AIUTI FORMAGGI DOP

AIUTI FORMAGGI D.O.P. (Legge 231/05; DM 26/07/16)   (formag01)

Soggetti interessati:

Caseificio che produce formaggi stagionati a denominazione di origine (DOP o IGP)

Iter procedurale:

MI.P.A.A.F. per valorizzare formaggi stagionati italiani DOP e IGP approva sostegno a piani produttivi di qualità e sviluppo dei mercati di durata superiore a 5 anni, predisposti da Consorzi di tutela per tutti i caseifici produttori di formaggi DOP e IGP, purchè tali piani:

  1. dimostrano “alterazioni delle normali condizioni di mercato”
  2. contengono misure tendenti “al ripristino delle condizioni ordinarie di mercato e tutela della qualità di produzioni”
  3. prevedono meccanismi contributivi differenziati per sviluppo di nuovi mercati ed aumento di qualità del prodotto finale
  4. non prevedono accordi sui prezzi di vendita all’ingrosso o al dettaglio dei prodotti.

MI.P.A.A.F. approva piani dopo aver verificato esistenza di anomale condizioni di mercato, tenendo conto di “valore del latte destinato alla trasformazione in formaggio rispetto al valore del latte destinato ad altre lavorazioni”, o “riduzione del prezzo del latte alla produzione di almeno 10% del prezzo medio del latte verificatosi nel triennio precedente“.

Consorzi di tutela inviano ogni anno a MIPAAF relazione su stato di attuazione dei piani.

MIPAAF, con DM 26/07/16, ha deciso che i prodotti lattiero  caseari DOP a lunga stagionatura (quali Parmigiano stagionato per almeno 12 mesi da produzione, Grano Padano stagionato per almeno 9 mesi da produzione; Pecorino romano stagionato per almeno 90 giorni da ingresso in stagionatura; Montasio stagionato per almeno 120 giorni da produzione; Provolone Valpadana stagionato per almeno 120 giorni da produzione) possono essere sottoposti a pegno con patto di rotatività (“pegno rotativo”, che si realizza mediante sostituzione di forma sottoposta a pegno senza necessità di ulteriori stipulazioni di contratti, fermo restando rispetto di modalità di identificazione e registrazione) a decorrere dal giorno in cui forme sono collocate in locali di stagionatura.

Creditore alla costituzione del pegno provvede ad:

  • individuare prodotti lattiero caseari sottoposti a pegno, secondo metodologie riportata in Allegato 1 pubblicato su GU 188/16
  • annotare ogni operazione di pegno, su apposito registro vidimato da notaio (modello Allegato 2 pubblicato su GU 188/16)

Constatazione di estinzione, totale o parziale, del pegno costituito sui prodotti lattiero caseari avviene mediante  annotazione sul registro.

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