CARNI MACINATE
E PREPARAZIONE CARNI (D.P.R. 309/98; D.M. 9/8/02, 27/11/02; D.G.R.M.
17/9/02) (zoo33)
Soggetti interessati:
Chiunque intende produrre e vendere carni macinate
e/o preparazione di carni (Carni con aggiunta di prodotti alimentari,
condimenti, additivi od oggetto di trattamenti tali da modificarne
caratteristiche di carne fresca. Rientrano tra queste le salsicce fresche).
Escluse:
a)
carni
macinate destinate a consumatore finale ed ottenute in esercizi di vendita al
minuto;
b)
carni,
separate meccanicamente, destinate a prodotti a base di carne trattate
termicamente;
c)
rifilatura
carni fresche provenienti da laboratori sezionamento destinate ad impiego
"come materia prima per la produzione del trito di salumeria" da
inserire in insaccati. Su etichette o documento accompagnamento riportare
dicitura "Carni destinate alla trasformazione".
Iter procedurale:
Domanda riconoscimento (Modello riportato su BUR
108/02) laboratorio di produzione di carni macinate o preparazione carni
(ubicato in laboratorio di sezionamento riconosciuto) inviata a Servizio
Veterinario Regionale, tramite ASL, allegando:
1)
certificato
di iscrizione a Camera di Commercio;
2)
planimetria
in scala 1:100 da cui risulti disposizione linee di produzione, servizi
igienici, rete idrica degli scarichi;
3)
relazione
tecnico-descrittiva di impianto del ciclo di lavorazione, specificando:
modalità di approvvigionamento idrico, smaltimento dei rifiuti liquidi e
solidi, emissioni in atmosfera;
4)
autorizzazione
Sindaco allo scarico delle acque reflue;
5)
attestazione
ASL circa idoneità a consumo umano di acqua usata in impianto o esito analisi
attestante requisiti di potabilità di questa eseguita presso laboratorio
pubblico;
6)
ricevuta
versamento importo di 1.145,29 EUR per spese di riconoscimento.
ASL esegue entro 30 giorni istruttoria domanda,
anche tramite sopralluogo, accertando idoneità:
a)
locale
sezionamento per operazioni di macinatura e confezionamento o di preparazione
di carni con aggiunta di additivi, condimenti ..., dotato di termometro;
b)
locale
di imballaggio e di magazzinaggio per sale, condimenti, altri prodotti
alimentari;
c)
impianti
frigorifero che garantiscono rispetto temperature;
d)
igiene
del personale, locale, materiali utilizzati negli impianti. In caso di
preparazione manuale, personale deve indossare maschera bucco-nasale.
ASL invia nei 10 giorni successivi documenti
originali con proprio parere favorevole a Servizio Veterinario Regionale che
approva decreto di riconoscimento stabilimento con relativo numero di
identificazione e lo comunica a Ministero per inserirlo in apposito elenco
inviato a Commissione CE, distinto tra produzioni carni macinate e preparazione
di carni.
Titolare di laboratorio riconosciuto deve:
1)
attuare
forme di autocontrollo preventivamente approvato da veterinario ASL relative a:
-
materie
prime che entrano nello stabilimento;
-
metodi
di pulizia e disinfezione adottati;
-
prelievo
campioni per esami microbiologici da far analizzare in laboratorio riconosciuto
con cadenza giornaliera (settimanale per salsicce fresche);
2)
conservare
dati relativi a procedure di controllo attuate per almeno 2 anni;
3)
fornire
a veterinario ASL circa gestione bollatura sanitaria e relative etichette;
4)
informare
veterinario ASL in caso che da analisi emerga rischio sanitario;
5)
ritirare
dal mercato, quantitativo di prodotto che può rappresentare rischio per salute
umana. Tale prodotto rimane sotto sorveglianza veterinaria fino a sua
distruzione, utilizzo a fini diversi da consumo umano, trattato in modo da
garantirne innocuità;
6)
indicare
su imballaggio, temperatura da mantenere durante trasporto e magazzinaggio, o
termine minimo di conservazione per prodotti surgelati o data scadenza prodotti
refrigerati;
7)
definire
programma di formazione del personale, in collaborazione con veterinario ASL,
in particolare in materia di igiene e sanità.
Veterinario ASL deve eseguire controlli (anche
mediante prelievo di campioni di materia prima e prodotti finiti da sottoporre
ad analisi laboratorio) almeno giornalieri presso stabilimenti al fine di
verificare:
a)
stato
di pulizia locali, impianti, apparecchiature, igiene del personale;
b)
efficacia
e risultati ottenuti con sistema di autocontrollo;
c)
qualità
microbiologica ed igienica delle carni;
d)
apposizione
bollatura sanitaria;
e)
condizioni
di magazzinaggio e trasporto;
f)
documenti
contabili relativi a provenienza carni e macello di origine.
Veterinario redige verbale contenente eventuali
raccomandazioni a titolare stabilimento per "rimediare alle carenze
riscontrate al fine di migliorare l'igiene". Se da controlli emergono
ripetute inadempienze, veterinario procede a sequestro etichette e bollo
sanitario e, dopo 15 giorni, permanendo carenze riscontrate, "prescrive
destinazione al trattamento termico dei prodotti in questione", o in casi
più gravi, sospensione riconoscimento.
Se controllo non adeguato o carenza alle norme
igieniche, veterinario può porre limiti a produzione, o sua sospensione
temporanea, e segnalazione a Ministero Sanità per eventuale sospensione
riconoscimento. Se titolare non pone rimedio a carenze riscontrate nei termini
prescritti, Ministero procede a revoca riconoscimento.
Analoghi controlli possono essere svolti da
funzionari CE.
Di sospensione o revoca riconoscimento degli
stabilimenti data informazione a CE.
Produzione carni macinate o di preparati di carne
debbono avvenire:
·
per
carni macinate vendute come tali: partendo da muscoli striati (Escluso cuore,
testa, diaframma) "compresi tessuti adiposi adiacenti" ottenuti da
carni fresche bovine, suine, ovi-caprine in laboratori riconosciuti (Carni
macinate di altri animali destinate ad elaborazione preparati di carne. Carni
macinate surgelate: ammesso impiego materia prima congelata o surgelata
proveniente da deposito frigorifero riconosciuto). Attento controllo visivo
preliminare per eliminare parti sospette od insudiciate o corpi estranei (v.
Osso) prima della macinatura. Ammessa aggiunta di sale fino a 1%.
Per
preparati di carne: partendo da carni fresche, diverse da quelle dei solipedi,
ma comprese
carne
di coniglio o di selvaggina allevata o abbattuta che risultano conformi a norme
di qualità
su
scambi CE, ottenute in laboratori riconosciuti. Budelli od involucri naturali
lavati prima uso;
aromi,
additivi ed ingredienti idonei; operazioni di massaggio, siringatura, cottura
prodotti di
salumeria eseguiti evitando contaminazioni esterne; legna usata per
affumicatura priva di
vernici
e solventi; operazioni di affettatura salumi svolta con maschera bucco-nasale.
Ammessa
aggiunta di caseinati alimentari, malto destrine, proteine di soia per
preparazione
di
insaccati crudi (freschi o stagionati); carni in pezzi crude, salate,
affumicate, stagionate.
Ammesso
impiego di carni congelate o surgelate disossate, purché queste risultino.
Ammesso
impiego di carni equine “limitatamente alla produzione destinata alla vendita
sul
territorio nazionale”
Immagazzinate da non oltre: 18 mesi per bovini, 12 mesi per ovi-caprini
(Nel caso di preparati
di
carne per pollame, coniglio, selvaggina da allevamento), 6 mesi per suini o
altre specie
animali. Ammesso nelle carni macinate impiego di carni fresche
refrigerate entro 6 mesi da
macellazione (15 giorni per carni bovine imballate sottovuoto)
·
per
carni macinate: sottoposte a trattamento a freddo entro 1 ora da
confezionamento;
·
dopo
esame preliminare relativo a presenza di Trichinelle per carni suine;
·
a
temperatura massima controllata (+4°C per carne e +12°C per locali),
confezionate in apposite unità di spedizione e sottoposte ad 1 sola
surgelazione con vendita entro 18 mesi;
·
con
eventuale aggiunta di additivi.
Per essere immesse in commercio, carni macinate e
preparati di carne debbono risultare:
1)
controllate
da Servizio veterinario ASL per accertarne qualità microbiologica ed igienica,
relativamente a materia prima e prodotto finito
2)
munite
di bollo sanitario, mediante contrassegno su confezione contenente numero
riconoscimento stabilimento produzione
3)
munite
di etichette in cui riportare specie animali da cui sono state ottenute (se da
più carni, percentuale di ciascuna specie), "tasso di grasso inferiore a
...", rapporto collagene/proteine di carne inferiore a ... In base a D.M.
27/11/02 carni macinate di specie equina debbono riportare in etichetta un
bollo sanitario recante dicitura “Mercato italiano” e numero riconoscimento
stabilimento seguito da “P” o “LP” (Esclusa sigla CEE o CE)
4)
confezionate
od imballate subito dopo produzione (Se ciclo di lavorazione prevede “sosta
delle carni sezionate o macinate o degli impasti di carne in cella frigorifera
è necessario identificare i contenitori in cui sono contenuti in modo da
definire provenienza della carne e giornata di preparazione”) in contenitori
che non alterano caratteristiche carni o trasmettono sostanze nocive per salute
umana, e, nel contempo, solidi da sostenere trasporto. Imballaggi non
riutilizzati, salvo da materiale resistente a corrosione, facile da pulire e
disinfettare. Ogni confezione spedita ad unico destinatario in quanto vietato
"frazionamento in corso di distribuzione"
5)
immediatamente
raffreddate dopo imballaggio e depositate in stato di refrigerazione (+2°C per
carni macinate, +7°C per preparazione carni fresche, +4°C per preparazione
carni di pollame, +3°C per preparazioni contenente frattaglie) o di surgelazione
(-18°C). Vietato deposito di carni macinate o preparazione di carni con altri
alimenti, salvo caso che imballaggi garantiscono esclusione agenti esterni
6)
trasportati
con mezzi dotati di termometro con sistema di registrazione e che garantiscono
mantenimento temperatura di cui sopra ed escludono contaminazioni esterne
7)
accompagnate
durante trasporto da:
-
certificato
sanitario nel caso di carni macinate provenienti da zone soggette a restrizioni
sanitarie e preparazione di carni
-
documento
commerciale di accompagnamento recante numero riconoscimento stabilimento. In
base a D.M. 27/11/02 per carni macinate di specie equina riportare dicitura
“Mercato italiano” e numero riconoscimento stabilimento seguito da “P” o “LP”.
Documenti conservati per almeno 1 anno da destinatario
8)
non
soggette a trattamento con raggi ionizzanti o ultravioletti.
Carni macinate o preparazioni carni possono essere
importate, purché:
1)
surgelate
in laboratorio di produzione di origine
2)
provenienti
da Paese Terzo dove non vietate importazioni per motivi di ordine sanitario
3)
accompagnate
da certificato sanitario rilasciato da veterinario ufficiale Paese Terzo
attestante rispetto requisiti minimi CE
4)
provenienti
da laboratorio riconosciuti da Ministero Sanità
5)
sottoposte
a controlli sanitari con esiti favorevoli.