ANAGRAFE EQUINA (Reg. 504/08; D.Lgs. 29/11; D.M. 29/12/09, 26/9/11) (equini04)

Soggetti interessati:

Persona fisica o giuridica a cui intestata azienda, o detentore (persona fisica o giuridica “incaricata di provvedere al suo mantenimento a titolo oneroso o gratuito”), anche temporaneo (v. durante trasporto o nel mercato, o in occasione di concorsi, manifestazioni culturali), di equide (animale domestico o selvatico di specie equina, asinina o loro incroci), iscritto in Libro genealogico o Registro anagrafico o da macello o destinato a produzione di alimenti per consumo umano, nato o immesso in libera pratica nella CE.

Stabilimento di macellazione riconosciuto, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MI.P.A.F.), Ministero Salute, AGEA, Regioni, servizi veterinari ASL, Unione nazionale razze equine (UNIRE), Associazione nazionale allevatori di specie o razza (ANA), Associazione italiana allevatori (AIA), Associazione provinciale allevatori (APA), Centro Servizi Nazionali (CSN)

Iter procedurale:

Istituita “anagrafe degli equidi”, cioè sistema di identificazione e registrazione degli equidi, organizzata e gestita da UNIRE, avvalendosi della collaborazione di titolari stabilimenti macellazione, Servizi veterinari ASL, Ministero Salute, ditta fornitrice di trasponder, AIA, ANA, APA, AGEA, Regioni che operano per alimentare anagrafe utilizzando dispositivo con firma digitale (per il cui ottimale utilizzo UNIRE organizza corsi di formazione), al fine di: tutela della salute pubblica e del benessere degli animali; tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico; trasmettere informazioni al consumatore su carni di equidi, tramite etichettatura adeguata e chiara del prodotto; assicurare regolarità nella corsa dei cavalli garantendone efficace controllo; prevenire e controllare fenomeno di abigeato.

MI.P.A.F. approvato, di intesa con Ministero Salute e Regioni, con D.M. 26/9/11 manuale delle procedure di realizzazione della anagrafe equina, istituendo Comitato tecnico di coordinamento con il compito di proporre modifiche al decreto attuativo ed al manuale operativo “anche in funzione della evoluzione della normativa comunitaria nel settore”. 

Anagrafe equina basata su: dichiarazioni del proprietario animali e responsabile stabilimento di macellazione; registrazione eventi in banca dati nazionale equidi (BDE); certificazione da parte di UNIRE di iscrizione equidi in BDE mediante emissione del passaporto da parte APA (ANA e UNIRE in caso di equidi registrati in Libro genealogico o registro anagrafico); accesso a BDE ed acquisizione di ogni informazione utile da parte di soggetti pubblici e privati.

Anagrafe equina è composta dai seguenti elementi:

a)       registrazione di azienda (intesa come unità epidemiologica e stabilimento, costruzione, fattoria all’aperto in cui tenuti, allevati, governati equidi; se più allevamenti in azienda questi debbono formare unità distinta avente medesima qualifica sanitaria; nel caso di proprietario non conduttore può delegare adempimenti di legge a questo; nel caso di multiproprietà di equide individuare un referente nel caso di affido di equide, affidatario non interlocutore di banca dati)

b)       banca dati equidi (BDE), gestita da UNIRE, in cui riportare, entro 10 giorni dal verificarsi evento, i seguenti dati (da conservare per almeno 5 anni o per almeno 2 anni dopo morte equide):

-          identificativo fiscale e dati anagrafici di allevamento: codice aziendale, dati anagrafici e codice fiscale del proprietario e detentore animali, tipo di produzione, eventuale iscrizione a Libri genealogici;

-          identificativo individuale di equide, comprendente:

1)       codice identificativo (trasponder) di equide, da utilizzare sempre per ogni comunicazione ufficiale, di 15 cifre, di cui le prime 3 codice del Paese, successive 3 codice nazionale di banca dati, restanti 9 codice animale;

2)       codice UELN (“Numero a vita universale equino”) di 15 cifre (di cui 3 per identificare Paese, 3 per codice nazionale banca dati, 9 per codice individuale equide) assegnato ad ogni puledro da riportare su tutti i documenti ufficiali di equide;

-          movimenti intercorsi nella vita di equide: data uscita da allevamento: tipologia di uscita; codice identificativo allevamento di destinazione; codice stabilimento macellazione;

-          dati relativi a morte di equide: data di morte;

-          dati relativi a macellazione: codice stabilimento di macellazione; data macellazione; numero dispositivo elettronico di identificazione animale; codice UELN; causa eventuale macellazione su disposizione Autorità sanitaria in ambito programma eradicazione di malattie infettive e campagne di profilassi;

-          anomalie esistenti in BDE e codificate nel manuale operativo;

-          inadempienze ed irregolarità riscontrate nel sistema di identificazione e registrazione rilevate nell’ambito di attività di controllo ed eventuali sanzioni irrogate: codice di identificazione allevamento; tipo di inadempienza ed irregolarità rilevate; data di sanzione; tipo di sanzione; importo di sanzione;

-          inadempienze ed irregolarità di strutture di macellazione con eventuali sanzioni irrogate: codice di stabilimento di macellazione; tipo di inadempienza ed irregolarità rilevata; data di sanzione; tipo di sanzione; importo di sanzione;

-          esito positivo dei controlli su utilizzo sostanze vietate e ad effetto anabolizzante;

