PROGRAMMA NAZIONALE OCM VINO

PROGRAMMA NAZIONALE OCM VINO (Reg. 1308/13, 1149/16, 1150/16, 78/21)  (vino42)

Soggetti interessati:

Stati membri, Organizzazioni professionali, Organizzazioni produttori vino, Associazioni Organizzazioni produttori vino, Associazioni temporanee o permanenti di 2 o più produttori, Organizzazioni interprofessionali, Organismi di diritto pubblico, vitivinicoltori

Esclusi da sostegno produttori che coltivano impianti illegali e superfici vitate prive di autorizzazione.

Iter procedurale:

Stati membri presentano programmi pluriennali 2019/23 di sostegno nel settore vitivinicolo entro 01/03/2018. Eventuali modifiche al programma (Modello pubblicato su GUCE 190/16) sono presentate non oltre 2 volte/esercizio finanziario entro 1 Marzo e 30 Giugno (salvo casi di emergenze dovute a calamità naturali o avversità atmosferiche o altre circostanze eccezionali), evidenziando: motivi delle modifiche proposte; aggiornamento di tabella finanziaria (Modello pubblicato su GUCE 190/16).

Commissione UE con Reg. 78/21, come modificato da Reg. 1786/21, consente a Stato membro di apportare modifiche al programma nazionale per anno 2021 entro 15/10/2021, nonché per gli anni 2020, 2021, 2022 di riesaminare i calcoli finanziari entro 4° anno successivo adeguando, se necessario, tabella standard dei costi unitari inizialmente fissati

Se datazioni finanziarie previste, a partire da esercizio finanziario 2021, sono modificate, Stati membri adeguano programmi di sostegno (modello Allegato I pubblicato su GUCE 38/17) in cui evidenziati: motivi delle modifiche proposte; versione aggiornata tabella finanziaria (modello Allegato II pubblicato su GUCE 38/17) se modifiche comportano revisione finanziaria del programma. Documenti da inviare per via elettronica.

Programma di sostegno contiene:

  • per ogni misura di sostegno attuata: descrizione di strategia proposta; obiettivi quantificati; persone fisiche o giuridiche che possono presentare domanda; procedura di domanda; criteri di ammissibilità; costi ammissibili e non ammissibili; applicabilità o meno di tabella standard dei costi unitari o contributi in natura con relative informazioni su metodo di calcolo; criteri di priorità; procedura di selezione; termini per pagamenti ai beneficiari; possibilità o meno di concedere anticipi (tasso massimo e condizioni); linea di demarcazione con altri programmi UE o nazionali; sistema di verifica attuato per evitare duplicazione dei finanziamenti; indicazione di eventuale concessione aiuto di Stato;
  • risultati di consultazione tenuta;
  • strategia globale;
  • valutazione di impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi;
  • scadenzario di attuazione delle misure;
  • tabella finanziaria (Modello pubblicato su GUCE 190/16);
  • criteri ed altri indicatori quantitativi da usare per monitoraggio e valutazione;
  • misure adottate per garantire idonea ed efficace attuazione del programma;
  • nome e recapito di Autorità competente ed Organismi cui affidata attuazione programma;
  • sito internet su cui pubblicato programma di sostegno

Programma riguarda seguenti misure:

  • Stati membri definiscono:
  1. persone giuridiche che possono presentare domanda. Beneficiari sono Organizzazioni professionali, Organizzazioni produttori vino, Associazioni Organizzazioni produttori vino, Associazioni temporanee o permanenti di 2 o più produttori, Organizzazioni interprofessionali, Organismi di diritto pubblico (purché non solo come unico beneficiario), imprese private
  2. presentazione domande (compresi termini di invio), loro esame, notifica ad operatori dei risultati procedure di selezione. Durata del programma di promozionenon oltre 3 anni per un dato beneficiario in un determinato Stato membro o Paese Terzo. Ammessa eventuale proroga per 1 sola volta per 2 anni o per 2 volte per 1 anno
  3. costi definiti in base a: tabella standard dei costi unitari; documenti giustificativi che debbono presentare beneficiari
  4. azioni ammissibili, al fine di conseguire obiettivi promozionali fissati, riguardanti informazioni ai consumatori in merito a: consumo responsabile di vino e rischio legato al consumo nocivo di alcool; regime UE delle denominazioni di origine protetta ed indicazioni geografiche protette, per quanto concerne qualità specifica, reputazione o altre caratteristiche del vino dovute al suo particolare ambiente geografico o origine. Attività attuata tramite campagne di informazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di rilevanza nazionale o UE, che debbono evidenziare “qualità intrinseche del vino o sue caratteristiche” senza però pubblicizzare marchi commerciali, o incentivare consumo vino in funzione di origine specifica (tale indicazione ammessa solo per vini DOP/IGP). Informazioni su effetti del consumo di vino su salute basati su dati scientifici accettati e compatibili con strategia in materia di salute pubblica nello Stato membro in cui realizzate iniziative
  5. verifica di conformità con disposizioni relative ad operazioni ammissibili, criteri di ammissibilità, criteri di priorità, altri criteri oggettivi. Domande di promozione su mercati UE esaminate in base a seguenti criteri:
  • azioni chiaramente definite in cui descritte attività di promozione, compresi costi previsti
  • garanzia che costi proposti ad operazione non superiori a normali tassi di mercato
  • garanzia che beneficiari in possesso di sufficienti: capacità tecniche per far fronte ad esigenze di scambi con Paesi Terzi; risorse per garantirne efficace realizzazione
  • beneficiari dimostrano possesso dei prodotti in termini di qualità e quantità sufficiente a rispondere a domanda di mercato a lungo termine dopo azione di promozione
  • coerenza tra strategie proposte ed obiettivi fissati e prevedibile incidenza e riuscita in termini di aumento di domanda di prodotti interessati
  1. selezione di domande, compresi coefficienti ponderali per ogni priorità. Criteri di priorità dei progetti promozionali in Stati membri riguardano:
  • consumo responsabile di vino e regime UE delle DOP/IGP
  • coinvolgimento di vari Stati membri o di varie Regioni amministrative o vinicole
  • coinvolgimento di varie DOP/IGP
  • altri criteri definiti da Stato membro in base a strategia ad obiettivi fissati nel programma di sostegno, purché oggettivi e non discriminatori
  1. conclusione di contratti con relativi modelli
  2. modalità per versamento di anticipi e costituzione di cauzione
  3. valutazione di ogni operazione oggetto di sostegno in base ad indicatori adeguati

