COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI PESCA (Reg.
104/00, 1224/09; D.M. 14/1/05, 25/7/05, 10/1/11, 25/7/13) (pesca21)
Soggetti
interessati:
Imprenditore
ittico (titolare di licenza che esercita professionalmente in forma singola od
associata attività di pesca), operatore ittico (cioè persona fisica o giuridica
che gestisce o detiene impresa che svolge attività di produzione,
trasformazione, commercializzazione, distribuzione vendita al dettaglio di
prodotti di pesca ed acquicoltura), Organizzazioni produttori riconosciute,
titolari centri di raccolta, titolari centri di vendita all’asta pubblica di
prodotti di pesca/acquicoltura dotati di numero di riconoscimento veterinario,
primi acquirenti (operatori che acquistano prodotti della pesca messi in prima
vendita), trasportatori prodotti della pesca di origine CE, quali:
-
pesci di mare:
Passera di mare, tonni bianchi o alalunga, tonni rossi, tonni obesi, aringhe,
merluzzi bianchi, sardine, eglefini, merluzzi carbonari, merluzzi gialli,
sgombri, suri, spinaroli, gattucci, scorfani del nord, merlani, melù, molve,
acciughe, naselli, rombi gialli, pesci castagna, rane pescatrici, limande,
sogliole limande, merluzzi francesi, boghe, menole, gronghi, caponi, cefali,
razze, passere pianuzze, sogliole, pesci sciabola
-
crostacei, presentati
vivi, freschi, refrigerati o cotti nell'acqua o al vapore: Gamberetti grigi,
gamberelli boreali, granciporri, scampi
-
cefalopodi:
seppie
Esclusi
imprenditori ittici che vendono direttamente dal peschereccio al consumatore
finale (chiunque non utilizzi prodotto di pesca ed acquicoltura nell’ambito di
operazione od attività di impresa settore agroalimentare) piccole quantità di
prodotti (Valore di mercato inferiore a 20 €/giorno/acquirente)
Iter
procedurale:
CE
fissa norme comuni di commercializzazione dei prodotti della pesca ed
acquacoltura relative a classificazione in categorie di qualità, dimensioni o
peso, imballaggio, presentazione, etichettatura.
A
partire da 1 Gennaio 2002, consumatore nella vendita al dettaglio deve
conoscere:
1) denominazione commerciale e scientifica della specie.
MI.P.A.F., con D.M. 25/7/05 pubblicato su G.U. 181/05, riportato elenco
denominazioni delle specie ittiche di interesse commerciale che dovranno essere
applicate tutti i prodotti e confezioni a
partire da 5/8/06, nonché predispone banca dati contenente tali
denominazioni
2) metodo di produzione (pescato, pescato in acque dolci,
allevato a cui eventualmente aggiungere “prodotto di acquacoltura”)
3) zona di cattura o di allevamento. Se prodotto pescato
in mare riportare dicitura: Zona FAO 21 per Atlantico nord-occidentale; Zona
FAO 27 per Atlantico nord-orientale; Zona FAO III D per Mar Baltico; Zona FAO
31 per Atlantico centro-occidentale; Zona FAO 34 per Atlantico
centro-orientale; Zona FAO 41 per Atlantico sud-occidentale; Zona FAO 47 per
Atlantico sud-orientale; Zona FAO 37.1, 37.2, 37.3 per Mediterraneo; Zona FAO
37.4 per Mare Nero; Zona FAO 51 e 57 per Oceano Indiano; Zona FAO 61, 67, 71,
77, 81, 87 per Oceano Pacifico; Zona FAO 48, 58, 88 per Atlantico. Per prodotti
pescati in acque dolci indicazione Stato membro. Per prodotti di allevamento
indicazione Stato membro o Paese Terzo dove realizzata fase finale produzione.
Ammessa zona di cattura o di allevamento più dettagliata se riconosciuta.
In
caso vendita miscugli specie diverse riportare nome commerciale, metodo
produzione, zone di cattura “per ciascuna specie presente nel miscuglio”. Se
miscuglio dovuto a stessa specie ma ottenuta con metodi diversi di produzione o
provenienti da diverse zone di cattura ad allevamento evidenziare per ogni
specie, solo elementi diversi.
Tali
informazioni dovranno essere disponibili al consumatore in ogni fase del
circuito commerciale. In caso di prodotto confezionato denominazioni
obbligatorie riportate su etichettatura, imballaggio, documenti commerciali (v.
