REQUISITI IGIENE PER MANGIMI (Reg. 183/05) (zoo14)
Soggetti
interessati:
Operatori nel
settore dei mangimi (“dalla produzione primaria dei mangimi fino alla
immissione dei mangimi sul mercato”, dove per produzione primaria dei mangimi
si intende “produzione dei prodotti agricoli, compresa coltivazione, raccolta,
mungitura, allevamento di animali o pesca da cui derivano esclusivamente
prodotti che dopo raccolta o cattura non vengono sottoposti ad altre operazioni
ad eccezione di un semplice trattamento fisico” quale pulitura, imballaggio,
essiccazione naturale. Trasporto, stoccaggio, manipolazione sono considerate
“attività associate alla produzione primaria di mangimi”), addetti alla
somministrazione di mangimi ad animali destinati al consumo umano, importatori
ed esportatori di mangimi da e verso Paesi terzi debbono controllare “igiene
dei mangimi”, cioè prendere le misure necessarie per “controllare i pericoli ed
assicurare l’idoneità al consumo animale di un mangime”.
E’ esclusa:
a)
produzione aziendale di mangimi destinati ad animali “per consumo
domestico privato” o ad animali non allevati per produzione di alimenti
b)
somministrazione di mangimi destinati ad animali per consumo domestico
privato o ad animali non allevati per la produzione di alimenti
c)
fornitura diretta di “piccole quantità” della produzione primaria di
mangimi, a livello locale, dal produttore ad azienda agricola locale per il
consumo in loco (cioè territori della Provincia o Province limitrofe)
d)
vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia
Iter procedurale:
Agricoltori
nell’alimentazione degli animali debbono prendere misure “per mantenere al
livello più basso ragionevole il rischio di contaminazione biologica, chimica e
fisica dei mangimi, degli animali, dei prodotti di origine animale”.
Nelle operazioni di
produzione primaria dei mangimi, compreso trasporto, stoccaggio, manipolazione
di prodotti nel luogo di produzione, operazioni di trasporto di prodotti
primari dal luogo di produzione a stabilimento, miscelazione di mangimi per fabbisogno
esclusivo dell’azienda (senza usare additivi o premiscele di additivi ad
eccezione di additivi per insilati) occorre rispettare seguenti prescrizioni:
1)
operazioni condotte in modo da evitare qualunque pericolo capace di
compromettere sicurezza dei mangimi;
2)
impegnarsi a garantire che prodotti primari fabbricati, preparati,
confezionati, immagazzinati, trasportati risultano protetti da contaminazioni e
deterioramenti;
3)
adozione misure di autocontrollo da contaminazioni pericolose da aria,
terreno, acqua, biocidi, prodotti fitosanitari, comprese zoonosi ed agenti
zoonotici. Usare acqua pulita ed immagazzinare o manipolare rifiuti e sostanze
pericolose lontano dai mangimi;
4)
adozione misure di pulizia e disinfezione dei locali, attrezzature,
contenitori, veicoli usati per produzione, confezionamento, stoccaggio,
trasporto dei mangimi, in modo da assicurare igienicità mangimi da
contaminazioni pericolose da animali e parassiti;
5)
tenuta dei registri in cui riportare: ogni uso dei prodotti fitosanitari
e biocidi; uso di sementi geneticamente modificate; ogni insorgenza di
parassiti o malattie in grado di pregiudicare sicurezza dei prodotti primari;
risultati analisi effettuate su campioni dei prodotti primari; provenienza e
quantità dei mangimi in entrata e destinazione e quantità dei mangimi in
uscita. Nella tenuta dei registri ammesso supporto di veterinari, agronomi e
tecnici di aziende agricole;
6)
elaborazione di manuali di corretta prassi “per il controllo dei pericoli
nella produzione primaria di mangimi”, quali: controllo di micotossine, metalli
pesanti, uso di acqua, residui organici e di fertilizzanti; uso corretto dei
prodotti fitosanitari, biocidi, medicinali veterinari ed additivi; eliminazione
di animali morti, rifiuti e scarti; preparazione, immagazzinamento e
rintracciabilità delle materie prime nei mangimi; misure di protezione per
prevenire malattie contagiose trasmissibili ad animali; metodi per assicurare
che prodotto preparato, confezionato, immagazzinato in condizioni igieniche
appropriate; corretta tenuta dei registri.
