ACCORDO INTERPROFESSIONALE BIETOLE (bietol3)

ACCORDO INTERPROFESSIONALE BIETOLE (Reg. 1261/01, 952/06; D.G.R.M. 19/7/10; D.D.S. 10/3/11)    (bietol03)

Soggetti interessati:

Bieticoltori ed industrie saccarifere

Iter procedurale:

Accordo interprofessionale per barbabietole e canna da zucchero stipulato prima della conclusione dei contratti di fornitura a livello comunitario tra Unioni di Organizzazioni nazionali di imprese ed Unioni di Organizzazioni nazionali di vendita o tra Organizzazione di imprese riconosciute da Stato membro ed Organizzazioni di venditori riconosciute da Stato membro. In assenza di accordi interprofessionali ammesse disposizioni di diritto della società o della cooperativa nella misura in cui regolano fornitura di barbabietole da zucchero da parte di azionista o soci di società o cooperativa produttrice di zucchero, o accordi esistenti prima della conclusione dei contratti di fornitura “se venditori che accettano accordo forniscono almeno 60% del totale delle barbabietole acquistate da imprese per fabbricazione zucchero in uno o più stabilimenti”.

Accordo interprofessionale deve stabilire:

–          norme relative a ripartizione tra produttori dei quantitativi di barbabietole che industria decide di acquistare prima della semina per zucchero in quota;

–          scala di conversione delle barbabietole in tenore di zucchero per maggiorazioni o diminuzioni di prezzo;

–          disposizioni attinenti a scelta e fornitura di sementi delle varietà di barbabietole da produrre;

–          tenore minimo di zucchero per barbabietole oggetto di fornitura;

–          consultazione con rappresentanti dei produttori prima di stabilire data di inizio campagna bieticola;

–          eventuali pagamenti di premi ai produttori per consegne anticipate o ritardate;

–          indicazioni riguardanti: polpe, spese di pressatura ed essiccazione polpe, compensazioni da restituire a produttore per valorizzazione della polpa, ritiro polpa da parte produttore;

–          ripartizione tra industria e produttore di eventuali differenze tra prezzo di riferimento e prezzo effettivo di vendita dello zucchero.

Accordo si deve tradurre in contratti scritti stipulati tra imprese e singolo produttore prima della semina (Per Italia entro 1 Aprile) per la fornitura di un determinato quantitativo di barbabietole in quota (comprese eventuali quantitativi supplementari di barbabietole) destinate alla fabbricazione dello zucchero, in cui stabilito:

1)       quantitativo di barbabietole in quota o fuori quota oggetto di accordo ed eventuale quantità supplementari da fornire. Contratti sottoscritti non possono mai superare quantità di zucchero assegnato ad industria (Se questa ha deciso di riportare eccedenza annata precedente detratta da quota base campagna in questione). Se industria si accorge di avere un numero di contratti inferiori a quota può decidere di procedere a ripartizione quota mancante tra sottoscrittori di questi;

2)       prezzi di acquisto non inferiori a prezzo minimo delle barbabietole fissato da CE per qualità tipo (Tenore di zucchero al 16%). Per qualità differenti applicate maggiorazioni o detrazioni in misure pari a: + 0,675% per linea di zucchero compresa tra 16% e 18%; + 5,25% per linea di zucchero compresa tra 18% e 19%; + 0,375% per linea di zucchero compresa tra 19% e 20%; – 0,675% per linea di zucchero compresa tra 15,5% e 16%; – 0,75% per tenore di zucchero compresa tra 14,5% e 15,5%. Per zucchero superiore a 20% prezzo minimo maggiorato del 20%, mentre per zucchero inferiore a 14,5% diminuzione di 0,75%. Imprese produttrici di zucchero che non hanno stipulato prima della semina contratti di fornitura “per un quantitativo di barbabietole corrispondente allo zucchero assegnato in quota” (eventualmente adeguato in base a coefficiente di ritiro preventivo fissato) sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero;

3)       tenore di zucchero e relativa scala di conversione dei quantitativi di barbabietola forniti in quantitativi corrispondenti al tenore di zucchero precisato nel contratto;

4)       impegno del produttore a conferire tutto il quantitativo di barbabietole indicato nel contratto;

5)       impegno dell’industria, qualora dai contratti stipulati risulti un quantitativo di zucchero inferiore alla quota assegnata, di “ripartire il quantitativo corrispondente alla sua eventuale produzione supplementare, sino a concorrenza della quota detenuta, tra i produttori con cui stipulato contratto di fornitura prima della semina”;

6)       data inizio e modalità di consegna (eventualmente scaglionate) delle barbabietole;

7)       centri di raccolta delle barbabietole. Spese di trasporto da centro di raccolta a zuccherificio a carico industria;

8)       luoghi di ricevimento delle barbabietole;

9)       modalità di prelievo campioni di barbabietole al momento conferimento per accertare tenore di zucchero mediante metodo polarimetrico;

10)    determinazione peso lordo, tara, tenore di zucchero effettuata alla presenza di rappresentante di industria ed Organizzazione dei produttori o del fabbricante sotto controllo di Organizzazione professionale bieticoltori o di fabbricante sotto controllo di esperto di Stato membro se venditore si assume a proprio carico tali spese;

11)    restituire gratuitamente a produttore, franco zuccherificio, polpe fresche e parte di polpe pressate, essiccate o essiccate e melassate (Se restituite tutte le polpe essiccate, chiesto da fabbricante pagamento spese di pressatura ed essiccazione. Se ciò non avviene, pagamento a venditore di una compensazione che tiene conto possibilità di valorizzare le polpe);

12)    termini per il versamento degli acconti e del saldo del prezzo acquisto barbabietola;

13)    eventuale arbitrato in caso di contestazioni.

Contratto di fornitura può prevedere termini e modalità diverse, ma mai in contrasto con tali clausole.

Accordo interprofessionale può prevedere deroghe (mai in contrasto con norme comunitarie di cui sopra) riguardanti:

a)       norme relative a ripartizione tra produttori quantitativi di barbabietole che fabbricante decide di acquistare prima di semine per fabbricazione zuccheri in quota;

b)       scala di conversione;

c)       disposizioni attinenti a scelta e fornitura di sementi delle varietà di barbabietola da produrre;

d)       tenore di zucchero minimo per barbabietole oggetto di fornitura;

e)       consultazione rappresentanti dei produttori da parte impresa prima di stabilire data di consegna barbabietole;

f)        pagamento di premi a produttori per consegne anticipate o tardive;

g)       indicazioni riguardanti parte delle polpe, spese di pressatura ed essiccazione delle polpe, compensazione per valorizzare polpe;

h)       ritiro delle polpe da parte produttore;

i)         modalità ripartizione tra produttore ed impresa di eventuali differenze tra prezzo di riferimento ed effettivo prezzo di vendita zucchero

In caso di mancato accordo interprofessionale, Stato membro può adottare misure necessarie per quanto concerne ripartizione tra produttori dei quantitativi di barbabietole che impresa decide di acquistare prima della semina per fabbricare zucchero in quota.

Impresa produttrice zucchero comunica a Stato membro: quantitativi di barbabietole oggetto contratti di fornitura stipulati prima della semina; tenore di zucchero previsto come base nel contratto; resa corrispondente stimata.

Imprese che non hanno stipulato contratto di fornitura per quantitativi di barbabietola corrispondente a quota di zucchero assegnata sono tenute a pagare comunque prezzo minimo per barbabietole in quota per tutte le barbabietole trasformate in zucchero.

Regione Marche sottoscritto con D.G.R.M. 1165 del 19/7/10 protocollo di intesa per campagne bieticole 2010/11 e 2011/12 con zuccherificio del Molise spa stabilimento di Termoli ed Associazioni bieticole per conferimento di bietole dal bacino delle Marche, comprendente:

–          coltivazione di circa 2.400 ha. di bietole nelle Marche con priorità per quelle località ubicate ad una distanza massima di 280 km. da zuccherificio di Termoli. Per campagna 2010/11 zuccherificio del Molise si impegna a ritirare produzione di circa 3.000 ha.

–          parziale trasporto del prodotto tramite ferrovia (Priorità a 700 ha. di bietole coltivate nella Vallesina utilizzando come piattaforma logistica Interporto di Jesi)

–          erogazione di contributo da parte Regione Marche “a parziale copertura dei maggiori costi per trasporto bietole”, stimati in 1.750.000 €, di cui 900.000 € a carico di zuccherificio del Molise, 500.000 € a carico di Fondo bieticolo nazionale e 350.000 € di Regione Marche. Contributo erogato a zuccherificio del Molise previo invio di specifica domanda, corredata da rendiconto operazioni eseguite da cui emerge “ha. di terreni interessati da operazione e quantitativo di merce trasportata su ferro”, nonché documentazione contabile quietanzata attestante entità della spesa ferroviaria sostenuta

Entità aiuto:

Costi di trasporto bietole di rotaia da Regione Marche a stabilimento di Termoli per campagna 2010/11 nel limite di 350.000 €, comunque non superiore a 0,02 €/t./km ed al 60% dei costi sostenuti per trasporto da zuccherificio stimati per campagna 2010/11 in 866.586,28 €

Vietato cumulo con altri contributi o aiuti per stesse iniziative erogati a livello di legislazione regionale, nazionale, comunitaria         

  

Posted in: