CONTRIBUTO ACQUISTO RIPRODUTTORI OVINI (L.R. 43/80; D.G.R.M. 22/4/13)  (ovica08)

Soggetti interessati:

Imprenditori agricoli, singoli ed associati, che posseggono allevamento ovino nelle Marche ed  intendono acquistare soggetti ovini da carne riproduttori miglioratori di sesso maschile e femminile di razza Fabrianese, Appenninica, Sopravissana e Merinizzata italiana, iscritti a Libro genealogico, provenienti da Centri genetici riconosciuti da MI.P.A.A.F., o da Centri di selezione con prove di adattamento al pascolo riconosciuti da Regione Marche (Femmine di razza ovina Fabrianese e Sopravissana proveniente da aziende qualificate come “moltiplicatrici”)

Iter procedurale:

Interessati presentano domanda di aiuto (Modello riportato su BUR 34/13) a Servizio Decentrato Agricoltura, in cui ricade allevamento impegnandosi:

1)       mantenere riproduttori in azienda per almeno 3 anni da data ingresso in stalla ed adibirli in questo periodo a monta pubblica o privata in azienda, salvo casi di forza maggiore (morte, infortunio, epizoozia, infertilità) certificati da Autorità veterinaria e comunicati a Regione entro 90 giorni, con sostituzione del capo entro 6 mesi;

2)       mantenere soggetto acquistato in selezione;

3)       consentire accesso a funzionari Regione per controlli;

4)       acquistare bestiame dopo invio domanda, comunque entro 12 mesi;

5)       rispettare rapporto indicativo di 1 ariete ogni 60 pecore.

Allegare a domanda:

-          dichiarazione di aver o meno percepito altri aiuti in regime “de minimis” (modello riportato su BUR 34/13);

-          originale o copia fattura acquisto debitamente quietanzata;

-          copia autentica certificato genealogico soggetto acquistato;

-          copia autentica certificato sanitario dell'animale rilasciato da Organi competenti.

Servizio verifica completezza domanda ed in particolare erogazione a richiedente di altri contributi in regime “de minimis”;

Servizio assegna priorità a:

1)       giovani allevatori con età inferiore a 40 anni;

2)       allevamenti biologici;

3)       cooperative agricole aventi tra attività principale anche allevamento di specie bovina, ovina, suina.

A parità di punteggio,l priorità assegnata ad allevatore più giovane

Servizio accerta che:

1)       corretta movimentazione entrata di animali acquistati i n Banca dati regionale di anagrafe;

2)       contributo concesso 1 sola volta nella vita dell’animale;

3)       acquisto eseguito entro 12 mesi da invio domanda.

Servizio Decentrato invia a Regione entro 15 Febbraio rendiconto su importi erogati anno precedente, comunicando informazioni relative ad andamento del presente provvedimento 

Entità aiuto:

Contributo pari a:

-          40% (50% per aziende ricadenti in zone montane e svantaggiate ai sensi Direttiva CE 268/75) per acquisto di ovini maschi e femmine di razza Fabrianese e Sopravissana;

-          40% per acquisto di ovini di razza Appenninica e Merinizzata italiana.

Contributo concesso 1 sola volta nella vita di animale fino ad un investimento massimo di 200 €/pecora da 6 a 18 mesi e 150 €/pecora fino a 6 mesi per un contributo massimo ammissibile pari a: 450 €/ariete, 100 €/pecore di età da 6 a 18 mesi (comunque femmine che hanno partorito), 75 €/pecora di età inferiore a 6 mesi di età.  IVA esclusa. Contributo massimo per azienda di 7.500 €

Contributi erogati nell’ambito del regime “de minimis” (15.000 € di aiuto nei 3 anni precedenti)

Nel caso di sostituzione dal contributo detrarre valore della vendita animale.