AIUTI ZOOTECNIA ESTENSIVA

AIUTI ZOOTECNIA ESTENSIVA (DM 01/03/18)                                      (zoo27)

Soggetti interessati:

Allevatori in possesso di diritti PAC nell’anno 2015, aventi un valore unitario inferiore a quello medio nazionale che praticano zootecnia estensiva,  purchè:

  1. in possesso di superfici con prato permanente (comprese quelle dove attuate “pratiche locali tradizionali” come definite da Regione), ubicate nelle zone montane individuate ai sensi di 32 del Reg. 1305/13 (per Regione Marche coincidono con le zone delimitate ai sensi della Direttiva UE 268/75) e nelle zone montane e svantaggiate colpite dal sisma 2016
  2. in possesso di allevamento zootecnico di bovini, ovini, caprini, equidi situato nello stesso Comune o in Comuni limitrofi rispetto all’ubicazione delle superfici a prato permanente
  3. allevamento e relativi capi iscritti in BDN (Banca Dati Nazionali)
  4. carico di bestiame compreso tra 0,1 e 6 UBA/Ha di superficie a prato permanente, secondo quanto dichiarato nel piano di coltivazione

Se Comune di localizzazione del prato permanente non coincide con quello di allevamento, il pascolamento va dimostrato tramite documenti registrati presso BDN attestanti la movimentazione dei capi dall’azienda verso le località di pascolo.

 

Iter procedurale:

Interessati presentano entro 09/06/2018 domanda per anni 2018 e 2019 ad AGEA, che istruisce le domande pervenute, verificando, in particolare, il rispetto dei regime “de minimis” agricolo (tramite Registro nazionale aiuti).

Se a conclusione dell’istruttoria, la domanda non viene accolta, AGEA comunica al richiedente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

A conclusione delle verifiche, AGEA determina per ogni annualità, nel rispetto delle risorse fissate, ammontare dell’aiuto concedibile ad ogni beneficiario. Se il fabbisogno finanziario per le domande ammissibili eccede le risorse disponibili, vengono applicati i seguenti criteri di priorità:

  1. prati permanenti ubicati in: zone montane di Regioni aventi una superficie montana (calcolata in base a dati Istat) superiore a 80% del proprio territorio; zone montane e svantaggiate ricadenti nei Comuni del sisma 2016
  2. prati permanenti ubicati in altri territori montani ad un altezza superiore a 1000 m.
  3. prati permanenti ubicati in altri territori montani ad un’altezza compresa tra 600 e 1000 m.

Se le risorse risultano insufficienti nell’ambito di una stessa priorità, si procede ad una riduzione lineare degli aiuti da erogare.

Al momento dell’erogazione, AGEA annota entità dell’aiuto concesso nel Registro nazionale aiuti tenuto presso MISE e lo comunica al beneficiario.

AGEA invia a MIPAAF elenco dei beneficiari, specificando superficie a prato permanente oggetto di aiuto ed importo concesso.

Entità aiuto

Stanziati 10.000.000 € per anno 2019 e 10.000.000 € per anno 2020 da destinare ad aziende con prati permanente ubicati nelle zone montane e nei Comuni colpiti dal sisma 2016 per la concessione di un aiuto (comunque di importo superiore a 250 €) pari alla differenza tra il valore medio unitario dei diritti PAC posseduti dal beneficiario nel 2015 ed il valore medio unitario nazionale dei diritti moltiplicato per la superficie a prato permanente in possesso al momento di invio domanda.

Aiuto concesso nel regime “de minimis” agricolo, cioè beneficiario non può percepire oltre 15.000 € di aiuto in tale regime nei 2 anni precedenti e nell’anno in corso.

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