-          ogni altra informazione richiesta da Autorità competenti;

c)       identificazione equidi, mediante dispositivo elettronico (transponder), conforme a norma ISO 11784, letto da dispositivo a norma ISO 11785 a distanza di circa 12 cm. avente le caratteristiche riportate in Allegato 6 a D.M. 26/9/2011 pubblicato su G.U. 272/11, che deve essere inoculato, da parte di veterinario od altra persona incaricata da APA, AIA, ANA, UNIRE, con modalità tali da non compromettere benessere di animale e non aumentarne rischio di migrazione (Transponder impiantato per via parenterale in condizioni di asepsi tra margine posteriore di occipitale e garrese, a metà del collo), a:

-          equidi nati dopo 31 Dicembre 2006 identificati sotto la madre entro 7 mesi di età, comunque prima di lasciare allevamento senza la madre. In deroga “equidi viventi allo stato selvatico in determinate zone, comprese riserve naturali, identificati solo quando trasferiti da tali zone o addomesticati” (Stati membri comunicano a Commissione popolazione di equidi e zone interessate). In caso di morte della madre prima di identificazione puledro, proprietario deve fornire documentazione (passaporto) ad ASL;

-          equidi nati prima del 1/1/2007 ed identificati in base a vecchia normativa si debbono intendere identificati in base a nuove disposizioni, purché registrati entro 30/4/2010 in BDE da parte UNIRE, APA, AIA, ANA, che sono, per altro tenuti, a registrare equidi anche dopo tale data, con sanzioni a carico di proprietario/detentore. A tal fine proprietario/detentore compila richiesta di identificazione (Allegato 2 a D.M. 26/9/2011 pubblicato su G.U. 272/11)     

-          equidi nati prima di 1/1/2007 e non identificati debbono essere identificati entro 30/4/2010, comunque prima di qualsiasi loro spostamento. UNIRE, APA, AIA, ANA sono tenuti a registrare equidi in BDE anche dopo tale data, con sanzioni a carico di proprietario/detentore. A tal fine proprietario/detentore compila richiesta di identificazione (Allegato 3 a D.M. 26/9/2011 pubblicato su G.U. 272/11)     

-          equidi iscritti in Libri genealogici e registri anagrafici; 

In caso di equidi destinati ad essere macellati entro 12 mesi di età non destinati ad esportazione in ambito CE o Paesi Terzi, sufficiente certificato di identificazione puledro (Modello pubblicato in G.U. 272/11) inviato ad UNIRE, APA, AIA, ANA per loro trasporto diretto verso macello.

Prima di inoculare trasponder accertarsi:

-          presenza di eventuale altro trasponder, al fine di “evitare rilascio fraudolento di più documenti di identificazione per stesso equide”, tramite utilizzo di dispositivo di lettura;

-          presenza di eventuali segni clinici indicanti che precedente trasponder rimosso per via chirurgica;

-          presenza di eventuali altri marchi apposti su animale.

Dopo inoculazione di transponder, veterinario compila scheda identificativa recante: codice identificativo di transponder; sesso; data nascita animale; data inoculazione; dati anagrafici e codice fiscale proprietario; codice aziendale; codice Libro genealogico; eventuale dichiarazione di esclusione da consumo umano; data di compilazione scheda. Scheda, firmata da veterinario e proprietario/detentore, inviata entro 7 giorni ad APA, AIA, ANA, UNIRE per inserimento dati in BDE.     

Se accertata esistenza di precedente transponder o di altro marchio AIA, APA, ANA, UNIRE emette per equide nato in CE, duplicato di identificazione e riporta dati in BDE.

Sistema di identificazione non può essere tolto, sostituito o reimpiantato, salvo caso di “permanente illeggibilità del dispositivo elettronico dopo numerosi tentativi”, per cui necessario inoculare nuovo transponder, recante codice identificativo diverso, da parte veterinario APA, AIA, ANA, UNIRE entro 15 giorni da segnalazione, previo:

1)       riconoscimento equide tramite passaporto;

2)       compilazione scheda di operazione eseguita recante: codice transponder originale; codice nuovo transponder; data applicazione nuovo transponder; forma veterinario e proprietario. Scheda da inviare entro 7 giorni ad APA per inserimento dati in BDE;

3)       applicazione su passaporto di etichetta indicante nuovo codice identificativo di trasponder.

Equidi possono essere detenuti solo se identificati;

d)       documento identificativo di equide (Passaporto) rilasciato, a seguito di specifica domanda di proprietario/detentore animale, per animali nati in Italia o importati da Paesi Terzi, da UNIRE, tramite APA (ANA in caso di equidi iscritti a Libro genealogico). Passaporto:

-          valido per tutta la vita di animale;

-          conforme ad Allegato 4 a D.M. 26/9/2011 pubblicato su G.U.CE 272/11, contenente: codice identificativo animale; Stato; sesso; linea paterna; purezza/incrocio; numero individuale; timbro e firma soggetto che ha identificato animale e impiantato transponder; diagramma schematico, evidenziando punto di inoculazione transponder; nome del fabbricante di eventuale transponder già impiantato in animale; 

-          emesso entro  31 Dicembre o entro 12 mesi da data di nascita, comunque prima che equide lasci azienda per destinazione diversa da macello e non a seguito di madre, solo dopo identificazione del soggetto ed acquisizione del certificato di fecondazione (CIF) della madre (Se mancante occorre annotarlo in BDE), inserimento equidi in anagrafe nazionale e compilazione scheda identificativa;

-          valido come certificato di origine in caso di equide iscritto in Libro genealogico, in cui riportare tutte le informazioni relative a genealogia di animale (In mancanza di autocertificazione del proprietario);

-          accompagna animali in ogni loro spostamento insieme a documento di provenienza (Modello 4), con esclusione di spostamento di equide in stalla o al pascolo (Sufficiente esibire documento di identificazione animale), o spostato a piedi nelle vicinanze azienda di maneggio (Documento di identificazione esibito entro 3 ore), o durante transumanza equidi verso o da pascoli estivi, o se non svezzato accompagnato da madre, o in caso di emergenza per stesso equide, o partecipa a manifestazione o prova per concorso che richiede uscita da luogo di concorso o manifestazione;

-          in caso di cessione, a qualsiasi titolo, di equide consegnato al nuovo proprietario.

