LATTE ALIMENTARE (Reg. 273/08; D.P.R. 54/97; D.Lgs. 175/11; Legge
169/89, 173/98, 204/04, 4/11; D.M. 26/3/92, 27/6/02, 24/7/03; Ord. 10/12/08,
12/11/11; Accordo Stato-Regioni 25/1/07, 20/3/08; D.G.R.M. 30/11/98,
26/5/08) (latte09)
Soggetti interessati:
Produttori, centri di raccolta,
industria trasformazione, consumatori di latte o latte alimentare ottenuto da
vacca, bufala, pecora, capra, anche di importazione avente seguente requisiti:
a)
punto di congelazione pari a quello medio constatato
per latte crudo in zone raccolta;
b)
massa superiore a 1.028 gr./litro rilevata per latte
con 3,5% di materia grassa a 20°C di temperatura;
c)
contenere almeno 3,5% tenore di materia grassa
(rapporto in massa di parti di materia grassa del latte su 100 parti di latte)
e 2,9% tenore di materie proteiche (rapporto in massa di parti proteiche di
latte su 100 parti ottenuto moltiplicando per 0,38 tenore totale di azoto del
latte espresso in percentuale su massa)
Latte alimentare
suddiviso in:
-
latte: ottenuto mediante 1 o più mungiture da
secrezione mammaria, senza alcuna aggiunta o sottrazione di componenti
naturali. Latte può subire trattamento senza modificarne composizione.
Denominazione latte arricchita da tipo, classe qualitativa, origine
utilizzazione prevista, trattamento fisico a cui sottoposto. Denominazione
latte seguita da specie animale da cui ottenuto se non proviene da bovino
-
latte pastorizzato: trattamento pastorizzazione
(temperatura oltre 71,2°C per 15 secondi) con sieroproteine non minori 11%,
prova della fosfatasi alcalina negativa, prova della perossidosi positiva dopo
pastorizzazione riportato subito a temperatura inferiore a 6°C, assenza di
germi patogeni, tenore in germi dopo incubazione per 5 giorni a 6°C pari a
5/ml;
-
latte fresco pastorizzato: trattamento pastorizzazione
entro 48 ore da mungitura con sieroproteine non inferiori a 14%, prova della
fosfatasi alcalina negativa, prova della perossidasi positiva. Scadenza non oltre 6 giorni da
trattamento termico;
-
latte fresco pastorizzato di alta qualità: latte di
stalla con determinate caratteristiche, sottoposto a pastorizzazione, con
sieroproteine non inferiori a 15,5%
Scadenza non oltre 6 giorni da trattamento termico;
-
latte fresco sottoposto a procedimento di microfiltrazione:
tecnica di filtrazione condotta durante unico trattamento termico attuato
tramite elementi filtranti esenti da cessioni ed aventi pori con luce media da
1,4 a 2 micron con applicazione di pressioni transmembranarie comprese tra 1 e
1,2 bar Scadenza non oltre 10 giorni da
trattamento termico;
-
latte sterilizzato a lunga conservazione: trattamento
di sterilizzazione in confezioni chiuse così da non presentare alterazioni dopo
15 giorni a temperatura di 30°C o dopo 7 giorni a temperatura di 55°C;
-
latte UHT a lunga conservazione: trattamento
sterilizzazione ad alta temperatura (Almeno 135°C in 1 secondo) così da non
presentare alterazioni dopo 15 giorni a temperatura di 30°C o dopo 7 giorni a
temperatura di 55°C (Tenore di germi aerobi o mesofili a 30°C <10, controllo
organolettico normale);
-
latte crudo: latte
non sottoposto a temperatura superiore a 40°C, né a trattamento
equivalente;
-
latte intero: latte sottoposto a trattamento termico
che per quanto riguarda tenore di materia grassa suddiviso in:
-
latte parzialmente scremato: latte sottoposto a
trattamento termico, avente tenore di materia grassa compreso tra 1,50% e
1,80%;
-
latte scremato: latte sottoposto a trattamento termico
avente tenore di materia grassa massimo di 0,50%. Latte sottoposto a
trattamento termico il cui tenore di materia grassa non corrisponde a valori di
cui sopra, considerato latte alimentare se tenore di materia grassa indicato in
confezione mediante dicitura “….% di materia grassa” e designato come latte
intero, latte parzialmente scremato, latte scremato;
-
latte parzialmente disidratato: prodotto liquido, con o
senza aggiunta di zuccheri, ottenuto mediante parziale eliminazione di acqua
dal latte, latte totalmente o parzialmente scremato, o da miscela di tali
prodotti, eventualmente con aggiunta di crema di latte o di latte totalmente
disidratato o di questi prodotti (Nel prodotto finito aggiunta di latte
totalmente disidratato inferiore a 25% estratto secco totale). Può essere
commercializzato come:
1)
latte concentrato ricco di grassi: latte parzialmente
disidratato contenente in peso almeno 15% di materia grassa e di 26,5% di
estratto secco totale;
2)
latte concentrato o latte intero concentrato: latte
parzialmente disidratato contenente in peso almeno 7,5% di materia grassa e 25%
di estratto secco totale;
3)
latte parzialmente scremato concentrato: latte
parzialmente disidratato contenente in peso tra 1% e 7,5% di materia grassa ed
almeno 20% di estratto secco totale;
4)
latte scremato concentrato: latte parzialmente
disidratato contenente meno di 1% di materia grassa ed almeno 20% di estratto
secco totale;
Tale
latte conservato mediante trattamento termico di sterilizzazione o trattamento
UHT
1)
latte concentrato zuccherato o latte intero concentrato
zuccherato: latte parzialmente disidratato con aggiunta di zucchero contenente
in peso almeno 8% di materia grassa e 28% di estratto secco totale;
2)
latte parzialmente scremato concentrato zuccherato:
latte parzialmente disidratato con aggiunta di zucchero, contenente in peso tra
1% e 8% di materia grassa ed almeno 14% di estratto secco totale;
3)
latte scremato concentrato zuccherato: latte
parzialmente disidratato con aggiunta di zucchero contenente in peso meno di 1%
di materia grassa ed almeno 24% di estratto secco totale.
Tale
latte conservato mediante aggiunta di zuccheri
-
latte totalmente disidratato: prodotto solido ottenuto
mediante eliminazione di acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente
scremato, dalla crema di latte, o da una miscela di tali prodotti con tenore di
acqua inferiore a 5%. Può essere commercializzato nelle seguenti tipologie:
a)
latte in polvere ricco di materia grassa o polvere di
latte ricco di materia grassa: latte disidratato contenente in peso almeno 42%
di materia grassa;
b)
latte in polvere, o latte intero in polvere, o polvere
di latte, o polvere di latte intero: latte disidratato contenente in peso tra
26% e 42% di materia grassa;
c)
latte parzialmente scremato in polvere, o polvere di
latte parzialmente scremato: latte disidratato contenente in peso tra 1,5% e
26% di materia grassa;
d)
latte scremato in polvere, o polvere di latte scremato:
latte disidratato contenente meno di 1,5% materia grassa.
Tale
latte conservato mediante disidratazione, mentre ammessa nella fabbricazione il
trattamento mediante lattosio in quantità aggiuntiva inferiore a 0,03% in peso
-
prodotti lattiero caseari derivati dal latte a cui
possono essere aggiunte nella fabbricazione sostanze che comunque “non
sostituiscono totalmente o parzialmente un qualsiasi componente del latte”,
quali: siero di latte; crema di latte o panna, birro, latticello, buteeroil,
caseina, grasso di latte anidro, formaggio, yogurt” (v. scheda “formag15”) .
Denominazione prodotti lattiero caseari usati anche insieme in caso di prodotti
composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un qualsiasi
componente del latte e latte o prodotti lattiero caseari costituisce componente
essenziale per quantità od effetto caratterizzante il prodotto. Per prodotti
diversi da quelli sopra indicati nessuna indicazione riferita a prodotti
lattiero caseari riportata in etichetta, documenti commerciali, materiale
pubblicitario, salvo per “prodotti la cui natura è chiara per uso tradizionale
e/o denominazione cui usate per descrivere qualità caratteristica del
prodotto”
Tipologie simili di latte
parzialmente o totalmente disidratato proveniente da altri Paesi CE debbono
avere i requisiti minimi riportati in Allegato II a D.Lgs. 175/11 pubblicato su
G.U. 257/11.
Per latte parzialmente o
totalmente disidratato presenza lattati inferiore a 300 mg/100 gr. di estratto
secco.
Esclusa:
1)
produzione di prodotti composti contenenti percentuale
latte inferiore a 50%, salvo gelati;
2)
vendita diretta da produttore a consumatore finale,
effettuata in azienda od in forma ambulante, o in locali intestati a stessa
ragione sociale, di latte crudo ottenuto da vacche e bufale in aziende indenni
da tubercolosi e brucellosi, o da pecore e capre in aziende indenni da
brucellosi;
3)
vendita diretta di prodotti a base latte, preparati in
azienda stessa, da azienda di produzione a consumatore finale;
4)
produzione prodotti a base latte effettuata in
laboratori connessi ad esercizi o negli esercizi stessi, che provvedono solo a
vendita diretta a consumatore;
5)
produzione pasti destinati a ristorazione collettiva;
6)
fabbricazione di prodotti composti in cui contenuto
latte e prodotti lattiero-caseari inferiore a 50% in peso.
Iter procedurale:
Stato membro informa consumatori
circa caratteristiche che deve avere latte alimentare.
Accordo sottoscritto tra
Ministero Salute e Regioni in data 20/3/08 fissa requisiti minimi che latte
crudo deve possedere per essere ammesso in stabilimenti di trasformazione:
1)
provenire da animali appartenenti ad aziende registrate
in apposito Albo ASL;
2)
provenire da azienda registrata. Obbligo vale anche per
vendita diretta di latte crudo al consumatore finale, effettuata anche tramite
distributori automatici, nonché a dettaglianti situati nel territorio della
Provincia o delle Province confinanti, purchè “tale attività non rappresenti
attività prevalente in termini di volume”. Non necessaria registrazione in caso
di produzione di latte per uso domestico, o se azienda già registrata per
produzione latte svolge occasionale attività di vendita di piccoli quantitativi
di latte a consumatore finale (Rimane obbligo di applicare “regole base di
igiene e buone pratiche agricole”). Aziende già registrate ai sensi del D.P.R.
54/97 continuano attività senza ulteriori obblighi, mentre nuove aziende
debbono inviare domanda di registrazione ad ASL, competente per territorio,
contestualmente ad iscrizione in Banca Dati Nazionale, allegando planimetria
struttura di produzione e relazione tecnica contenente: adozione procedure di
autocontrollo; denominazione di azienda e codice aziendale assegnato; numero
capi presenti divisi per categoria; modalità di gestione separata di animali
affetti da malattia trasmissibile all’uomo tramite latte; tipo di allevamento
praticato; ubicazione azienda in rapporto ad altre abitazioni o centri abitati,
strade, corsi di acqua, altri allevamenti; descrizione ciclo produttivo; numero
massimo di animali detenuti; dimensione di box e paddock di stabulazione e
rapporto tra superficie disponibile ed animale; tipologia di pavimentazione,
lettiera e sua gestione; modalità di gestione del letame e reflui di
allevamento; descrizione di concimaia; modalità di illuminazione; modalità di
contenzione per interventi sanitari; modalità custodia ai fini osservazione
giornaliera animali; modalità di ventilazione e ricambio di aria; gestione di
lavaggi e disinfezioni di ambienti ed infrastrutture; fruizione di servizi di
assistenza tecnica e veterinaria; tipo di approvvigionamento idrico e modalità
di somministrazione (Rapporto erogatori di acqua su animali fruitori);
tipologia di alimentazione e modalità di somministrazione specificando spazio
disponibile tra mangiatoia su animale; tipo di mungitura praticata; descrizione
locale destinato a deposito latte; numero e capacità dei refrigeratori di
stoccaggio latte; stabilimento di conferimento e/o primo acquirente; quantità
annua presumibile di latte prodotto; destinazione sottoprodotti ottenuti se
allevamento annesso a caseificio. Se latte crudo non conferito direttamente a
trasformatore ma ad un intermediario privo di sede di stoccaggio (cooperativa
di raccolta), questo obbligato a registrazione indicando: luogo dove conservati
documenti, compresi quelli relativi ad autocontrollo e tracciabilità del
prodotto; elenco delle aziende di produzione conferenti; elenco degli automezzi
impiegati per trasporto latte;
3)
seguenti requisiti igienico-sanitari:
Parametri
latte crudo utilizzato come "latte fresco pastorizzato di alta
qualità":
Controlli di
competenza degli operatori che producono latte, o che raccolgono o trasformano
latte su numero rappresentativo di campioni di latte crudo prelevati con metodo
casuale da inserire in manuale di autocontrollo (Indicare responsabile
esecuzione controllo, modalità di prelievo latte crudo, modalità di
conservazione ed invio campioni a laboratorio, laboratorio di analisi
accreditato, procedura da seguire in caso di superamento dei limiti con obbligo
di comunicazione entro 48 ore ad ASL ed adozione delle misure necessarie per
riportare latte nei limiti)
Ricerca di
coliformi in latte scremato in polvere, tenore di lattosio, ricerca di latte
presamico nel latte scremato in polvere destinato ad ammasso pubblico e nella
miscela destinata ad alimentazione animale, ricerca di latticello in latte
scremato in polvere, ricerca di residui di antibiotici in latte scremato in
polvere, tenore latte scremato in polvere in alimenti composti per animali,
ricerca di amido in latte scremato in polvere, in latte in polvere denaturato,
in alimenti composti per animali, determinazione purezza del grasso di latte.
Controlli eseguiti nel rispetto dei metodi di riferimento per analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche e valutazione organolettica (valutazione delle
prestazioni di assaggiatori ed attendibilità dei loro risultati) di latte e
prodotti lattiero-caseari approvati con Reg. 273/08 e pubblicati su G.U.CE
88/08. Ammessi metodi di routine, purché “adeguatamente tarati e periodicamente
verificati rispetto a metodo di riferimento” (In caso di controversie
prevalgono risultati ottenuti con questi ultimi) ed informata Commissione da
Stati membri. Analisi eseguite in laboratori accreditati che dispongono di
sistema di qualità analitica (se non accreditati partecipano a programmi di
verifica idoneità almeno 1 svolta/anno),
mettendo a disposizione documenti su sistemi utilizzati.
Laboratorio
rilascia verbale risultati di analisi (Modello allegato XX a Reg. 273/08
pubblicato su G.U.CE 88/08) od in caso di contestazione risultati utilizzare
altro campione prelevato in doppio. Se entro 5 giorni lavorativi dimostrato che
procedura di campionamento non corretta, procedere a nuovo campionamento (Se
ciò impossibile, partita accettata)
Responsabile
stabilimento informa ASL non appena livelli massimi d tenore di germi e cellule
somatiche raggiunti.
Prelievi
effettuati da funzionari ASL a sondaggio presso aziende produzione, tenendo
conto livello di rischio (caratteristiche di azienda, stato sanitario di
animali, requisiti strutturali, caratteristiche legate a produzione, procedure
di gestione buone pratiche produzione, normativa vigente in materia di latte
crudo, risultati di precedenti controlli, affidabilità dei controlli,
precedenti segnalazioni di non conformità del latte da autocontrollo, assenza
di referti analitici, assenza di ricette veterinarie), o prima di essere
introdotto in stabilimento trasformazione su campione rappresentativo
produzione.