Per operazioni
diverse dalle precedenti, compreso uso in azienda nella preparazione di mangimi
di additivi o premiscele, occorre seguire seguenti prescrizioni /Allegato I al
Reg. CE 183/05):
-
progettazione, costruzione, dimensioni impianti ed attrezzature debbono
consentire adeguata pulizia e disinfezione (Macchine a contatto con mangimi
asciugate ogni volta), evitare contaminazione che può pregiudicare sicurezza e
qualità dei prodotti, bilance e strumenti di misurazione e miscelatori idonei
per gamma di pesi o volumi da misurarsi ed in grado di produrre miscele
omogenee
-
locali dotati di adeguata illuminazione, con impianti di scarico e concepiti in modo da evitare rischio di
contaminazione dei mangimi
-
stabilimenti destinati a trasformazione di oli vegetali greggi a
trattamento oleochimico di acidi grassi, o produzione di biodiesel, o
miscelazione di grassi (miscelazione di oli greggi, oli raffinati, grassi
animali, oli recuperati di industria alimentari) sono soggetti al riconoscimento
-
acqua usata nella produzione mangimi idonea, mentre acque piovane, acque
luride, acque reflue smaltite in modo da garantire non influenza su sicurezza e
qualità dei mangimi
-
finestre ed aperture predisposte in modo da evitare parassiti e polveri, mentre
pareti e soffitti concepiti in modo da evitare accumulo di sporco e di condensa
-
personale sufficiente e competente nella fabbricazione dei mangimi
(predisporre organigramma, in cui definite qualifiche e responsabilità dei vari
addetti, compreso responsabile delle produzioni)
-
fasi della produzione attuate secondo procedure prestabilite, adottando
“misure tecniche ed organizzative per evitare o ridurre al minimo gli errori”
(Eseguire controlli durante fabbricazione)
-
evitare presenza di mangimi proibiti o sostanze indesiderabili o altri
contaminanti per salute umana o degli animali, mentre “residui e materiali non
adatti come mangimi vanno isolati ed identificati” (Adottare misure efficaci di
controllo e rintracciabilità dei prodotti). In particolare stabilimenti
miscelazione di grassi debbono tenere separati prodotti destinati ad
alimentazione animali da quelli destinati a scopi diversi ed in etichettatura
evidenziare che tali prodotti destinati ad alimentazione di animali o ad altri
scopi (Dichiarazione questa ultima non modificabile a seguito di successive
fasi della filiera)
-
designata persona qualificata per controllo della qualità da ottenere
anche tramite laboratorio interno adeguato e piano di autocontrollo
(evidenziare punti critici del processo di fabbricazione, frequenza del
campionamento, metodo di analisi) e di rintracciabilità delle materie prime nel
prodotto finale (Conservare documentazione e campioni delle materie prime
impiegate a disposizione Organi di controllo)
-
operatori del settore mangimi che immettono sul mercato grassi, oli e
prodotti da questi derivati destinati ad alimentazione animali, compresi
mangimi composti debbono far analizzare tali prodotti presso laboratori
accreditati per somme di diossine e PCB diossina e simili con seguenti
frequenze: 100% partite di olio di cocco greggio o di prodotti derivati da oli
vegetali (Esclusi glicerolo, lecitina, gomme) per partite di 1.000 t.; 1
analisi ogni 2.000 t. di grasso animale e prodotti derivati; 100% partite di
1.000 t. di olio di pesce ottenuto da olio di pesce greggio diverso da quello
raffinato o da prodotti della pesca di cui non si possiede dati su origine o da
sottoprodotti di origine ittica provenienti da stabilimenti produzione pesce o
da melù o olio di pesce decontaminato per mezzo di trattamento riconosciuto
secondo principi di HACCP; 100% partite di 1.000 t. di oli recuperati da
industria alimentare e grassi miscelati destinati ad alimentazione animale. Se
dimostrato che “consegna omogenea è più grande della dimensione massima della
partita campionata in modo rappresentativo allora risultati analisi del
campione opportunamente estratto e sigillato vanno considerati accettabili. Se
dimostrato che partita di prodotto o suoi componenti immessi nella attività di
trasformazione analizzati in precedenza, operatore del settore mangimi esentato
da analisi. Qualsiasi consegna di prodotti destinati ad alimentazione animale
accompagnata da prova che prodotti o relativi componenti sono stati analizzati
e sono conformi. Se dimostrato che partite entrate nel processo produttivo
analizzate non determinano aumento di contaminazione di diossina, operatore
esonerato da far analizzare prodotto finale. Laboratorio accreditato deve
comunicare risultati analisi ad operatore ed Autorità competente, qualora
superati limiti di diossina fissati (Operatore informa Autorità competente
