ACQUACOLTURA SOSTENIBILE

ACQUACOLTURA SOSTENIBILE (D.M. 4/2/20)  (pesca49)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), imprese di acquicoltura allevatrici di pesci e molluschi bivalvi

Iter procedurale:

MIPAAF ha approvato con D.M. 4/2/2020 il disciplinare di produzione di “acquacoltura sostenibile” (AS) che prevede ad:

Art. 1 scopo del disciplinare è quello di definire requisiti che impresa di AS deve possedere per aderire al Regime di Qualità Nazionale Zootecnia (RQN) istituito dal MIPAAF, applicabile dalle fasi allevamento (cioè da ingresso di avannotti in caso di pesce e da accettazione di novellame in caso di molluschi) fino alle fasi di immissione in commercio dei prodotti di acquacoltura

Art. 2 obiettivo del disciplinare è quello di:

–          qualificare acquacoltura;

–          migliorare i prodotti dal punto di vista della qualità ed il processo produttivo dal punto di vista della sostenibilità e del benessere degli animali;

–          ampliare sbocchi di mercato, aggiungendo valore ai prodotti delle imprese coinvolte nella filiera

Art. 3 applicazione del disciplinare a:

–          pesci freschi refrigerati o pesci trasformati in atmosfera modificata (ATM) o sottovuoto, o prodotti pastorizzati o affumicati delle seguenti specie: trota iridea; salmerino; storione bianco; storione siberiano; storione russo; storione ladano; sterletto; storione stellato; storione cobice; spigola; orata; ombrina; sarago pizzuto;

–          molluschi bivalvi allevati freschi/vivi, confezionati in ATM o sottovuoto, o prodotti pastorizzati, in retina o similari delle seguenti specie: cozza o mitilo; ostrica concava; ostrica piatta; vongola verace;

–          impresa in forma singola od associata, organizzata in filiera, con soggetto capofila che si assume responsabilità della conformità del prodotto al disciplinare

Art. 4 predisposizione per ogni specie allevata, per cui richiesta adesione al disciplinare, di una scheda specifica contenente: denominazione commerciale e scientifica della specie; caratteristiche organolettiche, merceologiche ed igienico sanitarie; sistema di allevamento; valori nutrizionali

Art. 5 requisiti di qualità e sostenibilità su cui basato disciplinare da intendersi “aggiuntivi rispetto a quelli di legge”, fermo restando normativa vigente in materia

Art. 6 requisiti valorizzanti del disciplinare, quali:

–          etichettatura di uova, novellame di molluschi bivalvi (ottenuti con riproduzione naturale o semina dopo loro acquisto da Centri di riproduzione, o con prelievo di animali selvatici da banchi naturali situati in acque classificate A o B), novellame di specie ittiche, larve/post larve e avannotti (ottenuti da Centri di riproduzione o mediante prelievi in natura di animali selvatici), prodotti finiti di specie ittiche/molluschi, dove riportare, oltre alle informazioni obbligatorie per legge (v. denominazione commerciale del prodotto, nome scientifico della specie, Paese di allevamento, impresa produttrice): Paese di nascita; Paese di macellazione; Paese di confezionamento. Etichetta deve accompagnare i prodotti in tutti gli scambi commerciali ed essere riportata nei documenti di trasporto e registri di allevamento

–          pratiche di gestione di allevamento che debbono prevedere:

a)fornitori qualificati di avannotti/larve/post larve/novellame iscritti in apposito elenco in grado di garantire: indicazione di origine; tecnologia di incubazione delle uova; allevamenti adeguati di larve/post larve/avannotti; dichiarazione attestante produzione rispettosa dei requisiti previsti dal disciplinare o adesione a RQN

b)mappatura da parte di ogni impresa dei propri fornitori di larve/post larve/avannotti/novellame in grado di garantire: indicazione di origine; tecnologia di incubazione delle uova; allevamenti adeguati di larve/post larve/avannotti

c)assenza di OGM (organismi geneticamente modificati) dichiarata dal fornitore di uova embrionali/novellame (Ammesso allevamento di individui poliploidi)

d)accettazione di avannotti/larve/novellame/seme naturale per molluschi bivalvi, seme per molluschi bivalvi in schiuditoi da fornitori qualificati

