ADEMPIMENTI LAVORO AGRICOLO (Legge 241/92, 608/96, 81/06, 77/20; D.Lgs. 375/93, 181/00; D.M. 29/9/93, 10/12/20) (lavoro11)
Soggetti interessati:
Ministero Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Ministero Economia e Finanze (MEF), Agenzia del lavoro, INPS
Imprenditori, lavoratori impiegati nel settore agricolo a tempo determinato od indeterminato
Iter procedurale:
MILPOS istituisce anagrafe dei lavoratori agricoli.
Datore di lavoro presenta, entro 30 giorni da inizio attività, ad INPS denuncia aziendale (Modello predisposto da INPS), contenente:
a)ubicazione, denominazione, estensione dei terreni distinti per titolo di possesso e per singole colture praticate;
b)generalità, codice fiscale, residenza datore di lavoro;
c)indicazione ditta catastale e relativa partita, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;
d)numero capi bestiame allevati, distinti per specie e modalità allevamento;
e)attività complementari ed accessorie connesse con attività agricola;
f)parco macchine ed ogni altra notizia utile per azienda.
Nel caso di modifiche, “aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell’azienda e comunque quando si chiede il passaggio al modello semplificato del rapporto di impresa”, datori di lavoro inviano a INPS, entro 30 giorni da evento, denuncia di variazione.
Sulla base dei dati forniti da datore di lavoro, INPS istituisce anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro, contenente: posizioni aziendali di ciascuna impresa o datore di lavoro. Anagrafe, aggiornata in relazione a variazioni intervenute, è realizzata e gestita in modo da consentire:
1) accesso da parte INPS, MILPOS, Commissioni provinciali per manodopera agricola, Associazioni di categoria, Organizzazioni sindacali, Enti pubblici e privati;
2) interazione con anagrafe dei lavoratori agricoli istituita da MILPOS.
Datori di lavoro debbono:
a)comunicare a Servizio nel cui ambito ubicata sede di lavoro:
1) assunzione lavoratori (compreso tirocinio di formazione ed orientamento ed ogni altro tipo di esperienza lavorativa), entro giorno antecedente “a quello di instaurazione dei relativi rapporti”, specificando: dati anagrafici del lavoratore, data di assunzione, data di cessazione del rapporto se questo non a tempo indeterminato, tipologia contrattuale, qualifica professionale, trattamento economico e normativo applicato;
2) trasformazione rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, o proroga del termine inizialmente fissato, o trasformazione rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, o trasformazione di tempo parziale a tempo pieno, o trasformazione da tempo parziale a tempo pieno, o trasformazione contratto di apprendista in contratto a tempo indeterminato, o trasformazione contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato, o trasferimenti del lavoratore, o distacco del lavoratore, o modifica della ragione sociale del datore di lavoro, o trasferimento di aziende o ramo di aziende entro 5 giorni.
Tali comunicazioni sono valide ai fini assolvimento obblighi di comunicazione nei confronti Direzioni regionali e provinciali del lavoro di INPS, INAIL o altre forme previdenziali. Agenzie di lavoro sono tenute a comunicare, entro giorno 20 del mese successivo a data assunzione, a Servizio nel cui territorio ubicata la loro sede, assunzione, o proroga, o cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente;
b)corrispondere a lavoratori agricoli “retribuzione a mezzo busta paga”;
c)chiedere ad INPS rilascio registro di impresa ordinario (se occupano operai a tempo indeterminato) o semplificato (se occupano solo manodopera saltuaria per numero di giornate inferiore a 270). INPS verificata presenza denuncia aziendale, rilascia registro di impresa, provvedendo a numerare progressivamente fogli e riportando in ultima pagina, numero fogli componenti il registro. Facsimile registro impresa riportato in G.U. 240/95. Datore di lavoro annota, entro 3 giorni, nella “Sezione matricola e paga”, tutti gli operai assunti in ordine cronologico, specificando: generalità, residenza, codice fiscale, categoria, qualifica, data assunzione, mansione svolta, retribuzione corrisposta in base a contratto collettivo applicato, ritenute fiscali operate a fini IRPEF.
Per lavoratori a tempo determinato iscrizione a registro per ciascun periodo lavorativo (possibile unica registrazione in caso di assunzioni sulla base di accordo programma), specificando anche: tipologia del lavoro, giornate di lavoro previste, periodo occupazione.
Per lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, specificare: tipo e durata del contratto, livello iniziale e finale di inquadramento, estremi autorizzazione amministrativa.
Sezione matricola e paga è riprodotta in 5 esemplari per foglio, di cui: 1 consegnato a lavoratore al momento assunzione, 1 inviato ad INPS ed 1 a Sezione circoscrizionale per impiego entro 5 giorni da assunzione, 1 foglio conservato da datore lavoro, 1 foglio, in caso di assunzione di durata inferiore ad 1 mese, svolge funzioni di busta paga.
Nella Sezione presenze del registro, indicare, entro giorno successivo a quello di prestazione: dati anagrafi del lavoratore; anno, mese e giorno in cui attuato lavoro; numero progressivo fogli di assunzione del lavoratore nel trimestre.
Datori di lavoro comunicano, prima assunzione, ad INPS ed Ispettorato Provinciale Lavoro di essere autorizzati da INPS a tenere registri presso Organizzazioni professionali agricole, esistenti nel Comune o Provincia dove ha sede azienda. Se datore lavoro non si avvale di tale opportunità, registro impresa conservato in azienda a disposizione controlli
Sezione presenze comunque sempre conservato in azienda;
d)comunicare a Sezione circoscrizionale per impiego e collocamento in agricoltura, assunzione lavoratore agricolo, allegando attestato di disoccupazione (Mod, C/1) fornito da lavoratore. Se mancante, datore di lavoro deve riportare su registro impresa “motivi addotti da lavoratore”;
e)presentare a INPS dichiarazione di operai agricoli occupati, entro 25 Aprile, 25 Luglio, 25 Gennaio, contenente: generalità, residenza, codice fiscale lavoratori; categoria, qualifica, lavoro svolto, periodo lavorativo, numero giornate svolte nel trimestre per ciascun lavoratore; retribuzioni mensili nel caso lavoratori a tempo indeterminato.
Concedenti terreni in affitto debbono presentare a INPS, entro 30 giorni da stipula contratto e poi entro 30 Gennaio di ogni anno, dichiarazione attestante composizione nucleo familiare impegnato nel fondo, estensione ed ubicazione terreno, colture ed allevamenti praticati. Qualora intervenute modifiche, denuncia di variazione inviata entro 30 giorni. Copia della dichiarazione inviata a concessionario del fondo.
Se concedente non adempie ad obbligo, concessionario può presentare dichiarazione entro 1 Marzo.
E’ compito di INPS accertare:
– sussistenza rapporto contrattuale e comunicarlo a Commissione circoscrizionale per collocamento agricolo;
– verificare esattezza denunce e dichiarazioni datore di lavoro ricorrendo a qualunque fonte di informazione diretta ed indiretta, compreso sopralluogo. Nel caso INPS riscontri che “fabbisogno occupazione è significativamente superiore a giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, diffida datore di lavoro a fornire motivazione entro termine di 40 giorni“. Se risposte non fornite o non esaurienti, INPS impone contributi in base a propri calcoli occupazionali ed in caso di irregolarità “disconosce in tutto od in parte prestazione di lavoro dichiarata” a datore di lavoro e lavoratore.
Contro accertamenti INPS, datori di lavoro e concedenti di terreno possono entro 30 giorni da notifica proporre ricorso a Commissione centrale INPS che si pronuncia entro 30 giorni successivi, altrimenti il ricorso si intende respinto.
Nel caso di accertamento in materia di operai agricoli, ricorso entro 30 giorni da parte interessati a Commissione provinciale per manodopera che decide nei successivi 90 giorni, altrimenti ricorso respinto. Contro decisioni di Commissione, interessati ed INPS possono ricorrere, entro 30 giorni, a Commissione centrale.
Legge 81/06 stabilisce che:
a)a decorrere da 1/1/2006 retribuzione imponibile per calcolo dei contributi agricoli dovuti per tutte le categorie dei lavoratori agricoli a tempo determinato ed indeterminato, compresi quelli per prestazioni temporanee di operai agricoli è quella fissata da Legge 389/97;
b)a decorrere da 1/1/2006 datori di lavoro agricolo inviano ad INPS per via telematica entro mese successivo al trimestre di riferimento, dichiarazioni di manodopera agricola con dati retributivi ed informazioni necessarie per calcolo dei contributi “per implementazione delle posizioni assicurative individuali ed erogazione delle prestazioni”;
c)a decorrere da 1/1/2006 denuncia aziendale di assunzione manodopera inviata ad INPS per via telematica, specificando nel caso di operai a tempo determinato tipo di coltura praticata od allevamento condotto, nonché presunto fabbisogno di manodopera. INPS esegue verifica denunce con priorità per quelle che presentano valori di manodopera inferiori o calcolati in base a valori medi di impiego di manodopera;
d)comunicazione ad INPS per via telematica da parte datori di lavoro in caso di assunzione, trasformazione, cessazione del rapporto di lavoro. INPS provvede a trasmettere comunicazioni ad INAIL e ad Ufficio periferico INPS, dove ubicata sede di lavoro;
e)a decorrere da 1/1/2006 datore di lavoro che anticipano a lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico INPS possono portarli in compensazione in sede di dichiarazione mensile;
f)INPS istituisce apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di “attuare le relative normative, gestire i conseguenti rapporti con le aziende, lavoratori e loro rappresentanti sia con riferimento alle contribuzioni sia alle prestazioni”;
g)INPS ed AGEA ai fini di emersione lavoro irregolare in agricoltura, procedono ad integrazione di banche dati, specie in merito a coltivazioni ed allevamenti realizzati per ogni anno e particelle catastali su cui insistono terreni.
Legge 77/20 ad Art. 222 prevede a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole (anche associate ai codici ATECO 10.02.10 produzione di vini DOC, DOCG, IGT e 10.02.20 vini spumanti) l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro dovuti per il periodo 1/1/2020 – 30/6/2020, ferma restando aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. MILPOS con D.M. 10/12/2020 ha stabilito che tale agevolazione è concessa da INPS, a seguito della presentazione di specifica richiesta da parte del datore di lavoro (indicare aiuti concessi o richiesti nell’ambito del Quadro temporaneo aiuti di Stato per far fronte ad emergenza COVID19). In caso di esito favorevole della richiesta:
– contribuzione relativa al periodo 1/1/2020 – 30/6/2020 già versata potrà essere compensata con contribuzione futura dovuta dal datore di lavoro
– qualora esonero concesso riguardi solo quota parte dei contributi dovuti a causa del superamento del limite delle agevolazioni ammesse dal Quadro temporaneo, contribuenti dovranno versare in unica soluzione quota non esonerata entro 30 giorni da notifica INPS, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
In caso di rigetto della richiesta, contribuente dovrà versare contributi sospesi (comprese sanzioni civili ed interessi calcolati dalla data di scadenza ordinaria del versamento)
Per tale agevolazione stanziato nell’anno 2020 un importo pari a 51.800.000 €, comunque non superiore ai limiti di: contribuzione dovuta dai datori di lavoro (al netto delle altre agevolazioni o riduzioni di aliquote della previdenza ed assistenza obbligatoria previste da normativa vigente per stesso periodo); aiuti previsti dal Quadro temporaneo aiuti di Stato per far fronte ad emergenza COVID19 a beneficio di singolo soggetto (pari a 120.000 € di aiuti complessivi). Se superati tali limiti, agevolazione ridotta in misura proporzionale a tutti i beneficiari per quota eccedente. INPS provvede al monitoraggio delle risorse erogate e ad inviare apposito rendiconto entro 31/3/2021 a MILPOS e MEF, al fine di ottenere rimborso degli “oneri derivanti da esonero contributivo”