Fattura) dove possibile riportare anche numero lotto del prodotto.
Prodotti
del pescato venduti tenendo conto:
-
grado di
freschezza, riportato per singole categorie di prodotto. Partita omogenea per classe
di freschezza (Piccole partite possono non essere omogenee, ma classificate
nella categoria più bassa). Elemento da riportare in etichetta. Pesci, selaci,
cefalopodi, scampi classificati in:
1) categoria extra se "privi di segni di pressione o
scorticature, sudiciume, o forte decolorazione";
2) categoria A se privi di sudiciume o forte
decolorazione con "proporzione minima recante leggeri segni di pressione o
scorticature superficiali";
3) categoria B se privi di sudiciume o forte
decolorazione con "proporzione minima recante segni di pressione o
scorticature superficiali più importanti". Tali prodotti esclusi da aiuti
CE;
4) gamberetti classificabili solo in categoria Extra,
mentre per scampi inserita categoria E.
Granchi non hanno classi di freschezza,
ma venduti solo interi.
Per classificazione si procede a
valutazione "presenza parassiti visibili e loro eventuale incidenza
negativa su qualità
del prodotto"
-
categoria di
calibro, cioè peso e numero/kg. (Gamberetti e granciporri in base a lunghezza
del carapace). Ogni partita omogenea per calibro. Piccole partite possono non
essere omogenee, ma classificate "nella categoria di calibro meno
vantaggiosa". Elemento riportato su etichetta insieme a peso netto
complessivo della partita. Operazioni di classificazione eseguite da esperti
delle Associazioni pescatori, i cui nominativi comunicati a Commissione CE.
Pesci
pelagici classificati nelle diverse categorie di freschezza e calibro in base a
campioni rappresentativi. Nel caso di gamberetti o granchi da immettere sul
mercato locale, possibile ottenere deroghe a taglie minime.
Pesci
vivi, freschi, refrigerati, congelati, filetti di pesce, pesci secchi, salati o
in salamoia, pesci affumicati, crostacei e molluschi venduti al dettaglio solo
se recano seguenti indicazioni:
-
denominazione
commerciale della specie. M.I.P.A.F. con D.M. 25/7/2005, pubblicato su G.U.
181/05, riportato elenco delle denominazioni delle specie ittiche di interesse
commerciale, che dovranno essere applicate su tutti i prodotti freschi,
refrigerati, congelati e sulle confezioni a partire da 5/8/2006 “a prescindere
dalla loro origine ed anche qualora tali prodotti siano offerti alla vendita in
confezioni preimballate”.
-
metodo di cattura
od allevamento praticato,
-
zona di cattura.
Esclusi
prodotti di acquicoltura e piccoli quantitativi di pesca venduti direttamente
da pescatore a consumatore.
Prodotti
della pesca importati vengono commercializzati se riportato su imballaggio:
Paese di origine, denominazione scientifica e commerciale del prodotto, modo di
presentazione, categoria di freschezza e calibro, data classificazione, peso
netto (in kg.) dei prodotti contenuti nell'imballaggio, data spedizione,
generalità speditore.
Stato
membro esegue controlli su regolare esecuzione operazioni di classificazione.
Vendita
prodotto solo se rispettate norme comuni fissate. Stato membro comunica
Organismo di controllo che verifica rispetto norme in tutte le fasi della
commercializzazione e trasporto ed applica sanzioni in caso di inadempienza.
MI.P.A.F.
con D.M. 10/11/2011 definisce adempimenti validi
da 1/1/2012 connessi a tracciabilità e registrazione a carico di operatori
responsabili di acquisto, vendita, magazzinaggio, trasporto di partite prodotti
della pesca, connessi ad adozione sistemi di:
1)
tracciabilità in
grado di assicurare che “tutte le partite dei prodotti della pesca ed
acquicoltura siano rintracciabili in tutte le fasi della produzione,
trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta del prodotto dalla
vasca di stabulazione o bacino di allevamento o gabbia a mare, alla vendita al
dettaglio (cioè consegna a consumatore finale, compresi ristoranti, mense di
aziende e istituzioni, negozi, centri di distribuzione per supermercati, punti
vendita ad ingrosso). A tal fine tutti i prodotti di pesca ed acquicoltura
divisi in partite (cioè “quantitativi di determinate specie di stessa
presentazione provenienti da stessa zona geografica e stesso peschereccio o
gruppo di pescherecci o sito di acquicoltura”) prima della vendita
2)
registrazione.
Operatori che acquistano prodotti della pesca messi in prima vendita sono
tenuti a registrarsi tramite portale www.politicheagricole.gov.it
secondo modalità fissate da MI.P.A.F. (Esclusi acquirenti di prodotti della
pesca in entità inferiore a 30 kg. non immessi poi sul mercato ma destinati
solo a consumo privato). Cessione prodotti della pesca solo a centro vendita
all’asta registrato o ad acquirente registrati o Organizzazioni produttori
3)
dichiarazioni di
assunzione in carico da parte di operatori che acquistano ai fini di successiva
vendita prodotti della pesca con fatturato annuo inferiore a 200.000 €, nonché
responsabili di prima immissione sul mercato di prodotti della pesca sbarcati
in Stato membro. Dichiarazione inviata entro
48 ore da completamento di sbarco tramite sezione portale www.politicheagricole.gov.it o
in forma cartacea ad Autorità marittima presso il cui territorio si ha
assunzione in carico (Nel caso fatturato superiore a 200.000 € entro 24 ore) secondo modalità fissate
da MI.P.A.F.
4)
trasmissione note
di vendita da parte di acquirenti registrati, centri vendita all’asta,
Organizzazioni produttori aventi fatturato inferiore a 200.000 €, nonché
responsabili di 1° immissione sul mercato di prodotti sbarcati in Italia entro 48 ore (24 ore in caso di fatturato annuo superiore a 200.000 €) in formato
elettronico (portale www.politicheagricole.gov.it)
o cartaceo ad Autorità marittima, competente per luogo di sbarco secondo
modalità fissate da MI.P.A.F. Esonerati acquirenti di prodotti ittici di
quantità inferiori a 30 kg. non immessi poi sul mercato ma destinati solo al
consumo privato
5)
trasmissione di
documento di trasporto da parte di operatore del trasporto di prodotti della
pesca in luogo diverso da quello di sbarco per cui non presentata nota di
vendita o dichiarazione di assunzione in carico entro 48 ore da carico del prodotto ad Autorità marittima
competente per luogo di sbarco. Esonerati da tale obbligo, trasportatori che:
·
presentano
dichiarazione di sbarco indicante quantitativi trasportati;
·
se documento di trasporto
trasmesso per via elettronica ad Autorità marittima competente prima di inizio
del trasporto (In tal caso non necessario che documento accompagni prodotto
durante viaggio);
·
prodotti della
pesca trasportati nell’ambito di area portuale o in raggio inferiore a 20 km.
da luogo di sbarco
Soggetti
che effettuano vendita al dettaglio e somministrazione prodotti della pesca per
consumo sul posto nei locali di esercizio o in superficie attrezzata aperta al
pubblico possono avvalersi della facoltà di indicare attestazione di origine,
cioè applicare dicitura “prodotto italiano” (Prodotto proveniente da attività
di pesca professionale esercitata da pescherecci battenti bandiera italiana
nelle aree GSAs riportate in Allegato a D.M. 25/7/2013 pubblicato su G.U.
185/13, o proveniente da impianti di acquicoltura in acque dolci, salmastre o
marine del territorio nazionale) o altre indicazione relativa ad origine
italiana o “zona di cattura più precisa di quella obbligatoria da riportare in
etichetta e in qualsiasi informazione fornita per iscritto a consumatore
finale”, purché:
-
acquistati
prodotti direttamente da imprese di pesca, anche cooperative o Organizzazioni
produttori che annotano nei registri “denominazione della GSAs di cattura” o da
impresa di acquicoltura di provenienza del prodotto e rilasciano nota di
vendita (Modello Allegato C di D.D. 155 del 28/12/2011);
-
informazioni
relative a “prodotto italiano” o altre indicazioni circa origine italiana o
zone di cattura corrispondono con dati risultanti da dichiarazioni relative a
catture e sbarchi rese da imprese da pesca, nonché dati da trasmettere tramite
sistema di controllo dei pescherecci via satellite. Nel caso di Organizzazioni
produttori informazioni debbono corrispondere con dati risultanti da dichiarazioni
di assunzione in carico (Modello Allegato B di D.D. 155 del 28/12/2011);
-
fornite
informazioni circa provenienza nazionale del prodotto acquistato da imprese di
acquicoltura attraverso prescritte registrazioni;
-
riportate
informazioni circa attestazione di origine dei prodotti della pesca acquistati
presso imprese di pesca, Organizzazioni produttori, imprese di acquicoltura su
documenti commerciali previsti da normativa vigente.