AGENZIE VIAGGIO (Legge 106/14; D.Lgs. 79/11; L.R. 9/06; D.G.R. 29/1/18) (turism05)
Soggetti interessati:
Servizio Regionale Turismo (Servizio)
Agenzie di viaggio e turismo (Agenzia), intese come imprese che esercitano:
- attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo con sola vendita diretta al pubblico (anche solo mediante strumenti di comunicazione on line);
- attività di promozione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico (In tal caso vietata apertura al pubblico dei locali ed eventuali insegne contenenti divieto di vendita diretta al pubblico);
- attività di vendita di servizi per corrispondenza o mediante strumenti telematici, o promotori commerciali porta a porta muniti di documenti di identificazione rilasciati da Agenzia (Elenco dei suddetti promotori tenuti presso Agenzia a disposizione di Autorità di controllo), purché acquirente possa applicare diritto di recesso;
- attività complementari, purché in locali indipendenti destinati esclusivamente allo svolgimento di tali attività (Non necessario se attività svolta on line) ed esposto segno distintivo ben visibile (indicare esatta denominazione), quali:
- emissione e vendita di biglietti di trasporto;
- organizzazione di escursioni individuali o collettive, compresi giri di città con ogni mezzo di trasporto;
- accoglienza di clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza ed arrivo dei mezzi collettivi di trasporto;
- prenotazione di servizi alberghieri ed extralberghieri o di ristorazione, o vendita di buoni di credito emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri per fruizione di questi servizi;
- attività di informazione e propaganda delle iniziative turistiche;
- inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto dei clienti;
- prenotazione per noleggio di autovetture ed altri mezzi di trasporto;
- stipula di polizze turistiche, in nome e per conto delle imprese assicurative, a garanzia di infortuni, assistenza, malattia, furto e danni al bagaglio;
- prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
- assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
- rilascio e pagamento di assegni turistici, assegni circolari ed altri titoli di credito per viaggiatori, comprese lettere di credito e di cambio valuta;
- distribuzione e vendita di pubblicazioni turistiche ed altro materiale pubblicitario utile al turismo;
- organizzazione di viaggi con annesse vendite promozionali;
- ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici
Iter procedurale:
L.R. 9/06, come modificata da ultimo da L.R. 29/21, prevede ad:
Art. 58 definizione di Agenzia riportata sopra per il cui esercizio:
- è necessario non aver riportato alcuna condanna penale che comporta interdizione (anche temporanea) dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- stipulata apposita polizza assicurativa;
- denominazione di Agenzia mai uguale/simile a quella utilizzata da altre Agenzie operanti nel territorio nazionale o a nome di Regione/Comune;
- rispettate normative comunitarie e nazionali
Art. 59 recependo quanto previsto da Legge 106/14 ad art. 13 prevede che apertura, trasferimento e modifiche relative alla operatività di Agenzia subordinata ad invio di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune, competente per territorio, tramite SUAP (ogni variazione ad attività esercitata comporta invio di nuova SCIA), mentre variazione della denominazione, titolare, gestore, denominazione, ragione sociale della società, sede subito comunicata al Comune competente, come apertura di succursali, filiali, punti di informazione (anche per Agenzie aventi sedi principali in altre Regioni).
Apertura di filiali, succursali, punti informativi (anche da parte di Agenzie aventi sede legale in altre Regioni), va comunicata al Comune dove queste operano, specificando:
- denominazione di Agenzia ed estremi dei provvedimenti di autorizzazione;
- ubicazione dei locali dove svolta l’attività;
- generalità del titolare (in caso di società: denominazione e ragione sociale di Agenzia; generalità del legale rappresentante);
- generalità del Direttore tecnico di Agenzia e del responsabile della filiale, succursale, punto informativo
Allegare una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti per locali destinati a tali attività (compresa loro destinazione d’uso e relativi estremi catastali)
Agenzie comunicano al Comune: orario giornaliero di apertura e giorno di chiusura (esposto anche al pubblico); eventuale chiusura temporanea, con relativi motivi e durata (Non oltre 6 mesi), garantendo comunque esatto adempimento dei contratti di viaggio stipulati
Art. 60 vedi sanzioni
Art. 61 elenco delle Agenzie pubblicato ogni anno su BUR (per anno 2021 è riportato su BUR 7/21) e su sito istituzionale della Regione nella Sezione speciale per Agenzie, aventi sede principale nelle Marche, che svolgono attività di turismo in entrata (incoming). Servizio iscrive tali Agenzie qualora posseggono seguenti requisiti:
- realizzano un catalogo monografico “marche”, rappresentativo delle strutture ricettive della Regione, articolato in pacchetti ed offerte legate ai cluster turistici delle Marche, stampato in formato cartaceo in almeno 1.000 copie, o pubblicato in formato digitale su sito internet con almeno 1.000 accessi/anno, o oggetto di produzione di supporti digitali (quali: CD, dispositivi USB, altri prodotti per memorizzazione dei dati) in almeno 1.000 copie;
- rappresentano almeno 10 strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere delle Marche, o almeno 200 posti letto
A tal fine Agenzia incoming invia specifica domanda di iscrizione, allegando:
- programma delle attività promozionali e commerciali del prodotto turistico Marche che si intende intraprendere nell’anno successivo;
- copia cartacea del catalogo;
- relazione sugli effetti del movimento turistico nelle strutture ricettive rappresentate dalle iniziative promosse
Rinnovo dell’iscrizione è subordinato all’invio al Servizio del catalogo e del programma di attività per l’anno successivo a quello di richiesta del rinnovo.
