ORGANIZZAZIONI
PRODUTTORI PESCA (Reg. 1379/13, 1418/13, 1419/13) (pesca06)
Soggetti interessati:
Organizzazione produttori (OP) di
pesca ed acquicoltura:
a)
costituita da gruppi di pescatori che dispongono di
prodotti della pesca od acquicoltura in 1 o più Stati membri, anche tenendo
conto situazione specifica di piccoli produttori;
b)
persegue obiettivo nel caso di OP pesca di:
Perseguire nel
caso di OP di acquicoltura obiettivi di:
OP pesca ed
acquicoltura da perseguire inoltre almeno 2 dei seguenti obiettivi:
OP possono
inoltre perseguire ulteriori obiettivi complementari
Associazione di Organizzazioni di
produttori (AOP):
a)
costituita su iniziativa di OP riconosciute in 1 o più
Stati membri;
b)
persegue seguenti obiettivi realizzare in modo efficace
e sostenibile ogni obiettivo di OP aderente, nonché coordinare e sviluppare
attività di interesse comune per OP aderenti
Organizzazione interprofessionale
(OI):
a)
costituita su iniziativa di produttori pesca ed
acquicoltura in uno o più Stato membro;
b)
persegue obiettivo di migliorare coordinamento e
condizioni di messa a disposizione di prodotti di pesca ed acquicoltura sul
mercato CE .
Iter procedurale:
OP, AOP, OI invia domanda di
riconoscimento a Stato membro, allegando:
a)
statuto di OP, AOP, OI
b)
regole di funzionamento interno di Organizzazione che
debbono prevedere:
-
rispetto da parte di aderenti di norme adottate da
Organizzazione in materia di sfruttamento, produzione, commercializzazione dei
prodotti di pesca;
-
assenza di discriminazioni tra aderenti, in particolare
per nazionalità e luogo di stabilimento;
-
imposizione di contributo finanziario ad aderenti per
finanziamento di Organizzazione;
-
funzionamento democratico che consenta ad aderenti di controllare
decisioni di Organizzazione;
-
applicazione di sanzioni “effettive, dissuasive e
proporzionate” in caso di inosservanza di obblighi stabiliti da regolamento
interno di Organizzazione (v. mancato pagamento di contributi finanziari);
-
definizione di regole relative ad immissione di nuovi
aderenti od esclusione di questi;
-
definizione di regole contabili e di bilancio
necessarie per gestione Organizzazione;
c)
nomi delle persone delegate ad agire per none e per
conto Organizzazione;
d)
prova che:
-
Organizzazione Produttore o Associazione Organizzazione
Produttore:
Ø
osserva principi di cui sopra e rispetto norme
adottate per loro applicazione;
Ø
svolge attività economica sufficiente nel
territorio di Stato membro interessato o su parte di esso, in termini di numero
di aderenti o volume di produzione commercializzate;
Ø
siano dotate di personalità giuridica, stabilita
con propria sede nello Stato membro;
Ø
siano in grado di perseguire obiettivi riportati
in premessa;
Ø
osservano norme di concorrenza fissate da CE;
Ø
non abusano di posizione dominante su
determinati territori;
Ø
forniscono informazioni dettagliate e pertinenti
relative ad aderenti, governance, fonti di finanziamento;
-
Organizzazione Interprofessionale:
Ø
osserva principi di cui sopra e rispetta norme
adottate per loro applicazione;
Ø
rappresenta parte significativa di attività di
produzione e di 1 o entrambe le attività di trasformazione e
commercializzazione di prodotti di pesca ed acquicoltura o prodotti trasformati
a base di prodotti di pesca o acquicoltura;
Ø
non svolge direttamente attività di produzione,
trasformazione, commercializzazione prodotti di pesca ed acquicoltura o
prodotti trasformati a base di prodotti di pesca od acquicoltura;
Ø
sia dotata di personalità giuridica e con sede
legale nel proprio territorio;
Ø
sia in grado di realizzare obiettivi riportati
in premessa;
Ø
tenga conto di interesse dei consumatori;
Ø
non ostacola buon funzionamento di OCM;
Ø
rispetta norme di concorrenza fissata da
CE;
e)
dettaglio attività svolte da OP, AOP, OI, in
particolare per settore di attività e prodotti di pesca ed acquicoltura, per
cui richiesto riconoscimento.
