AIUTO CANAPA

AIUTO CANAPA (Reg. 1307/13, 639/14)  (fibre03)

Soggetti interessati:

Produttori di canapa (compresa  canapa coltivata  come coltura intercalare, cioè seminata dopo 30 Giugno) che si impegnano a mantenere in campo “in condizioni normali di crescita, secondo le norme locali, la coltivazione fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura” (nel caso di canapa intercalare mantenuta in campo “almeno fino alla fine del periodo vegetativo”). Stato membro  può autorizzare raccolta di canapa nel periodo compreso tra inizio di fioritura e 10° giorno successivo alla fine di raccolta, purchè  ispettori indicano, per ogni particella seminata, “parti rappresentative che debbono continuare ad essere coltivate ai fini di ispezione nei 10 giorni successivi a fine fioritura”.

Iter procedurale:

Interessati presentano domanda unica di pagamento ad AGEA entro 15 Maggio, specificando: generalità del richiedente; varietà seminata, che deve rientrare in elenco delle sementi di canapa certificate pubblicato su GU CE entro 15 Marzo; superficie seminata con relativi dati catastali.

Stato membro istituisce un sistema per determinare il tenore di tetraidrocannabinolo (THC)  delle varietà di canapa.  Dati rilevati comprendono, per ogni varietà:  tenore di THC  rilevato in ogni campione; procedimento utilizzato (seguire metodo riportato in Allegato III a Reg. 1155/17 pubblicato su GUCE 167/17); numero di prove eseguite; momento di prelievo del campione; misure adottate a livello nazionale. Se media dei campioni di una data varietà supera il valore fissato di THC per questa,  Stato membro applica, a partire da anno successivo, a tale varietà la procedura B prevista da Allegato III pubblicato su GUCE 167/17, fino a quando “risultati delle analisi delle varietà in questione rivelano un tenore di THC  inferiore a quello fissato”.

Se media dei campioni di una determinata varietà  risulta per 2° anno consecutivo superiore al tenore di THC  fissato per questa, Stato membro chiede entro 15 Gennaio successivo a Commissione di vietarne la commercializzazione e di escluderla nel suo territorio dai pagamenti diretti della PAC.

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