi che sono stati essiccati e/o macinati da impresa di trasformazione ed aggiunte”, cioè prodotti di natura diversa da foraggi essiccati (compresi leganti e agglomeranti) o della stessa natura essiccati e/o macinati altrove. Non rientrano tra le miscele, foraggi essiccati le cui aggiunte risultino inferiore a 3% sul prodotto finale purché tenore di azoto totale su sostanza secca di aggiunta inferiore a 2,4%. In etichetta riportare che si tratta di miscele “precisando la natura dell’aggiunta, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca ed il tasso di incorporazione nel prodotto finito”;
– conservati entro perimetro impresa od in luoghi di deposito esterno che offrono idonee garanzie di controllo. Nel caso si intenda immettere nel perimetro impresa prodotti diversi da foraggi destinati ad essiccazione e/o macinazione, ai fini della fabbricazione di miscele, comunicazione ad AGEA, specificando: quantità e natura dei prodotti (o se foraggi lavorati da altra impresa indicare origine e destinazione dei foraggi). Foraggi usciti da impresa possono essere reimmessi nel perimetro impresa solo sotto controllo AGEA;
– usciti da impresa tal quali o sotto forma di miscela, compresi quelli destinati a consumo nell’azienda agricola di proprietà della stessa impresa trasformazione per essere destinati ad alimentazione degli animali.
Esclusi da aiuto foraggi essiccati che beneficiano di un aiuto PAC ai sensi del Titolo IV del Reg. 1782/03 (v. Premio supplementare grano duro, colture proteiche, colture energetiche, sementi certificate) solo per “piante foraggiere di cui raccolti i semi”
Iter procedurale:
CE fissa per ogni campagna (1 Aprile 31 Marzo) quantitativi massimi garantiti in 4.960.723 t. di foraggi disidratati ed essiccati (Italia 685.000 t.).
Impresa invia domanda di riconoscimento a MI.P.A.F., tramite Regione, allegando:
1) relazione che descrive:
· perimetro di impresa, evidenziando: luoghi che servono per immissione prodotti da trasformare e quelli destinati ad uscita foraggi essiccati; luoghi deposito di prodotti utilizzati per trasformazione e prodotti finiti; luoghi dove si trovano laboratori di trasformazione;
· impianti tecnici (v. forni per essiccazione con relativa capacità di evaporazione oraria; temperature di funzionamento; impianti di macinatura; impianti di pesatura) “che consentono di ottenere un prodotto finale rispettoso delle caratteristiche di umidità e tenore minimo di proteine fissato da CE”;
· elenco delle aggiunte addizionate prima o durante processo di disidratazione ed elenco di eventuali altri prodotti utilizzati nella fabbricazione prodotti finiti;
· modelli di registri della contabilità di magazzino,
Se modificati elementi del fascicolo aziendale, impresa deve informare MI.P.A.F. entro 10 giorni per ottenere conferma di riconoscimento;
2) dichiarazione di impegno di consentire accesso ad impianti e documenti ad Autorità di controllo.
Acquirente di foraggi da essiccare e/o macinare invia domanda di riconoscimento a MI.P.A.F., tramite Regione, impegnandosi a:
1) agevolare accesso ad impianti e documentazione di contabilità di magazzino ad Autorità di controllo;
2) tenere registro in cui annotare acquisti e vendite giornaliere, suddivisi per prodotto (Evidenziare per ogni partita: quantità; riferimento a contratto stipulato con produttore conferente; impresa di trasformazione destinataria della merce).
Riconoscimento rilasciato prima di inizio campagna commercializzazione. Ammesso riconoscimento provvisorio per un periodo inferiore a 2 anni inizio campagna se vengono meno condizioni, MI.P.A.F. revoca riconoscimento “a meno che impresa di trasformazione od acquirente di foraggi si facciano parte diligente entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema per ripristinare suddette condizioni”.
