AFFITTO ABITAZIONI (D.P.R. 917/86; Legge 431/98, 124/13, 80/14, 69/21; D.Lgs. 23/11; D.M. 30/3/16, 30/7/21; L.R. 36/05; D.G.R. 22/9/14, 7/8/15, 30/1/17, 27/7/20, 5/8/20) (casa41)
Soggetti interessati:
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), Regioni, ERAP ed operatori privati che intendono procedere alla costruzione, recupero, acquisto con recupero di alloggi da destinare in locazione, purché avente durata non inferiore a 10 anni, con priorità ad inquilini di alloggi ERP (Edilizia residenziale pubblica) nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza dall’assegnazione di alloggio in locazione, non classificato A1, A8, A9.
Chiunque intende affittare immobili ad uso abitativo, con esclusione di:
- immobili vincolati ai sensi della Legge 1089/39 o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9
- alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
- alloggi locati solo per finalità turistiche
- alloggi dati da Enti locali “per soddisfare le esigenze abitative di carattere transitorio”
Iter procedurale:
Costituito presso MIT, l’Osservatorio della condizione abitativa per “effettuare raccolta dati, nonché monitoraggio permanente della situazione abitativa”.
Ministero Infrastrutture convoca Organizzazioni dei proprietari e degli affittuari per promuovere “convenzione nazionale”, rinnovata ogni 3 anni, in cui stabilire criteri per definire canoni di affitto (in base a durata di contratto, rendita catasto immobiliare).
Comuni possono istituire Agenzie di locazione, al fine di favorire mobilità nel settore della locazione tramite reperimento di alloggi da concedere in locazione per determinati periodi.
Comuni inviano entro 30 Novembre a Regione richiesta di partecipazione (Modello riportato su BUR 72/09) al Fondo nazionale per accesso ad abitazione in locazione, evidenziando: importi stanziati al riguardo nei propri bilanci; esistenza di Agenzia di locazione attiva; rendiconto annualità precedente.
A seguito invio richiesta, Regione liquida ai Comuni contributi già ripartiti, nonché quelli accantonati.
Comuni erogano tali contributi ai soggetti interessati, a seguito di specifico bando pubblico, in cui indicare: entità delle risorse assegnate da Regione; requisiti di accesso; termini di presentazione di domanda; se beneficiato ha fatto richiesta di altri contributi per il pagamento dei canoni di locazione per lo stesso periodo (con eventuale entità di importo percepito e su quale normativa); eventuali situazioni di debolezza sociale che consentono incremento di contributo (+25%); criteri di formazione graduatoria, concertati con Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale delle parti sociali interessate; valore e modalità di calcolo della capacità economica di accesso ai contributi da parte del soggetto (valore di Indicatore Situazione Economica Equivalente – ISEE, desumibile da denuncia redditi di anno precedente, diminuito del 20% in caso di 1 solo reddito da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare monopersonale); entità e modalità di calcolo del contributo concedibile (prevedere soglia minima di contributo e/o tetto massimo di canone locativo, eventualmente diversificato per zona comunale e/o per composizione del nucleo familiare, oltre il quale domanda respinta); modalità di verifica delle dichiarazione rese (in particolare canone effettivamente pagato nell’anno, certificazione ISEE); documentazione da allegare (Dichiarazione ISEE); informativa sul trattamento dei dati personali.
Entro 6 mesi da trasferimento fondi, Comuni inviano a Servizio Edilizia Pubblica Regionale rendiconto su utilizzo dei fondi assegnati, corredato, in caso di utilizzo anche di proprie risorse, di dichiarazione attestante quota di contributi erogati con fondi del proprio bilancio. Dati, relativi ai contratti locativi oggetto di contributo, trasferiti ad Osservatorio regionale per la condizione abitativa.
Comuni possono favorire “mobilità nel settore delle locazioni attraverso reperimento di alloggi da concedere in locazione per determinati periodi”.