MI.P.A.F. tiene aggiornato elenco Organismi emittenti passaporti, mettendo a disposizione informazioni tramite internet.

Dati passaporto inseriti in BDE e documento inviato a proprietario di animale;

e)       registro di carico e scarico di equidi detenuti da azienda, in cui riportare per ogni proprietario tutti gli aggiornamenti entro 7 giorni dal verificarsi di evento;

f)        strutture accreditate ad accedere presso BDE (quali: ANA, AIA, UNIRE che vi accedono per aggiornare dati di equidi registrati e non registrati, o Regioni che vi accedono per scaricare dati di competenza od estrarre dati aggregati, o tutti i soggetti interessati, previa richiesta di autorizzazione, specificandone motivi, a MI.P.A.F.);

Obblighi del proprietario degli animali, che può delegare al detentore:

a)       chiedere registrazione azienda (anche se composta di 1 solo equide) entro 20 giorni da inizio attività a Servizio veterinario ASL, dove ricade sede aziendale. Azienda identificata mediante codice, riportante sigla IT, seguita da 8 caratteri (3 caratteri per codice ISTAT del Comune in cui ubicata; 2 caratteri per sigla automobilistica Provincia; 3 caratteri per numero progressivo di azienda). Se azienda già registrata in altre anagrafi zootecniche usare stesso codice identificativo. Titolare deve segnalare ogni variazione di dati anagrafici intervenuta in azienda entro 7 giorni da evento. Servizio veterinario ASL, verificata correttezza informazioni, registra entro 10 giorni in BDN codici identificativi di azienda che detiene equini, stalla di sosta di commercianti, mercati, fiere, stazioni di monta ed inseminazione artificiale, maneggi ed ippodromi. In fase di registrazione fare attenzione ad evidenziare equidi tenuti in azienda di diversi proprietari, ed equidi di stesso proprietario distribuiti tra più aziende;

b)       comunicare cessazione attività di allevamento e/o custodia di equidi (evidenziare data di cessazione attività) a Servizio veterinario ASL, che aggiorna dati in BDN entro successivi 10 giorni lavorativi;   

c)       comunicare, entro 7 giorni, comunque prima che animale lasci allevamento, nascita equide ad APA (ANA od UNIRE in caso di animali registrati in Libro genealogico), utilizzando Allegato 2 a D.M. 26/9/11 pubblicato su G.U. 272/11 ed allegando certificato di intervento fecondativo (CIF) della madre. Denuncia equivale a richiesta di identificazione puledro. APA, ANA, UNIRE accerta presenza azienda in BDN, presenza trasponder utilizzato in quelli ufficiali distribuiti, data nascita equide e data apposizione trasponder mai precedente a questa, presenza/assenza di CIF, sesso, data di comunicazione mai antecedente a nascita;

d)       procedere ad identificazione semplificata di puledro destinato a macellazione, tramite apposizione al pastorale anteriore sinistro di fascetta inamovibile contenente trasponder e richiesta (Modello Allegato 2 a D.M. 26/9/2011 pubblicato su G.U. 272/11) da inviare a APA, AIA, ANA, UNIRE, prima della sua uscita da azienda, completa dei dati identificativi di fattrice (microchip, passaporto, identificativo in BDE). APA, AIA, ANA, UNIRE verifica: presenza in BDN di richiedente procedura semplificata; proprietario di fattrice di puledro da macellare; fattrice identificata e presente in BDE; fascetta inamovibile presente tra quelle ufficiali fornite da APA; data nascita equide; data fornitura fascetta posteriore a data nascita equide; presenza/assenza di CIF; sesso; data comunicazione successiva a data nascita equide. APA, AIA, ANA, UNIRE provvede ad aggiornamento BDE e stampa certificato di identificazione semplificata (Modello Allegato 5 a D.M. 26/9/2011 pubblicato su G.U. 272/11);       

e)       tenere aggiornato (annotazione entro 7 giorni da verificarsi evento) registro di carico e scarico degli animali (Allegato 2 a D.M. 26/9/11 pubblicato su G.U. 272/11) in cui annotare per ogni proprietario nascite, acquisti, vendite, morti di equidi avvenuti in azienda. In caso di strutture dove tenuti equidi appartenenti a diversi proprietari, sufficiente unico registro in cui indicare nominativi dei proprietari. In caso di mercati e fiere obbligo di registrazione assolto con conservazione documenti di provenienza;

f)        provvedere ad aggiornare dati su passaporto, inserendo: data di ingresso in allevamento; codice di allevamento; propria firma negli spazi previsti;

g)       dichiarare eventuale esclusione dal consumo umano di equide al momento sua identificazione (dichiarazione da riportare anche su passaporto);

h)       comunicare ad APA passaggio di proprietà di animale entro 7 giorni da evento, utilizzando modello pubblicato su G.U. 272/11, contenente: codice trasponder animale ceduto; dati anagrafici e codice fiscale proprietario; data cessione; Paese di destinazione; codice azienda di uscita;

i)         comunicare ad APA eventuali errori di imputazione dati in BDE, compresa indicazione errata di trasponder o di errata identificazione equide movimentato in entrata od uscita. Se errori riguardano passaporto occorre restituirlo ad APA, AIA, ANA, UNIRE, affinché queste correggano informazioni in BDE e provvedano a ristampa passaporto;

j)         in caso di morte naturale od accidentale od abbattimento di equide a seguito di incidente, in luogo diverso da macello, inviare entro 3 giorni ad APA, AIA, ANA, UNIRE: dichiarazione di morte (Modello Allegato 9 a D.M. 26/9/11 pubblicato su G.U. 272/11); passaporto animale. Proprietario deve provvedere a smaltire carcassa e trasponder nel rispetto disposizioni vigenti. APA, AIA, ANA, UNIRE provvede entro giorno lavorativo successivo a registrare evento in BDE, riportando data di evento stesso. Sono fatti salvi adempimenti di polizia veterinaria;

k)       in caso di movimentazione per vendita di equide ad altro allevamento compilare e sottoscrivere, con firma autenticata, insieme ad acquirente comunicazione di vendita (Modello Allegato 7 a D.M. 26/9/11 pubblicato su G.U. 272/11) da inviare entro 7 giorni da vendita ad APA, AIA, ANA, UNIRE, che aggiorna BDE entro 10 giorni lavorativi successivi, per tutti gli equidi transitati in struttura. Vecchio e nuovo proprietario aggiornano rispettivi registri di carico e scarico;

l)         in caso di movimentazione di equide verso stabilimento di macellazione, compilare documento di provenienza (Modello Allegato 4 a D.M. 26/9/11 pubblicato su G.U. 272/11) di animale in 4 copie, di cui 1 da allegare a registro di carico e scarico, 1 destinata ad ASL di competenza per allevamento, 1 ad APA (entro 10 giorni provvede ad aggiornare BDE), 1 insieme a passaporto, consegnata a stabilimento macellazione; 

m)      in caso di movimentazione temporanea (cioè trasferimento da una struttura ad un’altra per un periodo di tempo limitato senza che intervenga cambio di proprietà di equide) in stazioni di monta, stazioni di inseminazione artificiale, centri produzione materiale seminale, dati da inserire ogni 15 giorni in BDE riguardano per tutti gli equidi transitati in struttura: identificativo equide; azienda di provenienza; data di ingresso e di uscita da struttura; eventuale azienda di destinazione se diversa da quella di provenienza. Responsabili di maneggi ed ippodromi comunicano a BDE dati su equidi transitati presso tali strutture, contenenti: identificativo animale; data di ingresso ed uscita da struttura. In caso di importazione temporanea di equide in definitiva, animale va identificato;

n)       in caso di importazione equide da altro Paese CE occorre inviare entro 7 giorni da arrivo richiesta di iscrizione ad anagrafe (Modello Allegato 3 a D.M. 26/9/11 pubblicato su G.U. 272/11), corredata da passaporto originale e copia modello di provenienza. Equidi CE conservano codici identificativi e passaporti originari, per cui non necessario impiantare trasponder (ciò anche in caso animale originario di Paese Terzo ma identificato in Paese CE). In tal caso UNIRE, AIA, ANA, APA deve iscrivere animale in BDE entro 30 giorni e poi stampare etichetta recante dicitura “Anagrafe degli equini”, codice di microchip rilevato sul passaporto e data registrazione (Etichetta da applicare su passaporto). Proprietario deve compilare scheda identificativa, contenente: codice identificativo del trasponder rilevato; sesso; data nascita animale; data di ingresso in azienda; barrare casella “Paesi membri UE”; Paese di provenienza; dati identificativi e codice fiscale del proprietario equide; codice aziendale; dichiarazione di eventuale esclusione da consumo umano; data compilazione scheda:    

o)       in caso di importazione di equidi da Paesi Terzi, questi vanno identificati con trasponder se non già dotati o se questo illeggibile. Proprietario animale, entro 7 giorni da arrivo in azienda, chiede identificazione (Modello Allegato 3 a D.M. 26/9/11 pubblicato su G.U. 272/11) ad APA, AIA, ANA, UNIRE allegando passaporto equide e copia certificato doganale di importazione. APA, AIA, ANA, UNIRE provvede entro 30 giorni, comunque prima che animale lasci azienda, a:

1)       applicare trasponder;

2)       compilare scheda identificativa con seguenti dati: codice identificativo trasponder; sesso; data di nascita e di ingresso in azienda di animale; Paese Terzo di provenienza; dati identificativi e codice fiscale di proprietario equide; codice azienda dove ubicato equide; eventuale dichiarazione di esclusione da consumo umano. Scheda inviata entro 7 giorni da veterinario ad APA, AIA, ANA, UNIRE;

3)       emettere nuovo passaporto o convalidare quello originale, o completarlo se non conforme o mancante di alcune informazioni; 

4)       inserire dati in BDE, compresa eventuale restituzione passaporto ad Organismo emittente in quanto non valido in Italia, mentre nessuna annotazione in BDE se animale importato da Paese Terzo inviato direttamente a macello per essere macellato entro 5 giorni da suo arrivo (Entro 8 giorni da sua introduzione in territorio CE);

p)       in caso di esportazione verso Stati membri o Paesi Terzi equidi vanno identificati ed accompagnati da passaporto. Proprietario comunica, entro 7 giorni da cessione, ad APA, AIA, ANA, UNIRE: codice identificativo di trasponder animale ceduto; dati anagrafici e codice fiscale di proprietario; data di cessione; Paese di destinazione; codice azienda di uscita; dicitura “scambio verso Pasese UE” o “esportazione verso Paese Terzo”. APA, AIA, ANA, UNIRE aggiorna BDE entro 7 giorni;    

q)       in caso di smarrimento o furto di equide occorre:

-          annotare avvenuto smarrimento o furto di equide in registro di carico e scarico entro 7 giorni;

-          comunicare entro 7 giorni ad APA/AIA/ANA/UNIRE evento (Modello Allegato 9 a D.M. 26/9/11 pubblicato su G.U. 272/11), allegando: copia denuncia presentata ad Autorità di polizia, in cui riportare codice di identificazione animale; passaporto di animale smarrito o rubato. APA/AIA/ANA/UNIRE provvede ad aggiornare entro 7 giorni BDE e ad annullare e conservare passaporto per almeno 2 anni;

-          comunicare entro 7 giorni a APA/AIA/ANA/UNIRE eventuale ritrovamento di equide, allegando copia denuncia ad Autorità di polizia. APA/AIA/ANA/UNIRE invia veterinario presso azienda per accertare identificazione animale e compilare scheda; poi se:

1)       codice trasponder di equide corrisponde a quello in BDE rilascia documento originale apponendovi dicitura “non destinato alla produzione di alimenti per consumo umano”;

2)       non accertata presenza o legittimità di transponder provvede ad identificare animale mediante apposizione di nuovo transponder ed emissione nuovo passaporto contrassegnato come “secondo originale” e recante dicitura “non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano”;   

r)        in caso di smarrimento o furto di passaporto comunicare (Modello Allegato 10 a D.M. 26/9/11 pubblicato su G.U. 272/11) a APA/AIA/ANA/UNIRE entro 7 giorni da evento, allegando copia denuncia presentata ad Autorità di polizia, in cui riportare numero codice identificativo di animale (codice transponder) ed estremi anagrafici e fiscali del proprietario/detentore. APA/AIA/ANA/UNIRE, se accertata identità animale mediante lettura trasponder, rilascia passaporto sostitutivo recante dicitura “il presente passaporto n … (numero diverso da passaporto originale) è un duplicato che sostituisce ed annulla il precedente passaporto n…..” e “non destinato alla produzione di alimenti per consumo umano”. In deroga se proprietario dimostra entro 30 giorni da perdita passaporto, che equide destinato ad essere macellati per consumo umano non oggetto di trattamento medico, status di equide sospeso per 6 mesi come attestato da apposita certificazione veterinaria, in cui riportare data di inizio sospensione. Se animale identificato con solo numero di passaporto occorre applicare trasponder ed emettere nuovo passaporto recante dicitura “secondo originale” e “non destinato alla produzione di alimenti per consumo umano”. Per ogni passaporto rubato/smarrito riportare in BDE: codice fiscale proprietario; codice identificativo equide; numero passaporto rubato/smarrito; data del furto/smarrimento; data notifica a APA/AIA/ANA/UNIRE, data eventuale nuova identificazione equide; codice trasponder applicato; annullamento numero passaporto originale; destinazione finale di equide; data di emissione del duplicato. In caso di ritrovamento del passaporto, proprietario o detentore deve comunicarlo ad APA entro 7 giorni inviando passaporto ritrovato e copia della denuncia di ritrovamento fatta ad Autorità di polizia. APA/AIA/ANA/UNIRE annulla passaporto ritrovato e lo conserva per 5 anni;

s)       in caso di trasponder non più leggibile, immediata comunicazione a APA/AIA/ANA/UNIRE;

t)        rispettare obblighi relativi a trattamenti farmacologici e connessi obblighi di registrazioni, specie se animale destinato a macellazione per consumo umano, nonché  prescrizioni stabilite da Ministero Salute in caso di morte od abbattimento equidi.

Titolari degli stabilimenti di macellazione debbono:

a)       accertare che ogni equide introdotto in macello sia: munito di passaporto; con dichiarazione del proprietario attestante che “animale destinato a consumo umano, rispetto eventuali tempi di sospensione del trattamento dei farmaci”; iscritto in BDE. Ammesso invio equide a macello privo di passaporto in caso di: trasporto diretto di animale da azienda di nascita a macello; animale di età inferiore a 12 mesi con stella dentaria di incisivi laterali decidui visibile; nel corso di trasporto verso macello equide identificato; tracciabilità animale da azienda di nascita a macello ininterrotta; 

b)       segnalare subito mancanza di tali requisiti a APA/AIA/ANA/UNIRE, che provvederà a regolarizzare posizione animale quanto prima, comunque prima che carcassa lasci stabilimento macellazione;

c)       registrarsi presso BDN;

d)       munirsi di apposita apparecchiatura per lettura elettronica trasponder di equidi;

e)       verificare, salvo equidi provenienti dall’estero e puledri di età inferiore a 12 mesi provenienti da stessa azienda di nascita, per cui sufficiente documento di identificazione semplificato (Modello Allegato 2 a D.M. 26/9/11 pubblicato su G.U. 272/11), conformità informazioni riportate sul passaporto con quelle riportate in BDE. In caso di equidi iscritti a Libro genealogico passaporti annullati restituiti ad Organismo di emissione. Passaporto annullato da veterinario ASL mediante timbro e conservato per 5 anni presso macello;

f)        comunicare a BDE eventuale errore commesso nell’annotare macellazione di equino con codice diverso da quello reale;

g)       registrare in BDN entro 7 giorni da macellazione, tutte le informazioni su equidi macellati, compresi dati identificativi di equidi importati da Paesi CE o Paesi Terzi per numero macellazione attribuito a carcassa, desumibili da documenti identificativi rilasciati da Autorità Paese di provenienza. BDN trasferirà a BDE dati relativi a codice di trasponder di equidi macellati e data di macellazione; 

h)       garantire, sotto controllo di veterinario ASL:

-          espianto transponder di equidi macellati, provvedendo a loro distruzione o conservazione (Divieto di riutilizzo). Se impossibile recuperare transponder, veterinario ASL dichiara carne “impropria al consumo umano”

-          annullamento passaporto con apposizione timbro “Non valido” e sua successiva conservazione per 5 anni (Nel caso di equidi iscritti a Libri genealogici, passaporti annullati restituiti ad Organizzazione emittente, conservando copia frontespizio di passaporto per almeno 5 anni)

-          invio ad APA, AIA, ANA, UNIRE attestato di macellazione, contenente numero identificativo equide e data macellazione;

i)         osservare prescrizioni sanitarie stabilite da Ministero Salute per macellazione equidi e smaltimento carcassa (specie se animale abbattuto ai fini lotta contro malattie) 

APA, AIA, ANA, UNIRE debbono:

a)       impiantare dispositivo elettronico di identificazione individuale (trasponder);

b)       entro 30 giorni da ricezione scheda identificativa di equide:

-          acquisire per equidi nati in Italia certificato di fecondazione della madre (CIF);

-          stampare ed inviare passaporto a proprietario, previa verifica presenza equide in BDE;

-          conservare tutta la documentazione agli atti, compresa dichiarazione di destinazione finale;

-          inserire dati in BDE relativi a: nascite e morti (Registrazione entro 10 giorni); dichiarazioni di destinazione finale; movimentazioni equidi (Registrazione entro 7 giorni); introduzione equidi da Stati membri o Paesi Terzi; furti o smarrimenti di passaporti e trasponder;

c)       provvedere a rilascio di etichetta di identificazione equide da apporre su passaporto (Se animale lascia azienda non al seguito della madre prima di 210 giorni da nascita), accertando: sesso; data di nascita; data di inoculazione del trasponder; numero del trasponder che deve essere presente nella serie di trasponder assegnati a APA, AIA, ANA, UNIRE; dati anagrafici e codice fiscale di proprietario; codice di azienda; codice Libro genealogico di equide; data compilazione scheda di identificazione firmata da proprietario/detentore animale e veterinario; azienda presente in BDN; presenza/assenza del CIF; data richiesta identificazione equide sempre successiva a data nascita. In caso di rivendicazione di possesso di equide riportato in BDE come “equide di proprietà ignota”, Organismo che ha rilasciato passaporto deve provvedere a sua variazione;

d)       provvedere a registrare movimento in uscita di equide (Nel caso di macellazione con la definizione di morto) o di entrata (acquisizione o nascita);

e)       registrare in BDE codice Libro genealogico, codice identificativo equide iscritto a Libro genealogico;

f)        stampare e rilasciare duplicato di passaporto smarrito o rubato entro 14 giorni da notifica evento;     

g)       sospendere passaporto apponendovi specifica dicitura quando equide detenuto in azienda oggetto di misura sanitaria o Regione non indenne da peste suina;

h)       annullare e conservare passaporto di animale morto o abbattuto in luogo diverso da macello per almeno 3 anni;

i)         chiedere assegnazione nuovi trasponder elettronici per tutti gli equidi che presumibilmente nasceranno nell’anno, riportando richiesta in BDE. AIA provvede ad assegnazione lotti di trasponder a singole ANA ed APA accreditate in BDE, previo accertamento che consegna avvenga dopo assegnazione trasponder e che questi presenti in BDE. Di tale assegnazione, AIA effettua registrazione dati in BDE;

j)         accertare se equide accompagnato da documenti non conformi od incompleti ed eventualmente renderli conformi. Se impossibile modificare documenti, questi ritenuti non validi ai fini di identificazione, loro restituzione ad Organismo di emissione ed equide nuovamente identificato ed evento registrato in BDE;

UNIRE deve:

a)       chiedere a CSN assegnazione di serie numeriche di codici identificativi elettronici per trasponder;

b)       identificare, mediante gara di appalto, fornitore di trasponder;

c)       accertare che numero trasponder richiesti coerente con fabbisogno annuale, registrando richiesta trasponder in BDE ed autorizzandone produzione;

d)       accertarsi che consegna trasponder sia successiva a richiesta;  

e)       gestire banca dati degli equidi (BDE), garantendone accesso o consultazione a chiunque vi abbia interesse (in primo luogo a MI.P.A.F., Ministero Salute, AGEA, Regioni, ASL ai fini dei controlli). A tal fine: mette a disposizione applicativo web in ambito internet, in grado di interagire con SIAN; accredita tali soggetti, assegnando loro carta nazionale dei servizi e ruolo specifico di interazione con BDE; organizza incontri di formazione; fornisce adeguata assistenza (call center) per ottimale uso di BDE;

f)        mettere a disposizione di Regione ed ASL tutti i dati relativi a nuove notifiche o segnalazioni di variazioni dati in BDE;

g)       comunicare a Servizi veterinari ASL, AIA, APA, ANA ogni mese elenco anomalie rilevate in BDE quali: codice fiscale proprietario errato; azienda non più presente in BDE pur in possesso di equidi; capi movimentati in uscita per cui non pervenuta nei termini a BDE comunicazione di ingresso in altre strutture o segnalazione di avvenuta macellazione o esportazione verso Stato membro o Paese Terzo; capi comunicati in BDE oltre termine a seguito di evento o di movimentazione in entrata od uscita o di macellazione; capi con informazioni in BDE incomplete o non congrue; capi macellati che non risultano mai transitati in allevamento indicato da stabilimento macellazione; capi macellati non rilevati in BDE; capi movimentati da allevamento sanzionato durante periodo di blocco;  

h)       garantire operatività di APA e ANA nella raccolta ed aggiornamento dei dati mediante monitoraggio costante, avvalendosi di specifici ispettori;

i)         inviare relazione annuale a MI.P.A.F., Ministero Salute e Regione su stato della BDE.

Obblighi ditta fornitrice di trasponder, individuata da UNIRE a seguito gara di appalto, deve:

a)  registrare, per ogni ordinativo inviato da UNIRE, elenco dei trasponder emessi in BDE;

b)  mettere in commercio lettore di transponder (caratteristiche riportate in Allegato 6 a D.M. 26/9/11 pubblicato su G.U. 272/11)  

Servizio veterinario ASL deve:

a)       registrare in BDN (Banca dati nazionale anagrafe zootecnica di Ministero Salute) aziende equine di nuova attivazione ed ogni variazione codice aziendale assegnato;

b)       registrare in BDE codice identificativo di strutture detentrici di equidi (comprese stalle di sosta di commercianti, mercati, fiere, esposizioni, stazioni di monta e di inseminazione artificiale, centri di produzione di materiale seminale, maneggi ed ippodromi);

c)       registrare ed aggiornare entro 10 giorni BDE per quanto concerne: estremi anagrafici e fiscali di azienda e della persona fisica o giuridica titolare di azienda; specie allevata; identificativi catastali di azienda se noti (Foglio di mappa, particella); ogni variazione aziendale compresa cessazione di attività da registrare in BDE; passaggio di proprietà di equidi in BDE; 

d)       utilizzare dati in BDE per ogni attività finalizzata ai controlli sanitari;

e)       registrare in BDE, qualora accertata in equide presenza di residui di sostanze vietate o sostanze autorizzate ma usate o detenute in modo illecito: data rilevazione irregolarità; tipologia di irregolarità; data ed esito eventuale esame di revisione;

f)        registrare in BDE controlli relativi a sistema di identificazione e registrazione effettuati su struttura, con eventuali irregolarità rilevate e sanzioni comminate; 

g)       connettersi con BDE per consultare movimentazione di equidi e dati di macellazione;

h)       verificare in allevamento (Utilizzare check list predisposta da Ministero Salute e conservata agli atti in ufficio per 3 anni) registro di carico e scarico (Firmare registro a fine controllo) e sistema di identificazione e registrazione degli equidi applicato in azienda. Data dei controlli, con eventuali relative sanzioni applicate, registrata in BDN;

i)         controllare almeno ogni 3 mesi presso stabilimenti di macellazione corretta applicazione sistemi di identificazione e registrazione di equidi, con tempestiva comunicazione di irregolarità accertate ad ASL di provenienza equide, ai fini applicazione sanzioni, ed a BDN. Controlli effettuati in base a check list predisposta da Ministero Salute conservata agli atti in ufficio per almeno 3 anni;

j)         stabilire prima di eseguire ogni trattamento farmacologico, status di equidi (Destinato o meno a macellazione per consumo umano). Se trattamento eseguito equide dichiarato “non destinato a macellazione per consumo umano” in passaporto, specificando prodotto medicinale impiegato e data ultima somministrazione (Calcolo periodo di attesa). Se accertata in equide presenza di residui di sostanze vietate od autorizzate ma usate in modo illecito, o tali sostanze detenute illecitamente, Servizio veterinario ASL registra in BDN: data rilevazione irregolarità od esito positivo di analisi; tipologia di irregolarità rilevata; data ed esito eventuale esame di revisione  

Regione deve:

a)       connettersi a BDE “anche a fini di controllo sanitario da parte Servizi veterinari delle ASL”;

b)       garantire controllo applicazione delle presenti norme in base a linee di indirizzo stabilite da MI.P.A.F. individuando Autorità di controllo. In caso di 1° controllo presso azienda o allevamento di proprietario/detentore di equidi, se accertate violazioni che possono essere sanate, garantendo sicura identificazione di equidi, Autorità controllo prescrive adempimenti che proprietario/detentore deve svolgere entro 15 giorni per regolarizzare violazioni accertate, pena applicazione di sanzioni se ciò non avviene. Tale deroga non applicata a stabilimenti di macellazione; 

c)       applicare sanzioni, comunicandolo a MI.P.A.F. e Ministero Salute

AGEA, quale responsabile Sistema Integrato di Gestione e Controllo, deve:

a)           fare in modo che BDN interagisca con BDE per consultare codici aziendali assegnati a strutture detentrici equidi, ai fini notifica allevamenti sottoposti a campione per controlli PAC e PSR;

b)           consultare registri di carico e scarico di strutture detentrici animali;

c)           registrare esiti controlli eseguiti su strutture, evidenziando: codice di allevamento/proprietario a controllo; anno di controllo; tipo di campione controllato; data ed esito di controllo; data in cui rilevata irregolarità; codifica tipo anomalia od irregolarità rilevata; tipo ed importo di eventuale sanzione applicata nell’ambito del sistema di condizionalità PAC.