Impresa agricola che intende nel corso della campagna stipulare contratti e/o dichiarazioni di consegna debbono inviare entro 15 Maggio domanda unica di pagamento (Per contratti stipulati successivamente, possibile inviare domanda di modifica entro 10 Giugno anche per superfici in aumento), dichiarando nel piano di utilizzo le superfici investite a foraggere per la trasformazione ed i relativi riferimenti catastali (Particelle identificate con codice prodotto e codice varietà)
Industria trasformazione stipula con agricoltore contratto di coltivazione di foraggi verdi od essiccati (Modello riportato su G.U. 125/05), almeno 2 giorni lavorativi prima della consegna, comunque non oltre 29 Marzo dell’anno successivo ad inizio campagna, in cui riportare: finalità del contratto (contratto iniziale, contratto di variazione, annullamento contratto), generalità delle parti contraenti, partita IVA o codice fiscale, data stipula, campagna di commercializzazione, specie foraggi da trasformare e quantitativi presumibili, superficie investita e relativi dati catastali (Una particella catastale riportata solo in un contratto di foraggio), riferimento a domanda pagamento unica, prezzo di acquisto e modalità pagamento, modalità di consegna. Contratti speciali di lavorazione foraggi, cioè contratti di trasformazione per conto terzi (agricoltore o socio), indicare inoltre: prodotto finito da consegnare, spese a carico del produttore.
Se necessario modificare (Variazione sempre in diminuzione o escludendo particelle, o riducendo superficie investita) od annullare contratto, industria compila contratto di modifica e/o di annullamento, specificando numero contratto da variare/annullare, sottoscritto dalle parti e lo invia ad AGEA entro almeno 2 giorni lavorativi prima della consegna.
Nessuna modifica od annullamento se produttore oggetto di controllo su PAC o foraggi essiccati.
Nel caso di impresa agricola o Associazione produttori che trasforma in proprio compilare dichiarazione di consegna (Modello riportato su G.U. 125/05), contenente stesse informazioni del contratto
Qualora impresa si approvvigiona da acquirente riconosciuto, dichiarazione di consegna (Modello riportato su G.U. 125/05) contenente, oltre ai dati del contratto: quantità di foraggi ricevuti suddivisi per contratti sottoscritti tra agricoltori ed acquirenti (specificare numero contratto).
Impresa ed azienda agricola comunicano giorno in cui: introdotti in impresa foraggi essiccati macinati (indicare origine e destinazione foraggi) ed altri prodotti per fabbricazione miscele (specificare natura e quantità); foraggi essiccati reintrodotti in impresa per essere nuovamente condizionati sotto controllo AGEA.
Impresa deve:
– effettuare pesatura sistematica dei foraggi da essiccare e/o macinare conferiti per la trasformazione: tenore medio di umidità misurato confrontando quantitativi utilizzati con quantitativi di foraggi essiccati ottenuti. Non sussiste obbligo di pesatura per impresa che trasforma meno di 1.000 t./anno e non esiste sistema di pesa pubblica in un raggio di 5 km.