Entro 3 mesi da ricevimento domanda, Stato membro informa OP, AOP,
OI circa sua decisione di riconoscimento o meno (Motivazione diniego), previa
verifica possesso dei requisiti di cui sopra.
OP, AOP, OI riconosciute prima di 29/12/2013 con precedente
normativa debbono conformarsi a nuove disposizioni.
Nello svolgimento dei propri
compiti, OP, AOP, OI i cui aderenti sono di diversi Stati membri sono tenuti a rispettare
disposizioni che regolano attribuzione possibilità di pesca fra Stati membri.
Stato membro effettua periodici
controlli per verificare che OP, AOP, OI rispettano condizioni per
riconoscimento. In caso di mancata conformità, Stato membro comunica intenzione
e motivi di revoca riconoscimento, affinché OP, AOP, OI possa presentare entro 2 mesi proporre osservazioni. Se
OP, AOP, OI dispone di aderenti in diversi Stati membri occorre definire
rapporti di collaborazione amministrativa tra questi al fine dei controlli.
Commissione può svolgere
direttamente controlli ed eventualmente chiedere a Stato membro di revocare
riconoscimento di OP, AOP, OI
Stato membro comunica entro 2 mesi a Commissione per via
elettronica, decisioni relative a concessione o revoca di riconoscimento
(Modello riportato in Allegato II a Reg. 1419/13 pubblicato su G.U.CE 353/13) e
ne vengono rese pubbliche.
Stato membro può decidere che
norme approvate da OP siano vincolanti per
periodo da 2 a 12 mesi, anche per produttori non aderenti ad OP che
commercializzano prodotti in zone dove OP è rappresentativa, purché:
a)
OP costituita da
almeno 1 anno e rappresentativa di produzione e commercializzazione,
compreso eventualmente settore di piccola pesca e pesca artigianale (Almeno 55%
del prodotto in questione commercializzato da OP nell’anno precedente in zona
dove si intende estendere norme; percentuale ridotta a 40% per OP di
acquicoltura) e presenti domanda specifica ad Autorità nazionali competenti;
b)
norme da estendere riguardano: adeguamenti produzione
ad esigenze mercato; concentrazione offerta di prodotto; promozione prodotti di
pesca ed acquicoltura; pianificazione e gestione collettiva attività di pesca;
riduzione al minimo di catture indesiderate; promozione attività di acquicoltura
sostenibile; raccolta dati su vendite e previsioni di produzione di tipo
ambientale; pianificazione e gestione di attività di acquicoltura; promozione
prodotti di acquicoltura;
c)
rispettate norme in materia di concorrenza fissate da
CE.
Stato membro può decidere che
alcuni accordi o pratiche approvate da OP possono essere vincolanti fino a 3 anni in 1 o più zone
specifiche, anche per OP come aderenti, purché:
a)
si copre almeno 65% di attività svolte in almeno 2 dei
seguenti settori: produzione, trasformazione, commercializzazione del prodotto
in questione nell’anno precedente in zona oggetto di estensione e ne faccia
domanda ad Autorità nazionale;
b)
norme da estendere ad altre OP riguardano: redazione
contratti; promozione prodotti pesca ed acquicoltura; definizione norme più
restrittive di produzione e commercializzazione; miglioramento qualità e
conoscenza di produzione e mercato; realizzazione ricerche di mercato;
promozione presso consumatori di specie poco conosciute ma di elevato valore
nutritivo.
Se norme estese ad operatori non
aderenti, Stato membro può decidere che questi rendono conto ad OP, AOP, OI, di
parte o totalità, dei maggiori costi sostenuti da aderenti per estendere norme
ai non aderenti.
Stati membri notificano a
Commissione, almeno 2 mesi prima di
entrata in vigore di estensione
norme a tutti i produttori od operatori in determinata zona. Notifica deve
contenere: nome ed indirizzo di OP, AOP, OI; informazioni necessarie a
dimostrare che OP, AOP, OI è rappresentativa; norme da estendere; giustificazione
di estensione delle norme, suffragata da idonei dati; zona in cui si prevede di
rendere norme vincolanti; periodo di applicazione estensione norme; data di
entrata in vigore. Commissione, entro 1
mese, adotta decisione che autorizza estensione se rispettate disposizioni
di cui sopra, rispettate norme in materia di concorrenza, estensione non
costituisce minaccia di libero scambio, non compromesso conseguimento obiettivo
di Politica Comune Pesca. Autorizzazione ad estensione norme può continuare ad
applicarsi dopo scadenza anche mediante tacito accordo, senza esplicito rinnovo
di autorizzazione, se Stato membro notificato a Commissione, almeno 1 mese prima di scadenza,
ulteriore termine di applicazione e Commissione autorizzato tale estensione o
non sollevato obiezioni entro 1 mese da
notifica. Ogni modifica prevista a norme rese obbligatorie per tutti i
produttori o operatori notificate a Commissione.