Centro Servizi Nazionale (CSN), istituito presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo – Molise, deve:

a)       essere responsabile del coordinamento e gestione BDN;

b)       tenere, per conto del Ministero, numero codici identificativi da programmare sui trasponder  

Ministero Salute deve:

a)  comunicare ad altri Stati membri: nomi ed indirizzi di Organismi emittenti passaporto;

b)  cooperare con altri Stati membri per funzionamento banche dati equidi ai fini di controlli, comunicando punto di contatto a cui recapitare dati (Per Italia: UNIRE) 

c)  fornire ad UNIRE, tramite CSN, sequenza numerica univoca dei codici identificativi da inserire su trasponder di equidi da identificare;

d)  poter consultare in BDE dati relativi a strutture che detengono equidi, loro registri di carico e scarico, movimentazioni, macellazioni di equidi, controlli effettuati da servizi veterinari ASL in tali strutture.

MI.P.A.F. deve:

a)       pubblicare su proprio sito internet elenco delle Organizzazioni nazionali preposte ad identificazione di equidi, rilascio passaporti ed inserimento dati in BDE;

b)       vigilare su attività di UNIRE, AIA, APA, ANA 

Entità aiuto

Costi del servizio di identificazione equide e rilascio passaporto a carico del proprietario in base a tariffe fissate da AIA valide su tutto il territorio nazionale;

Sanzioni:

Chiunque detiene equidi non in regola con obblighi di identificazione: multa da 300 a 1.500 €/capo di specie diverse da cavallo ed ibridi (da 900 a 4.500 €/equino)

Chiunque toglie o sostituisce trasponder presente su equide senza preventiva autorizzazione di Autorità competente, o modifica o contraffaccia passaporto: multa da 3.000 a 18.000 €/capo

Titolare di azienda, proprietario/detentore di equide che lo sposta od introduce in azienda senza che questo sia accompagnato da passaporto o documento di provenienza o modello IV: multa da 300 a 1.800 €/capo

Chiunque in assenza di autorizzazione preventiva di AIA, ANA, APA, UNIRE impianta trasponder su equide: multa da 900 a 4.500 €/capo, fatta salva possibilità di identificare animale da parte Servizio veterinario ASL per specifiche emergenze di carattere sanitario.

Veterinario od altra persona incaricata di inoculare trasponder che ometta impianto, o non accerti esistenza di altro trasponder già impiantato e funzionante, o esistenza di segnali clinici attestanti rimozione di altro trasponder per via chirurgica, o applichi trasponder in modo non conforme: multa da 150 a 900 €/capo

In caso di reiterazione delle suddette violazioni: sanzioni raddoppiate e non ammesso pagamento in misura ridotta.           

Proprietario/detentore che non invia ad APA, AIA, ANA, UNIRE entro 7 giorni da evento, denuncia di nascita equide: multa da 150 a 900 €/capo 

Proprietario/detentore che non invia ad APA, AIA, ANA, UNIRE richiesta di registrazione in anagrafe di equide nato in Italia, o entro 7 giorni da introduzione in azienda di equide importato da Stato membro CE o Paese Terzo (Esclusi equidi introdotti in Italia per essere destinati direttamente a macello o introdotto temporaneamente a fini di manifestazioni ippico sportive ufficiali), od entro 7 giorni da vendita o da esportazione definitiva di equide destinato a Stati membri CE o Paese Terzo, o da suo passaggio di proprietà per vendita od acquisto: multa da 300 a 1.800 €/capo

Proprietario/detentore che non comunica ad APA, AIA, ANA, UNIRE entro 3 giorni morte od abbattimento di equide in luogo diverso da macello: multa da 150 a 900 €/capo

Proprietario/detentore che non comunica ad APA, AIA, ANA, UNIRE entro 7 giorni da scoperta furto o smarrimento di equide: multa da 500 a 3.000 €/capo

Proprietario/detentore che non comunica ad APA, AIA, ANA, UNIRE entro 7 giorni da scoperta furto o smarrimento di passaporto: multa da 300 a 1.800 €/capo

Proprietario/detentore che non comunica ad APA, AIA, ANA, UNIRE entro 7 giorni ritrovamento di equide o di passaporto rubato o smarrito: multa da 150 a 900 €/capo

Proprietario/detentore (salvo trasportatore) che non istituisce, compila, tiene aggiornato registro di carico e scarico per proprio allevamento, od omette di completare passaporto mettendo propria firma e relativi dati del proprietario: multa da 300 a 1.800 €

Titolare/responsabile stabilimento di macellazione che non accerta possesso di passaporto in equide introdotto, o che animale non risulti escluso da produzione alimentare, o non verifica congruenza informazioni presenti in passaporto con quelle in BDE (Esclusi equidi da macello provenienti da estero), o non comunica entro 7 giorni a BDN informazioni su animali macellati, o non garantisce espianto trasponder e loro modalità di conservazione o distruzione: multa da 150 a 900 €/capo