AGEVOLAZIONI BIOCARBURANTI (Legge 9/14, 116/14; D.M. 11/12/13, 10/10/14, 20/1/15, 29/5/19)  (meccag14)

Soggetti interessati:

Ministero Sviluppo Economico (MISE), Ministero Ambiente, Tutela Territorio e Mare (MATTM), Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), Ministero Economia Finanze (MEF), Agenzia delle Dogane, Comitato biocarburanti (Comitato), Gestore Servizio Energetico (GSE)

Soggetti obbligati che immettono in consumo benzina e gasolio con relativo pagamento di accisa, nonché soggetti che producono, in Italia od altri Paesi UE, biocarburanti (carburanti liquidi o gassosi ricavati da biomassa, utilizzati in trasporti), compresi biocarburanti avanzati (ottenuti esclusivamente a partire da alghe coltivate in stagni, frazione di biomasse da rifiuti urbani non differenziati, rifiuti organici di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da famiglie/ristoranti/punti vendita al dettaglio, frazione di biomassa da rifiuti industriali non idonei ad uso alimentare umana o animale compreso materiale da commercio ad ingrosso ed al dettaglio, industria agroalimentare, pesca, acquicoltura, paglia, concime animale, fanghi di depurazione, glicerina grezza, bagasse, vinacce e fecce di vino, gusci, pule, tutoli ripuliti di mais, frazioni di biomasse derivanti da sostanze forestali, altre materie cellulosiche di origine non alimentare compresi residui di colture alimentari e mangimistica, colture dedicate a basso contenuto di amido, residui di lavorazione industriale, biomasse legnose forestali residuali. Esclusi: olio da cucina usato; grassi animali classificati in categoria 1 e 2)

Iter procedurale:

Con D.Lgs. 28/11, come modificato da Legge 134/12, competenze in materia di biocarburanti assegnati a MISE, che si avvale di GSE, a cui pertanto compete riscuotere oneri gestionali versati da soggetti obbligati. Presso MISE istituito Comitato per biocarburanti, composto da 4 rappresentanti MISE, MIPAAF, MATTM, MEF, GSE, con il compito di fornire parere in materia di immissione in consumo di biocarburanti

D.M. 10/10/2014, come modificato da D.M. 30/12/2020, determina modalità di attuazione obbligo di immissione in consumo di biocarburanti e biocarburanti avanzati, fissando nel contempo:

a)quota minima differenziata tra diverse tipologie di biocarburanti” (quali: biometano avanzato; altri biocarburanti; altri biocarburanti avanzati; obbligo tradizionale), nonché modalità di assolvimento di obbligo di immissione in consumo di biocarburanti che a partire da 2018 è assolto per:

1)       biometano avanzato se: numero di certificati relativi a sua immissione in consumo da parte del soggetto obbligato uguaglia o supera quantitativo derivante da formula pubblicata su G.U. 3/21; soggetto aderisce a meccanismo di valorizzazione predeterminata dei certificati di immissione in consumo da parte di GSE con o senza ritiro di tale prodotto;

2)       altri biocarburanti avanzati se: numero di certificati relativi ad immissione in consumo di tali prodotti diversi da biometano da parte del soggetto obbligato uguaglia o supera quantitativo derivante da formula pubblicata su G.U. 3/21; soggetto aderisce a meccanismo di valorizzazione di cui sopra;

3)       altri carburanti avanzati se: numero di certificati relativi ad immissione in consumo di tali prodotti diversi da biometano da parte del soggetto obbligato uguaglia o supera quantitativo derivante da formula pubblicata su G.U. 3/21;

4)       obbligo tradizionale (cioè immissione in consumo indifferentemente di 1 o più dei prodotti di cui sopra) se: numero di certificati nella disponibilità del soggetto obbligato uguaglia o supera quantitativo derivante da formula pubblicata su G.U. 3/21

Soggetti obbligati possono aderire al meccanismo di valorizzazione entro 28/2/2021 stipulando contratti con GSE

b)quota massima di certificati che ogni soggetto obbligato può rinviare ad anno successivo a quello di emissione, previa attestazione di “aver interamente assolto ad obbligo di anno di emissione del certificato”

Soggetti obbligati comunicano, tramite informatico GSE, entro 31 Gennaio a GSE quantitativi complessivi (espressi in Gcal) di benzina, gasolio, biocarburanti, biocarburanti avanzati immessi in commercio in anno precedente, rispettando a partire dal 2018 la percentuale di biocarburanti e biocarburanti avanzati fissata