Comune invia al Servizio ed al Ministero Turismo dati concernenti Agenzie in attività con relative variazioni
Art. 62 Agenzie:
- stipulano assicurazione a garanzia di adempimento obblighi assunti verso clienti con contratto di viaggio, tenendo conto di costo complessivo dei servizi ed entità di risarcimento danni definito da normativa UE e nazionale vigente (per vendita pacchetti turistici applicata norme Lgs. 79/11);
- comunicano entro 31 Dicembre al Comune di aver adempiuto al suddetto obbligo
Art. 64 responsabilità tecnica di Agenzia affidata ad un Direttore (in possesso dei requisiti professionali fissati dalla disciplina nazionale) o al titolare o gestore di Agenzia iscritto in Elenco
Direttore presta servizio presso Agenzia a cui preposto, firmando atti, programmi, contratti, ogni comunicazione attinente attività gestionale di Agenzia
Titolare/gestore di Agenzia comunica al Comune:
- se, per qualunque motivo, attività di Direttore viene sospesa per oltre 60 giorni continuativi/anno, nominando altro Direttore temporaneo iscritto ad Albo;
- entro 30 giorni eventuale cessazione di attività di Direttore, indicando nominativo del nuovo Direttore (Comune, per motivate ragioni, può prorogare tale termine, comunque non oltre 120 giorni per indicare nuovo Direttore)
Art. 65 abrogato da L.R. 29/21
Art. 66 istituito presso Servizio Elenco dei Direttori tecnici di Agenzia, a cui possono fare richiesta di iscrizione:
- quanti hanno ottenuto idoneità di cui sopra;
- quanti sono in possesso di idoneità rilasciata da altra Regione o attestano iscrizione ad Elenco di Regione di provenienza;
- cittadini italiani e di Stati membri UE per cui ricorrono le condizioni di cui al D.Lgs. 206/07;
- cittadini di Paesi Terzi in possesso di titoli abilitativi riconosciuti da normativa vigente;
- quanti sono in possesso dei requisiti professionali stabiliti da D.Lgs. 79/11 inerente “contratti relativi ai prodotti per vacanze di lungo termine”;
- quanti hanno conseguito attestati di qualifica di 2° livello rilasciati a seguito di superamento di esame finale (1 funzionario del Servizio fa parte della Commissione) relativo a specifici percorsi formativi autorizzati dal Servizio
In base a DGR 83 del 29/1/2018 Direttori abilitati inviano domanda di iscrizione in Elenco, allegando:
- dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante di: essere in possesso dei requisiti prescritti dal Lgs. 206/07; non avere riportato condanne penali che comportano l’interdizione (anche temporanea) dalla professione (salvo che non sia intervenuta riabilitazione); non essere mai stato dichiarato fallito, o di non trovarsi in stato di liquidazione/fallimento, o di non aver mai presentato domanda di concordato, o di aver ottenuto riabilitazione dopo la procedura fallimentare; non essere soggetto a nessun divieto di decadenza o sospensione per misure antimafia;
- in caso di cittadini di Stato membro: documentazione attestante il possesso “delle conoscenze ed attitudini generali, commerciali e professionali per assumere la responsabilità tecnica dell’Agenzia”, che si intendono acquisite se dimostrato di avere esercitato tale attività per:
- almeno 5 anni consecutivicome lavoratore autonomo o dirigente di azienda (3 anni consecutivi se dimostrato di aver ricevuto per tale attività una formazione specifica di almeno 3 anni come attestato da un certificato riconosciuto dallo Stato membro, o 4 anni consecutivi se la formazione è di almeno 2 anni);
- almeno 3 anni consecutivicome lavoratore subordinato per 5 anni (5 anni consecutivi e ricevuto per tale attività una formazione specifica di almeno 3 anni come attestato da un certificato riconosciuto dallo Stato membro, o 6 anni consecutivi se formazione ricevuta è di almeno 2 anni)
Attività esercitata come lavoratore autonomo/dirigente di azienda o lavoratore subordinato non deve essere cessata da oltre 10 anni dalla data di richiesta di iscrizione in Elenco.