Contratti di locazione stipulati per almeno 4 anni. Ammessi contratti in deroga, conformi a contratti tipo stipulati tra Organizzazioni dei proprietari e degli affittuari, che ne definiscono durata (almeno 3 anni, salvo caso di contratti a favore di studenti universitari) e valore del canone. Riferimenti alla registrazione del contratto non producono effetti se non vi è obbligo della sua registrazione. Registrazione contratto di locazione assorbe ogni altro obbligo di comunicazione mai.
Contratto di locazione non registrato entro 30 giorni da stipula, o registrato un contratto di comodato fittizio, o registrato con importo inferiore a quello effettivo ha durata di 4 anni, a decorrere dalla data di registrazione d’ufficio, con rinnovo disciplinato delle norme di cui sopra ed entità del canone pari a 3 volte la rendita catastale (o in base a quanto definito dalle parti se di entità inferiore).
Contratti rinnovabili alla scadenza per altri 4 anni, salvo caso di disdetta comunicata almeno 6 mesi prima di scadenza, per seguenti motivi:
- proprietario intende destinare locale ad uso abitativo, commercio, artigianato, professione per se, o per coniuge, genitore, figli, parenti entro 2° grado;
- proprietario risulta essere Ente pubblico, od Organismo con finalità sociali, cooperative, assistenziali, culturali, di culto che intende destinare locale alle finalità statutarie, offrendo a conduttore altro alloggio idoneo in cambio;
- conduttore ha disponibilità di altro alloggio idoneo nel Comune;
- immobile è oggetto di ristrutturazione integrale, anche a seguito di evento calamitoso, purché disponga di concessione edilizia e la “presenza del conduttore è di ostacolo ai lavori”. A conclusione dei lavori, conduttore ha diritto di prelazione in caso di nuovo affitto;
- conduttore non occupi in modo continuativo l’immobile senza giustificato motivo;
- vendita immobile a terzi (Conduttore ha diritto di prelazione).
Nella comunicazione riportare sempre motivo di disdetta, altrimenti si ha nullità dell’atto; rientro del conduttore in immobile; rimborso versato a conduttore pari a 36 mensilità dell’ultimo canone.
Se locatore, che rientra in possesso di immobile, non lo destina entro 12 mesi ad uso indicato in disdetta, conduttore ha diritto di chiedere il rientro nell’immobile, o il rimborso di cui sopra.
Alla 2° scadenza del contratto, le parti possono comunicarsi (almeno 6 mesi prima) intenzione di rinnovare il contratto a nuove condizioni o di rinunciarvi. La parte contraente deve rispondere entro 60 giorni, pena cessazione del contratto. Se nessuna comunicazione inviata, il contratto si intende rinnovato alle stesse condizioni.
Per avviare il procedimento esecutivo di sfratto occorre dimostrare di: aver registrato il contratto di locazione; denunciato immobile a fini IMU; dichiarato reddito immobile locato a fini IRPEF (da tener presente che canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito imponibile del proprietario).
È nullo ogni patto che:
- imponga al conduttore di pagare un canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato da locatore (comunicazione di avvenuta registrazione inviata entro 60 giorni a conduttore ed amministratore di condominio)
- tende a derogare dai limiti di durata del contratto
- attribuisce al locatore un canone superiore a quello massimo definito da accordi conclusi in sede locale per immobili aventi stesse caratteristiche e medesima tipologia.
In tal caso conduttore, entro 6 mesi da riconsegna immobile, può chiedere ad Autorità giudiziaria restituzione delle somme versate in eccesso o locazione ricondotta alle condizioni di legge (azione consentita anche se locatore non abbia registrato il contratto nei termini di legge). Giudice determina: canone dovuto (mai superiore al valore minimo definito da Comune, qualora conduttore abiti stabilmente in alloggio); restituzione di somma eccedente eventualmente versata.
