IMPRESA SOCIALE (D.Lgs. 112/17; DM 16/03/18, 27/04/18)    (social18)

Soggetti interessati:

Ministero Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS); Ministero Sviluppo Economico (MISE) Enti privati che esercitano “in via stabile e principale, attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, favorendo il più ampio coinvolgimento di lavoratori, utenti, altri soggetti interessati alla loro attività”; Cooperative sociali (acquisiscono di diritto qualifica di imprese sociali); Enti religiosi sono riconosciuti come imprese sociali purché: adottano un regolamento (sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata) in cui recepite direttive di D.Lgs. 112/17; costituiscono un patrimonio destinato; tengono scritture contabili separate.

Escluse: società costituite da unico socio persona fisica; Amministrazioni pubbliche; Enti i cui statuti limitano l’erogazione di beni e servizi ai soli soci od associati.

 

Iter procedurale:

D.Lgs. 112/17, come modificato da ultimo dalla Legge 12/19, prevede:

  • definizione delle attività di impresa sociale (si ritengono svolte a titolo principale, se da esse derivano ricavi per oltre il 70% di quelli complessivi), tra cui rientrano (Elenco delle attività può essere aggiornato con decreto Presidente Consiglio dei Ministri):
  1. interventi e servizi sociali
  2. interventi e prestazioni sanitarie e socio sanitarie
  3. educazione, istruzione e formazione professionale
  4. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
  5. interventi e servizi per la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni ambientali, nonché l’utilizzo razionale delle risorse naturali (escluse attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi)
  6. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
  7. formazione universitaria e post universitaria
  8. ricerca scientifica di interesse sociale
  9. organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (comprese attività di promozione e diffusione della cultura del volontariato)
  10. radiodiffusione sonora a carattere comunitario
  11. organizzazione e gestione delle attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
  12. formazione extrascolastica per prevenire la dispersione scolastica, bullismo, contrasto alla povertà educativa
  13. servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri Enti del terzo settore, forniti da Organismi composti per almeno il 70% da imprese sociali
  14. cooperazione allo sviluppo
  15. attività commerciali, produttive, di educazione, informazione, promozione
  16. concessione in licenza di marchi di certificazione nell’ambito di filiere del commercio equo e solidale (rapporto commerciale con il produttore operante in un Paese in via di sviluppo, in base ad un accordo di lunga durata, volto a promuoverne l’accesso al mercato, con pagamento di un prezzo equo, purché venga garantita la sicurezza sul lavoro ed il contrasto al lavoro infantile)
  17. servizi volti all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati, o di persone con disabilità, o di persone senza fissa dimora, o di persone beneficiarie della protezione internazionale, o di soggetti in condizioni di povertà tale da non disporre di abitazione, o alloggio sociale, o altra struttura (anche a carattere residenziale temporaneo), in grado di soddisfarne bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi, lavorativi
  18. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
  19. microcredito
  20. agricoltura sociale
  21. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
  22. riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Impresa sociale, il cui codice di riferimento dell’attività economica è quello utilizzato per la classificazione ATECO, impiega alle sue dipendenze lavoratori molto svantaggiati o persone svantaggiate o disabili per almeno il 30% degli addetti (ai fini di tale conteggio i lavoratori molto svantaggiati non possono contare per oltre 1/3 e per oltre 24 mesi da assunzione)

