DISCIPLINA PESCA MOLLUSCHI BIVALVI (D.M. 21/7/98; D.G.R.M. 17/9/02)  (pesca25)

Soggetti interessati:

Consorzi di pescatori riconosciuti da MI.P.A. che intendono eseguire pesca molluschi bivalvi, con attrezzi diversi da quelli da traino

Iter procedurale:

Chiunque intende esercitare attività di centro spedizione e centro depurazione dei molluschi bivalvi vivi invia domanda di riconoscimento in bollo (Modello riportato su BUR 108/02) a Servizio Veterinario Regionale, tramite ASL, allegando:

1)       certificato di iscrizione a Camera di Commercio;

2)       planimetria impianto in scala 1:100 evidenziando linee di produzione, servizi igienici, rete idrica degli scarichi;

3)       relazione tecnico-descrittiva degli impianti e ciclo di lavorazione evidenziando modalità approvvigionamento idrico, smaltimento rifiuti solidi e liquidi, emissioni in atmosfera;

4)       autorizzazione Comune allo scarico acque reflue;

5)       autorizzazione ASL idoneità a consumo umano delle acque usate o esito analisi attestante requisiti di potabilità eseguite da laboratorio pubblico;

6)       ricevuta versamento per spese di riconoscimento Centro;

7)       protocollo per esecuzione controlli analitici su acque ed individuazione laboratori di analisi;

8)       individuazione responsabile buone pratiche di lavorazione;

9)       indicazione possesso di un proprio laboratorio interno per esecuzione controlli analitici.

ASL esegue entro 30 giorni istruttoria domanda, anche tramite sopralluogo, ed invia entro 10 giorni successivi documenti originali con proprio parere favorevole a Servizio Veterinario Regionale, affinché questo emetta decreto di riconoscimento con relativo numero di identificazione.

Consorzio chiede a MI.P.A. autorizzazione per propri associati alla pesca dei molluschi bivalvi aventi dimensione minima fissata nel D.P.R. 1639/68 (Ammessa tolleranza inferiore a 10% del pescato)

MI.P.A. rilascia autorizzazione limitatamente ad acque del compartimento di iscrizione della nave e può consentire trasferimento autorizzazione ad altre navi, purché:

-          avente caratteristiche tecniche idonee a pesca molluschi bivalvi;

-          precedente nave ritirata da pesca per demolizione, vendita all'estero, cambio destinazione uso. Vietato impiegare tali navi nella pesca, salvo che negli impianti di acquacoltura;

-          se nave appartenente ad altro armatore, questi risulti iscritto da almeno 3 anni nel registro e operi nello stesso compartimento marittimo.

Per il compartimento marittimo di Ancona rilasciate 73 autorizzazioni fino a 31 Dicembre 2008 per la pesca delle vongole con draga idraulica, 83 nel compartimento di S. Benedetto del Tronto.

Titolari autorizzazione inviano a Consorzio, entro giorno 5 di ogni mese, dichiarazione statistica conforme a modello riportato su G.U. 180/98. Dati inviati aggregati da Consorzio ed inviati a MI.P.A. nei 10 giorni successivi.

Consorzio determina:

1)       orario di uscita delle navi da porto (Nel periodo Aprile-Settembre tra le ore 5 e 7) con sospensione attività nei giorni di sabato, domenica, festivi nel periodo 1 Ottobre - 31 Marzo; sabato, domenica, festivi, giorno fissato da Consorzio nel periodo 1 Aprile - 30 Settembre

2)       fermo tecnico pesca delle vongole almeno per 2 mesi, compresi tra Aprile e Settembre. Fermo tecnico da 1 Aprile a 30 Settembre per cannolicchi, da 1 Aprile a 30 Aprile per telline, da 1 Giugno a 31 Luglio per tartufi

3)       divieto di pesca di telline, tartufi, vongole verace con draga idraulica. Utilizzo nella pesca della vongola del rastrello a piedi e da natante o con attrezzi da traino ammesso solo oltre 0,5 miglia da limite concessione (300 m. nel periodo di raccolta del seme di vongola). Pesca molluschi bivalvi con draga idraulica eseguita solo in acque profonde almeno 3 m. (Esclusi cannolicchi). Vietato uso di motore ausiliare per la pompa asservita alla draga e nel mare Adriatico del rastrello da natante

4)       pescato massimo giornaliero per unità fissato in: 600 kg. (150 kg. in caso uso di rastrelli) per vongole; 100 kg. per vongole veraci; 300 kg. per cannolicchi; 100 kg. per tartufi; 350 kg. per fasolari; 100 kg. per telline; 300 kg. per cozze pelosi, mussoli, canestrelli

5)       punto di sbarco del pescato per verificarne peso

6)       eventuale richiesta a MI.P.A. di consentire pesca anche ad unità iscritte in compartimenti marittimi contigui

7)       caratteristiche degli attrezzi nella pesca dei molluschi bivalvi. Se questi non conformi, consorzio procede a sospensione attività di pesca per unità irregolari.

Consorzio invia domanda di aiuto a MI.P.A., allegando relazione attestante interventi effettuati o previsti. Contributo anticipato per 50%, mentre saldo dietro invio relazione finale e documenti contabili.