Certificati, attestanti natura e durata dell’attività svolta, in forma indipendente o dipendente in Italia, sono rilasciati dalle competenti Camere di Commercio o dall’Ufficio provinciale del lavoro dove l’interessato ha svolto l’ultima prestazione lavorativa. In caso di attività lavorativa svolta in forma indipendente, allegare dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante natura e durata dell’attività espletata “in modo esclusivo e continuativo”. Per i cittadini italiani, ai fini della certificazione dell’esercizio dell’attività, sono equiparati:
- ai dirigenti: i quadri inseriti al 1° e 2° livello del contratto collettivo di lavoro, con responsabilità di almeno un reparto
- ai dirigenti o ai dipendenti: i titolari di Agenzia o i rappresentanti legali di forme associative che hanno prestato attività lavorativa in modo esclusivo e continuativo
Certificati di formazione (titoli, diplomi, attestati) rilasciati da: Istituti tecnici per il turismo; Istituti professionali per il turismo; Regione (a seguito di partecipazione a corsi di formazione per il settore turistico); Università (per corsi di laurea o di specializzazione post laurea ad indirizzo turistico); Scuole speciali a fini del turismo attestanti conoscenza di almeno 2 lingue (se ciò non avviene, allegare ulteriore certificato attestante tale conoscenza rilasciato da Istituti linguistici riconosciuti).
Tali documenti o certificati possono essere sostituiti da documenti analoghi rilasciati da Stati membri UE (o se questi mancano da dichiarazioni sostitutive di notorietà). Cittadini di Paesi Terzi debbono produrre la documentazione prevista dalla normativa nazionale, oltre a quella sopra citata
- dichiarazione indicante cittadinanza e residenza del legale rappresentante della società
- dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che: legale rappresentante non ha riportato condanne penali che comportano l’interdizione (anche temporanea) dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; società iscritta nel Registro delle imprese; sono state rispettate le norme urbanistiche ed edilizie vigenti in merito ai locali destinati all’attività (compresa loro destinazione d’uso ed estremi catastali).
Elenco dei Direttori autorizzati per anno 2021 riportato su BUR 7/21
Sanzioni:
Se non comunicata la chiusura temporanea o la riapertura dell’Agenzia nei termini consentiti, o se vengono meno i requisiti professionali o strutturali previsti, o se accertate irregolarità amministrative o inadempimenti verso i clienti, o se esercitate attività non conformi a quanto indicato in SCIA: attività sospesa dal Comune per 1-6 mesi, fissando termine per sanare le irregolarità o reintegrare i requisiti mancanti. In caso di irregolarità di lieve entità, prima di procedere alla sospensione, titolare può sanare irregolarità entro termine fissato dal Comune. Se termine fissato non viene rispettato per sanare irregolarità o reintegrare i requisiti, o non viene rinnovata l’assicurazione: cessazione dell’attività disposta dal Comune
Chiunque esercita l’attività di Agenzia viaggio senza aver presentato la SCIA, o svolge un’attività diversa da quella indicata in SCIA, o non si avvale di un Direttore tecnico, o diffonde e pubblica programmi di viaggio in contrasto con la legge, o non rispetta i programmi di viaggio concordati con i clienti: multa da 2.000 a 6.000 €
Titolare di Agenzia che si avvale di Direttore tecnico non iscritto in Elenco regionale, o di Direttore che esercita la professione senza aver superato esame di abilitazione: multa da 1.500 a 4.500 €
Direttore tecnico che non presta attività per un’unica Agenzia viaggio, o chiunque utilizza il nome dell’Agenzia senza aver presentato SCIA, o usa una denominazione diversa da quella indicata in SCIA, o il titolare (già diffidato) che non osserva orario di apertura, o non comunica il periodo di chiusura dell’Agenzia, o il titolare che potendo fornire solo servizi ad altre Agenzie apre invece i locali al pubblico: multa da 1.000 a 6.000 €
Chiunque viola altre norme sulle Agenzie di viaggio: multa da 300 a 1.000 €
In caso di recidiva: sanzione raddoppiata + sospensione dell’attività fino a 120 giorni
In caso di ulteriore recidiva: sospensione dell’attività da 4 mesi ad 1 anno
Entità aiuto:
D.Lgs. 78/11, come modificato da Legge 97/13, prevede la costituzione presso Presidenza Consiglio dei Ministri di un Fondo nazionale di garanzia per:
- consentire, “in caso di insolvenza o fallimento del venditore od organizzatore” di viaggi il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del cliente in caso di viaggi all’estero;
- fornire immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato dei turisti da Paesi extraUE, in occasione di emergenze, imputabili o meno all’organizzatore
Il Fondo è aumentato ogni anno di una quota pari al 4% dell’ammontare del premio della polizza assicurativa obbligatoria versata da Agenzia, destinata ad “eventuale stipula di contratti assicurativi a favore del Fondo stesso”
Istanza di rimborso del Fondo, che interviene nei limiti di stanziamento assegnato, non è soggetta a decadenza, fatta salva la prescrizione del diritto di rimborso
Fondo potrà esercitare rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente