FORMICA

FORMICA (DGR 29/08/17)                             (corsi19)

Soggetti interessati:

Strutture formative pubbliche (salvo Servizi territoriali regionali per la formazione) o private, aventi sede legale o operativa nelle Marche che, al momento di invio della domanda, risultano accreditate o hanno presentato richiesta di accreditamento presso Regione Marche per macrotipologia formativa “formazione superiore” e/o “formazione continua” (non necessitano di accreditamento: imprese pubbliche e private che svolgono attività formativa per propri dipendenti; aziende dove si realizzano attività di stage o tirocinio), interessate a realizzare corsi “liberi” (cioè senza sostegno di finanziamenti pubblici) quali:

  • corsi di qualifica (M/QA, M/QB), aventi durata compresa tra 400 e 2400 ore, volti a far conseguire, a seguito del superamento di un esame finale, un attestato di qualifica. Tali corsi possono essere di:
  1. 1° livello, se rivolti a persone che hanno assolto agli obblighi formativi, ma risultano privi di qualifica professionale
  2. 2° livello, se rivolti a persone in possesso di diploma di scuola media superiore  o di laurea, o con esperienza di almeno 2 anni di 1° livello
  3. 3° livello, se rivolti a persone che frequentano corsi di laurea, o corsi integrati a studi universitari
  • corsi di specializzazione (M/SP), aventi durata compresa tra 300 e 800 ore, volti a far acquisire, a seguito del superamento di un esame finale, un attestato di specializzazione. Sono rivolti ad allievi in possesso di:
  1. qualifica professionale di 1° e 2° livello, nonchè di un’esperienza lavorativa di almeno 4 mesi nel settore di specializzazione
  2. esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore di specializzazione
  • corsi abilitativi (B/AB), volti a far acquisire, a seguito del superamento di esame finale, un attestato di idoneità specifico per la iscrizione a ruoli ed Albi, in base a normativa nazionale e regionale, che ne fissa anche durata
  • corsi di aggiornamento professionale (B/AI), aventi durata di 36-100 ore, alla cui conclusione viene rilasciato un attestato di frequenza.

Iter procedurale:

Giunta Regionale,  con DGR 992 del 29/08/2017, ha adottato le disposizioni per autorizzare i corsi “liberi” e la loro ammissione al “Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda individuale” (FORMICA), articolato nelle seguenti Sezioni:

  • per tipologia di corsi: Sezione 1 relativa alla formazione continua e formazione permanente; Sezione 2 relativa ad alta formazione (suddivisa in Sottosezione post diploma e Sottosezione post laurea)
  • per territorio: Sezione territoriale di Ancona; Sezione territoriale di Pesaro Urbino; Sezione territoriale di Macerata; Sezione territoriale di Fermo; Sezione territoriale di Ascoli Piceno

Catalogo regionale, come il Tabulato delle qualifiche regionali (da usare per individuare la denominazione di qualifica più rispondente al corso “libero” da realizzare), è consultabile nell’apposita sezione del sito www.regione.marche.it.

Strutture di formazione pubbliche e private accreditate (escluse strutture per cui Regione ha sospeso accreditamento) presentano, utilizzando sistema informativo SIFORM, domanda di autorizzazione a svolgere le azioni formative libere, allegando il progetto formativo contenente: denominazione; settore di riferimento; descrizione del programma didattico con relativa metodologia; denominazione di Ente attuatore; sede di svolgimento; durata (specificare quella per formazione a distanza e stage); costo complessivo del corso; prezzo di iscrizione e di partecipazione richiesto ad ogni allievo; numero di allievi previsti (minimo e massimo); docenti previsti; requisiti di accesso al corso (titolo di studio); certificazione finale conseguibile; eventuale possibilità di riconoscimento di crediti formativi in ingresso, con relativi criteri di riconoscimento; eventuali misure di accompagnamento o di orientamento individuale; opportunità presenti sul mercato del lavoro.

Progetti formativi biennali sono presentati in unica soluzione (non necessario presentare due distinti progetti per singola annualità).

Se progetto formativo è proposto da più soggetti, tutti i partner devono:

  • essere accreditati o aventi richiesta di accreditamento in corso (salvo le imprese non capofila che non erogano direttamente formazione)
  • impegnarsi a costituire un’Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o di  Scopo (ATS) con atto pubblico o scrittura privata (autenticata da notaio) registrata, in cui indicato (sin dal momento di invio del progetto): nome del soggetto capofila ed attuatore del progetto; ruoli, funzioni, diritti e doveri dei singoli partner; mandato di rappresentanza collettivo conferito al Capofila.

Per i corsi “liberi”, senza finanziamento pubblico, nè rilascio di qualifica, o specializzazione, o abilitazione, con durata inferiore a 100 ore, non è necessaria l’autorizzazione, ma è sufficiente una preventiva comunicazione  a Regione.

Servizio assegna alla domanda pervenuta un numero identificativo (recante data ed ora di operazione) e la trasmette al responsabile del procedimento che, ai fini della valutazione per la successiva autorizzazione, verifica se progetto è presentato nei termini, con le modalità prescritte e dai soggetti aventi i requisiti di cui sopra, che si impegnano a:

  1. costituire, eseguire, cessare contratti di prestazione professionale nei confronti del personale impegnato nelle iniziative formative ad ogni livello, compresa la verifica di incompatibilità ed il cumulo di incarichi per i dipendenti pubblici
  2. applicare nei confronti del personale dipendente i contratti collettivi di categoria ed a stipulare per questi le assicurazioni obbligatorie prescritte (INPS, INAIL),  esonerando la Regione “da ogni chiamata in causa e/o  da ogni responsabilità in caso di mancata e/o di  irregolare stipulazione della assicurazione”
  3. applicare ai prestatori di servizio le tipologie di contratto ed i conseguenti obblighi previdenziali previsti dalla normativa vigente, in funzione delle prestazioni richieste, specificando termini e modalità di corresponsione del compenso
  4. consentire ai funzionari autorizzati da Regione ed agli ispettori del lavoro verifiche di accertare, in qualsiasi momento, la corretta esecuzione dell’iniziativa formativa ed i correlati aspetti amministrativi, gestionali, contabili
  5. comunicare tutte le informazioni ed i dati richiesti da Regione
  6. predisporre i registri obbligatori per le attività formativa ai fini della loro vidimazione
  7. stipulare, per gli stage, una convenzione con impresa ospitante, comunicando a Regione Marche, Direzione Provinciale del lavoro competente, INAIL, con almeno 8 giorni di anticipo, il luogo e la data di inizio dello stage
  8. mettere a disposizione degli allievi  il materiale didattico, attrezzature, servizi  previsti nel progetto
  9. attuare  lezioni di 60 minuti
  10. rispettare le disposizioni di Legge 68/199  sul diritto al lavoro dei disabili
  11. utilizzare, per gestire l’attività formativa, il Sistema Informativo di Formazione Professionale (SIFORM)
  12. rispettare la normativa vigente  in materia di sicurezza sul lavoro, utilizzando per svolgere le attività formative aule e/o laboratori giudicati idonei da Regione per le tematiche da affrontare a seguito di verbale di ispezione rilasciato da competente ASL, in cui riportato:
  • numero massimo di allievi che possono fruire delle suddette aule e laboratori
  • dichiarazione sostitutiva notorietà del legale rappresentante di Ente attuatore o del proprietario del locale, attestante che nessuna modifica sarà effettuata nei locali nel periodo intercorrente tra rilascio del certificato di idoneità ed avvio dell’attività formativa
  1. rispettare le disposizioni riportate nel Manuale regionale di cui alla DGR 802/2012
  2. comunicare, tramite PEC,  ai Servizi territoriali per la formazione ed ai Centri per impiego l’avvio dell’attività formativa almeno 10 giorni prima (dati inseriti in SIFORM),  pena segnalazione ad Autorità di accreditamento

Valutazione dei progetti formativi ai fini di loro autorizzazione ed inserimento in Catalogo avviene con cadenza periodica, in base ai seguenti criteri:

  • qualità del progetto didattico (QPD): massimo 15 punti, calcolati in base a seguenti elementi: analisi dei fabbisogni formativi e professionali; contenuti formativi; presenza moduli di bilancio di competenza ed orientamento; qualità ed efficacia delle misure di accompagnamento eventualmente previste; presenza di elementi innovativi; modalità di selezione e valutazione degli allievi; descrizione dello stage se presente; chiarezza nella elaborazione progettuale. Per ogni elemento il grado di giudizio può essere: ottimo (4 punti); buono (3 punti); discreto (2  punti); sufficiente (1 punto)
  • qualità ed adeguatezza della docenza (QUD): massimo 10 punti, calcolati in base a seguenti elementi: titolo di studio; possesso da parte dei docenti di certificazione delle competenze; pertinenza del titolo di studio rispetto ai moduli previsti; esperienza didattica e professionale dei docenti; presenza di un congruo rapporto tra numero di docenti ed ore di formazione; utilizzo adeguato di codocenti e tutor; rispondenza del team previsto alle finalità del progetto. Per ogni elemento, il grado di giudizio può essere: ottimo (4 punti); buono (3 punti); discreto (2 punti); sufficiente (1 punto)
  • punteggio di accreditamento (ACC): massimo 10 punti, calcolati in base a segienti elementi:  soggetti proponenti con oltre 30 punti di accreditamento alla data di scadenza di avviso (4 punti); soggetti che hanno già completato attività formativa con 30 punti di accreditamento (3 punti); nuovi soggetti proponenti o soggetti che non hanno  ultimato nessuna attività formativa (2 punti); soggetti con punti di accreditamento da 28 a 30 punti (1 punto). In caso di ATI/ATS calcolo effettuato in base a media dei punti di accreditamento dei singoli partner (tenere conto che se media è pari a 27,5 viene arrotondata a 28, viceversa se è pari a 27, 49 99 è arrotondata  a 27). Se media è pari a 30 punti assegnati  3 punti se almeno 1 partner di ATI ha già completato attività formativa, altrimenti 2 punti
  • qualità ed adeguatezza della attrezzatura prevista (QUA):  massimo 5 punti calcolati in base a seguenti elementi: attrezzatura tecnologicamente e quantitativamente adeguata (2 punti);  attrezzatura tecnologicamente e quantitativamente  inadeguata (1 punto)
  • efficacia potenziale dell’intervento proposto rispetto alle finalità programmate (EFF):  massimo 60 punti, calcolati in base alla valutazione di impatto potenziale atteso (se elevato pari a 4 punti, se buono pari a 3 punti, se discreto pari a 2 punti, se modesto pari a 1 punto), effettuata tenendo conto di: grado di soddisfazione degli allievi nei precedenti corsi autorizzati; livello occupazionale conseguito dopo 12 mesi da conclusione dei corsi già autorizzati.

Sono ritenuti idonei ad ammissione in Catalogo i progetti formativi che conseguono un punteggio almeno pari a 60.

Servizio Formazione Professionale emette decreto di autorizzazione delle azioni formative libere (specificare motivi di esclusione dei progetti formativi), con conseguente loro iscrizione nel Catalogo regionale pubblicato sul BUR e sul portale di Regione (www. regione.marche.it).

Non sono ammessi in Catalogo, ma rimangono validi ai fini del rilascio di autorizzazione:

  • corsi finalizzati alla iscrizione in Albi e ordini professionali
  • corsi finalizzati alla abilitazione ed esercizio di attività professionali
  • corsi a carattere hobbistico
  • attività formative obbligatorie per legge
  • corsi riferiti ad ambito sanitario e/o socio sanitario
  • corsi per operatore socio sanitario (OSS)
  • corsi per operatore di nidi domiciliari

Sono esclusi dal Catalogo e dal rilascio di autorizzazione:

  • corsi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
  • corsi di formazione inerenti al diritto di istruzione e formazione, IFTS, apprendistato

Regione Marche, se rileva uno specifico fabbisogno formativo, può derogare da tali disposizioni.

Progetti formativi inseriti nel Catalogo regionale, o corsi autorizzati ma non ammessi a Catalogo hanno validità di 24 mesi, salvo richiesta motivata della loro cancellazione anticipata da parte di Organismo di formazione, o a seguito di rilievi effettuati dai controllori. Dopo 24 mesi progetto viene eliminato automaticamente da catalogo.

Enti formativi nella realizzazione dei corsi liberi debbono attenersi alle disposizioni del Manuale (compreso massimale del costo ora/allievo). Corsi autorizzati, ammessi  o meno in Catalogo, debbono concludersi entro 12 mesi da avvio (compresi esami finali)  ed entro 24 mesi se sono biennali, salvo eventuali proroghe autorizzate da Regione.

Formazione in Catalogo può beneficiare di risorse pubbliche (voucher) da spendere  direttamente presso le strutture formative, a seguito di emanazione di avvisi pubblici da parte di Regione.

Regione controlla tale attività formativa, anche mediante visite in loco, per accertare che attività venga svolta nel rispetto delle norme  vigenti. Qualora rilevate irregolarità tali da far venire meno le condizioni di rilascio dell’autorizzazione, Regione provvede a sospendere o revocare l’autorizzazione concessa e cancellare attività dal catalogo.

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