Proroga del sostegno concessa previa valutazione dei risultati conseguiti da misura. Richiedenti che intendono presentare certificati relativi a rendiconti finanziari a corredo delle domande di pagamento comunicano tale intenzione ad Autorità competente al momento di invio domanda

  • promozione nei Paesi Terzi. Stati membri definiscono norme riguardanti:
  1. persone fisiche o giuridiche che possono presentare domande
  2. modalità di presentazione e selezione domande, compresi termini di invio, loro esame e notifica ad operatori dei risultati
  3. verifica di conformità con disposizioni relative ad operazioni ammissibili e criteri di ammissibilità. Azioni di promozione ammesse purché:
  • prodotti destinati a consumo diretto con opportunità di esportazione o potenziali sbocchi su nuovi mercati del Paese Terzo destinatario
  • origine del prodotto in caso di vino DOP/IGP sempre indicata in ambito di operazione di informazione e promozione
  • operazione beneficiaria di sostegno chiaramente definita, specificando prodotti oggetto di promozione e costi previsti
  • messaggio di informazione/promozione basato su qualità intrinseche del vino e conforme a disposizioni vigenti nel Paese Terzo di destinazione
  1. selezione delle domande, compresi coefficienti di ponderazione sulla base dei seguenti criterio di priorità:
  • nuovi beneficiari che non hanno ricevuto in passato alcun sostegno al riguardo
  • beneficiari che si orientano verso nuovi Paesi Terzi o nuovi mercati di questi, per cui non ricevuto in passato alcun aiuto
  • eventuali altri criteri di priorità “oggettivi e non discriminatori” stabiliti da Stato membro, in base a “strategie ed obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno”
  1. prodotti interessati e loro commercializzazione in conformità alle disposizioni nazionali
  2. conclusione di contratti, con relativi modelli
  3. modalità per versamento di anticipi e costituzione di cauzioni
  4. valutazione di ogni operazione oggetto di sostegno in base ad indicatori idonei

Stato membro può prorogare esecuzione del programma, previa valutazione dei risultati conseguiti.

Richiedenti comunicano ad Autorità competente, al momento di invio della domanda di pagamento, intenzione di presentare certificati relativi a rendiconti finanziari a supporto di questa.

Operazione di promozione può essere svolta insieme da 2 o più Stati membri che decidono di selezionare congiuntamente le azioni da promuovere, impegnandosi a: contribuire al loro finanziamento; collaborare a livello amministrativo al fine di agevolare monitoraggio, attuazione e controllo delle azioni congiunte intraprese

Commissione UE ha stabilito con:

  1. 133/20 che Stato membro può apportare, “ogni qual volta necessario nel corso di un esercizio finanziario”, modifiche ai programmi nazionali relativi alle misure di promozione;
  2. 132/20 che contributo UE alla Misura di promozione non può superare il 60% di spesa ammissibile
  • ristrutturazione vigneti. Stati membri definiscono:
  1. superficie minima ammessa a sostegno misure di ristrutturazione o riconversione con relative deroghe a tale requisito “adeguatamente giustificate e basate su criteri oggettivi”
  2. persone fisiche o giuridiche che possono presentare domanda
  3. contenuto della domanda
  4. modalità di presentazione, compresi termini di invio, loro esame, notifica ad operatori dell’esito di selezione
  5. procedure di ammissibilità domanda e sua coerenza con norme e sistema di controllo istituito per autorizzazione impianti viticoli. Criteri di ammissibilità riguardano: descrizione dettagliata delle azioni proposte e termini per attuazione; azioni da realizzare in ogni esercizio finanziario e superficie interessata da ogni operazione
  6. verifica di conformità con disposizioni relative a criteri di ammissibilità
  7. selezione delle domande, compresi coefficienti di ponderazione attribuiti ad ogni priorità, tenendo conto di strategia ed obiettivi fissati nel programma di sostegno, oggettivi e non discriminatori
  8. costi non ammissibili, quali: normale gestione del vigneto; protezione contro danni recati da selvaggina, uccelli o grandine; costruzione di frangivento e muri di protezione; strade carrozzabili ed elevatori; acquisto di veicoli agricoli. Ammesso reimpianto di vigneti a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie purché:
  • decise da Autorità competenti di Stato membro
  • comunicato a Commissione UE, nell’ambito del programma di sostegno od eventuale modifica: elenco di organismi nocivi interessati; sintesi di piano strategico collegato elaborato da Autorità competente
  • rispettata Direttiva 2000/29/CE
  • spese di reimpianto nel corso di esercizio mai superiore a 15% della spesa globale di ristrutturazione/riconversione vigneti nello Stato membro nell’anno di riferimento

Escluso sostegno per spese di estirpazione di vigneto infetto e compensazioni per perdita di reddito

  1. modalità per versamento di anticipi e costituzione di cauzioni
  • vendemmia verde. Stati membri definiscono:
  1. entro10 Giugno situazione di mercato tale da giustificare attivazione vendemmia verde per riequilibrare mercato e prevenire crisi
  2. disposizioni per applicazione di tale misura, facendo in modo da garantire che superfici interessate mantenute in buone condizioni vegetative, senza provocare alcun impatto ambientale negativo, o conseguenzefitosanitarie negative e sia possibile eseguire controlli su corretta esecuzione delle azioni. In base a tali obiettivi Stato membro può applicare limitazioni, purché adottati criteri oggettivi e non discriminatori (v. diversi tempi di maturazione di singole varietà, rischi ambientali o fitosanitari, metodo da usare)
  3. modalità di notifica preventiva
  4. persone fisiche o giuridiche che possono presentare domanda, contenuto di domanda
  5. modalità e termine di presentazione domanda (Periodo compresotra 15 Aprile e 10 Giugno)
  6. criteri di ammissibilità di domanda ed azioni non ammissibili, valutate in base a: rispetto termini di invio; adeguatezza di azioni proposte; superficie interessata e sua resa media; metodo di vendemmia prevista; varietà di uva e tipo di vino ottenuto
  7. selezione domande compresa ponderazione attribuita ad ogni criterio di priorità, oggettivi e non discriminatori, basati su strategia ed obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno
  8. modalità di notifica esito di procedura di selezione ad interessato
  9. verifica di conformità con disposizioni relative a corretto funzionamento
  10. termine annuale per esecuzione operazioni di vendemmia verde, il cui sostegno non può essere erogatoper 2 anni consecutivi su stessa particella
  11. costi diretti di vendemmia verde secondo diversi metodi (manuale, meccanico, chimico) ritenuti ammissibili. Se su stessa superficie applicato più di un metodo di vendemmia verde, compensazione calcolata secondo metodo meno oneroso. Stati membri definiscono perdita di reddito causata da vendemmia verde in base a criteri oggettivi, non discriminatori, tenendo conto di: eventuali risparmi sui costi; superficie di particelle beneficiarie di vendemmia verde non calcolata ai fini limiti di resa stabiliti in disciplinari di produzione vini DOP/IGP
  12. importo di compensazione da versare al produttore interessato. Esclusi danni subiti da colture prima della vendemmia verde a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche, o in caso di danno totale o parziale subito tra data di pagamento di vendemmia verde e periodo di vendemmia non riconosciuta nessuna compensazione in ambito di assicurazione del raccolto per perdita di reddito subita su superficie beneficiaria di sostegno
  13. eventuali costi procedurali posti a carico di produttore se questo ritira domanda senza giustificato motivo
  • fondi di mutualizzazione. Stati membri definiscono:
  1. persone fisiche o giuridiche che possono presentare domanda
  2. modalità di presentazione e selezione domande, compresi termini di invio, loro esame, notifica ad operatori dei risultati di selezione
  3. verifica di conformità con condizioni per concessione sostegno ed altri criteri oggettivi
  4. selezione domande, compresi coefficienti di ponderazione attribuiti ad ogni criterio di priorità
  5. conclusione dei contratti con relativi modelli
  6. condizioni del sostegno concessoper non oltre 3 anni, che se usato per finanziare spese amministrative di costituzione dei fondi non deve superare 10%, 8%, 4% dei contributi versati dai produttori al fondo nel 1°, 2°, 3° anno di costituzione. Stati membri possono fissare massimali per sostegno a spese amministrative di costituzione del fondo
  • assicurazione del raccolto. Stati membri definiscono:
  1. persone fisiche o giuridiche che possono presentare domanda, compresi conduttori di fondi che presentano ad Autorità nazionali polizza di assicurazione
  2. modalità di presentazione, compresi termini di invio e del loro esame, notifica ad operatore dei risultati di selezione
  3. verifica di conformità con condizioni per corretta funzionamento ed altri criteri oggettivi
  4. selezione delle domande, compresi coefficienti di ponderazione attribuiti ad ogni criterio di priorità, oggettivi e non discriminatori, basato su strategia ed obiettivi fissati in programma di sostegno
  5. conclusione di contratti, con relativi modelli
  6. pagamenti ai beneficiari, anche tramite compagnie assicurative, purché: rispettate condizioni definite da 1308/13; importo di sostegno trasferito per intero al produttore; compagnia assicurativa versa il sostegno al produttore in anticipo, indicante riduzione premio di assicurazione o tramite bonifico bancario/postaleentro 15 giorni da ricevimento pagamento da parte di Stato membro. Ricorso ad intermediari non deve creare distorsioni di concorrenza su mercato assicurativo. Stato membro adotta condizioni per corretto funzionamento della misura (in particolare che sostegno non falsi la concorrenza sul mercato delle assicurazioni)
  7. massimali di importi di sostegno erogabili in base a normali tassi di mercato ed ipotesi standard su perdita di reddito. Stati membri provvedono affinché calcoli contengono solo elementi verificabili, basati su valori confermati tramite perizie, indicanti fonte dei dati, tenendo conto delle condizioni regionali o locali
  • Stati membri definiscono:
  1. persone fisiche o giuridiche che possono presentare domande, comprese aziende vitivinicole che producono o commercializzano prodotti viticoli, Organizzazioni produttori di vino, Associazioni di 2 o più produttori, Organizzazioni interprofessionali
  2. modalità di presentazione e selezione domande, compresi termini di invio, esame di adeguatezza di ogni azione proposta e notifica ad operatori dei risultati di selezione. Stati membri esaminano domande, tenendo conto di: operazioni chiaramente definite in cui descritte azioni di investimento (compreso costo previsto); garanzia che costi di operazione proposta non superiore a normali tassi di mercato; garanzia che beneficiari dispongono di sufficienti risorse tecniche e finanziarie per assicurare esecuzione di azione ed impresa non in difficoltà finanziaria; coerenza di strategie proposte con obiettivi fissati; miglioramento delle prestazioni complessive di impianti di trasformazione e strutture di commercializzazione e loro adeguamento a domanda di mercato, nonché aumento di loro competitività
  3. verifica di conformità con disposizioni relative ad azioni ammissibili, ai costi, ai criteri di ammissibilità
  4. definizione criteri di priorità, compresi coefficienti di ponderazione attribuiti ad ogni criterio di priorità. Stato membro deve privilegiare azioni con effetti positivi a livello di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili, altri criteri indicati nel programma di sostegno, oggettivi e non discriminatori
  5. criteri di selezione delle domande
  6. modalità di versamento di anticipi e costituzione di cauzioni
  7. costi ammissibili a sostegno quali: costruzione, acquisizione, leasing o miglioramento di beni immobili; acquisto o leasing di nuovi macchinari ed attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene; spese generali (architetti, consulenti, studi di fattibilità); acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti di autore e registrazione di marchi collettivi. Per microimprese e piccole e medie imprese, Stato membro può ammettere acquisto di materiale di Esclusi semplici investimenti di sostituzione e nel caso di leasing: costi inerenti a margine di concedente; costi di rifinanziamento degli interessi; costi indiretti ed oneri assicurativi
  • innovazione nel settore vitivinicolo. Stati membri definiscono:
  1. persone fisiche o giuridiche che possono presentare domanda: aziende vitivinicole che producono e commercializzano prodotti vinicoli; Organizzazioni produttori di vino; Associazioni temporanee o permanenti di 2 o più produttori; Centri di ricerca; Organizzazioni interprofessionali
  2. modalità di presentazione, compresi termini del loro invio, esame di adeguatezza di ogni azione proposta
  3. verifica di conformità con disposizioni relative ad azioni ammissibili ed a criteri di ammissibilità. Stato membro esamina domande in base a: azioni chiaramente definite in cui descritti investimenti necessari e loro costi; costi mai superiori a normali tassi di mercato; beneficiari dispongono di sufficienti risorse tecniche e finanziarie in grado di garantire efficace esecuzione di azioni; coerenza di strategie proposte con obiettivi fissati; miglioramento delle prestazioni complessive di impianti di trasformazione e strutture di commercializzazione e loro adeguamento alla domanda di mercato, nonché aumento di loro competitività
  4. definizione criteri di priorità ai fini di selezione domande, compresi coefficienti di ponderazione attribuiti ad ogni criterio di priorità. Stato membro privilegia azioni con: effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale, processi sostenibili a livello ambientale; trasferimento di conoscenze; partecipazione di centri di ricerca e sviluppo; altri criteri di priorità indicati in programma di sostegno basati su strategie ed obiettivi del programma stesso, oggettivi e non discriminatori
  5. notifica ad operatori dei risultati di tale selezione
  6. modalità di versamento di anticipi e costituzione di cauzioni
  7. costi ammissibili riguardano investimenti materiali ed immateriali, compreso trasferimento di conoscenze per sviluppo di: nuovi prodotti relativi al settore vitivinicolo o sottoprodotti del vino; nuovi processi o tecnologie necessari a sviluppo di prodotti vitivinicoli; altri investimenti che conferiscono valore aggiunto a filiera. Costi comprendono progetti pilota (progettazione, sviluppo e sperimentazione di prodotti, processi, tecnologie), nonché investimenti materiali e/o immateriali corrispondenti precedenti ad uso commerciale di nuovi prodotti, processi, tecnologie. Esclusi semplici investimenti di sostituzione
  • distillazione di sottoprodotti. Stati membri definiscono:
  1. persone fisiche o giuridiche che possono presentare domanda. Distillatori di sottoprodotti della vinificazione, eventualmente soggetti a processo di certificazione volontaria adottato da Stato membro
  2. verifica di conformità con disposizioni relative allo scopo di sostegno
  3. modalità di pagamento del sostegno. Sostegno versato a distillatore che trasformano sottoprodotti consegnati a fini di distillazione in alcole con titolo alcolometrico volumico minimo di 92% da usare solo per fini industriali o energetici (A tal fine ammessa ulteriore trasformazione). Sostegno comprende importo volto a compensare costi di raccolta dei prodotti interessati con obbligo per distillatore di trasferire importo a produttore se costi sono stati da questo sostenuti
  4. importo massimo del sostegno da versare a distillatore pari a: 1 o 1,1 €/%vol./hl per alcole greggio ottenuto da vinacce; 0,5 €/%vol./hl per alcole greggio ottenuto da vino e fecce
  5. importo di compensazione fissato da Stato membro per costi di raccolta entro limiti di cui sopra, in base a criteri oggettivi e non discriminatori. Importi di sostegno e di compensazione adeguati a diverse tipologie di produzione

Programma contiene inoltre:

  • eventuali modifiche alle operazioni approvate da Autorità competenti eventualmente apportate da beneficiari, prima di presentare richiesta di pagamento finale, comunque prima di controlli in loco, purché: non compromettono obiettivi di operazione; debitamente giustificate in termini fissati. Stati membri possono consentire attuazione di modifiche di piccola entità senza autorizzazione preventiva, purché non pregiudicata ammissibilità di operazione e conseguimento dei suoi obiettivi (in particolare ammesso trasferimento di risorse tra azioni in ambito di stessa operazione fino a 20% costo inizialmente approvato, fermo restando importo totale di operazione)
  • procedure di selezione. Stati membri verificano che domande presentate entro termini, conformi a criteri di ammissibilità e costi ammissibili stabiliti per ogni misura prevista dal programma di sostegno. Domande non conformi sono inammissibili. Se applicati criteri di priorità, attribuito punteggio ad ogni domanda ammissibile e redatta graduatoria. Se valore totale domande ammissibili supera dotazione assegnata a misura di sostegno per un dato esercizio, finanziate domande in ordine decrescente di graduatoria fino ad esaurimento di bilancio disponibile. In alternativa Stati membri possono fissare punteggio minimo soglia di accesso, escludendo domande che non raggiungono tale soglia anche se valore domande ammissibili non supera bilancio disponibile. Per ogni misura, previo accordo di richiedente, Stato membro possono sottoporre nuovamente a selezione domande ammissibili, escluse in anno precedente. In caso di domande escluse richiedente informato circa motivi di esclusione
  • disposizioni generali in materia di controllo. Stato membro garantisce che:
  • possono essere verificati tutti i criteri di ammissibilità stabiliti da normative UE e nazionale. Qualsiasi domanda di aiuto corretta in qualsiasi momento dopo suo invio in caso di errori palesi riconosciuti da Autorità competente
  • selezionate solo operazioni verificabili e controllabili
  • Autorità competenti responsabili di esecuzione controllo dispongono di personale con idonee qualifiche ed esperienze per eseguirli efficacemente
  • previsti controlli intesi ad evitare doppi finanziamenti irregolari con altre misure UE o nazionali
  • metodi e mezzi definiti per verifica adeguati a natura della misura di sostegno di riferimento e specificando soggetti da controllare
  • in caso di controlli per sondaggio, assicurato (mediante numero, natura, frequenza dei controlli in loco) che questi siano rappresentativi di intero territorio nazionale ed adeguati al volume di prodotti vitivinicoli commercializzati o detenuti

Su tutte le domande di sostegno e pagamento e su altre dichiarazioni e richieste di modifica presentate da richiedente, sono effettuati controlli amministrativi riguardanti tutti gli elementi idonei ad essere verificati con tale sistema (anche tramite controlli incrociati con dati del sistema integrato di gestione e controllo). Attività di controllo eseguite, risultati delle verifiche, misure adottate in caso rilevate difformità sono adeguatamente registrate. Controlli riguardano in particolare:

  • ammissibilità del richiedente;
  • criteri di ammissibilità, impegni ed obblighi connessi a domanda di sostegno;
  • ammissibilità dei costi, conformità con categoria dei costi o metodi di calcolo da utilizzare se sostegno versato in base a tabelle standard dei costi unitari o di documenti giustificativi da far presentare a beneficiario, nonché contributi in natura e spese di personale ed amministrazione;
  • se aiuto versato in base a documenti giustificativi e questi valutati in base a costi di riferimento, raffronto tra diverse offerte da parte di Comitato di valutazione;
  • eventuali criteri di priorità e coefficienti di ponderazione ai fini di selezione.

Controlli amministrativi su domande di pagamento comprendono verifica di:

  • conformità di operazione completata con operazione per cui presentata ed accolta domanda di aiuto;
  • spese sostenute e pagamenti effettuati da beneficiario

Controlli in loco eseguiti su campione adeguato di operazioni selezionate prima del pagamento finale. Controlli in loco effettuati, con eventuale preavviso non superiore a 14 giorni, eventualmente insieme ad altri controlli previsti da normativa UE. Controlli in loco su campione almeno pari a 5% di domande presentate e rappresentante almeno 5% di importi oggetto di aiuto. Operazioni per cui beneficiari producono rendiconto finanziario sono sempre sottoposti a controllo in loco, prima di pagamento finale. Se rilevata inadempienza significativa in ambito di misura, Autorità competente aumenta percentuale dei beneficiari da controllare in anno successivo. Stato membro può diminuire livello numero dei controlli se “sistemi di gestione e controllo funzionano correttamente e tassi di errore si mantengono a livello accettabile”.

Campione di domande a controllo selezionato ogni anno da Autorità competente per il 20-25% dei beneficiari da sottoporre a controllo in modo casuale e per la restante quota in base ad analisi dei rischi, tenendo conto di: rappresentatività delle domande presentate; rilevanza di ogni fattore di rischio; situazione specifica di Stato membro. Stato membro conserva documentazione attestante motivi per cui individuati beneficiari selezionati per controlli in loco (Motivi portati a conoscenza di controllore prima di eseguire controlli).

A conclusione di controllo redatta relazione, in cui evidenziato: misure di sostegno ed operazioni sottoposte a controllo; persone presenti; particelle agricole misurate; risultati delle misurazioni e metodi di misurazione adottati; quantitativi a cui si riferisce controllo e suoi risultati; se controllo attuato con preavviso (ed eventuale termine); eventuali misure correttive intraprese. Se rilevate divergenze con domanda presentata, beneficiario riceve copia relazione di controllo, affinché possa apporvi proprie osservazioni, prima che Autorità applichi eventuali riduzioni od esclusioni

Se designati più Organismi di controllo, Stato membro garantisce coordinamento delle attività, indicando Organismo responsabile del collegamento con altri Organismi di controllo e Commissione UE (rappresenta Stato membro nei suoi confronti).

