VITA INDIPENDENTE CON HANDICAP ( LR 21/18, 34/18) (social22)
Soggetti interessati:
Regione, Enti di formazione, Agenzia per vita indipendente (composta da persone con disabilità che hanno esperienza di vita indipendente).
Persone con disabilità:
- aventi età superiore a 18 anni
- residenti nelle Marche
- con gravi e permanenti limitazioni dell’autonomia personale, non derivanti dal processo di invecchiamento
- in cui i livelli di fabbisogno assistenziale, dovuto alla limitata autonomia personale, non sono superabili tramite la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o “altre forme di sostegno rivolte a facilitare l’autosufficienza”
- in grado di esprimere “la propria volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza e scelte”.
Iter procedurale:
Regione con LR 20/18 riconosce il diritto alla persona con disabilità permanente ad una vita indipendente. A tal fine la Giunta Regionale:
- istituisce un Comitato tecnico regionale per la vita indipendente, composto da Dirigente Servizio Regionale Politiche Sociali; Dirigente Servizio Regionale Sanità; 5 referenti designati da ASUR per ogni Area Vasta; 3 coordinatori di Ambito territoriale sociale; 1 rappresentante della Consulta regionale per la disabilità; 1 referente regionale dell’Associazione ENIL Italia; 1 rappresentante del Forum del 3° settore (designazioni da effettuare entro 30 giorni dalla richiesta, altrimenti il Comitato viene istituito con decreto quando almeno il 50% dei componenti previsti sono nominati). Comitato, che rimane in carica per intera legislatura, ha il compito di:
- elaborare le proposte da presentare alla Giunta regionale
- valutare i progetti personalizzati di vita indipendente presentati ai fini della loro ammissibilità al finanziamento
- provvedere al monitoraggio ed alla verifica dei risultati conseguiti da ogni progetto
- redigere l’elenco annuale dei progetti ammessi e di quelli esclusi (con le relative motivazioni)
- promuove e sostiene i progetti personalizzati di vita indipendente a favore dei soggetti in premessa, comprendenti una pluralità di azioni che prevedono il coinvolgimento di uno o più assistenti personali (liberamente scelti dall’interessato tra i soggetti in grado di fornire quell’assistenza quotidiana nel progetto, sulla base di un contratto sottoscritto con la persona disabile. Tali progetti sono predisposti su richiesta e con la compartecipazione della persona disabile, che può avvalersi della Agenzia per vita indipendente. Unità multidisciplinare/multiprofessionale che lo prenderà a carico, provvede a:
- verificare la sussistenza dei requisiti prescritti da parte della persona disabile richiedente
- eseguire la valutazione multidimensionale delle condizioni di fabbisogno di questa, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative, preferenze
- individuare, insieme alla persona disabile, la tipologia di azioni da inserire nel progetto personalizzato
- definire quantitativamente e qualitativamente le risorse umane, strumentali ed economiche necessarie per realizzare il progetto personalizzato
- utilizzare, nel caso di redazione di un progetto personalizzato per persone con disabilità intellettiva, strumenti adatti a sostenere questa nel processo decisionale (comprese strategie volte a facilitare la comprensione delle azioni proposte)
- promuove e sostiene percorsi formativi rivolti ai soggetti che forniscono attività di assistenza personale quotidiana. Ente formatore si può avvalere, nell’organizzazione del corso, del supporto delle Agenzie per vita indipendente
- stabilire livelli di intensità del fabbisogno assistenziale in base a specifici indicatori
- determinare, in funzione dei livelli di intensità del fabbisogno assistenziale, la durata del progetto personalizzato e l’ammontare massimo del finanziamento annuale da destinare alla singola persona con disabilità
- definire le modalità per la concessione ed erogazione di finanziamenti ai progetti personalizzati di vita indipendente
- trasmette sulla base del monitoraggio e dei dati raccolti dal Comitato, all’Assemblea regionale, ogni 2 anni, una relazione sullo stato di attuazione della Legge, in cui riportate le seguenti informazioni: numero di domande presentate, ammesse a finanziamento o non ammesse a finanziamento (con relative motivazioni); caratteristiche dei progetti presentati; numero e caratteristiche dei contratti di lavoro stipulati; obiettivi raggiunti e criticità emerse nell’attuazione della Legge; percorsi formativi realizzati per assistenti personali
Regione con LR 34/18 promuove azioni mirate ad assicurare la fruizione delle aree demaniali alla balneazione delle persone disabili. A tal fine la Giunta Regionale approva un atto di indirizzo affinchè i Comuni assicurino:
- dotazione nelle spiagge demaniali (comprese quelle oggetto di concessione, in forma singola o associata) di ausili speciali per la mobilità alla balneazione delle persone disabili
- abbattimento delle barriere architettoniche
- individuazione di uno spazio, nell’ambito delle spiagge demaniali, dotato di tutti i servizi necessari alle persone disabili
- promozione, tramite siti istituzionali e portali turistici, delle spiagge fruibili alle persone disabili
Entità aiuto:
Per l’attuazione della LR 21/18 è previsto per l’anno 2019 lo stanziamento di 1.300.000 € derivanti dal Fondo sanitario nazionale e dai Fondi nazionali di settore. Per gli anni successivi le risorse verranno definite con Legge di bilancio.
Partecipazione ai lavori del Comitato non comporta la corresponsione di alcuna indennità o gettone di presenza.
In base alla LR 34/18 Giunta Regionale concede ai Comuni per gli anni 2019 e 2020 100.000 € di contributi per la fruibilità, da parte delle persone disabili, delle spiagge demaniali al fine di:
- attrezzare tali spiagge con ausili speciali per la mobilità alla balneazione di queste persone
- abbattere le barriere architettoniche, mediante servizi igienici idonei, parcheggi dedicati, passerelle fino al mare, apposita segnalazione
- dotare le spiagge con prese elettriche per l’alimentazione di strumenti a supporto delle persone disabili
Tali contributi non possono essere concessi per interventi la cui realizzazione è obbligatoria per legge.