– applicare numero progressivo di rintracciabilità per ogni partita uscita da impresa da riportare su buono di consegna e registro di magazzino. Nel caso di miscela, riportare su buono di consegna: natura della aggiunta, denominazione, tenore sostanza azotata totale rispetto a sostanza secca, tasso di incorporazione nel prodotto finito
– procedere a prelievo di campioni rappresentativi per determinare peso dei foraggi essiccati al momento della loro uscita da impresa (Tuttavia se foraggi miscelati tali operazioni eseguite prima di preparazione miscela), tenore di umidità e delle proteine grezze totali (Campioni prelevati per almeno ogni partita di 100 t. di foraggi essiccati usciti da impresa o miscelati)
– tenere registro di contabilità di magazzino (Modello riportato su G.U. 125/05), distinta per singola tipologia di foraggi essiccati in cui riportare giorno per giorno:
1) quantitativi di prodotti entrati nell’impresa per essere disidratati e/o macinati, evidenziando per ogni consegna: data di entrata, quantità, specie foraggi da disidratare e di quelli essiccati al sole, tenore di umidità dei foraggi da disidratare, riferimenti al contratto e/o dichiarazione di consegna;
2) quantitativi dei prodotti e di eventuali aggiunte utilizzate nella fabbricazione;
3) quantitativi usciti, evidenziando per ogni partita: data uscita, tenore di umidità e proteine;
4) quantitativi foraggi essiccati per cui impresa già beneficiato di aiuto che vengono ammessi o riammessi nel perimetro di impresa;
5) quantitativi foraggi essiccati in giacenza a fine campagna;
6) prodotti miscelati o addizionati ai foraggi essiccati o macinati da impresa, evidenziandone natura, denominazione, tenore in sostanze azotate totale su sostanza secca, tasso di incorporazione nel prodotto finito;
– comunicare ad AGEA con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo, ciascuna uscita o miscela di foraggi essiccati, precisandone data e quantità
Impresa di trasformazione ed acquirente deve:
– comunicare ad AGEA entro giorno 15 di ogni mese elenco riepilogativo contratti stipulati nel mese precedente e dichiarazioni di consegna, specificando: identità contraente, data del contratto, riferimenti a particelle agricole investite, riferimenti a domanda unica di aiuto;
– comunicare ad AGEA e Regione quantità di prodotto ricevuto nel mese precedente in relazione a singolo contratto (Modello riportato su G.U. 125/05) entro giorno 15 del mese successivo;
– comunicare entro 30 Aprile, 31 Luglio, 31 Ottobre, 31 Gennaio tenore medio di umidità rilevato nel trimestre precedente nei foraggi da disidratare trasformati;
– comunicare ogni mese ad AGEA quantità di foraggi trasformati che presumibilmente usciranno da impresa nel mese successivo nonché con almeno 2 giorni di anticipo data di uscita dei foraggi trasformati o delle miscele di questi, precisandone data e quantità;
– comunicare ad AGEA utilizzo di impianti di lavorazione di foraggi essiccati al sole per trasformazione di foraggi verdi o viceversa, o prodotti diversi da foraggi essiccati entro 10 giorni da inizio lavorazione;
– comunicare a Servizio Decentrato tutti gli elementi in grado di determinare la capacità produttiva dell’impianto, scorta di combustibile esistente ad inizio e fine campagna, ore di funzionamento impianto di disidratazione e macinazione, ore di manodopera impiegate. Occorre mettere a disposizione di Organismo di controllo contabilità di magazzino e documentazione a supporto (Fatture, contratti, contabilità finanziaria ordinaria), documenti attestanti consumi energetici (comprese fatture di acquisto combustibili) e temperatura di lavorazione dell’impianto;
– trasmettere ad AGEA programma di utilizzazione foraggio trasformato in cui evidenziato autoconsumo “in relazione consistenza media mensile di stalla”;
– comunicare entro 5 Luglio, 5 Ottobre, 5 Gennaio, 5 Aprile ad AGEA e Servizio Decentrato tenore medio rilevato nel trimestre precedente di umidità delle quantità di foraggi disidratati (Differenza tra quantità di foraggi verdi utilizzati e foraggi trasformati). Valore da riportare nel registro di magazzino;
– comunicare ad AGEA e Servizio Decentrato entro 5 Ottobre e 5 Aprile tenore medio di umidità dei foraggi disidratati usciti da impresa nel semestre precedente e temperatura media dell’aria all’entrata dell’essiccatoio rilevata nel semestre precedente.
