ACCESSO DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ACCESSO DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (Legge 241/90, 106/11, 221/12; D.Lgs. 82/05; LR 2/92)  (social07)

Soggetti interessati:

Associazioni, Organizzazioni, Comitati, “chiunque vi abbia interesse per tutela di situazioni giuridicamente rilevanti” ha diritto di accesso ad atti amministrativi della Regione ed Enti pubblici delegati, con esclusione di:

  1. documenti coperti da segreto in base a disposizioni di legge;
  2. documenti la cui divulgazione “pregiudica riservatezza di terze persone, gruppi ed imprese”, fermo restando per gli interessati il diritto di visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici. Tra i documenti non accessibili segnaliamo:
  • notizie su selezioni psico-attitudinali e su provvedimenti di promozione;
  • accertamenti medico-legali ed in generale su stato di salute delle persone;
  • documenti attinenti ad inchieste ispettive sul personale, provvedimenti penali o disciplinari o dispensa dal servizio;
  • documenti epistolari, attività professionali, commerciali ed industriali, situazione finanziaria, economica e patrimonio di persone ed imprese;
  • atti relativi ad azioni di responsabilità promosse in Procura e rapporti ispettivi;
  • atti relativi al riconoscimento di status di rifugiato, perdita o concessione di cittadinanza;
  1. atti preparatori dell’istruttoria relativi a licenze, concessioni, autorizzazioni;
  2. documenti la cui conoscenza “possa impedire o gravemente ostacolare svolgimento dell’azione amministrativa”. Regioni stabiliscono quali sono tali documenti;
  3. relazioni di servizio, atti, documenti inerenti a provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza o relativi a “situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica e all’attività di prevenzione e repressione della criminalità”;
  4. atti e documenti inerenti fonti confidenziali od anonime, esposti di privati, organizzazioni di categoria e sindacali;
  5. atti e documenti concernenti organizzazione della pubblica sicurezza e personale dipendente;
  6. documenti attinenti dislocazione nel territorio dei presidi di Forze Armate o concernenti depositi di armi, munizioni, esplosivi;
  7. documenti inerenti infrastrutture nei limiti che interessano la pubblica sicurezza;
  8. atti e documenti in materia di ricerca su armi, materiali pericolosi;
  9. relazioni tecniche su prove di impiego dei materiali di sperimentazione;
  10. documenti inerenti politica estera ed interna (Divieto per 50 anni);
  11. accordi internazionali su programmi militari o collaborazione di polizia;
  12. relazione su situazioni alla frontiera (Divieto per 5 anni)

Iter procedurale:

Legge 106/11 stabilisce che Amministrazione pubblica al fine di ridurre onere informativo gravante su cittadini ed imprese:

  1. pubblica sui propri siti istituzionali, elenco di atti e documenti necessari per inoltrare domanda per ogni procedimento amministrativo, salvo “atti o documenti la cui produzione a corredo di istanza prevista da norme di legge, regolamento o atti pubblicati su Gazzetta Ufficiale Italiana”. Qualora non dovesse adempiere nei termini:
  • Amministrazioni pubbliche non può respingere richiesta inviata “adducendo mancata produzione di atto o documento e deve invitare istante a regolarizzare documentazione in un termine congruo” (Provvedimento di diniego senza invito ad integrare documenti è nullo);
  • richiedente è autorizzato ad iniziare attività a partire da data di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ed Amministrazione non può prendere alcun provvedimento nei confronti di tale attività fino a scadenza termini per regolarizzazione domanda;
  1. qualunque futuro provvedimento amministrativo, al fine di “regolare esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché accesso a servizi pubblici o concessione di benefici”, deve recare in allegato di tutti gli “oneri informativi gravanti su cittadini ed imprese introdotti od eliminati con i suddetti atti”;
  2. ASL adottano procedure telematiche per consentire pagamento on line delle prestazioni erogate, nonché tramite web, posta elettronica certificata dei referti medici, fermo restando “diritto di interessato di ottenere anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica”;
  3. in caso di trasferimento residenza di persone fisiche, Comuni, su richiesta di interessati, ne danno comunicazione ad ASL di competenza per nuova residenza entro 1 mese da data registrazione variazione anagrafica per via telematica od in forma cartacea. ASL provvede ad aggiornare libretto sanitario, trasmettendo a nuova residenza di interessato, o nuovo libretto sanitario. o tagliando di aggiornamento da applicare su libretto esistente;
  4. imprese inviano ad INPSentro 30 Giugno per via telematica elenco di elementi accessori corrisposti al personale dipendente “solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza di Istituto medesimo”.

Regione Marche, Enti ed aziende dipendenti, concessionari di servizi pubblici adottano tutte le misure organizzative, compresa informatica, “per consentire la più sollecita ed efficace attuazione del diritto all’accesso”.

Interessati presentano richiesta motivata di accesso ai documenti al dirigente del servizio pubblico regionale o decentrato.

L’esame dell’atto è gratuito, mentre rilascio copia del documento avviene entro 30 giorni (Periodo più lungo, comunque inferiore a 60 giorni, in caso di forza maggiore), previo rimborso costo riproduzione

Dirigente servizio può decidere entro 30 giorni “rifiuto o limitazione all’accesso”. Trascorso tale termine, richiesta si intende respinta.

Interessati possono fare ricorso a TAR ed Ufficio del Difensore Civico Regionale.

Pubblicati su Bollettino Ufficiale Regione Marche “tutti gli atti contenenti programmi, direttive, istruzioni, circolari ed ogni altra determinazione d interesse generale”. Con la pubblicazione si intende assolto il diritto di accesso.

Legge 221/12 impone alle imprese individuali attive, non soggette a procedura consensuale, di depositare presso Ufficio del Registro il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), pena sospensione della domanda di iscrizione fino a quando non integrato il dato PEC (trascorsi 45 giorni invano, domanda si intende non presentata).

Legge 221/12 modificata D.Lgs. 82/05 introducendo art. 6 bis che prevede la istituzione presso MISE di Indice nazionale degli indirizzi di  posta elettronica (INI-PEC) di imprese e professionisti, al fine di favorire lo scambio di informazioni e documenti  per via telematica tra imprese/professionisti  ed Amministrazione pubblica. Accesso ad INI PEC e consentito ad Amministrazione pubblica, professionisti, imprese, gestori di pubblici esercizi, cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione.

MISE si avvale, per la realizzazione e gestione di INI PEC delle strutture informatiche di Camera di Commercio incaricate della gestione del registro imprese.

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