AIUTO CE FECOLA DI PATATE

AIUTO CE FECOLA DI PATATE (Reg. 1864/94, 2235/03, 971/09) (patate04)

Soggetti interessati:

Industria produzione fecola di patate (fecoleria) produttori patate con tenore di fecola almeno pari a 13%.

Iter procedurale:

Stato membro assegna ad ogni fecoleria quota di produzione per fecola di patate. Se fecoleria  smette attività, Stato membro assegna quote corrispondenti ad 1 o più fecolerie ancora attive. In caso di fusione, Stato membro assegna a fecoleria risultante la somma delle quote assegnate a singola impresa. Se stabilimento partecipante a fusione  smette attività “mettendo a repentaglio continuità della produzione di patate destinate a fecola nella zona  di riferimento”, Stato membro può ordinare ad impresa risultante da fusione di restituire quota assegnata per impianti non più in attività. Quota così liberata riassegnata a altra fecoleria dedita alla fabbricazione di fecola nella zona interessata.  In caso di trasferimento di proprietà aziendale, o di stabilimento, o di affitto di stabilimento (contratto avente durata di almeno  3 campagne di commercializzazione), Stato membro assegna a fecoleria acquirente la quota della fecoleria ceduta (in caso di più fecolerie cessionarie, assegnazione in proporzione a quote di produzione fecola assorbite da ogni fecoleria). Se affitto termina prima dei 3 anni fissati, adeguamento della quota è revocato da Stato membro con effetto retroattivo. Se tali cambiamenti avvengono nel periodo 1 Luglio –  31 Marzo i suoi effetti si ripercuotono nella campagna di commercializzazione in corso, altrimenti (Periodo 1 Aprile -30 Giugno) in quella successiva.

Industria stipula, per ogni campagna di commercializzazione, contratti di coltivazione con produttori, in cui riportare: numero di identificazione; nome ed indirizzo del produttore  o di Associazione produttori e di fecoleria; superficie investita (in ettari); quantitativo presunto di patate raccolte e consegnate a fecoleria; indicazione tenore di fecola (media delle ultime 3 campagne del produttore o della zona); impegno fecoleria a pagare il prezzo minimo.

Fecoleria, entro 31 Maggio, invia a Stato membro elenco dei contratti stipulati, indicando per ciascuno di essi: numero di identificazione; nome ed indirizzo del produttore; superfici coltivate; presunto quantitativo di fecola (somma dei contratti depositati inferiore a quota di fecola assegnata ad industria).

Se quantitativo effettivamente prodotto supera quello indicato in contratto, industria può ritirare prodotto pagando il prezzo minimo. Fecoleria deve prendere in consegna solo patate oggetto di contratto, rispettando quota assegnata (calcolo effettuato in base a quantitativo e tenore di fecola di patate utilizzate).

Al momento della consegna di patate ad industria o a centro di raccolta si procede, alla presenza di Autorità di controllo riconosciuta, a:

  1. pesatura del mezzo di trasporto, a pieno carico e vuoto, al fine di determinare il peso netto. A tal fine applicato il metodo riportato in Allegato I del Reg. CE 2235/03 pubblicato su GUCE 339/03;
  2. determinazione del tenore di fecola in base a peso sotto acqua (acqua pulita a temperatura inferiore a 18°C) di 5.050 g. di patate consegnate (parametri riportati in allegato II del Reg. CE 2235/03 pubblicato su GUCE 339/03). Industria respinge patate con tenore di fecola inferiore a 13%; in deroga accettate partite con tenore di fecola inferiore, purché “non superiori a 1% del sottocontingente” e pagato un prezzo minimo equivalente a quello di patate con tenore di fecola al 13%.

Fecoleria emette, alla presenza di produttore e di controllore, bolletta di presa in consegna (copia al produttore e originale conservato a disposizione di Organismo di controllo), in cui specificare: data e numero di consegna; nome ed indirizzo del produttore; numero identificativo contratto coltivazione; peso del mezzo di trasporto all’arrivo e dopo lo scarico ed eliminazione della terra residua; peso lordo alla consegna; riduzione del peso (in percentuale) per impurità ed acqua assorbita durante operazioni di lavaggio; percentuale di “granaglie”; peso netto di fornitura (peso lordo meno riduzioni, compresa correzione per “granaglie”); tenore di fecola; prezzo unitario da pagare.

Fecoleria predispone distinta di pagamento per singolo produttore, comprendente: denominazione fecoleria; nome ed indirizzo del produttore di patate; numero identificativo contratto di coltivazione; data e numero bollette di consegna; peso netto di ogni consegna; prezzo unitario per fornitura; importo totale da versare; date e somme versate ai produttori; firma e timbro del produttore.

Industria procede a trasformazione delle patate in fecola.

Fecola non trasformata conservata, ai fini dell’esportazione, in magazzino/silos ubicato fuori da stabilimento/fecoleria, dove ammassate altre fecole non trasformate prodotte da altre industrie, “senza possibilità di distinguerne identità fisica, sottoposte a controllo amministrativo, che offra garanzie equivalenti a quelle del controllo doganale”, fino ad accettazione della dichiarazione di esportazione (prodotto  deve trovarsi sotto controllo doganale a decorrere da tale accettazione). Se fecola esce da magazzino, prima o dopo accettazione della dichiarazione di esportazione, Autorità dello Stato membro di immagazinamento fornisce prova di “uscita dal magazzino del prodotto in questione o del corrispondente quantitativo di sostituzione”.

Esportazione  di fecola non trasformata  si intende effettuata quando:

  1. Organismo competente di Stato membro di produzione, riceve prova che fecoleria ha soddisfatto i requisiti prescritti entro 1 Aprile successivo a campagna di produzione della fecola e procede a svincolo della cauzione relativa ai  certificati di esportazione (pari a 23 €/t). Prova consiste in: titolo  di esportazione rilasciato a fecoleria da Autorità Stato  membro di esportazione recante dicitura  “da esportare senza restituzione a norma di art. 84 bis  4 del Reg. 1234/07”; dichiarazione di fecoleria attestante produzione della fecola
  2. Stato membro di esportazione accerta che dichiarazione di esportazione è emessa prima di 1 Gennaio successivo a fine campagna di produzione fecola
  3. fecola ha lasciato territorio regionale UE entro  60 giorni da 1 Gennaio.

Salvo casi di forza maggiore, se tali requisiti non vengono rispettati, quantitativo di fecola eccedente quota assegnata si intende smerciato sul mercato interno ed Organismo competente di Stato membro riscuote un importo per t. di fecola non trasformata pari ad equivalente di tariffa doganale maggiorata del 10%. Stato membro comunica importo da pagare entro 1 Maggio a fecoleria, che dovrà effettuare il versamento entro 20 Maggio.

Fecoleria comunica a Stato membro entro 30 aprile quantitativi di fecola oggetto di aiuto.

Fecoleria invia domanda di aiuto, specificando: generalità di agricoltore conferente; estremi contratto di coltivazione; dichiarazione di agricoltore attestante conoscenza condizioni di accesso.

Stato membro eroga aiuto entro 4 mesi successivi ad invio da parte di fecoleria delle prove attestanti che:

  1. pagato prezzo minimo franco stabilimento al produttore (ricevuta di versamento)
  2. fecola ottenuta da patate oggetto di contratto di coltivazione, di qualità sana, leale e mercantile, aventi tenore di fecola pari almeno al 13%, prodotte nella UE nella campagna di commercializzazione in oggetto (1 Luglio – 30 Giugno). Nessun premio per patate non idonee, o con tenore di fecola inferiore a 13%
  3. fecola rientra nelle quote assegnate ad industria.

Stato membro, avvalendosi di Organi di controllo, esegue verifiche in loco su almeno 10% del quantitativo di patate consegnate a fecoleria, tramite “accesso alla contabilità di magazzino e contabilità finanziaria di fecoleria, nonché ai luoghi di produzione e magazzinaggio” al fine di accertare:

  1. regolarità delle operazioni di produzione patate (Ai fini versamento indennità compensazione) e di trasformazione patate in fecola (ai fini premio UE);
  2. rispetto delle quote assegnate a fecoleria. Premio non concesso per produzione eccedente quota assegnata a fecoleria.

Tali controlli non impediscono ulteriori verifiche da parte di Autorità competenti (anche UE).

Qualora da controllo emerge, salvo casi di forza maggiore, che fecoleria è inadempiente in merito a:

  1. mancato pagamento del pezzo minimo su quantità di fecola:
  • inferiore a 20%: aiuto ridotto di 5 volte percentuale constatata
  • oltre 20%: premio non concesso.
  1. presa in consegna di patate non oggetto di contratto in misura:
  • inferiore a 10% rispetto a quota assegnata: premio ridotto di 10 volte percentuale constatata;
  • oltre 10% rispetto a quota assegnata: nessun premio concesso per campagna in corso e successiva.
  1. accettazione patate con fecola inferiore a 13%:
  • oltre 1% di quota assegnata nessun premio versato per quantitativo eccedente + aiuto ridotto di 10 volte percentuale in esubero su fecola in quota assegnata
  • oltre 11% di quota assegnata: nessun premio concesso + fecoleria esclusa da campagna successiva.

Stato membro comunica a Commissione entro 30 Giugno: quantitativi di patate da fecola oggetto di aiuto (eventualmente ripartiti tra diversi Stati membri di produzione); ripartizione del contingente assegnato  tra fecolerie per campagna in corso e campagna successiva; quantitativi da esportare per cui non versata restituzione; quantitativi in esubero rispetto a contingente assegnato, per cui applicate riduzioni di aiuto; quantitativi di fecola non trasformata destinata alla esportazione immessi sul mercato interno; eventuali fusioni o trasferimenti di proprietà di fecolerie o stabilimenti.

Entità aiuto:

Premio UE per industria trasformazione è fissato in 18,67 €/t. di fecola prodotta, purché produzione totale di fecola patate non superi limite assegnato (in caso di eccedenze, UE riduce aiuto in proporzione nella campagna successiva) e nell’ambito di contratti di coltivazione.

Prezzo minimo che fabbricante di fecola deve pagare al produttore di patate per ottenere aiuto UE è riportato in Allegato II del Reg. CE 2235/03 pubblicato su GUCE 339/03, comunque non superiore a 66,32 €/t. di fecola.

Se partita contiene “granaglie” (scarti di patate che passano in un vaglio a maglie quadrate di 28 mm. di lato) in percentuale di: 25-30% industria riduce prezzo minimo del 10%; 31-40% industria riduce prezzo minimo del 15%; 41-50% industria riduce prezzo minimo del 20%; oltre 50% prezzo è da concordare e nessun premio versato ad industria.

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