  • svolgimento attività di direzione e coordinamento dell’impresa sociale da parte di un soggetto in grado di nominare la maggioranza dei componenti dell’organo sociale di questa, con esclusione di società costituite da un unico socio (persona fisica), Enti con scopo di lucro, Amministrazioni pubbliche (tali soggetti non possono detenere, neppure in forma congiunta od indiretta, il controllo dell’impresa sociale), salvo caso di Associazioni o Fondazioni di diritto privato ex IPAB, in quanto la nomina degli amministratori di tali Enti da parte delle Istituzioni pubbliche non configurandosi come “mandato fiduciario con rappresentanza”, esclude qualsiasi forma di controllo da parte di queste
  • atto costitutivo/statuto di impresa sociale comprendente:
  1. specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per quanti assumono le cariche sociali (vietato assumere la Presidenza dell’impresa sociale da parte di rappresentanti di Enti con scopo di lucro). Decisioni assunte non rispettando tale divieto sono annullabili ed impugnabili entro 180 giorni, anche da MILPOS;
  2. possibilità di nominare soggetti esterni negli organi sociali, fermo restando che la maggioranza dei componenti è riservata all’Assemblea dei soci di impresa sociale;
  3. nomina di 1 o più Sindaci, aventi i requisiti di cui all’art. 2397 del Codice Civile e per i quali non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza. Sindaci hanno il compito di vigilare (anche effettuando ispezioni e chiedendo ad amministratori notizie su andamento delle operazioni) in merito a:
  • osservanza della legge e dello statuto (in particolare delle finalità sociali)
  • adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e suo funzionamento
  • redazione del bilancio sociale in conformità alle linee guida di MILPOS.  Se impresa sociale supera, per 2 esercizi consecutivi, i limiti indicati dal Codice civile, il controllo è esercitato da una società di revisione iscritta in apposito registro;
  • casi e modalità di partecipazione di lavoratori, utenti ed altri soggetti interessati (anche tramite loro rappresentanti) all’Assemblea dei soci (nominato almeno 1 loro rappresentante nell’organo di amministrazione e di controllo) ed all’attività dell’impresa sociale, affinché questi possano influire sulle decisioni prese al riguardo (v. condizioni di lavoro, qualità dei beni e servizi offerti). Modalità del loro coinvolgimento sono adottate tenendo conto di: contratti collettivi; natura dell’attività esercitata; categorie di soggetti coinvolti; dimensioni di impresa sociale. Escluse da tale obbligo le imprese sociali costituite in forma di cooperative a mutualità prevalente e gli Enti religiosi
  • modalità di ammissione e di esclusione dei soci, nonché dei rapporti con l’impresa sociale sono regolati dall’atto costitutivo o dallo statuto, secondo principi della non discriminazione, tenendo conto della peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria. Atto costitutivo/statuto può affidare all’Assemblea dei soci o ad un altro Organo elettivo, l’emanazione dei provvedimenti relativi all’ammissione od esclusione dei soci associati
  • modalità di costituzione dell’impresa sociale attraverso un atto pubblico, in cui indicare l’assenza dello scopo di lucro. La dicitura “impresa sociale” va riportata nella denominazione o ragione sociale, nonché in qualunque altro atto o corrispondenza tenuta da impresa, salvo nel caso degli Enti religiosi e dei “soggetti diversi dalle imprese sociali”
  • l’esistenza dei Gruppi di imprese sociali, tenuti a: depositare l’accordo di partecipazione presso il registro delle imprese; predisporre i documenti contabili e di bilancio sociale consolidato in conformità alle linee guida di MISE. Il deposito di tali atti avviene a cura dell’Amministrazione o del notaio entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento utilizzando i modelli predisposti da MISE
  • definizione degli obblighi di Enti privati, costituiti in impresa sociale, quali:
  1. tenuta del libro giornale e del libro degli inventari;
  2. redazione e deposito del bilancio di esercizio presso il Registro delle imprese;
  3. deposito, per  via telematica o su supporto informatico, presso Ufficio del registro nella cui circoscrizione ricade la sede legale di impresa sociale, di: atto costitutivo e statuto ed ogni loro successiva modifica (Enti religiosi depositano il regolamento e le sue successive modifiche, nonché atto di costituzione del patrimonio destinato); bilancio di esercizio (redatto secondo le linee guida di MILPOS, tenendo conto di: natura della attività esercitata; dimensioni dell’impresa sociale; valutazione di impatto sociale dell’attività svolta) ogni altro documento previsto dalla vigente normativa. In sede di istruttoria, Ufficio del registro può invitare Ente che esercita impresa sociale a “completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine, pena rifiuto del deposito degli atti nella Sezione delle imprese sociali”. Ufficio del registro (verificata: la completezza della domanda; la presenza dello statuto; l’assenza dello scopo di lucro ed acquisita la dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente in merito alla eventuale iscrizione dell’impresa presso un’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore) procede all’iscrizione dell’impresa sociale in un’apposita sezione, comunicandolo ad Ufficio del registro unico nazionale, che provvede a cancellare l’Ente iscritto come impresa sociale da altra sezione. MILPOS ed Ispettorato del lavoro accedono per via telematica alle informazioni ed atti depositati
  • destinazione di eventuali utili ed avanzi della gestione dell’impresa sociale allo svolgimento delle attività previste dallo statuto, o all’incremento del patrimonio, o al rimborso al socio del capitale versato (eventualmente rivalutato), rimanendo sempre vietata la loro distribuzione (anche indiretta) ai soggetti fondatori, a soci o associati, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di loro recesso, o di qualunque altra ipotesi di scioglimento del loro rapporto con l’impresa sociale. Si considera distribuzione indiretta degli utili:
  • corresponsione agli amministratori, sindaci, chiunque riveste cariche sociali di compensi non proporzionati all’attività svolta, o alle responsabilità assunte, o comunque superiori a quelli previsti in altri Enti operanti nei medesimi settori;
  • corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti per le stesse qualifiche dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze di acquisire specifiche competenze nello svolgimento di determinate attività;
  • remunerazione di strumenti finanziari (diversi dalle azioni o quote) a soggetti diversi da banche e intermediari finanziari, superiore di 2 punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione dei dividendi;
  • acquisto di beni e servizi per corrispettivi superiori al loro valore nominale, senza valide ragioni economiche;
  • cessione di beni e di servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato a favore di soci, associati, partecipanti, fondatori, componenti degli organi amministrativi e di controllo, o a quanti operano a qualsiasi titolo o facciano parte dell’impresa sociale, loro parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado, o a società da questi direttamente o indirettamente controllate, salvo che tali cessioni/prestazioni non costituiscono oggetto di interesse generale per l’impresa sociale;
  • corresponsione a soggetti, diversi da banche ed intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi (a seguito di prestiti) superiori di 4 punti rispetto al tasso annuo di riferimento (Limite aggiornato con decreto MILPOS)

Non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili e avanzi di gestione la ripartizione tra soci di ristorni correlati alle attività di interesse generale effettuate alle condizioni stabilite dalla legge o dallo statuto, purchè: in questo indicati i criteri per tale ripartizione (da attuarsi in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici) e si registri un avanzo nella gestione mutualistica.

Impresa sociale può destinare una quota inferiore al 50% degli utili ed avanzi di gestione annuale, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a:

  • aumento gratuito del capitale sociale versato da soci, nel limite dell’indice annuo dei prezzi al consumo ISTAT, per un periodo corrispondente a quello dell’esercizio in cui gli utili/avanzi sono stati prodotti;
  • distribuzione (anche mediante un aumento gratuito del capitale sociale, o l’emissione di strumenti finanziari) di dividendi a soci, comunque in misura inferiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale versato
  • erogazioni gratuite a favore di Enti del Terzo settore (diversi dalle imprese sociali o dai fondatori, associati, soci di queste o di società da queste controllate), finalizzate a promuovere specifici progetti di utilità sociale
  • gestione della trasformazione, fusione, scissione e cessione dell’impresa sociale, vedi di seguito il DM 24/04/2018
  • in caso di scioglimento volontario di Ente o della perdita della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci (eventualmente rivalutato o aumentato) ed i dividendi deliberati e non distribuiti, è devoluto ad altri Enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno 3 anni, o a Fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (Esclusi Enti religiosi)
  • in caso di insolvenza (con esclusione degli Enti religiosi), le imprese sociali sono assoggettate alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa (salvo quelle aventi forma di società cooperativa) con contestuale nomina, da parte di MILPOS, di un commissario liquidatore, in cui definiti anche i criteri per la sua remunerazione. Al termine della procedura concorsuale, il patrimonio residuo è devoluto al Fondo per la promozione e sviluppo dell’impresa sociale
  • lavoratori di impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi (comunque la differenza contributiva tra i lavoratori dipendenti dell’impresa sociale non è superiore al rapporto di 1 a 8, in base alla retribuzione annua lorda), come attestato dal proprio bilancio. In impresa sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, purché tale attività sia riportata in apposito registro; non superiore al numero dei lavoratori; assicurata contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell’attività nonché nei confronti della responsabilità civile verso terzi. Prestazioni di attività di volontariato utilizzate in misura complementare e non sostitutiva ad impiego di operatori professionali nè concorrono alla determinazione dei costi del servizio, salvo per oneri connessi di cui sopra
  • promozione da parte di MILPOS di attività di raccordo con le altre Amministrazioni nazionali, Consiglio nazionale del Terzo settore e parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca
  • assegnazione da parte di MILPOS ad Ispettorato nazionale del lavoro delle funzioni ispettive per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.112/17. Al riguardo MILPOS si può avvalere anche di Enti associativi riconosciuti, a cui aderiscono almeno 1.000 imprese sociali iscritte in Registri di almeno 5 Regioni diverse. MILPOS, con decreto individua criteri, requisiti e procedure per il riconoscimento di Enti associativi tra le imprese sociali, nonché le relative forme di vigilanza su questi. Imprese sociali vengono sottoposte a visita ispettiva almeno 1 volta/anno, alla cui conclusione è redatto un verbale (schema predisposto da MILPOS)
  • Amministrazioni vigilanti sulle imprese sociali trasmettono ad Agenzia delle Entrate gli esiti dei controlli di loro competenza ai fini dell’assunzione dei provvedimenti del caso qualora rilevate inadempienza (analogamente Agenzia delle Entrate invia ad Amministrazioni vigilanti ogni elemento utile per valutare l’eventuale perdita della qualifica di impresa sociale).