GSE entro 31 Marzo rilascia a soggetto obbligato, in regola con versamen4to dei corrispettivi dovuti a GSE, “certificati di immissione in consumo di biocarburanti” (CIC), sulla base di comunicazioni di soggetto obbligato in entità pari a 1 certificato ogni 60 Gcal di biocarburanti  (5 Gcal in caso di biocarburanti avanzati). Numero di CIC rilasciato differenziato in base a tipologia di biocarburante immesso sul mercato, comunque “ai fini di assolvimento0 di obbligo certificato ha sempre valore unitario di 10 Gcal” (5 Gcal per assolvimento obbligo di cui ai precedenti punti 1, 2, 3)

Soggetti obbligati possono disporre dei certificati emessi non oltre 30 Settembre anno successivo ad emissione. Dopo tale data certificati non utilizzati per assolvimento obbligo decadono e sono annullati dal sistema.

Certificati possono essere scambiati o venduti da operatori nel corso di anno (Escluso mese di Ottobre), purché registrato su portale informatico GSE (indicare quantità, tipologia, anno di emissione), pena loro nullità

Ogni anno GSE in base a comunicazioni e certificati nella disponibilità di soggetti obbligati nel mese di Ottobre, effettua verifica rispetto di obbligo (anche avvalendosi di banca dati e documenti commerciali), “annullando relativi certificati che concorrono a copertura obbligo stesso”. Esito verifica comunicato a MISE e Comitato (può svolgere controlli presso soggetti obbligati  e altri operatori economici afferenti a catena di consegna biocarburanti)

Se a seguito di verifica risulta che soggetto obbligato dispone di un numero di certificati inferiore al 100% dei rispettivi obblighi, ma superiore alla soglia di sanzionalità indicata per ogni anno da tabella 4 pubblicata su G.U. 250/14 può compensare quota residua nell’anno successivo. Certificati relativi a biocarburanti avanzati eccedenti rispetto alle quote di obbligo possono essere usati per assolvere obbligo tradizionale, mentre in caso di certificarti eccedenti obbligo tradizionale questi rinviati ad anno successivo per coprire obbligo tradizionale

GSE pubblica ogni anno bollettino contenente dati aggregati, specificando:

c)dati relativi a benzina e gasolio immessi in consumo anno precedente;

d)dati relativi a biocarburanti immessi in commercio anno precedente per ogni tipologia;

e)certificati emessi per ogni tipologia di biocarburanti;

f)esiti delle verifiche e delle compensazioni effettuate

g)notizie utili a supportare corretto funzionamento di contratti di compravendita dei CIC

GSE definisce convenzione con MISE ed Agenzia delle Dogane, al fine di:

1)       acquisire informazioni (specie da Agenzia Dogane) ed allineare dati presenti nelle rispettive banche dati. GSE consente accesso a propria banca dati, oltre a MISE, a Comitato biocarburanti ed ISPRA

2)       eseguire accertamenti su autocertificazione dei quantitativi di benzina e gasolio immessi in consumo, informando di esito Comitato biocarburanti e soggetti interessati. In caso di mancata corrispondenza dati verificati con quelli comunicati, si ha “compensazione da parte di GSE dei certificati, sia in fase di emissione che di gestione degli stessi”

GSE invia entro 30 Giugno a partire da 2017 relazione su assolvimento obbligo di immissione in consumo di biocarburanti anno precedente a MISE, che provvede a notificare estremi della violazione a soggetti obbligati inadempienti

GSE provvede altresì a redigere:

a)rapporto annuale “sui sistemi incentivanti adottati nei principali Paesi Europei per i biocarburanti che raffronti anche i prezzi;

b)studio che confronti sistemi volontari di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti riconosciuti da UE;

c)rapporto annuale su materie prime nazionali utilizzate per produzione di biocarburanti “che dia conto anche di utilizzi alternativi”

Legge 116/14 stabilisce che per autorizzare la costruzione ed esercizio di impianti di produzione di biometano  si applica:

  1. la procedura abilitativa semplificata se nuovi impianti hanno capacità produttiva inferiore a 500 mc/ora (comprese opere  di modifica ed interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione  di energia elettrica alimentati  a biogas, o a gas di discarica, o a gas residuali da processi di depurazione che non comportano  aumento o variazione di matrici biologiche in ingresso)
  2. autorizzazione unica ambientale negli altri casi
  3. obbligo di relazione tecnica relativa al consumo di energia negli edifici non dovuta in caso di installazione di impianti con potenza termica inferiore a 15 kw; sostituzione del generatore di calore di impianto di climatizzazione di potenza inferiore a 10 kw
  4. linee guida adottate da Ministero recanti i criteri per la fissazione dei valori limiti di emissione di impianti di bioraffinazione (parametri vincolanti in sede di valutazione da parte di Autorità competenti). Tali impianti sono comunque tenuti ad applicare le migliori tecniche disponibili, rispettare limiti massimi fissati in materia di tutela di aria ed emissioni in atmosfera
  5. obbligo per soggetto richiedente per realizzazione di impianti di nuova costruzione alimentati a biomassa, biogas per produzione di biometano, nonché per impianti fotovoltaici, di dimostrare nel corso del procedimento autorizzativo la disponibilità del suolo su cui realizzato impianto stesso

MATTM con D.M. 29/5/2019 inserisce tra i combustibili rinnovabili anche quello ottenuto dalla diseoleazione di vinaccioli con n-esano (cioè tramite estrazione di olio in questi contenuto e successivo trattamento termico meccanico e lavaggio da eseguire nello stesso stabilimento) avente: umidità inferiore a 15%; n-esano inferiore a 30 mg/kg; tenore di cenere su sostanza secca inferiore a 5,9%; potere calorifico su sostanza secca inferiore a 16,5 Mj/kg; potere calorifico tal quale superiore a 15,7 Mj/kg; solventi organici clorurati pari a LR (espresso in mg/kg) minore del Limite di Rilevabilità ottenuto con metodo UNI EN ISO 16035. Se prodotto impiegato fuori da stabilimento occorre adottare un sistema di identificazione adeguato

Entità aiuto:

In base a D.M. 11/12/2013 entità degli aiuti annuali che soggetto obbligato deve versare a GSE è determinato in base a seguente formula: Oneri = x (costo specifico di biocarburante da immettere in consumo pari a 0,025 €/Gcal) Qbio (quantità di biocarburante da immettere in consumo espresso in Gcal). Versamento in base a quantitativi autocertificati da soggetto obbligato, anche in caso di cessazione di attività. Costi possono essere aumentati o ridotti, su proposta di GSE (Notizia pubblicata su sito internet di GSE) con decreto MISE

D.M. 10/10/2014 fissato quota minima di biocarburanti da immettere in consumo in 10% a partire da anno 2021 in 10%, di cui: 2% di biocarburanti avanzati (comprendenti biometano avanzato ed altri biocarburanti avanzati) per anno 2021; 2,5% per anno 2022 ; 3% da anno 2023. Tale aliquota è data da quota percentuale di quantitativo totale di benzina e gasolio immesso in consumo nell’anno, calcolata in base al contenuto energetico totale dei carburanti (modalità di calcolo riportate in Allegato I a D.M. 10/10/2014 pubblicato su G.U. 250/14). MISE, sentito Comitato, può adeguare ogni 2 anni, percentuali minime relative ad obbligo di immissione in commercio dei biocarburanti, tenendo conto di: sviluppo tecnologico; effettiva disponibilità di biocarburanti sul mercato.

Sanzioni:

Se a seguito di verifica, soggetto obbligato dispone di numero di certificati inferiore a 100% dell’obbligo ma superiore alla soglia di sanzionabilità (fissata a partire dal 2019 al 95%): ammessa compensazione quota residua esclusivamente nell’anno successivo . Se soggetto obbligato consegue nell’anno di riferimento quota del proprio obbligo inferiore a suddetta soglia: applicata sanzione su parte mancante

Mancato o parziale versamento su corrispettivi dovuti a GSE: sospensione diritto a ricevere CIC

Salvo che fatto non costituisce reato, mancato adempimento obbligo di immettere in consumo in territorio nazionale quota minima di biocarburanti o biocarburanti avanzati: multa di 750 €/certificato di immissione mancante in anno riferimento + obbligo di immissione del biocarburante per quota inevasa riportAta ad anno successivo “se aggiunta a quello derivante per questo anno

Se non effettuato pagamento sanzione ridotta a 1/3, MISE invia rapporto a Prefetto dove ricade sede legale di soggetto obbligato, affinché emani ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione

Sanzione ridotta per biocarburanti avanzati immessi in commercio a partire da 2018 se al MISE risulti “insufficiente disponibilità sul mercato” di tali prodotti (Offerta non supera di almeno 20% obbligo di anno), sulla base delle informazioni fornite da produttori di biocarburanti avanzati nazionali, UE, Paesi extraUE entro 30 Giugno

Entità sanzione modificato con decreto MISE, sentito Comitato, tenendo conto condizioni mercato petrolifero e dei biocarburanti