AGENZIA EUROPEA AMBIENTE (Legge 61/94; D

AGENZIA EUROPEA AMBIENTE (Reg. 401/09; Legge 61/94; D.P.C.M. 5/1/96) (teramb01)

Soggetti interessati:

Regioni, Province, Associazioni imprenditoriali di categoria

Iter procedurale:

Commissione Europea istituito Agenzia europea dell’ambiente, con il compito di:

1)       creare, in collaborazione con Stati membri, rete europea di informazione ed osservazione in materia ambientale imperniata su:

  • principali elementi delle reti nazionali di informazione (comprese Istituzioni in grado di collaborare con Agenzia in modo da garantire massima copertura geografica del territorio);
  • punti focali di riferimento a livello nazionale incaricato del coordinamento;
  • trasmissione di informazioni ad Agenzia, istituzioni, Organismi facenti parte della rete ;
  • centri tematici operativi (individuate istituzioni incaricate di collaborare con Agenzia su determinate tematiche. Centri tematici individuati per un periodo pari a durata programma pluriennale di lavoro, ma rinnovabile). Assegnazione di compiti specifici ai centri tematici riportati in programmi pluriennali di lavoro di Agenzia;

Agenzia riesamina periodicamente principali elementi della rete ed apporta eventuali modifiche, tenendo conto programma di lavoro. Stato membro collabora in base a programma di lavoro di Agenzia mediante raccolta, trattamento, analisi dei dati in ambito nazionale. Agenzia può concludere con Istituzioni od Enti facente parte della rete accordi e contratti “per condurre a buon fine compiti che essa potrà loro affidare” (Stato membro può decidere che tali accordi definiti con punto focale nazionale)

2)       fornire a Commissione CE e Stati membri “informazioni oggettive, attendibili e comparabili” a livello europeo per adottare misure necessarie per protezione ambiente, valutarne attuazione, garantire efficace informazione al pubblico su stato ambientale

3)       contribuire a controllo dei provvedimenti concernenti ambiente mediante attività di supporto per obbligo di presentare relazioni (Agenzia partecipa a messa a punto di questionari, trattamento relazioni di Stati membri, diffusione risultati) in base a programma pluriennale di lavoro

4)       assistere, su richiesta, Stati membri nella messa a punto, elaborazione, miglioramento dei rispettivi sistemi di controllo dei provvedimenti ambientali, comprese valutazioni condotte da esperti in relazione a richieste specifiche di Stati membri, purché tali attività non ostacolano altri compiti di Agenzia  

5)       registrare, comporre, valutare dati su stato ambiente; redigere relazioni di esperti su qualità ambiente, nonché su pressioni a cui questo sottoposto nella Comunità; fornire criteri uniformi di valutazione su dati ambientali da applicare in tutti gli Stati membri; sviluppare e mantenere centro di informazione ambientale di riferimento

6)       contribuire ad assicurare comparabilità dei dati ambientali a livello europeo, e se necessario promuovere maggiore uniformità dei metodi di misurazione

7)       promuovere integrazione delle informazioni ambientali CE nei programmi internazionali di sorveglianza ambiente come definito da ONU ed altri Organismi internazionali

8)       pubblicare ogni 5 anni relazione su stato ambiente, relative tendenze e prospettive, corredata da statistiche incentrate su temi specifici

9)       stimolare sviluppo ed applicazione di tecniche di previsione ambientale, in modo da adottare adeguate misure di prevenzione in tempo opportuno

10)     stimolare sviluppo metodi di valutazione costo dei danni all’ambiente e costi politiche di prevenzione, protezione e risanamento dell’ambiente

11)     stimolare scambio di informazioni su migliori tecnologie disponibili per prevenire o ridurre danni ad ambiente

12)     cooperare con altri Organismi e programmi CE, quali: Centro comune di ricerca (collaborazione per: armonizzazione metodi di misurazione in materia ambientale; taratura comune di strumenti; normalizzazione dei formati dei dati; messa a punto di nuovi metodi e strumenti di misurazione di stato ambiente); Istituto di statistica Eurostat (collaborazione per: utilizzo da parte di Agenzia dei dati raccolti da servizi statistici CE di tipo economico e sociale; definizione in comune di programma statistico su ambiente e conforme a quanto stabilito da Organismi statistici internazionali come ONU ed OCSE); Agenzia spaziale europea; Organizzazione per cooperazione e sviluppo economico (OCSE); Agenzia internazionale per energia; Consiglio di Europa; Organizzazione meteorologica mondiale; ONU (in particolare programma ambientale ONU); Agenzia internazionale per energia atomica. Agenzia può altresì cooperare con Rete europea per attuazione e rispetto diritto dell’ambiente (Rete IMPEL), nonché con Organismi di Paesi non CE che possono fornire dati, informazioni, consulenze tecniche, metodologia di raccolta dei dati, analisi e valutazioni di interesse reciproco. Evitare qualsiasi forma di doppione

13)     assicurare ampia diffusione fra cittadini di informazioni ambientali affidabili ed incoraggiare utilizzo di nuova tecnologia telematica a tal fine

14)     assistere Commissione nel processo di scambio di informazioni su elaborazione di metodologie di valutazioni ambientali e migliori pratiche

15)     assistere Commissione nella diffusione di informazioni su risultati della ricerca in campo ambientale in modo da contribuire ad elaborazione di politiche

Principali campi di attività dell’Agenzia sono, anche nel contesto dello sviluppo sostenibile: qualità dell’ambiente, pressioni su ambiente, sensibilità dell’ambiente. Priorità assegnata a: qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche; qualità dell’acqua, inquinanti e risorse idriche; stato dei suoli, della flora e fauna, nonché dei biotopi; utilizzazione del suolo e risorse naturali; gestione dei rifiuti; emissioni sonore; sostanze chimiche pericolose per ambiente; protezione del litorale e del mare; aspetti socio-economici. Particolare attenzione a fenomeni transfrontalieri, plurinazionali o globali.

Agenzia fornisce al riguardo dati immediatamente utilizzabili da CE per attuazione politiche in materia di ambiente.

Agenzia ha personalità giuridica riconosciuta dai vari Stati membri e il suo Consiglio amministrazione si compone di 1 rappresentante per Stato membro + 2 rappresentanti CE + 2 esperti designati da Parlamento europeo (Ogni membro del Consiglio ha 1 supplente ed ha diritto ad 1 voto). Consiglio elegge Presidente che dura in carica 3 anni ed adotta:

1)       regolamento interno e regolamento finanziario di Agenzia, previa consultazione di Commissione

2)       Comitato esecutivo a cui delegare decisioni esecutive

3)       programma pluriennale di lavoro proposto da Direttore esecutivo, previa consultazione Comitato scientifico, articolato in programmi annuali che possono essere adeguati durante anno

4)       relazione annuale su attività Agenzia inviata a Parlamento, Consiglio, Commissione, Corte dei Conti, Stati membri entro 15 Giugno

5)       comunicazione informazioni utili a procedure di valutazione ad Autorità di bilancio

6)       stato di previsione delle entrate e delle spese forma bilancio anno solare di Agenzia da mantenere “equilibrato in entrate e spese”, da inviare, unitamente a tabella di organico, entro 31 Marzo a Commissione Europea (che a sua volta lo invia a Consiglio e Parlamento), in modo da inserirlo per finanziamento nel bilancio europeo. Autorità di bilancio autorizza erogazione fondi ad Agenzia. Previsione di bilancio adeguato durante anno. Ogni iniziativa che comporta spesa significativa (v. progetti di natura immobiliare) comunicata a Commissione. Autorità di bilancio può emettere parere da inviare entro 6 settimane da notifica progetto a Consiglio

7)       opportune modalità di nomina e controllo su personale interno di Agenzia

Decisioni del Consiglio adottate a maggioranza di 2/3

Agenzia dispone di Direttore esecutivo nominato da Consiglio amministrativo per periodo di 5 anni rinnovabile che è responsabile legale di Agenzia e svolge compiti di

1)       preparare ed eseguire decisioni e programmi adottati dal Consiglio di amministrazione;

2)       gestire ordinaria amministrazione di Agenzia;

3)       predisporre stato di previsione di entrate ed uscite di Agenzia, nonché curare tenuta di bilancio;

4)       curare esecuzione bilancio Agenzia, inviando conti provvisori entro 1 Marzo successivo a Commissione, che procede al consolidamento di tali conti, in modo da inviarli entro 31 Marzo a Corte dei Conti per eventuali osservazioni. Direttore risponde ad osservazioni Corte dei Conti entro 30 Settembre, nonché invia a Parlamento Europeo, su richiesta di questo, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento di procedure di discarico per esercizio in oggetto. Parlamento provvede a discarico entro 30 Aprile anno N + 2 di esercizio di bilancio,proporre pubblicazioni relazione quinquennale su stato ambiente;

5)       curare questioni relative a personale;

6)       raccogliere parere di Comitato scientifico per assicurazione personale scientifico.    

Consiglio e Direttore sono assistiti da Comitato scientifico, composto da membri esperti in materia ambientale nominato da Consiglio per 4 anni, rinnovabile, incaricato di emettere pareri su ogni questione scientifica relativa ad attività di Agenzia, che Direttore o Consiglio sottopongono a sua attenzione. Pareri del Comitato sono pubblicati.

Decisioni adottate da Agenzia possono essere oggetto di denuncia presso Mediatore europeo o ricorso giurisdizionale dinanzi a Corte di Giustizia. Corte di Giustizia della CE è competente a giudicare in caso di arbitrati insorti nei contratti stipulati da Agenzia, compresi risarcimenti dovuti da Agenzia per qualsiasi danno provocato da questa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni

Agenzia aperta a Paesi Terzi che ne condividono obiettivi in base ad accordi sottoscritti con CE.  

Stato italiano ha istituito Agenzia Nazionale Protezione Ambiente, mentre Regione Marche ha costituito Agenzia Regionale per Protezione Ambiente delle Marche ARPAM (v. scheda “enti01”)