AGEVOLAZIONI FISCALI CASA

AGEVOLAZIONI FISCALI CASA (Legge 449/97, 488/99, 448/01, 214/11, 208/15, 205/17; D.M. 18/2/98, 9/5/02)  (casa39)

Soggetti interessati:

Chiunque effettua opere di manutenzione ordinaria (riparazione, rinnovamento, sostituzione di finiture di edifici o necessarie a mantenere in efficienza impianti termici), manutenzione straordinaria (opere necessarie per rinnovare parti anche strutturali di edifici o realizzare servizi igienico sanitari, purché non alterato volume singole unità immobiliari o non modificata destinazione d’uso) restauro e risanamento conservativo (interventi per conservare edificio “nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso ne consentono destinazione d’uso compatibili”), ristrutturazione edilizia (trasformare organismi edilizi tramite “ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi edifici, eliminazione, modifica,inserimento di nuovi elementi ed impianti), comprese imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare e cooperative edilizie per interventi riguardanti interi fabbricati, in “singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale posseduta o detenuta e sulle loro pertinenze”.

Al riguardo Legge 205/17 ad art. 1 comma 19 ha stabilito che l’individuazione dei beni costituenti una parte significativa del valore delle prestazioni inerenti al recupero del patrimonio edilizio avviene tenendo conto dell’autonomia funzionale delle singole componenti rispetto al manufatto principale ed assumendo come loro valore quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato tra le parti contraenti (nella fattura, emessa dal fornitore del servizio di recupero agevolato, occorre indicare: oggetto della prestazione; beni di valore significativo forniti nell’ambito  dell’intervento di recupero agevolato, comprensivi delle materie prime e manodopera impiegata, ma sempre escludendo IVA, in quanto mai oggetto di rimborso).

 

Iter procedurale:

Interessato deve:

  1. inviare prima inizio lavori ad Ufficio Entrate:
  • comunicazione della data di inizio lavori (Modello fornito da Ufficio Entrate)
  • copia concessione od autorizzazione
  • dati catastali identificativi immobili o, in mancanza, documenti di accatastamento
  • copie ricevute pagamento IMU su immobile a partire da 1997se dovuta
  • se interventi eseguiti su parti comuni edificio: copia delibera assemblea condominiale e tabelle millesimali di ripartizione delle spese
  • se interventi attuati da detentore: estremi di registrazione atto attestante possesso immobile, nonché dichiarazione di assenso del proprietario
  1. comunicare preventivamente ad ASL data inizio lavori
  2. conservare ed esibire su richiesta fatture attestanti spese sostenute per realizzare interventi di recupero e bonifico bancario di pagamento specificando: causale versamento, codice fiscale o partita IVA richiedente, codice fiscale destinatario pagamenti
  3. per lavori oltre 51.645,69 € inviare dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta da professionista abilitato

Ai fini dei controlli, Istituti di Credito trasmettono ad Agenzia Entrate bonifici eseguiti specificando dati identificativi del mittente, richiedente della detrazione, destinatario del pagamento.

Detrazione non concessa in caso di violazioni obblighi di cui sopra, esecuzione pagamento secondo modalità diverse da bonifico, esecuzione opere edilizie difformi da quelle comunicate, violazioni delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro o di versamento contributi.

Ai fini di effettuare monitoraggio e valutazione risparmio energetico conseguito con realizzazione interventi, ENEA elabora informazioni contenute in richiesta detrazioni ed invia relazione su risultati interventi a Ministero Sviluppo Economico, Regioni, aggiornando dati annualmente

 

Entità auto:

Legge 208/15 stabilisce che:

  • ai fini di IRPEF si detrae dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% di importo corrisposto per pagamento IVA su costo di acquisto, effettuato entro 31/12/2016, di unità immobiliare residenziale di classe energetica A e B venduta da impresa costruttrice. Detrazione riportata in 10 quote annue costanti nell’anno di acquisto e nei 9 anni successivi
  • imposta di registro in misura fissa ed esecuzione da imposte ipotecarie e catastali si applicano ad atti di trasferimento delle proprietà di aree comprese nei piani di lottizzazione convenzionati (Legge 865/71 titolo III) indipendentemente dal titolo di acquisizione delle proprietà da parte di Enti locali
  • credito  di imposta riconosciuto in caso in cui ristrutturazione edilizia comporti aumento di cubatura complessiva nei limiti e modalità fissata con decreto ministeriale in cui specificate:
  1. tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito di imposta
  2. tipologia di interventi ammessi a beneficio
  3. procedure per ammissione a beneficio (in base ad ordine cronologico di presentazione delle domande)
  4. soglia massima ammissibile per singola voce di spesa
  5. procedure di recupero in caso di uso illegittimo di credito imposta
  • imposta su valore di immobili situati all’estero istituita da Legge 214/11 non si applica al possesso di abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché alla casa assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione di effetti civili del matrimonio, salvo unità immobiliari classificate in categorie A/1, A/8, A/9 per cui applicata aliquota ridotta di 0,4% e  detrazione fino a concorrenza di suo ammontare, di 200 € rapportata a periodo anno in cui protratta tale destinazione. Se immobile adibito ad abitazione principale di più soggetti passivi detrazione spetta ad ognuno di essi proporzionalmente a quota in cui si verifica tale destinazione.

Legge 205/17 ad art. 1 commi 12-15 consente di detrarre per anno 2018 da IRPEF un importo pari al 36% (fino a 5.000 €/unità immobiliare abitativa posseduta o detenuta dal richiedente, in base a titolo idoneo) delle spese documentate sostenute (comprese quelle  di progettazione e manutenzione degli interventi in questione) per:

  • “sistemazione verde” di aree scoperte private in edifici esistenti/unità immobiliari, comprensive delle relative pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi
  • realizzazione di “coperture a verde” e giardini pensili
  • interventi effettuati su parti comuni esterne degli edifici condominiali. In tal caso detrazione spetta ad ogni condominio nella quota a lui imputabile, purchè risulti effettivamente versata al condominio entro la scadenza della dichiarazione dei redditi.

Le suddette detrazioni spettanti sono ripartite in 10 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno di esecuzione delle spese.

Posted in: