ADEMPIMENTI CANTINE (Legge 238/16) (vino16)
Soggetti interessati:
Chiunque gestisce cantine o stabilimenti enologici (cioè locali e relative pertinenze destinati alla detenzione di mosti, o vini, o vinelli in recipienti fissi o mobili) il cui vino è destinato alla vendita; Ufficio Tecnico Finanze (UTF), Ispettorato Controllo Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).
Iter procedurale:
Titolari di stabilimenti enologici debbono inviare, a mezzo raccomandata ed in 2 copie, ad Ufficio competente di ICQRF:
1) planimetria di tutti i locali dello stabilimento e delle relative pertinenze, in cui evidenziare collocazione di tutti i recipienti fissi di capacità superiore a 10 hl.
2) legenda, in cui riportare numero identificativo di ogni recipiente e sua capacità totale.
ICQRF provvede a restituire 1 copia con timbro di accettazione.
Ogni successiva variazione riguardante i suddetti recipienti, o “inizio dei lavori di installazione o di eliminazione dei vasi vinari”, va subito comunicata ad ICQRF, mentre eventuali spostamenti interni dei recipienti sono sempre consentiti.
Se intervenute “sostanziali variazioni nell’assetto dello stabilimento, tali da rendere difficoltosa la verifica ispettiva”, occorre presentare una nuova planimetria.
Negli stessi stabilimenti dove si ottengono mosti o vini “nella cui preparazione non è consentito impiego di saccarosio, acquavite di vino, alcool”, si possono preparare “mosti di uve fresche mutizzati con alcool, vini liquorosi, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e di spumanti”, purché:
a) lavorazioni siano comunicate, almeno 5 giorni prima del loro inizio, ad Ufficio competente di ICQRF;
b) saccarosio, acquavite di vino, alcool ed altri prodotti enologici consentiti siano conservati in magazzini separati e sotto controllo di ICQRF.
Negli stabilimenti enologici, nelle cantine, nei locali annessi o intercomunicanti “a qualunque uso destinati” è vietato detenere:
a) acquavite, alcool ed altre bevande spiritose;
b) zuccheri e loro soluzioni in quantitativi superiori a 10 kg.;
c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti da uva fresca;
d) uve passite o secche, o sostanze da esse derivanti, salvo uve in corso di appassimento per produzione di vini passiti o tradizionali;
e) qualunque sostanza (v. aromi, additivi, coloranti), atta a sofisticare mosti, vini, vini speciali salvo i casi consentiti da legge;
f) vinelli od altri sottoprodotti della vinificazione;
g) mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione, vini aventi titolo alcolometrico inferiore a 8% vol., salvo se destinati alla preparazione di succhi d’uva.
In deroga, qualora “nell’area della cantina o negli stabilimenti enologici sono presenti abitazioni civili destinate a residenza di titolare, collaboratori o dipendenti” è consentito detenere:
- acquavite, alcool ed altre bevande spiritose nella misura massima di 3 litri anidri;
- zuccheri nel limite massimo di 15 kg.;
- sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto, vino, aceto nel limite massimo di 3 litri;
- uve passite o secche nel limite massimo di 3 kg.
Nei locali dell’impresa agricola produttrice di mosti o vini è ammessa la detenzione dei prodotti di cui alle precedenti lettere a, b, c, d, solo se provenienti da attività di coltivazione svolta in questa, o impiegati nella preparazione di alimenti da parte della stessa, purché comunicata preventivamente, per via telematica, ad Ufficio competente di ICQRF
Consentito sempre detenere bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti ed altre bevande ed alimenti diversi dal mosto e dal vino, purché contenute in confezioni sigillate di capacità inferiore a 5 litri e destinate alla vendita.
Sanzioni:
Titolare di cantina che non presenta ad ICQRF planimetrie previste: multa da 300 a 1.500 €. Se capacità complessiva non denunciata inferiore a 300 hl: multa da 50 a 500 €.
Chiunque detiene in cantina, o in stabilimento di produzione, o in magazzini enologici, o in locali comunicanti con questi, prodotti di uso enologico non consentiti: multa da 6.000 a 20.000 €.