e)adozione di misure atte a minimizzare rischio di fughe degli animali allevati

f)misurazione nelle specie ittiche allevate in impianti a terra (salvo pesci allevati in gabbie di mare) dei parametri ambientali relativi ad ossigeno, salinità, temperatura e ph riportati in Tabella pubblicata su G.U. 154/20 (esclusi dal rispetto di tali parametri ambientali allevamento di molluschi bivalvi)

g)allevamento dei molluschi bivalvi solo in zone di produzione classificate come A o B

h)densità degli animali negli allevamenti intensivi e semintensivi riportata in Tabella pubblicata su G.U. 154/20

i)monitoraggio giornaliero dello stato di salute e di benessere degli animali in ogni fase dell’allevamento, così da evidenziare subito le patologie mediante una tempestiva diagnosi e misure di profilassi da intraprendere (compreso eventuale fermo di impianti, pulizia e trattamento delle acque)

j)monitoraggio ogni 15 giorni dello stato di benessere dei molluschi (in particolare del loro tasso di mortalità)

k)gestione delle non conformità relative ai parametri ambientali di cui sopra, prevedendo registrazioni ed adozione di azioni correttive

l)tenuta aggiornata di registro di allevamento, in cui riportare ogni giorno: stato di salute, benessere e vitalità; assenza di pigmentazioni anomale, abrasioni anomale della cute; altre situazioni non normali in base all’esperienza dell’osservatore; ossigeno, salinità, temperatura e ph; indice di conversione dei pesci con stima della biomassa. Per molluschi registrare ogni 15 giorni dati su mortalità e vitalità

m)tenuta aggiornata del registro di carico e scarico degli animali allevati

n)esecuzione in caso di mortalità anormale (per molluschi bivalvi superiore a 20%), in assenza di una chiara diagnosi, di valutazione aggiuntiva a quella periodica sulla qualità delle acque

–          piano di alimentazione adeguato alla densità di stoccaggio, taglia degli animali allevati, valori di temperatura dell’acqua, in modo da soddisfare esigenze nutrizionali degli animali. Mangimi impiegati debbono essere:

a)a base di farina di pesce, proteine animali trasformate, farine vegetali, olio di pesce, integratori vitaminici, integratori minerali

b)composti da farine vegetali e di pesce NO OGM come certificato da Organismo terzo

c)somministrati secondo un piano di alimentazione definito

d)oggetto di registrazione (insieme ad eventuale alimentazione integrativa somministrata agli animali) tramite tabelle aziendali protocollate, evidenziando periodi di digiuno

e)oggetto di misure volte a minimizzare sprechi, così da aumentare efficienza del loro uso e riduzione del carico inquinante nelle acque valutabile in base al piano di alimentazione e/o alle procedure interne di azienda

–          sostenibilità a livello:

a)ambientale per cui imprese sono tenute a predisporre:

1)       studio preliminare in base alla metodologia PEF (Product Environmental Footpoint), che prende in considerazione: consumi energetici ed idrici; consumo di materie prime e materiali ausiliari; emissione e gestione dei rifiuti. Studio trasmesso ad OdC (Organismo di certificazione) ai fini di applicazione del piano di controllo. Impresa dovrà misurare indicatori (a partire da quelli prioritari) ed adottare azioni di miglioramento necessarie per ogni indicatore riportate nello studio (privilegiare uso di energia da fonti rinnovabili nelle strutture di trasformazione e lavorazione dei prodotti);

2)       piano di gestione dei rifiuti finalizzato a: impedire dispersione dei rifiuti; ridurre produzione di rifiuti (in particolare della componente non riciclabile); smaltire rifiuti tramite procedure che consentono di dividere aree di lavorazione/stoccaggio del prodotto in modo da separare rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi (usare al riguardo appositi contenitori); riciclare e riutilizzare materiali impiegati nella raccolta, prelievo, conservazione e trasporto di animali allevati fino al punto vendita (compresi imballaggi)

b)sociale per cui imprese sono tenute a rispettare seguenti requisiti:

1)       provvedere ad aggiornamento formativo (almeno annuale) dei dipendenti in tema di: sicurezza nei luoghi di lavoro e welfare aziendale; applicazione dei requisiti previsti da RQN;

2)       favorire inserimento lavorativi di giovani, laureandi, giovani laureati, adottando specifici criteri di selezione ai fini di assunzione;

3)       attivare o aderire a convenzioni/accordi con Università e Centri di ricerca nazionali ed internazionali, comprendenti stage di studenti presso impresa

c)economico per cui imprese sono tenute a formalizzare accordi di filiera (Escluse imprese operanti in filiera corta) con trasformatori, confezionatori, distributori in cui definire:

1)       prezzo minimo da garantire alla produzione primaria, definito in base ai costi di produzione;

2)       prezzo di vendita con ripartizione del valore aggiunto in modo equo all’interno della filiera

Art. 7 commercializzazione e conservazione del prodotto, in cui si prevede:

–          immissione in commercio di prodotti freschi entro 48 ore (nel caso di molluschi bivalvi tale periodo considerato al netto del periodo di depurazione) dal momento della raccolta (data da riportare in apposita scheda redatta per ogni lotto di prodotto)

–          trasformazione dei prodotti freschi entro 48 ore dalla raccolta

–          dotazione degli impianti di allevamento di sistemi di produzione e/o stoccaggio del ghiaccio

–          utilizzo di una quantità di ghiaccio nelle fasi di incassettamento e trasporto dei prodotti ittici almeno pari al peso del prodotto

Art. 8 tracciabilità ed autocontrollo. Tutti gli operatori che gestiscono il prodotto (allevamenti, strutture di lavorazione, depurazione, confezionamento) debbono adottare:

–          accordo di filiera “a copertura e garanzia del rispetto di tutti i requisiti previsti dal disciplinare”

–          sistema di rintracciabilità ai sensi della norma ISO 22005 comprendente:

a)registrazione da parte di ogni operatore della filiera dei lotti di prodotto in entrata ed in uscita

b)registrazione ed identificazione dei lotti e partite dei prodotti ittici in tutto il ciclo di allevamento, produzione, preparazione, trasformazione, depurazione, trasporto e commercializzazione

c)coerenza dei quantitativi (bilancio di massa)

d) prove periodiche di rintracciabilità

Documentazione da tenere da parte di allevatore per ogni specie:

–          per animali in entrata: origine; data di entrata; lotto; quantità; trattamenti veterinari antecedenti; fornitori; etichetta di origine;

–          per animali in uscita: età; quantità (espressa in numero in caso di pesci ed in peso in caso di molluschi); peso in caso di macellazione; lotto; destinazione;

–          eventuali perdite (mortalità anomale) di animali (in termine di numero e peso) e relativa giustificazione;

–          alimentazione: tipo di alimenti (inclusi integratori alimentari); tabelle di alimentazione; profilassi; trattamenti e cure veterinarie; diagnosi; natura di prodotti somministrati; modalità di trattamento; prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa prescritti per commercializzazione dei prodotti ittici

Documentazione da tenere da parte di ogni operatore successivo alla fase di allevamento: documenti di acquisto e vendita; registro allevamento; registro di carico e scarico; registro di lavorazione; quantitativi di animali in ingresso; scarti di lavorazione

Art. 9 etichettatura in cui riportare obbligatoriamente con dimensione minima di 3 cm.: dicitura “acquacoltura sostenibile”; logo pubblicato su G.U. 154/20; estremi del RQN; marchio identificativo di azienda concessionaria del marchio. In etichetta si può anche riportare: Paese di nascita e/o di allevamento e/o confezionamento; eventuale marchio identificativo di RQN Zootecnia. Imprese aderenti debbono, in fase di immissione in commercio, identificare prodotti conformi al disciplinare mediante sigillo (o fascetta o etichetta) contenente logo AS, inamovibile, costituito da materiale ad uso alimentare, identificativo di ogni animale nel caso di pesci e di ogni confezione in caso di molluschi

Art. 10 controlli attuati da Organismo di Controllo (OdC) indipendente, abilitato ed iscritto in Elenco MIPAAF, che ne approva il piano dei controlli di conformità al disciplinare, comprendente:

–          modalità di adesione al sistema da parte degli operatori;

–          verifica del mantenimento dei requisiti prescritti dal disciplinare;

–          tipi di non conformità rilevate, loro trattamento ed azioni correttive da adottare

Programma di controllo riguarda tutti i prodotti di acquacoltura realizzati nella UE, indipendentemente dalla loro origine, per cui vengono riconosciuti i risultati delle verifiche eseguite da altri Stati membri, purché comparabili a quelli previsti dal disciplinare in oggetto.

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