affidate analisi a laboratorio di Paese Terzo). Requisiti in materia di test
per diossina rivisti entro 16/3/2014
-
mangimi trasformati tenuti separati dai vari componenti e da additivi
mediante idonei imballaggi da conservare in locali idonei, dove hanno accesso
solo personale autorizzato. Scarti contenuti al minimo per evitare formazione
di parassiti e temperature mantenute “quanto più basse possibili per evitare
condensa e deterioramento”
-
trasporto con mezzi idonei ed in modo da risultare sempre identificabili,
sempre puliti e disinfettati dopo ogni trasporto. Contenitori per stoccaggio e
trasporto di grassi miscelati, oli di origine vegetale o prodotti derivati
destinati ad alimentazione animali non utilizzati per trasporto di prodotti
diversi da questi e tenuti separati da qualsiasi altro carico se esiste
pericolo di contaminazione. Se uso separato impossibile occorre pulire bene
contenitore in modo da eliminare ogni treaccia di prodotto residuo. Grassi di
origine animale di categoria 3 destinati ad alimentazione animali immagazzinati
e trasportati in base a Reg. 1069/09
-
tenuta registri, in cui annotare dati relativi ad acquisto, produzione,
vendita corredati da documenti inerenti a processo di fabbricazione e risultati
dei controlli attuati (Obbligo per favorire rintracciabilità della partita
posta in circolazione in caso di reclamo), nonché documenti concernenti
additivi, premiscele, mangimi composti (Natura e quantità di additivi o
premiscele prodotti, nome ed indirizzo stabilimento dove additivi o premiscele
o mangime composto consegnato)
-
adozione sistema rapido di ritiro dei prodotti immessi nel circuito
distributivo in caso di reclami (tenuto apposito registro dei reclami) che
prima di essere reimmessi in circolazione sottoposti a nuovo controllo di
qualità.
In caso di operatore
che somministra ad animali mangimi prodotti direttamente in azienda, questo
deve rispettare manuale di buona pratica di alimentazione degli animali
(Allegato III al Reg. CE 183/05), comprendente:
-
ridurre al minimo possibilità di contaminazione degli alimenti da
pericoli di ordine fisico, biologico, chimico per animali al pascolo. Adozione
turni di riposo del pascolo per evitare ”contaminazione incrociata di tipo
biologico derivante dagli escrementi”;
-
stalla ed attrezzature per somministrazione mangimi sempre pulite con
prodotti adeguati, nonchè attuato sistema di prevenzione per impedire accesso
di parassiti ai “mangimi, lettiera, unità di bestiame” e di rimozione periodica
del letame, “scarti ed altre possibili fonti di contaminazione dei mangimi”;
-
mangimi stoccati lontani da prodotti chimici, con locali e contenitori
mantenuti puliti ed asciutti con idonee misure contro parassiti. Sementi
immagazzinate lontano dai mangimi e non accessibili ad animali, analogamente
per mangimi medicati destinati a specifiche categorie di animali;
-
sistema di distribuzione mangimi in modo da assicurare che vengano
inviati nella giusta dose agli animali (in particolare per mangimi medicati);
-
veicoli di trasporto mangimi ed attrezzature di somministrazione
regolarmente pulite (specie per mangimi medicati);
-
acqua deve essere in qualità e quantità idonea agli animali e distribuita
con mezzi sempre puliti;
-
impianti di somministrazione mangimi ed acqua progettati in modo da
ridurre al minimo la contaminazione di mangimi ed acqua;
-
responsabile preparazione e somministrazione degli alimenti deve
possedere “necessarie abilità, conoscenze e competenze”
Se invece allevatore
compra da terzi il mangime somministrato agli animale deve rispettare requisiti
Allegato I al Reg. 183/05
Operatori del
settore mangimi, oltre a rispettare disposizioni di cui sopra debbono:
1)
notificare a Servizio Veterinario Regionale “qualsiasi stabilimento che
sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione,
stoccaggio, trasporto o distribuzione dei mangimi”, fornendo altresì
informazioni aggiornate in merito a “ogni cambiamento significativo intervenuto
nella attività ed eventuale chiusura dello stabilimento esistente”. Regione
tiene uno o più registri degli stabilimenti
2)
chiedere riconoscimento a Ministero della Salute degli stabilimenti che
procedono a fabbricazione e/o commercializzazione di additivi per mangimi
(Additivi di tipo nutrizionale, zootecnico, organolettico), o premiscele
preparate utilizzando additivi zootecnici (Antibiotici, coccidiostatici,
istomonostatici, stimolatori della crescita) e nutrizionali, o mangimi composti
per fabbisogno esclusivo della propria azienda, o per la commercializzazione,
utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi.
Riconoscimento anche per trasportatori. Riconoscimento concesso previa
ispezione impianti (Non richiesto sopralluogo per imprese che “svolgono solo attività
di intermediazione e non detengono i prodotti nei loro locali”. Sufficiente che
queste imprese presentano dichiarazione a Regione che mangimi immessi nel
mercato soddisfano requisiti CE) che debbono rispondere a requisiti di cui
sopra
3)
soddisfare criteri microbiologici specifici
4)
adottare procedure idonee per raggiungere obiettivi specifici
5)
rifornirsi ed utilizzare solo mangimi prodotti da stabilimenti registrati
e/o riconosciuti
6)
adottare sistemi di controllo HACCP imperniati su:
Criteri HACCP fissati da Ministero della Salute, in relazione a natura e
dimensione impresa. Procedure semplificate ammesse per piccole imprese
Se apportate modifiche al prodotto o processo di produzione,
trasformazione, stoccaggio, distribuzione, operatori “apportano necessari
cambiamenti” a sistema di controllo HACCP.
Operatore può usare “tali manuali su base volontaria”.
Manuali nazionali nel settore dei mangimi elaborati in collaborazione con
rappresentanti del settore e tenendo conto dei codici di corretta prassi,
verificando che “il loro contenuto risulti funzionale ai settori cui sono
destinati e costituiscono uno strumento atto a favorire osservanza delle
disposizioni comunitarie”. Manuali nazionali trasmessi alla Commissione CE, che
del resto, con analoga procedura, può elaborare propri manuali per pubblicarli
su GUCE
7)
predisporre un sistema efficace di garanzia finanziaria, in grado di
coprire i “costi totali di cui gli operatori potrebbero essere ritenuti
responsabili in diretta conseguenza del ritiro dal mercato, trattamento e/o
distruzione di qualsiasi mangime, animale o alimento ad esso riconducibile”. In
altri termini garanzie servono a coprire eventuali violazioni della normativa
sui mangimi addebitata agli operatori del settore
Importazioni di
mangimi da Paesi Terzi possono avvenire solo se:
a)
Paese Terzo figura in elenco autorizzato CE;
b)
stabilimento di invio del mangime figura in elenco degli stabilimenti
autorizzati CE;
c)
mangime prodotto nello stabilimento in elenco soddisfa i requisiti
prescritti da CE o “condizioni che la Comunità riconosce come equivalenti a
ciò”;
d)
mangime munito di certificato di importazione.
Esportazione di
mangimi, compresi quelli per animali non destinati alla produzione di alimenti,
avvengono nel rispetto delle presenti disposizioni.
CE può:
a)
apportare modifiche alla normativa in questione a seguito di
“elaborazione di codici di corretta prassi”, esperienze tratte dall’attuazione
dei manuali HACCP, sviluppi tecnologici, nuove valutazioni di rischio,
definizione di obiettivi in materia di sicurezza dei mangimi;
b)
concedere deroghe agli Stati membri nell’applicazione di norme sui mangimi
purchè “non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi”. Commissione CE,
prima di prendere decisioni, acquisisce parere di Autorità europea per la
sicurezza alimentare.
Stati membri
provvedono ad applicare normativa ed a fissare “sanzioni effettive,
proporzionate, dissuasive” in caso di violazioni rilevate da notificare a
Commissione CE entro 8/2/2007
Sanzioni:
Operatori del
settore mangimi non possono operare senza registrazione o senza riconoscimento.
Se stabilimento non soddisfa più requisiti CE: sospensione riconoscimento o
registrazione fino a 1 anno. Dopo tale periodo, se requisiti non ripristinati:
revoca riconoscimento o registrazione.
Se stabilimento
cessa attività, o non soddisfa condizioni di operatività per almeno 1 anno, o
rilevate gravi irregolarità, od arresto ripetuto della produzione, od operatore
“non in grado di fornire garanzie adeguate per la produzione futura”: revoca
riconoscimento o registrazione