Legge 69/21 ad Art. 40 quater proroga sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze fissate o a seguito di adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e suoi familiari al: 30/9/2021 per provvedimenti di rilascio adottati nel periodo 28/2/2020 – 30/9/2020; 31/12/2021 per provvedimenti di rilascio adottati nel periodo 1/10/2020 – 30/6/2021
Proprietari o titolari diritto reale di godimento di unità locata ad uso abitazione (specie se contratti soggetti a registrazione) e relative pertinenze, nonché cooperative edilizie o Enti senza scopo di lucro, qualora abitazioni sublocate a studenti universitari o messe a disposizione di Comuni, rinunciando ad aggiornamento del canone di locazione, possono, a decorrere da anno 2011, essere assoggettati, in base a D.Lgs. 23/11, ad imposta in forma di “cedolare secca”, da versare insieme ad imposta reddito persone fisiche (IRPEF), in sostituzione di IRPEF e relative addizionali, imposte di registro e bollo su contratto di locazione e sua risoluzione/proroga. “Cedolare secca” non si applica a locazione di immobili ad uso abitativo effettuata nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, tenendo presente che reddito derivante da tali contratti non è mai inferiore a quello dei fabbricati di nuova costruzione.
Se applicata “cedolare secca”, è sospesa la possibilità, per intera durata di questa, di aggiornare il canone di locazione, anche se ciò è previsto nel contratto. Opzione “cedolare secca” non applicabile se locatore non ne ha dato preventiva comunicazione con lettera raccomandata al conduttore, evidenziando “rinuncia ad esercitare facoltà di chiedere aggiornamento del canone a qualsiasi titolo”.
Priorità nella concessione del contributo è assegnata alla presenza nel nucleo familiare di almeno 1 componente con oltre 70 anni, o con invalidità oltre 74%, o a carico di servizi sociali o di ASL per progetto di assistenza individuale.
Comuni comunicano a Prefettura elenco dei soggetti in possesso dei suddetti requisiti, ai fini della programmazione degli interventi di forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto. Regioni eseguono monitoraggio su utilizzo di Fondi nazionali e di quelli regionali
Legge 124/13 istituisce Fondo destinato ad inquilini morosi incolpevoli, a seguito di sopravvenuta impossibilità al pagamento del canone locativo dovuta a consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione di orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici; cessazione attività libero professionale di impresa registrata, per cause di forza maggiore o consistenti perdite di avviamento; malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare; necessità di impiegare quota consistente di reddito per le spese mediche ed assistenziali,.
Giunta Regionale, con DGR 1045 del 22/9/2014, fornisce garanzie a favore di
- famiglie risultate inadempienti nel pagamento del canone di locazione per i motivi sopra riportati, purché:
- dimostrato di aver pagato regolarmente l’affitto negli anni precedenti, anche per alloggi diversi da quello attuale
- redazione di un progetto condiviso tra inquilino moroso incolpevole e Comune di residenza in cui stabilite azioni necessarie al superamento della situazione di difficoltà economica, al fine di restituire il prestito ottenuto;
- accordo tra locatore e conduttore che prevede, a fronte del pagamento dei canoni insoluti: rinuncia/ritiro di sfratto per morosità da parte di locatore; ridefinizione del contratto di locazione ad un canone inferiore di almeno 10% rispetto a quello esistente
- altri soggetti (quali Agenzie ed Istituti di locazione, cooperative di abitazione, Fondi immobiliari operanti nell’ambito di housing sociale) che, in forma singola o associata, abbiano attuato uno strumento di solidarietà per sostenere operazioni di “apertura di credito”, a favore di inquilini morosi incolpevoli nel pagamento dei canoni locativi per 1° casa
D.M. 30/03/2016 fissa seguenti criteri per accesso ai contributi da parte di inquilini morosi incolpevoli:
- reddito ISEE inferiore a 35.000 €, o reddito derivante da attività lavorativa con valore ISEE inferiore a 26.000 €
- soggetto destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per convalida
- soggetto titolare di contratto registrato di locazione di un’unità immobiliare ad uso abitativo (esclusi immobili di categoria A1, A8, A9)
- in possesso di cittadinanza italiana o di Stato membro UE (in caso di extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno)
- non proprietario, né titolare di uso o usufrutto di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare in Provincia (verifica di tale requisito anche nei confronti di ciascun componente il nucleo familiare)
Giunta Regionale, con DGR 82 del 30/1/17 come modificata da DGR 931 del 13/7/2020, approvato Linee guida per concedere contributi a Comuni da destinare al sostegno di inquilini morosi incolpevoli. A tal fine Comuni, entro 30 giorni da ripartizione delle risorse da parte della Regione, provvedono ad emanare un bando pubblico, in cui riportare: entità delle risorse assegnate; requisiti di accesso; termine di invio domanda (non oltre 30 giorni); documentazione da allegare alla domanda; criteri per formazione della graduatoria; entità e modalità di erogazione del contributo; modalità di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese; informativa sul trattamento dei dati personali.