In caso di non
conformità, veterinario ASL deve accertare che allevatore si attivi
immediatamente per riportare parametri nei limiti stabiliti (ASL concede
deroghe, comunque non oltre 3 mesi,
per rientro cellule somatiche se “analisi evidenziano situazione di costante
miglioramento ed ultimo risultato inferiore a 400.000 cellule/ml.). Se dopo
periodo di osservazione di 3 mesi risultati delle analisi rientrati nella
media, latte crudo non conferito per essere destinato a consumo umano (In
deroga ASL può autorizzare impiego di tale latte a consumo umano previo
trattamento di pastorizzazione, indicazione della sua destinazione,
predisposizione piano di rientro nei limiti, ricerca dei principali germi
patogeni), ma eventualmente destinato a produzione di formaggi con maturazione
superiore a 60 giorni.
Responsabile
laboratorio segnala entro 24 ore riscontro positività per sostanze inibenti ad
allevatore e ad ASL che attua subito piano di farmacosorveglianza per ricercare
possibili cause di positività e verificare attivazione da parte allevatore
rimozione cause di presenza di residui di sostanze inibenti. ASL esegue
campionamento su latte crudo e, in attesa dei risultati analisi, garantisce
rintracciabilità del latte eventualmente conferito (Trasformatore riceve sotto
vincolo sanitario latte non conforme da azienda, verificando presenza di
inibenti in ogni conferimento successivo). Se positività confermata latte
distrutto, viceversa se test fornisce esito negativo, latte avviato a
trasformazione;
4)
provenire da animali sani:
5)
attrezzature usate nella somministrazione di mangimi
pulite specie dopo uso di mangimi medicati;
6)
mangimi vengano immagazzinati separatamente da prodotti
chimici o da altri prodotti impiegati nella alimentazione del bestiame;
7)
aree di stoccaggio e contenitori vengano mantenuti
asciutti e protetti contro parassiti;
8)
granaglie immagazzinate in luoghi asciutti ed
inaccessibili ad animali, evitando così sviluppo di micotossine;
9)
documentazione commerciale relativa a mangimi, anche
medicati, e loro ingredienti acquistati conservati a fini della
rintracciabilità;
10)
mangimi, medicati o meno, identificati in modo da
evitare rischio di loro somministrazione ad animali cui non sono destinati.
Mangimi medicati manipolati separatamente da quelli non medicati e conservati
in locali o contenitori idonei, identificati per evitare contaminazioni;
11)
acqua da bere di qualità adeguata ed impianti di
somministrazione di mangimi ed acqua costruiti ed ubicati in modo da ridurre al
minimo possibilità di contaminare, garantendo periodica pulizia e manutenzione.
Se acqua da pozzo, o in caso di deposito temporaneo di acqua, occorre procedere
a verifiche periodiche nell’ambito di piano autocontrollo e se non idonea
effettuare trattamenti per garantire idoneo contenuto di microrganismi;
D.Lgs. 175/11 consente di
aggiungere al latte parzialmente o totalmente disidratato destinato ad
alimentazione umana, al fine di correggere tenore proteico del latte (comunque
ad un livello minimo del 34% in peso espresso in materia secca sgrassata):
1) rentenato di latte: prodotto ottenuto dalla
concentrazione di proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, latte
parzialmente scremato, latte scremato;
2) permeato di latte: prodotto ottenuto
estraendo proteine e materia grassa del latte mediante ultrafiltrazione di
latte, latte parzialmente scremato, latte scremato;
3) lattosio: componente naturale del latte
ottenuto dal siero avente tenore di lattosio anidro superiore a 99% m/m su
sostanza secca.