Industria trasformazione od impresa agricola presenta a Servizi Decentrati domanda mensile di aiuto autenticata (Modello riportato su G.U. 125/05), nei 45 giorni successivi al mese di uscita foraggi essiccati da impresa (Venduti a terzi, depositati presso centri riconosciuti da A.G.E.A., impiegati in alimentazione bestiame), comunque entro 30 Aprile successivo, “salvo forza maggiore o circostanze eccezionali”, specificando: generalità ed indirizzo richiedente, quantitativi oggetto di aiuto suddivisi per partita, data di uscita partita da impresa, indicazione che per ogni partita prelevati campioni al momento uscita o durante trasformazione, indicazione per ogni partita di eventuali aggiunte (precisare natura, denominazione tenore di sostanza azotata totale rispetto a sostanza secca, tassi di incorporazione nel prodotto finito in caso di miscela), indicazione per partita del tenore della miscela in termini di proteine grezze totali di foraggi essiccati previa detrazione del tenore di sostanza azotata totale conferito da aggiunte. Allegare:
1) certificato di iscrizione a Camera di Commercio, avente eventualmente validità anche come certificazione antimafia per importi superiori a 154.937,07 ;
2) certificato di analisi attestante qualità foraggi verdi conferiti e prodotto finito oggetto di aiuto;
3) polizza fidejussoria pari a 6,6 /t. in caso di richiesta di anticipo pari a 80% importo richiesto (Nessuna cauzione se richiesto anticipo del 60%).
· contabilità di magazzino con almeno 1 controllo per campagna, accertando regolarità delle registrazioni effettuate e confrontando corrispondenza contabilità di magazzino con contabilità finanziaria. Occorre mettere a disposizione di Organismo di controllo contabilità di magazzino e documentazione a supporto (Fatture, contratti, estratti bancari);
· congruità tra quantità di foraggi trasformati oggetto di aiuto ed impiego di energia termica ed elettrica nel processo di trasformazione. A tal fine impresa mette a disposizione documenti attestanti consumi energetici (comprese fatture acquisto di combustibili) e temperature di lavorazione dell’impianto;
2) acquirenti riconosciuti di cui si provvede a controllare registro di carico e scarico relativo ai foraggi verdi da disidratare e/o foraggi essiccati al sole da macinare in cui riportare: nel carico dei foraggi acquistati da produttore (indicare: data, specie botanica del foraggio, foraggio verde od essiccato al sole, quantità, dati relativi al contratto, numero di riferimento documento di trasporto); nello scarico dei foraggi venduti ad impresa di trasformazione (indicare: data, specie botanica del foraggio, foraggio verde e/o essiccato al sole, quantità, dati relativi ad impresa di trasformazione, numero documento di trasporto, fatture, eventuale scarico delle superfici se venduto ad impresa non foraggio ma contratto); eventuali giacenze ad inizio e fine campagna. A conclusione controllo, Servizio Decentrato appone data, timbro e firma sul registro;
3) produttori agricoli per verificare corrispondenza delle particelle coltivate con quanto riportato in contratto o dichiarazioni di consegna al fine di accertare provenienza dei foraggi;
4) destinatari finali dei foraggi trasformati (Utilizzatori finali, ditte di commercializzazione) per accertare corrispondenza tra uscita da impresa ed acquisto di partite di foraggi trasformati da parte di questi soggetti.
Di ogni sopralluogo redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti (Modello riportato su G.U. 125/05), con eventuali osservazioni apposte da controllato. Se riscontrate irregolarità controlli intensificati nell’anno in corso ed in quello successivo (Ampliato campione).
Servizio eseguita istruttoria, trasmette domanda ad A.G.E.A. per erogazione aiuto da effettuare entro 90 giorni da domanda di anticipo dopo aver accertato uscita dei foraggi essiccati da impresa e costituzione polizza fidejussoria (Ammesso versamento anticipo prima di uscita foraggi da impresa se costituita garanzia pari a 110% anticipo richiesto). Accertamento uscita foraggi comporta svincolo di fidejussione.
In caso di versamento anticipo:
1) saldo erogato entro 60 giorni da pubblicazione su GUCE di importo definitivo fissato da CE a seguito di eventuali eccedenze riscontrate sui quantitativi massimali garantiti assegnati. Versamento del saldo subordinata ad invio da parte impresa di domanda di saldo, corredata da prospetto riepilogativo dei quantitativi soggetto di aiuto al 30 Giugno
2) soluzione di eventuali anomalie emerse nei contratti dai controlli eseguiti da sanare entro 50 giorni da pubblicazione su GUCE di importo fissato da CE, pena definizione contributo sulla base dei documenti esistenti.
Con pagamento saldo, AGEA svincola fidejussione.
Foraggi essiccati prodotti nella campagna 2005/06: non usciti da stabilimento di trasformazione o luogo di deposito entro 31/3/2006 possono beneficiare di aiuti nel settore foraggi essiccati, purché:
– aiuto versato ad imprese di trasformazione entro 30 giorni da decisione pagamento da parte AGEA
– escano da impresa di trasformazione nel corso della campagna 2006/07 sotto controllo di Autorità competente
– quantitativi imputati ai massimali garantiti a Stato membro per campagna 2005/06
– dichiarati e certificati nel corso della campagna 2005/06
Stato membro comunica a CE:
– entro 15 Agosto, 15 Novembre, 15 Febbraio, 15 Maggio: quantità di foraggi essiccati oggetto nel trimestre precedente di domanda di aiuto, ripartiti per mese di uscita da impresa;
– entro 31 Maggio quantitativi di foraggi essiccati oggetto di aiuto nella campagna precedente;
– entro 30 Aprile stima quantitativi di foraggi essiccati in giacenza al 31 Marzo presso imprese trasformazione;
– entro 31 Maggio numero di riconoscimento (nuovi, ritirati, provvisori) per precedente campagna;
– entro 31 Maggio bilancio consumo di energia usata per produzione foraggi disidratati ed andamento superfici investite a leguminose e ad altri foraggi verdi destinati a trasformazione nella campagna precedente;
– entro 30 Luglio, 30 Gennaio tenore medio di umidità constatata nel semestre precedente nei foraggi disidratati comunicati da impresa trasformazione;
– eventuali sanzioni nazionali supplementari da applicare
Sanzioni:
Se controlli amministrativi od in loco non attuati per colpa richiedente: domanda aiuto annullata.
Se da controllo emerge che quantitativi effettivamente trasformati inferiori a quelli riportati in domanda:
1) aiuto erogato pari a quantitativo riscontrato se differenza dovuta a cause di forza maggiore notificata ad A.G.E.A. entro 10 giorni da evento;
2) aiuto pari a quantitativo riscontrato – doppio della differenza se questa inferiore a 20%
3) domanda annullata se differenza riscontrata superiore a 20%, o non superiore a 20% ma irregolarità reiterata nella stessa campagna;
4) nessun aiuto concesso nella campagna in corso se differenza superiore a 50%, o compresa tra 20% e 50% ma irregolarità reiterata nella campagna stessa;
5) nessun aiuto concesso per questa e successiva campagna in caso di irregolarità intenzionale.
In caso di pagamento indebito: restituzione somma percepita maggiorata di interessi legali, tramite rimborso diretto o detrazione da successivi versamenti.
Se nella domanda di aiuto di Marzo riportate partite qualitativamente non ammissibili: nessuna sanzione applicata se al momento invio domanda non disponibili certificato di analisi.
Se rilevate infrazioni nella tenuta della contabilità di magazzino o ordinaria: riduzione aiuto da 10% a 30% in base a gravità infrazione commessa
In caso di infrazioni rilevanti: revoca temporanea o definitiva del riconoscimento ad impresa
In caso di infrazione commessa per 2 anni consecutivi: revoca riconoscimento da 1 a 3 anni.
Entità aiuto:
A partire da 1 Aprile 2005 aiuto concesso ad impresa per foraggi essiccati o macinati detratte le eventuali aggiunte, risultati idonei alle analisi di laboratorio, fissato per campagna 2009/10 in 33 /t. fino ad un massimale di foraggi disidratati e/o essiccati al sole di 685.000 t. per Italia
Se produzione supera quantitativo massimo garantito, aiuto ridotto in funzione del rapporto percentuale tra il superamento dello Stato membro e la somma dei superamenti. Riduzione applicata in modo che spesa di bilancio CE non superi quella che si sarebbe dovuta sostenere se quantitativo massimo garantito non superato.