Soggetti interessati al momento di invio della domanda debbono:
- risultare titolari di un contratto di locazione registrato di unità immobiliare non accatastata in categoria A1, A8, A9;
- avere perso il lavoro il lavoro a causa di licenziamento;
- avere subito una consistente riduzione di orario di lavoro per accordi aziendali o sindacali;
- risultare in cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- avere cessato attività libero professionista o di impresa registrata a causa di forza maggiore o di perdita consistente di avviamento;
- non avere rinnovato contratti a termine o di lavoro atipico;
- avere malattia grave, infortunio, decesso di un componente familiare che determina forte riduzione del reddito familiare o necessità di impegnare parte notevole del reddito familiare per fronteggiare spese mediche ed assistenziali
Comune verifica, su almeno 10% delle certificazioni presentate, possesso dei requisiti (soggettivi ed oggettivi) dei richiedenti, ed in particolare se richiedente, al momento di invio domanda:
- ha subito perdita consistente di reddito ISEE (comunque inferiore a 35.000 €; se proveniente da attività lavorativa inferiore a 26.000 €)
- è sottoposto ad atto di intimazione di sfratto per morosità;
- è titolare di un contratto registrato di locazione per unità immobiliare ad uso abitativo (esclusi immobili appartenenti a categorie catastali A1, A8, A9)
- risiede nell’alloggio, oggetto di procedura di rilascio, da almeno 1 anno
- è cittadino italiano o di Paese UE, o in possesso di regolare titolo di soggiorno in caso di Paese extra UE
- non è titolare (unitamente ad altri componenti nucleo familiare) di diritti di proprietà, usufrutto, uso nella Provincia di residenza di altro immobile adeguato ad esigenze di nucleo familiare
- è in regola con pagamento dei canoni di affitto (anche per immobili diversi) nei 2 anni precedenti insolvenza incolpevole.
Comune redige graduatoria, assegnando priorità a presenza nel nucleo familiare di almeno 1 componente con oltre 60 anni, o minore, o con invalidità accertata superiore a 74%, o in carico ai servizi sociali o ad aziende sanitarie locali per attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Comune comunica a Prefettura elenco dei richiedenti in possesso dei requisiti per accesso ai contributi, affinché possa adottare “misure di graduazione programmata di intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto”.
Comune entro 1 Marzo, 1 Giugno, 1 Ottobre (Per anno 2020 entro 10 Agosto, 31 Ottobre e 31 Dicembre), invia a Regione:
- importo del fabbisogno, ai fini della liquidazione dei contributi nel limite delle risorse assegnate (in caso di economie, queste ripartite tra Comuni con risorse insufficienti al fabbisogno accertato)
- elenco dei beneficiari ed estremi degli atti di liquidazione, con relative schede di monitoraggio, pena mancata erogazione delle risorse a Comune.
Giunta Regionale con DGR 7/8/2015 approvato Linee guida per concedere contributi a soggetti appartenenti a categorie sociali disagiate sottoposti a procedure esecutive di sfratto per finita locazione, purché:
- residenti in Comuni capoluogo di provincia, o in Comuni con questi confinanti (aventi popolazione di oltre 10.000 abitanti), o in Comuni ad alta tensione abitativa
- residenti in Comune dove presentata domanda
- destinatari di provvedimento esecutivo di rilascio immobile per fine locazione
- aventi reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 €
- non in possesso (come altri componenti del nucleo familiare) a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di un alloggio adeguato ad esigenze familiari nelle Marche
- aventi nel proprio nucleo familiare persone con oltre 65 anni, o malati terminali, o portatori di handicap con invalidità superiore a 66%, o figli a carico
- aventi residenza nell’abitazione oggetto di sfratto, o sistemazione in locali temporanei procurati da Organi preposti ad assistenza pubblica a seguito di sfratto eseguito dopo 31/12/2014
Comuni sono tenuti a:
- comunicare a Regione il numero dei provvedimenti esecutivi di sfratto emessi nei confronti di categorie disagiate
- verificare il possesso dei requisiti soggettivi dei richiedenti su almeno 10% delle certificazioni presentate
- inviare richiesta del fabbisogno finanziario necessario a Regione, affinché questa provveda, entro 30 giorni successivi a liquidare i contributi (risorse non ripartite da Regione, entro 6 mesi da acquisizione dati decurtate dalla quota spettante per anno successivo). Se risorse disponibili non sufficienti a soddisfare tutte le richieste di Comuni, esse vengono ripartite in modo proporzionale in base al numero di richieste valide presentate
Se risorse insufficienti, Comune redige graduatoria, in base al reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare, con priorità per richieste che prevedono sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato. Risorse eventualmente non usate da un Comune, sono ripartite tra gli altri Comuni nella stessa annualità di competenza, mentre importi non liquidati ai beneficiari vengono restituiti da Comune a Regione.
Comune comunica elenco dei richiedenti aventi i requisiti per accesso al contributo a Prefettura, al fine di “graduazione programmata di intervento di forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto”.
Regione esegue monitoraggio su fondi assegnati. A tal fine Comuni inviano elenco dei beneficiari, con estremi degli atti di liquidazione, avvalendosi di schede predisposte da Ministero Infrastrutture.
Entità aiuto:
Istituito un “Fondo nazionale di sostegno per accesso alle abitazioni in locazione” (FNAL) dotato, in base alla Legge 205/17 Art. 1 comma 20, per gli anni 2019 e 2020 di 10.000.000 € ciascuno, da ripartire, da parte del MIT, entro il 31 Gennaio, tra le Regioni, in relazione a: fabbisogno da queste evidenziato nell’anno precedente; risorse stanziate dalla Regione stessa in bilancio (da comunicare a MIT entro il 30 Marzo, pena sua esclusione dal riparto dei fondi in questione). Regione (Entro 30 Novembre) ripartisce poi le somme assegnate tra gli Enti locali richiedenti, pena loro decurtazione dalla quota di competenza dell’anno successivo.
Giunta Regionale con DGR 1044 del 27/7/2020 stabilisce che Comuni provvedono a pubblicare bandi per concessione di contributi integrativi entro 31 Luglio ed a liquidare contributo ai beneficiari, previa verifica del canone effettivamente pagato nel corso dell’anno, comunque entro 30 giorni da riparto delle risorse da parte di Regione (fissate con DGR 1254 del 5/8/2020 per anno 2020 in 2.300.000 €)
Istituito con Legge 124/13 un Fondo inquilini morosi incolpevoli (FIMI), esteso con D.M. 30/7/2021 a soggetti con contratto di locazione di unità immobiliare registrato (anche tardivamente) in cui risiedono da almeno 1 anno (Esclusi immobili di categoria A1, A8, A9) che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto attestano, mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, di aver subito, a causa di COVID19, una perdita di reddito IRPEF superiore al 25% (riduzione attestata tramite ISEE o confrontando imponibile complessivo desumibile dalle dichiarazioni dei redditi 2020 e 2021). Contributo non cumulabile con reddito di cittadinanza, per cui Comuni, dopo erogazione del contributo, comunicano a INPS elenco dei beneficiari ai fini della eventuale compensazione con redditi di cittadinanza per quota destinata ad affitto