DM 16/03/18 stabilisce che:

  1. imprese sociali già iscritte al 20/07/2017 nella Sezione del Registro delle imprese sociali debbono adeguarsi al D.Lgs. 112/17 entro il 20/01/2019, anche modificando i propri statuti, secondo le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni adottate dall’Assemblea ordinaria
  2. cooperative sociali e loro consorzi (comprese cooperative edilizie di abitazione) acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale, a seguito dell’interscambio dei dati tra l’Albo delle società cooperative ed il Registro delle imprese sociali

DM 27/04/2018 stabilisce che organo amministrativo di impresa sociale (compresi Enti religiosi civilmente riconosciuti) deve notificare a MILPOS l’intenzione di procedere ad un’operazione straordinaria di:

  • trasformazione, fusione o scissione, allegando:
  1. atto inerente all’intenzione di procedere alla suddetta operazione (da notificare almeno 90 giorni prima della data di convocazione dell’assemblea), in cui riportare: motivazioni dell’operazione; data della riunione dell’organo competente; data presumibile di deposito del progetto di fusione/scissione
  2. situazione patrimoniale (di ogni Ente coinvolto) riferita:
  3. in caso di trasformazione, ad una data non anteriore a 120 giorni dalla convocazione dell’Assemblea
  4. in caso di fusione o scissione, ad una data non anteriore a 120 giorni dal deposito del progetto di fusione/scissione, secondo le modalità previste dal Codice Civile.

Situazione patrimoniale può essere sostituita dall’ultimo bilancio di esercizio se:

  1. delibera di Assemblea è approvata entro 6 mesi dalla chiusura dell’ultimo bilancio, in caso di trasformazione
  2. approvato da non oltre sei mesi dal deposito in caso di progetto di fusione/scissione.

In tali casi, l’organo amministrativo deve fornire un supplemento di dati ad integrazione di quelli di bilancio, al fine di aggiornare le suddette informazioni

  1. relazione degli amministratori, in cui riportare:
  2. motivi che hanno indotto a compiere l’operazione
  3. modalità attraverso cui il soggetto risultante dall’operazione si impegna a rispettare i seguenti requisiti: assenza scopo di lucro; vincoli di destinazione del patrimonio; perseguimento delle attività e delle finalità proprie dell’impresa sociale
  4. presumibile evoluzione dell’attività dopo operazione
  • cessione di azienda o di ramo di azienda, allegando:
    1. atto inerente all’intenzione di procedere alla suddetta operazione (da notificare almeno 90 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea), in cui riportare la data di convocazione dell’Assemblea
    2. situazione patrimoniale dell’Ente, redatta secondo le modalità sopra riportate, riferita ad una data non anteriore a 120 giorni dalla convocazione dell’Assemblea
    3. relazione giurata, redatta da un esperto designato dal Tribunale competente (dove ha sede l’impresa sociale), attestante il valore effettivo del patrimonio dell’impresa sociale
    4. relazione degli amministratori, in cui riportare: motivazioni della cessione; modalità con cui l’impresa cessionaria intende garantire il perseguimento delle attività e delle finalità dell’impresa sociale cedente; presumibile evoluzione dell’attività dopo l’operazione; prezzo di vendita previsto e criteri per la sua determinazione

MILPOS, in base a quanto inviato, svolge l’istruttoria, verificando che a seguito delle operazioni straordinarie siano mantenuti: assenza dello scopo di lucro; vincoli di destinazione del patrimonio; perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell’impresa cessionaria. Al termine dell’istruttoria, MILPOS autorizza la richiesta o emette un provvedimento di diniego (se nessuna risposta perviene entro 90 giorni dalla richiesta, autorizzazione si intende concessa)