Organismo che avvia nel suo territorio azioni di controllo può chiedere informazioni ad Organismo di altro Stato membro interessato che è tenuto a comunicare tempestivamente ogni informazione chiesta. Di intesa con Organismo interpellato, Ogni Stato membro adotta provvedimenti per agevolare compiti degli agenti di controllo. A tal fine consente loro:

  • accesso a vigneti, impianti di vinificazione, stoccaggio e trasformazione dei prodotti vitivinicoli ed ai mezzi di trasporto di tali prodotti;
  • accesso a locali commerciali o depositi e mezzi di trasporto di chiunque detenga ai fini di vendita, commercializzi o trasporti prodotti vitivinicoli o prodotti impiegati nel settore vitivinicolo;
  • prelevare campioni di prodotti vitivinicoli, sostanze e prodotti impiegati per loro elaborazione e prodotti detenuti a fini di vendita, commercializzazione, trasporto;
  • accesso a dati contabili ed altri documenti utili a fini dei controlli

Organismo richiedente può designare agenti incaricati di ottenere presso locali Autorità amministrative di Stato interpellato le informazioni e copie dei documenti relative ad attività vitivinicole oggetto di controllo, nonché di assistere ad operazioni di controllo, in quanto responsabili della direzione dei suddetti controlli. A tal fine funzionari di Organismo richiedente:

  1. esibiscono mandato scritto, in cui evidenziata loro identità e qualifica;
  2. beneficiano diritto ad accesso ad informazioni ed ai risultati dei controlli eseguiti da agenti di Organismo interpellato;
  3. tengono durante controllo comportamento conforme a norme vigenti in Stato membro (compreso vincolo relativo a segreto di ufficio)

Qualunque comunicazione con Stato membro interpellato avviene tramite Organismo di contatto di tale Stato (Per Italia è AGEA). In deroga Stato membro, per rendere più efficace e rapida la collaborazione, può consentire ad Organismo competente di inviare direttamente richieste e comunicazioni ad Organismo competente di altro Stato membro o rispondere direttamente a tali richieste

Persone fisiche o giuridiche, Associazioni oggetto di controllo debbono agevolare questi e non ostacolarli in alcun modo

Controlli esercitati su misure specifiche:

  • attuati su tutti i programmi di importo superiore a 300.000 € o su domande di pagamento intermedie superiori a 150.000 € (Stato membro può stabilire soglia inferiore se “dimostra che tale metodo di controllo non aumenta rischio per fondi UE”). Ai fini dei controlli, beneficiario presenta certificato relativo a rendiconti finanziari, rilasciato da revisore dei conti esterno attestante che costi sono:
  1. effettivamente sostenuti da beneficiario o da soggetti cui affidato compito di attuare azione di promozione;
  2. conformi a quelli ammissibili da Autorità a seguito di controlli amministrativi eseguiti su domande di sostegno;
  3. necessari per realizzare operazioni approvate da Autorità;
    1. identificabili e verificabili in quanto registrati in contabilità di beneficiario e determinati secondo principi contabili vigenti in Stato membro;
    2. in linea con le disposizioni tributarie e sociali vigenti;
    3. ragionevoli e conformi a principi a principi di sana gestione finanziaria

Beneficiari sono tenuti a presentare copia di tutte le fatture e documenti giustificativi attestanti ammissibilità dei costi, compreso certificato di rendiconto finanziario di cui sopra. Stato membro esegue controlli amministrativi su tali documenti (chiedendo eventuali informazioni o documenti integrativi) e controlli in loco su operazioni di promozione (verificata corrispondenza di fatture con registri contabili) da attuarsi su almeno 30% di importo richiesto ed almeno 5% di fatture presentate a controllo

  • attuati, in caso di ristrutturazione e riconversione vigneti, nell’esercizio finanziario di presentazione domanda, da Stato membro, avvalendosi di schedario viticolo, riguardanti: superficie indicata in domanda; avvenuta estirpazione (Controllo in loco mediante telerilevamento se estirpato intero vigneto). Se Stato membro dispone di strumento grafico che permette di misurare superficie vitata in ambito di schedario viticolo e di informazioni aggiornate su varietà di vite impiantate, verifica attuata mediante controlli amministrativi con controlli in loco solo su almeno 5% domande selezionate in modo da confermare attendibilità del metodo usato. Verifiche sistematiche prima (accertare esistenza di vigneto, superficie vitata, esclusione rinnovo dei vigneti) e dopo esecuzione di operazioni su tutte le particelle oggetto di domanda. Se da controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative, Autorità competenti aumentano numero di controlli in loco in anno successivo
  • attuati, in caso di vendemmia verde, al fine di garantire che:
  1. superfici beneficiarie di tale sostegno sono sottoposte a controllo in loco una volta eseguita operazione;
  2. particelle sottoposte a controllo sono quelle in domanda;
  3. rispettato termine per eseguire vendemmia verde;
  4. corretta esecuzione della misura di vendemmia verde.

Stati membri verificano in particolare entro 30 Giugno: esistenza di vigneto ed effettiva coltivazione di particelle in domanda; completa rimozione o distruzione di tutti i grappoli; metodo utilizzato. Ai fini diesecuzione dei controlli, ogni richiedente conserva prove dei costi di attività svolte

  • attuati, in caso di distillazione dei sottoprodotti, per verificare rispetto condizioni e limiti fissati da normativa UE a livello di singolo produttore o a livello nazionale (In questo caso non incluso nel bilancio di alcole quantitativi non destinati a distillazione, né quelli destinati ad elaborazione di prodotti diversi da alcole per usi industriali o energetici)
  • disposizioni in merito a versamento del sostegno UE, solo dopo che tutte le singole azioni realizzate e sottoposte positivamente ai controlli. Possibile versare sostegno anche se non tutte le azioni realizzate per cause di forza maggiore, purché dimostrato che “obiettivo generale di operazione comunque raggiunto”. In caso operazioni non realizzate su superficie totale per cui chiesto sostegno, Stato membro versa importo corrispondente a parte di operazione attuata e nel caso versati anticipi provvede a recuperare importo inerente a parte non realizzata. Se differenza tra superficie approvata e superficie realizzata accertata da controlli in loco inferiore a 20%, sostegno calcolato in base a superficie determinata a seguito di controlli in loco (Se differenza superiore a 20% ma inferiore a 30%: sostegno determinato in base a superficie rilevata a seguito di controlli in loco – 2 volte differenza constatata; se differenza superiore a 30%: nessun sostegno concesso)
  • rimborso costi semplificato da parte di Stato membro, avvalendosi di tabella dei costi unitari standard stabilite preliminarmente ad invio domande e basate su dati statistici o altre informazioni oggettive o su dati storici verificati dei beneficiari, o applicando prassi abituali di contabilità dei costi dei singoli beneficiari. A tal fine individuato Organismo indipendente da Autorità competente dotato di necessaria competenza, incaricato di confermare esattezza ed adeguatezza dei calcoli. Stato membro può decidere di usare tabelle differenziate per tenere conto di specificità regionali o locali. Calcoli riesaminatiogni 2 anni, adeguando tabelle. Stato membro conserva tutti i documenti giustificativi concernenti definizione tabella standard dei costi unitari. Se importo del sostegno calcolato in base a tabelle standard, importo erogato corrisponde a superficie misurata (altrimenti importo erogato come risulta da documenti giustificativi che beneficiari presentano per “determinare effettivo grado di attuazione di operazione”
  • termini di pagamento ai beneficiari fissati da Stati membrinon oltre 12 mesi da invio domanda pagamento intermedia o finale (valida e completa). Beneficiari possono chiedere versamento di anticipo ad Organismo pagatore non oltre 80% del contributo UE, previa costituzione di garanzia bancaria a cauzione equivalente a favore di Stato membro di importo pari almeno a quello di anticipo. Anticipo deve essere speso entro la fine di 2° esercizio successivo a quello di concessione, salvo caso di forza maggiore ed altre circostanze eccezionali. Tale periodo modificato per intervento di ristrutturazione e riconversione vigneti se superfici in questione ricadenti in zona colpita da calamità naturale o avversità atmosferica assimilabile riconosciuta da Autorità competente o Organismo riconosciuto attestato esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono realizzazione di operazione. In tal caso anticipo versato solo se “ogni azione precedente realizzata su stessa superficie per cui produttore beneficiato in precedenza di anticipo portata a termine”. Cauzione svincolata quando Organismo pagatore accertato che importo di spesa sostenuta supera importo di anticipo
  • definizione di superficie vitata intesa come quella delimitata da perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge fascia cuscinetto di larghezza pari a 50% di distanza tra filari. Se Stato membro decide di verificare costi ammissibili delle operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti e vendemmia verde in base a tabelle standard dei costi unitari basati su unità di misura diversa da superficie o da documenti giustificativi, Autorità competenti possono decidere di non misurare superficie vitata come indicato sopra
  • relazioni e valutazioni. Stati membri inviano a Commissione UE entro 1 Marzo:
  1. relazione (Modello Allegato III pubblicato su GUCE 190/16) su attuazione programmi di sostegno durante esercizio finanziario precedente, in cui evidenziare misure per cui concesso sostegno
  2. dati tecnici e finanziari (Modello Allegato IV pubblicato su GUCE 38/17) relativi per: esercizi fino al 2023 a previsione di spesa per misura entro limiti di bilancio assegnato (utilizzare modello Allegato II pubblicato su GUCE 38/17)
  3. tabella contenente dettagli su attuazione del sostegno per misure di promozione (Modello Allegato V pubblicato su GUCE 190/16) entro limiti dei fondi disponibili

Stati membri notificano entro 01/03/2022, 01/03/2024 a Commissione UE (Modello Allegato III pubblicato su GUCE 38/17) valutazione su: rapporto costi/benefici del proprio programma di sostegno; come aumentare sua efficacia. Valutazione corredata da informazioni finanziarie e tecniche (Modello Allegato IV pubblicato su GUCE 38/17) inerenti ad anni precedenti il periodo quinquennale interessato.