FIMI, dotato per anno 2021 di 50.000.000 €, ripartito con DM 30/7/2021 tra le Regioni, in base al numero dei provvedimenti di sfratto per morosità registrati al 31/12/2020 (alla Regione Marche assegnati 1.280.709,78 €). Regione individua Comuni a cui assegnare con sollecitudine tali risorse e provvedono a monitorare utilizzo delle risorse assegnate, nonché di quelle provenienti da eventuali stanziamenti regionali
Regione può erogare, a titolo di anticipo, al Comune richiedente una quota pari al 15% (comunque inferiore a 12.000 €) delle sue spettanze o destinare proprie risorse a tali finalità (priorità a Comuni ad elevata tensione abitativa)
Se le risorse rendicontate dal Comune sono inferiori a quelle assegnate, si avrà: una decurtazione proporzionale dei fondi a suo favore nell’anno successivo; la restituzione delle risorse residue alla Regione, che le trasferisce alla successiva annualità. Regione assicura il monitoraggio circa il corretto utilizzo dei fondi stanziati, secondo le modalità fissate dal MIT (Al riguardo per ottimizzare le risorse questi possono essere usate in forma coordinata con quelli del FNAL). Contributi in questione non cumulabili con reddito di cittadinanza
Per anno 2020 Giunta Regionale, in base a DGR 682 del 30/1/2017, come modificata da ultimo da DGR 159 del 22/2/2021, assegna 860.900 € a favore di Comuni delle Marche per far fronte ad emergenze sociali ed economiche causate da COVID19 “in base al loro fabbisogno risultante dalle domande presentate ammissibili”. Se risorse non sufficienti a coprire il fabbisogno dei Comuni:
- Regione può ripartire i fondi in misura proporzionale al fabbisogno di ogni Comune;
- Comune ridefinisce ammontare del contributo mediante riduzione di quanto spettante al singolo beneficiario, tenendo conto di presenza nel nucleo familiare di persone con oltre 65 anni, o minori, o soggetti con invalidità oltre 74%, componenti in carico ai servizi sociali o ASL per programmi di assistenza individuale
Comune, in base alla DGR 82 del 30/01/2017, può graduare l’entità del contributo in funzione di: incidenza della perdita di reddito da parte del beneficiario rispetto a quello complessivo; entità dei canoni mensili non corrisposti; numero delle mensilità non corrisposte; importo del canone di locazione. Comune, nel limite delle risorse disponibili, può intervenire per:
- sanare le morosità colpevoli accertate, se il periodo residuale del contratto in essere è superiore a 2 anni, e vi è contestuale rinuncia ad eseguire il provvedimento di rilascio dell’immobile. Il contributo è erogato per non oltre 8.000 €
- “ristorare le proprietà dei canoni corrispondenti alla mensilità di differimento”, se il proprietario consente di differire il provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario all’inquilino a trovare un’adeguata soluzione abitativa. Contributo è erogato in funzione del periodo di differimento, concesso, comunque non oltre 6.000 €
- assicurare, ai fini della stipula di un nuovo contratto di locazione, il versamento del deposito cauzionale per non oltre 3 mensilità e comunque non oltre 3.000 €
- corrispondere, al momento della stipula del nuovo contratto di locazione, il versamento di un certo numero di mensilità (non oltre 6) che verranno poi versate con cadenza trimestrale posticipata. Contributo concesso (fino ad un massimo di 12.000 €), previa verifica semestrale di: mantenimento della residenza nell’alloggio oggetto del contratto; incidenza significativa del canone di locazione su ISEE del nucleo familiare. Se a seguito della suddetta verifica, il Comune accerta:
- una forte riduzione dell’incidenza del canone su ISEE: riduzione proporzionale del contributo concesso
- la mancata residenza nell’alloggio o un’incidenza del canone su ISEE inferiore a 15%: interruzione nella concessione del contributo.
Contributi di cui sono cumulabili fino ad un massimo di 12.000 €/beneficiario.
Regione concede contributi ad ERAP e ad operatori privati per favorire interventi di nuova costruzione e recupero di alloggi da destinare alla locazione
Proprietari, che sottoscrivono contratti di affitto tipo in base ad accordi con Comune, beneficiano di una riduzione del reddito imponibile del 30%, ai fini dell’imposta di registro e della dichiarazione dei redditi (indicare gli estremi della registrazione del contratto e della dichiarazione IMU). Comune può ulteriormente agevolare la stipula di tali contratti, riducendo IMU (Almeno 2 per mille).