Qualunque operazione adottata
“senza alterare nel latte corretto il rapporto tra proteina del siero e
caseina”
Con D.G.R.M. 26/5/08 Regione
Marche ha recepito intesa tra Governo e Regioni “in materia di vendita diretta
di latte crudo per alimentazione umana”, che prevede:
1)
commercializzazione del latte crudo direttamente in
azienda, o tramite macchine erogatrici collocate in azienda o fuori di questa,
o in apposito locale di vendita aziendale previo confezionamento ed
etichettatura del latte crudo. In caso di vendita diretta a consumatore finale
(Esclusi ristoranti, mense, altre collettività), allevatore presenta domanda di
registrazione ad ASL ed a Sindaco dove ricade azienda di produzione, allegando
relazione tecnica attestante modalità e sede di vendita (in particolare
località dove collocati distributori automatici), modalità e tempi di
acquisizione degli esiti delle analisi sul latte crudo, documenti attestante
rispetto requisiti di legge (Risultati analisi effettuate da laboratorio
riconosciuto);
2)
ottenimento latte in azienda con autorizzazione
sanitaria ed in possesso dei requisiti di cui sopra;
3)
rispetto delle prescrizioni sanitarie da parte delle
aziende e del bestiame da latte di cui sopra;
4)
rispetto delle prescrizioni su mungitura e stoccaggio
del latte di cui sopra. Mungitura manuale non idonea per vendita diretta di
latte crudo a consumatore;
5)
rispetto delle prescrizioni inerenti igiene del
personale e sua formazione di cui sopra;
6)
rispetto delle prescrizioni strutturali nei locali di
stabulazione, mungitura, stoccaggio latte di cui sopra;
7)
nel caso di imbottigliamento latte crudo in confezioni
proprie di allevatore al momento vendita, occorre che:
8)
nel caso di confezionamento latte in appositi
contenitori prima di vendita, oltre ai requisiti di cui sopra:
9)
nel caso di vendita di latte crudo tramite macchine
erogatrici (vasi refrigerati di stoccaggio latte provvisti di agitatore e
rubinetto di mescita), queste debbono:
Ammessa
vendita di latte crudo mediante distributori automatici “funzionanti con
gettoniera accessibile ad acquirente”, purché non collocati nei locali di
mungitura o stoccaggio latte. Tali distributori automatici o semi-automatici,
posizionati presso azienda, fiere, mercati, chioschi dovranno riportare
seguenti indicazioni: “latte crudo non pastorizzato di …. (specie animali);
data di mungitura e data di fornitura a macchina erogatrice (giorno/mese/anno);
data di scadenza (da consumarsi entro giorno/mese/anno); ragione sociale di
allevamento di produzione; modalità di conservazione (conservazione in
frigorifero a temperatura compresa tra 0 e 4°C);
10)
nel caso di
vendita ambulante, o comunque in sedi differenti da quelle di azienda di
produzione (v. chioschi o postazioni fisse presso fiere o mercati agricoli o
mercati rionali; automezzi o banchi temporanei presso mercati di strada),
ammessa vendita di latte crudo in contenitori sigillati ed etichettati presso
aziende agricole, purché contenitori collocati in strumenti espositivi facili
da pulire e protetti contro eventuale insudiciamento e contaminazione, nonché
mantenuti a temperatura compresa tra 0 e 4°C. Ammessa anche vendita ambulante
di latte crudo mediante distributori automatici o semi-automatici a gettoni,
purché:
Distributori
se collocati in forma fissa presso negozi, supermercati, mercati, fiere,
pubbliche vie o piazze “senza presenza costante di personale addetto ad
erogazione”, debbono rispettare:
11)
adottato sistema
di autocontrollo aziendale che prevede:
12)
possesso
seguenti requisiti in tenore di germi e cellule somatiche:
Dopo 3 analisi
consecutive favorevoli, azienda può chiedere ad ASL di effettuare analisi
trimestrali su Staphylococcus, Listeria, Salmonella, Campylobacter. Superamento
dei limiti per germi patogeni e aflatossine subito comunicato ad ASL con
conseguente esclusione del latte da commercializzazione, o suo ritiro dal
mercato, nonché revisione punti di controllo degli indicatori di carenza
igienica, ai fini della prevenzione di Escherichia Coli ed esecuzione di analisi
in allevamento su feci e latte in modo da individuare eventuali soggetti
portatori ed escluderli da produzione per vendita di latte crudo, informando
nel contempo ASL.
Non conformità
parametri del latte segnalati ad ASL entro
24 ore (8 ore in caso di
riscontro di germi patogeni), specificando impegno a sospendere vendita di
latte a consumatore finale fino a quando valori di carica batterica e cellule
somatiche non rientrano nei limiti (Tale latte utilizzabile per produzione di
latte trattato termicamente o prodotti a base latte)
Con Ordinanza del 10/12/08
Ministero Salute ha stabilito fino a
31/12/2012 che la “produzione, commercializzazione e vendita diretta di
latte crudo per alimentazione umana” è subordinata al rispetto di seguenti
prescrizioni:
a)
macchine erogatrici di latte crudo debbono riportare in
rosso seguente indicazione “prodotto da consumarsi dopo bollitura” da apporre
sul fronte della macchina con altezza di 4 cm. Vietato uso di macchine
erogatrici non rispondenti a tali requisiti;
b)
data di scadenza del latte che produttore deve indicare
non può superare 3 giorni da messa a
disposizione del consumatore;
c)
se erogatore di latte crudo dispone di sistema di
imbottigliamento, detti contenitori debbono riportare in etichetta indicazione
“prodotto da consumarsi dopo bollitura” e durata non oltre 3 giorni con
caratteri di almeno 1 cm. di colore rosso;
d)
responsabile macchina erogatrice esclude disponibilità
di contenitori destinati al consumo in loco del prodotto;
e)
in caso di cessione diretta di latte crudo al
consumatore, produttore deve informando circa “necessità di consumare il
prodotto previa bollitura”;
f)
vietata somministrazione di latte crudo nell’ambito di
ristorazione collettiva comprese mense scolastiche;
g)
vietata produzione di gelati con latte crudo, se non
sottoposto a preventivo trattamento di pastorizzazione, in imprese registrate,
anche qualora si riforniscono di latte crudo direttamente da allevatore.
Per vendere latte destinato ad
alta qualità, allevatore deve:
a)
tenere apposito registro di carico e scarico vidimato
da ASL in cui annotare giornalmente latte prodotto ed impresa destinataria;
b)
eseguire immediata filtrazione del latte appena munto
e, se non spedito entro 2 ore ad impresa, conservato a +6°C.
Ammesso nel latte alimentare,
purché ben evidenziato in etichetta:
1)
modifica tenore naturale di materia grassa, tramite
prelievo di crema o aggiunta di latte intero, latte parzialmente scremato,
latte scremato;
2)
arricchimento del latte con proteine del latte, sali
naturali o vitamine, purché tenore finale delle proteine pari ad almeno 3,8%;
3)
riduzione tenore di lattosio, mediante conversione in
glucosio o galattosio.
Vietato detenere e vendere a
consumatore finale direttamente o tramite collettività:
a)
latte alimentare non conforme a quanto riportato sopra;
b)
latte fresco destinato a consumo alimentare diretto o
impiegato in produzioni casearie a cui aggiunto latte in polvere o altri
conservanti;
c)
latte liquido destinato a consumo alimentare diretto o
impiegato in produzioni casearie ottenuto anche parzialmente con aggiunta di
latte in polvere o altri tipi di latte conservati;
d)
bevande o prodotti caseari ottenuti dalla miscelazione
dei prodotti di cui alle lettere a) e b).
Veterinari ASL eseguono controlli
periodici, in base ad analisi del rischio (consigliato eseguire almeno 1
controllo nel periodo estivo; per aziende che producono latte qualità controlli
almeno ogni 4 mesi), verificando attraverso esame documento di autocontrollo,
prelievo di campioni di latte da ogni azienda produttrice da far analizzare
presso laboratori autorizzati, con metodi approvati da CE, per controllare per
aziende che vendono latte crudo direttamente a consumatore finale:
a)
requisiti igienici e strutturali delle stalle e dei
locali di mungitura e stoccaggio latte, nonché di quelli di vendita, posti
entro o meno di azienda, compresi distributori automatici e mezzi di trasporto
latte (Almeno ogni 6 mesi);
b)
efficacia procedure di pulizia e disinfezione delle
attrezzature di trasporto e distribuzione (Almeno ogni 6 mesi);
c)
stato di salute animali ed in particolare animali in
lattazione e loro apparato mammario (Almeno ogni 6 mesi);
d)
avvenuta esecuzione operazioni di risanamento e
bonifica per tubercolosi e brucellosi;
e)
rispetto parametri igienico sanitari del latte (Almeno
ogni mese);
f)
esecuzione costante e corretta procedure di
autocontrollo relative a produzione latte, distribuzione e vendita latte
Se da analisi emerge che latte
non rispondente a requisiti minimi, azienda non può più fornire latte crudo ed
ha 1 mese di tempo per adeguarsi. Se dopo tale periodo il latte prodotto non
rispetta requisiti minimi, azienda esclusa da produzione latte fresco o latte
ad alta qualità e comunque in tale periodo sospensione vendita diretta del
latte al minuto..