In caso di  scioglimento volontario dell’Ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, l’Organo amministrativo dell’impresa sociale, ai fini della devoluzione del patrimonio, notifica a MILPOS:

  • atto scritto recante: dati identificativi dell’Ente che devolve e degli Enti beneficiari della devoluzione (compresi Enti del Terzo settore operanti da almeno 3 anni, di cui evidenziare estremi di iscrizione al Registro Unico del Terzo settore);  ammontare del patrimonio da devolvere
  • verbale di Assemblea, contenente la delibera di scioglimento e di messa in liquidazione, o la decisione di rinunciare alla qualifica di impresa sociale
  • copia dell’atto costitutivo e statuto dell’Ente che devolve, contenente le disposizioni in merito alla devoluzione all’Ente beneficiario
  • atto di accettazione della devoluzione da parte dell’Ente beneficiario

 

Entità aiuto:

D.Lgs. 112/17 destina a favore delle imprese sociali 6.820.000 € nel 2018 e 3.900.000 € a decorrere dal 2019

Imprese sociali possono destinare una quota inferiore al 3% degli utili netti annuali (dedotte le eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti) ai Fondi per la promozione dell’impresa sociale istituiti da Enti ed Associazioni, o alla Fondazione Italia Sociale, per essere destinati esclusivamente al finanziamento di: progetti di studio e ricerca in tema di impresa sociale; attività di formazione dei lavoratori delle imprese sociali o dei loro Enti associativi; specifici programmi di sviluppo delle imprese sociali o dei loro Enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini della imposta sul reddito della impresa sociale.

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali:

  1. somme destinate al versamento del contributo per attività ispettive o a riserva. Utilizzo della riserva a copertura delle perdite è consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, purché non si proceda alla distribuzione di utili fino a quando la riserva non viene ricostituita
  2. le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi di Art. 83 del DPR 917/86, purché questo determini un utile (o un maggiore utile) da destinare all’incremento del patrimonio.

Le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda sul reddito (IRPEF) un importo pari al 30% della somma investita dopo il 10/08/2018 nel capitale di 1 o più società o cooperativa che ha acquisito la qualifica di impresa sociale da meno di 5 anni. Se tale somma non è detraibile (in tutto od in parte) nel periodo di imposta di riferimento, può essere portato in detrazione nei periodi di imposta successivi (comunque non oltre il 3° anno), fino ad un massimo di 1.000.000 €/periodo di imposta, purché mantenuta nell’impresa sociale per almeno 5 anni.

Non concorre alla formazione del reddito societario (IRPEG) dei soggetti passivi di imposta, il 30% delle somme investite dopo il 10/08/2018 nel capitale di 1 o più società o cooperativa che ha acquisito la qualifica di impresa sociale da meno di 5 anni, comunque fino ad un massimo di 180.000 € e purché vi siano mantenuto per almeno 5 anni.

Suddetti benefici sono applicati anche ad atti di donazione ed ai contributi di qualsiasi natura elargiti dopo il 20/7/2017 a Fondazioni, che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale da meno di 5 anni.

Alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per le società dalla Legge 724/94.

 

Sanzioni:

In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 112/17: organi di amministrazione dell’impresa sociale sono diffidati a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine.

In caso di ostacolo allo svolgimento dell’attività ispettiva, o di mancato adempimento alla diffida di cui sopra: nomina di un Commissario ad acta da parte di MILPOS, con il compito di affiancare gli organi dell’impresa sociale e di procedere agli adempimenti richiesti.

In caso di irregolarità non sanabili o non sanate: MILPOS dispone la perdita della qualifica di impresa sociale + devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo (dedotto il capitale versato dai soci ed i dividendi deliberati ma non distribuiti) al Fondo di promozione per lo sviluppo delle imprese sociali, a cui queste aderiscono, o al Fondo Italia Sociale + invio del provvedimento adottato al Registro delle imprese per la conseguente cancellazione dell’impresa sociale (contro il provvedimento di MILPOS è ammesso il ricorso al Giudice amministrativo).

In caso di violazione delle disposizioni relative alle agevolazioni fiscali e di sostegno economico alle imprese sociali: decadenza dell’agevolazione + nomina di un Commissario per la gestione dell’impresa sociale.

Eventuale cessione (anche parziale) della somma investita nell’impresa sociale oggetto di detrazione prima della scadenza fiscale: decadenza del beneficio + obbligo da parte del contribuente di restituire l’importo detratto maggiorato degli interessi legali.

 

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