Commissione può effettuare
verifiche e revocare autorizzazione estensione norme se accertato mancato rispetto
di 1 o più requisiti previsti per autorizzazione, informandone Stato membro.
Ogni OP invia entro 28/2/2014 ad Autorità competenti
Stato membro piano di produzione e commercializzazione per principali specie
commercializzate, comprendenti:
a)
informazioni generali relative ad OP: nome, tipo,
codice identificazione, ubicazione, numero di aderenti, fatturato per specie,
volume di catture o raccolte per specie;
b)
programma di produzione per specie catturate o
allevate;
c)
strategia di commercializzazione comprendente qualità,
presentazione di offerta ad esigenza del mercato. Calendario di offerta e mezzi
in grado di garantire adeguatezza di offerta rispetto a esigenze di mercato in
termini di Autorità competente procedono ad approvazione piano di produzione entro 6 settimane da invio,
informandone subito OP Se Autorità competente non ritiene che piano possa
conseguire obiettivi di OP chiede a questa di presentare nuovo piano modificato
entro 2 settimane (Approvazione di
questo entro 4 settimane). In caso
nessuna comunicazione pervenuta da Autorità nazionale, piano si intende
approvato. OP può rivedere piano di produzione e commercializzazione e
sottoporlo ad approvazione di Autorità competente entro 4 settimane. Se Autorità competente ritiene che a seguito
revisione non più conseguiti obiettivi del piano, ma informa OP per apportarvi
modifiche entro 2 settimane
(Autorità approva piano modificato entro
4 settimane). Piani successivi
presentati almeno 8 settimane precedenti
a scadenza del precedente. Nel caso di nuove OP, piano presentato entro 8 settimane da riconoscimento
d)
misure da adottare per raggiungere obiettivi di OP;
e)
misure preventive specifiche di adeguamento di offerta
per specie che incentrano generalmente difficoltà commerciali nel corso di anno;
f)
misure di controllo e sanzioni applicabili ad aderenti
che contravvengono a disposizioni di programma, informandone subito OP
Se Autorità competente non
ritiene che piano possa conseguire obiettivi di OP chiede a questa di
presentare nuovo piano modificato entro
2 settimane (Approvazione di questo entro
4 settimane). In caso nessuna comunicazione pervenuta da Autorità
nazionale, piano si intende approvato. OP può rivedere piano di produzione e
commercializzazione e sottoporlo ad approvazione di Autorità competente entro 4 settimane. Se Autorità
competente ritiene che a seguito revisione non più conseguiti obiettivi del
piano, ne informa OP per apportarvi modifiche entro 2 settimane (Autorità approva piano modificato entro 4
settimane) Piani successivi presentati almeno
8 settimane precedenti a
scadenza del precedente. Nel caso di nuove OP, piano presentato entro 8
settimane da riconoscimento.
OP elabora relazione annuale
delle proprie attività nell’ambito del piano da inviare per approvazione ad
Autorità competente.
Commissione effettua verifiche
per accertare che OP rispetti piano approvato, altrimenti revoca di
riconoscimento.
OP possono beneficiare di
sostegno finanziario CE per ammasso prodotti di pesca riportati in Allegato II
a Reg. 1379/13 pubblicato su G.U.CE 354/13, purché:
a)
rispettate condizioni di ammasso fissate da CE;
b)
prodotti immessi sul mercato da OP senza riuscire a
trovare loro un acquirente al prezzo limite fissato da OP entro 31 Dicembre non superiore a 80% prezzo medio ponderato rilevato
per prodotto in questione nella zona di attività di OP nei 3 anni precedenti. Prezzo fissato tenendo conto: andamento
produzione e domanda; stabilizzazione prezzo di mercato; convergenza dei
mercati; redditi dei produttori; interesse dei consumatori. Stati membri
esaminate proposte di OP, determinano prezzi limite da applicare da parte OP e
li rende pubblici;
c)
prodotti soddisfano norme comuni di commercializzazione
fissate e siano di qualità adeguata per consumo umano;
d)
prodotti stabilizzati o trasformati ed immagazzinati in
serbatoi o gabbie, mediante: congelamento a bordo di pescherecci o in apposite
strutture a terra; salatura; essiccazione; marinatura; bollitura e
pastorizzazione ed eventuali altri processi (quali filettatura, taglio,
asportazione della testa);
e)
prodotti reintrodotti sul mercato dopo ammasso per
consumo umano in fase successiva;
f)
prodotti rimangono in ammasso per almeno 5 giorni
Entità aiuto:
OP possono
beneficiare di sostegno CE per:
a) adeguare produzione ad esigenze di mercato;
b) canalizzare offerta e commercializzazione di prodotti
dei loro aderenti;
c) promuovere prodotti di pesca ed acquicoltura dei loro
aderenti in modo non discriminatorio, attraverso certificazione dei prodotti
(denominazione di origine, marchi di qualità, specialità tradizionali
garantite, prodotti ottenuti con metodi9 sostenibili);
d) verificare che attività dei loro aderenti siano
conformi a norme stabilite da OP ed adottare misure per garantirne conformità;
e) promuovere programmi di formazione professionale e di
cooperazione al fine di incoraggiare giovani ad entrare nel settore;
f)
ridurre impatto
ambientale di pesca, anche mediante misure volte a migliorare selettività di
attrezzi da pesca;
g) promuovere uso di tecnologia di informazione e
comunicazione per migliorare commercializzazione e prezzi;
h) agevolare accesso di consumatori ad informazioni su
prodotti di pesca ed acquicoltura;
i)
pianificare e
gestire collettivamente attività di pesca di loro aderenti, fatta salva
organizzazione gestione di risorse biologiche marine da parte di Stati membri,
anche tramite sviluppo ed attuazione di misure volte a migliorare selettività
di attività di pesca e consulenza ad Autorità competenti;
j)
evitare e ridurre
al minimo catture indesiderate, partecipando ad elaborazione ed applicazione di
imprese tecniche e fare migliore uso possibile di catture indesiderabili di
stock commerciali senza creare mercato per catture inferiori a taglia minima di
riferimento per conservazione;
k) gestire ammasso temporaneo di prodotti di pesca;
l)
promuovere
attività di acquicoltura sostenibile, in termini di protezione ambientale,
salute e benessere di animali;
m) raccogliere informazioni su prodotti commercializzati,
comprese informazioni economiche su prime vendite e previsione di produzione;
n) raccogliere informazioni di tipo ambientale;
o) pianificare gestione di attività di acquicoltura dei
loro aderenti;
p) sostenere programmi per operatori professionisti volti
a promuovere prodotti di acquicoltura;
AOP possono beneficiare
di sostegno finanziario CE
OI possono
beneficiare di sostegno finanziario CE per:
a) redigere contratti tipo compatibili con normativa CE;
b) promuovere prodotti di pesca ed acquicoltura CE in modo
non discriminatorio, attraverso certificazione dei prodotti (denominazione di
origine, marchi di qualità, specialità tradizionali garantite, prodotti
ottenuti con sistemi sostenibili);
c) definire in merito a produzione e commercializzazione
prodotti di pesca ed acquicoltura, norme più restrittive rispetto a quelle
fissate da CE o Stato membro;
d) migliorare qualità, conoscenza, trasparenza di
produzione e mercato, svolgere attività di formazione e perfezionamento
professionale (in materia di qualità e tracciabilità e sicurezza alimentare) ed
incoraggiare iniziative di ricerca;
e) realizzare ricerche e studi di mercato e sviluppare
tecniche volte ad ottimizzare funzionamento del mercato, anche mediante
tecnologie di informazione e comunicazione, nonché raccogliere dati
socio-economici;
f)
fornire
informazioni e svolgere ricerche necessarie per garantire offerta sostenibile
di cui qualità, quantità e prezzo corrispondono ad esigenze di mercato ed
aspettative dei consumatori;
g) promuovere presso consumatori specie provenienti da
stock ittici, sostenibili con apprezzabile valore nutritivo e di cui non si fa
ampio consumo;
h) verificare che attività dei loro aderenti conformi a
norme stabilite da Organizzazione ed adottare misure in grado di garantirne
conformità