Nel caso di sospetto di aggiunta
di acqua nel latte, eseguiti analisi ufficiali. Se anche dopo tali analisi
confermato sospetto di frode, latte utilizzato per trattamento termico o
respinto e nei confronti dell'azienda applicate sanzioni previste da legge.
Nel caso carenze si ripetono
occorre intensificare controlli, nonché revocare registrazione ad azienda,
comunicandolo al Sindaco del Comune dove ricade allevamento. Servizi veterinari
ASL inseriscono nel SIVA attività di controllo eseguite, compresi risultati dei
campionamenti eseguiti.
Vendita latte alimentare solo in
esercizi autorizzati e confezionato in imballaggi chiusi non riutilizzabili
contenenti in etichetta le seguenti indicazioni (Per confezioni inferiori a 20
gr., solo su imballaggi, ad eccezione denominazione di vendita, che deve sempre
figurare su singole unità):
-
denominazione del prodotto in relazione a possesso
requisiti previsti da normativa;
-
denominazione o marchio del fabbricante o confezionatore,
nonché sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
-
eventuale denominazione “fresco”. Nel caso di latte
conservato, totalmente o parzialmente disidratato, riportare in etichetta
dicitura “Non è un alimento per lattanti minori di 12 mesi”:
-
quantità nominale contenuta nell'imballaggio;
-
elenco ingredienti in particolare nel latte totalmente
o parzialmente disidratato, percentuale di materia grassa (espresso in peso nel
prodotto finito), e per latte parzialmente disidratato percentuale di estratto secco magro ottenuto
dal latte;
-
termine minimo di conservazione mediante dicitura
"da conservarsi entro ...":
a)
4 giorni per latte pastorizzato;
b)
6 giorni per latte fresco pastorizzato e latte fresco
ad alta qualità;
c)
180 giorni per latte sterilizzato a lunga
conservazione;
d)
90 giorni per latte UHT a lunga conservazione, latte
disidratato o latte in polvere;
-
eventuali istruzioni per l'uso (v. per latte totalmente
disidratato: modo di diluizione o di ricostituzione integrate da indicazione
del tenore di materia grassa del prodotto derivata dopo tale operazione) in
particolare per il latte conservato totalmente o parzialmente disidratato;
-
trattamento termico cui sottoposto il prodotto.
Nel caso di latte fresco (latte
vaccino destinato a consumo umano “la cui durata non eccede 6 giorni da data
del trattamento termico”) occorre riportare su confezione:
1)
idonea dicitura indicante trattamento utilizzato;
2)
etichettatura nutrizionale;
3)
indicazione circa confezionamento avvenuto entro 48 ore
da mungitura;
4)
indicazione origine del latte crudo con riferimento
territoriale a luogo mungitura;
5)
data di confezionamento che deve figurare anche su
singola confezione..
Vietato uso in etichetta nel
latte fresco di marchi di fabbrica, o “denominazioni di fantasia” per prodotti
non conformi a Legge 169/89
Sanzioni:
Chiunque utilizza denominazioni
di vendita per tipologie di latte, totalmente o parzialmente, disidratato non
conformi alle caratteristiche stabilite da D.Lgs. 175/11, o aggiunge a tali
prodotti sostanze diverse da quelle consentite, o conserva tali prodotti in
modo difforme da quello consentito: multa da 3.000 a 18.000 €
Chiunque viola le disposizioni in
materia di etichettatura del latte: multa da 2.000 a 12.000 €