Stati membri inviano entro 1 Marzo a Commissione UE relazione annuale (Modello Allegato VI pubblicato su GUCE 190/16) su controlli effettuati durante esercizio precedente per ogni misura del programma di sostegno

Riferimenti a pagamenti di Stato membro inerenti al periodo 16 Ottobre – 15 Ottobre a seguito di tenuta registrazione particolareggiata del programma di sostegno di tutte le misure realizzate

Stati membri introducono nei programmi di sostegno linee di demarcazione per garantire la non concessione di sostegno per operazioni finanziate con altri strumenti UE

  • comunicazioni relative ad aiuti di Stato concessi (Modello Allegato VII pubblicato su GUCE 190/16) a Commissione UE, evidenziando:
  1. se sostegno concesso ai sensi di Reg. 1308/13 o 1407/13 (Regime di notifica aiuti di Stato)
  2. numero di pratica con cui misura è stata esonerata da obbligo di notifica
  3. numero di pratica con cui misura dichiarata compatibile con mercato interno da Commissione a seguito di notifica effettuata

Stati membri comunicano a Commissione UE attuazione dei propri programmi di sostegno, aiuti di Stato concessi, sostegno anticipato ai beneficiari con relativi condizioni specifiche. Se comunicazione non inviata o inesatta, Commissione UE sospende in tutto od in parte pagamenti mensili del settore vitivinicolo fino a quando comunicazione non eseguita correttamente

Informazioni fornite valide per intera durata programma nazionale di sostegno, fatte salve eventuali modifiche al programma stesso (In tal caso informazioni notificate entro 1 Marzo, utilizzando modello Allegato VII pubblicato su GUCE 190/16). Se sono concessi anticipi, Stati membri integrano conti annuali di esercizio in corso di Organismi pagatori con le suddette informazioni su anticipi concessi. A tal fine fissata data entro cui beneficiari sono tenuti a fornire ogni anno ad Organismi pagatori per ogni operazione:

  • rendiconto delle spese giustificative di anticipi ricevutifino a 15 Ottobre per misura
  • conferma per ogni misura del saldo di anticipi non fruitial 15 Ottobre

Stati membri possono esentare da tale obbligo beneficiari di operazioni con contributo inferiore a 500.000 €

Prova del diritto ad attribuzione contributo è dato da ultimo rendiconto delle spese e conferma del saldo che per quanto concerne anticipi va inviato entro fine di 2° esercizio finanziario successivo al pagamento       

Stati membri adottano misure necessarie per garantire rispetto dei termini fissati per comunicazioni e conservano informazioni inviate per almeno 10 campagne successive, fermo restando obblighi riguardo indagini statistiche su superfici viticole

Entità aiuto:

Stati membri definiscono operazioni ammissibili di ristrutturazione, riconversione e vendemmia verde con rispettivi costi ammissibili in modo da conseguire obiettivi fissati ed in base a tabelle standard di costi unitari (anche determinati in base a superficie coltivata a vite), o di documenti giustificativi delle spese presentati dai beneficiari. In questo caso stabiliti livelli massimi di sostegno con parametri fissati per ogni azione, tenendo conto valori di mercato (valore minore tra importo massimo ammissibile e importo risultante dai documenti).

Stati membri definiscono livello di compensazione per perdita di reddito in base a ipotesi standard di mancato guadagno

Contributi in natura, sotto forma di prestazioni di lavoro per cui non effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti equivalenti ammessi se programma di sostegno lo prevede. Calcolo del contributo in natura in base a tabella standard dei costi unitari se Stato membro decide di ricorrere a tale metodo semplificato di rimborso dei costi, o valore del lavoro prestato stabilito in base a tempo dedicato e tasso di remunerazione per prestazione di lavoro equivalente attestato da documenti giustificativi emessi da soggetti terzi. In tal caso importo del sostegno comprende contributi in natura non superiore a totale dei costi ammissibili al termine di operazione, esclusi contributi in natura. Valore attribuito a contributi in natura inferiore a costi vigenti sul mercato, valore e fornitura di contributi in natura valutati e verificati in modo indipendente

Costi per personale sostenuti da beneficiario ammessi a sostegno se connessi a preparazione, attuazione o follow up di specifica operazione finanziata, compresa valutazione. Personale può essere assunto da beneficiario per azione di promozione ed innovazione (Ammesso costo numero ore di lavoro prestate a promozione ed innovazione). Ai fini di riconoscimento di tale costo presentati documenti giustificativi con dettaglio del lavoro svolto. In caso di personale permanente del beneficiario tariffa oraria applicabile calcolata dividendo per 1720 ore ultimo costo salariale lordo documentato

Spese amministrative sostenute dal beneficiario ammesse a sostegno se connesse a preparazione, attuazione o follow up di operazione finanziata, compresi costi di audit eseguiti da Organismo esterno indipendente e qualificato, comunque non oltre 4% totale dei costi di questa. Stato membro può decidere di ammettere spese amministrative su base forfetaria o dei documenti giustificativi da presentare da parte di beneficiari

Imposta su valore aggiunto (IVA) non ammissibile a sostegno, salvo casi in cui non recuperabile in base a normativa nazionale vigente, purché revisore dei conti del beneficiario non attesti che importo pagato non recuperabile ed iscritto come onere nei conti di beneficiario

Ammessa concessione da parte di Stato membro di versamento anticipi, purché depositata apposita cauzione

Pagamenti interamente versati a beneficiario oggetto di controlli preventivi da parte di Organismi pagatori

Sanzioni:

Se dai controlli risulta che intera operazione oggetto di aiuto non realizzata per motivi diversi da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, con conseguente mancato conseguimento di obiettivo generale di operazione: sanzione pari a 100% di importo assegnato per azioni non realizzate + recupero di aiuto versato in eccedenza rispetto ad azioni realizzate

Se dai controlli emerge che operazione oggetto di aiuto non completamente attuata, fermo restando raggiungimento del suo obiettivo: sanzione pari a 10% di importo assegnato per azioni non completamente realizzate

In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali: nessuna sanzione applicata

 

 

 

 

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