Il D.P.R. 917/86, come modificato dalla Legge 116/14, prevede ad Art. 16 che:
- soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari destinate ad abitazione principale (cioè quella in cui si dimora abitualmente) possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi: 300 € se dispongono di un reddito inferiore a 15.493,71 €; 150 € se hanno reddito compreso tra 15.493,71 € e 30.987,41 €. €
- lavoratori dipendenti che trasferiscono, nei 3 anni precedenti la richiesta, la propria residenza nel Comune di lavoro, o in un Comune limitrofo a questo, situato comunque fuori Regione e ad almeno 100 km. dal precedente luogo dove risultavano titolari di un contratto di locazione per abitazione principale. Tali soggetti beneficiano di una detrazione in sede di dichiarazione dei redditi per i primi 3 anni di: 960 € se il reddito è inferiore a 15.493,71 €; 450 € se il reddito è compreso tra 15.493,71 € e 30.987,41 € €
- giovani di età compresa tra 20 e 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale (diversa dall’abitazione principale dei genitori), beneficiano di una detrazione in sede di dichiarazione dei redditi per i primi 3 anni, di 960 € se il reddito è inferiore a 15.493,71 €€
In base alla Legge 144/14:
- parti possono concordare per i contratti di locazione (stipulati dopo 11/11/2014) relativi ad immobili non qualificati con provvedimento di Regione/Comune come di interesse storico ed adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (compresa attività alberghiera), un canone annuo superiore a 250.000 €, in deroga alla legge su “equo canone”
- registrazione dell’atto, con cui le parti decidono, anche con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni di proprietari e conduttori, di ridurre il canone di locazione del contratto in essere (anche su richiesta motivata del conduttore), è esente dall’imposta di registro e di bollo (Comune può riconoscere inoltre un’aliquota ridotta di IMU).
Le suddette detrazioni non sono cumulabili tra loro, ma si può chiedere per l’unità destinata ad abitazione principale la detrazione più vantaggiosa in rapporto al periodo dell’anno solare di cui si beneficia della locazione.
Con L.R. 36/05 la Regione Marche ha inteso integrare le risorse statali a sostegno del pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili pubblici o privati (Esclusi alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed abitazioni di categoria A1, A8, A9), nell’intento di “favorire la mobilità nel settore della locazione”.
Regione, con DGR 669 del 07/08/2015, concede agli inquilini, sottoposti al provvedimento di rilascio esecutivo, che sottoscrivono un nuovo contratto di locazione, un contributo pari al deposito cauzionale richiesto, comunque non oltre 2.400 € (3.600 € in caso di contratto ad equo canone), purché il Comune abbia accertato: versamento del contributo al proprietario dell’alloggio; registrazione del nuovo contratto presso Agenzia delle Entrate.
Istituito, con DGR 1045 del 22/9/2014, un Fondo regionale di garanzia sulle operazioni di finanziamento volte a sanare la morosità incolpevole per contratti di locazione sulla 1° casa con risorse pari a 2.000.000 €/anno. Fondo presta garanzie per operazioni creditizie (con durata di 3 anni) a favore di inquilini morosi incolpevoli (1 anno in caso di altri soggetti) relative a:
- finanziamento personale, di importo inferiore a 6.000 €, con copertura fino al 90% del finanziamento concesso in caso di famiglie
- importo non superiore a quello versato al Fondo di solidarietà, con copertura fino a 80% dell’operazione creditizia in caso di altri soggetti.
Se il beneficiario esercita l’attività di impresa non può fruire del Fondo di garanzia per operazioni superiori a 50.000 € di “apertura di credito”.
Sanzioni:
In caso di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione: sanzione dal 120% al 240% di imposta dovuta
In caso di mancata dichiarazione nella denuncia dei redditi, del canone di locazione di immobili: sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 € (dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, se il canone è indicato in misura inferiore a quello effettivo). In caso di rinuncia del contribuente ad impugnare l’accertamento: applicata sanzione minima.
Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo: respinta richiesta di residenza o di allaccio a pubblici esercizi.
Soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica: divieto per questi di partecipare all’assegnazione di alloggi della medesima natura per 5 anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva.