AIUTI REGIONALI CALAMITA’ IN AGRICOLTURA (L.R. 56/97; D.G.R.M. 1/8/11) (danni16)
Soggetti interessati:
Consorzi di difesa, cooperative agricole e loro consorzi riconosciuti che deliberano di fare ricorso a forme assicurative collettive a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione primaria, in possesso di partita IVA ed iscrizione nel registro imprese di Camera di Commercio, operanti nel territorio regionale, per la copertura di danni alla produzione agricola o a mezzi di produzione agricola derivanti da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche (gelo, grandine, ghiaccio, piaggia, siccità), o epizoozie o fitopatie, purché danni superiori a 30% della produzione ordinaria
Iter procedurale:
Consorzio di difesa o cooperativa agricola invia domanda di aiuto per abbattimento costi assicurativi per anni 2011, 2012, 2013 (Modello scaricabile su sito www.agrimarche.it) a Regione Marche Servizio Agricoltura P.F.Competitività Impresa via Tiziano 44 Ancona entro 30 Settembre 2013, pena esclusione dal contributo, allegando:
1) scheda riassuntiva della campagna assicurativa di riferimento, in cui evidenziare per coltura, per struttura, per intensità del contributo regionale: numero polizze assicurative stipulate; numero di ha.; Comuni; quantità di prodotto assicurato; valore assicurato totale; costo totale dei premi assicurativi; costo del premio a carico del socio imprenditore agricolo; spesa ammessa alle agevolazioni nazionali di cui al D.Lgs. 102/04 ed eventuali altri benefici pubblici che sono intervenuti ad agevolare costo del premio;
2) delibera di assemblea del Consorzio di difesa o della cooperativa attestante approvazione di iniziative di difesa collettiva delle produzioni da attuare in anno di riferimento.
Servizio Agricoltura, entro 30 giorni, esegue istruttoria, accertando che richiedente possiede requisiti di accesso agli aiuti, rispettate condizioni di ammissibilità; importo spesa ammissibile. Nel corso dell’istruttoria, Servizio può chiedere documentazione integrativa da inviare entro 10 giorni. In caso di non ammissibilità di alcune spese, Servizio lo comunica ad interessato.
Si procede con decreto Dirigente P.F. Competitività Impresa Agricola, inviato a MI.P.A.A.F., ad erogazione aiuto a saldo al Consorzio, previa:
- a) determinazione della percentuale di contributi a carico di Stato su spesa ammessa
- b) pubblicazione di scheda di sintesi da parte di Unione Europea
- c) invio domanda di erogazione a saldo (Modello reso disponibile sul sito agri.marche.iut )
Beneficiario può chiedere erogazione di anticipo, fino a 50% della spesa ammissibile, a Regione che può erogarlo subordinatamente a “pubblicazione della scheda di sintesi da parte UE”
Regione deve comunicare a MI.P.A.A.F. importi concessi
Entità aiuto:
Aiuto concesso in base a differenza tra spese sostenute da parte Organismi di difesa per pagamento di polizze stipulate ai sensi di D.Lgs. 102/04 e spesa massima ammissibile a contributo previsto da Piano Assicurativo Agricolo annuale, fino a:
– 80% del costo dei premi assicurativi se polizza copre le sole perdite dovute ad avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;
– 50% del costo premi assicurativi se polizza, oltre alle perdite di cui sopra, copre anche perdite causate da avverse condizioni atmosferiche e/o da epizoozie, fitopatie, infestazioni parassitarie;
– 100% costi per rimozione dei capi di bestiame morti e 75% per distruzione di carcasse (In alternativa aiuti fino ad importi equivalenti a costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per rimozione e distruzione dei capi morti).
Aiuti non debbono ostacolare mercato interno dei servizi assicurativi, né limitarsi ad unica compagnia/gruppo assicurativo, né essere subordinati a stipula di contratto assicurativo con impresa stabilita in Stato membro.
Ammesso un solo contributo per polizza assicurativa stipulata nel corso dell’anno da agricoltore “per copertura del medesimo rischio per stessa coltura nel medesimo Comune”.