ANAGRAFE
EQUINA (Reg. 504/08; D.Lgs. 29/11; D.M. 29/12/09, 26/9/11) (equini04)
Soggetti interessati:
Persona fisica o giuridica a cui
intestata azienda, o detentore (persona fisica o giuridica “incaricata di provvedere
al suo mantenimento a titolo oneroso o gratuito”), anche temporaneo (v. durante
trasporto o nel mercato, o in occasione di concorsi, manifestazioni culturali),
di equide (animale domestico o selvatico di specie equina, asinina o loro
incroci), iscritto in Libro genealogico o Registro anagrafico o da macello o
destinato a produzione di alimenti per consumo umano, nato o immesso in libera
pratica nella CE.
Stabilimento di macellazione
riconosciuto, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MI.P.A.F.),
Ministero Salute, AGEA, Regioni, servizi veterinari ASL, Unione nazionale razze
equine (UNIRE), Associazione nazionale allevatori di specie o razza (ANA),
Associazione italiana allevatori (AIA), Associazione provinciale allevatori
(APA), Centro Servizi Nazionali (CSN)
Iter procedurale:
Istituita “anagrafe degli
equidi”, cioè sistema di identificazione e registrazione degli equidi,
organizzata e gestita da UNIRE, avvalendosi della collaborazione di titolari
stabilimenti macellazione, Servizi veterinari ASL, Ministero Salute, ditta
fornitrice di trasponder, AIA, ANA, APA, AGEA, Regioni che operano per
alimentare anagrafe utilizzando dispositivo con firma digitale (per il cui
ottimale utilizzo UNIRE organizza corsi di formazione), al fine di: tutela
della salute pubblica e del benessere degli animali; tutela economica e
valorizzazione del patrimonio zootecnico; trasmettere informazioni al
consumatore su carni di equidi, tramite etichettatura adeguata e chiara del
prodotto; assicurare regolarità nella corsa dei cavalli garantendone efficace
controllo; prevenire e controllare fenomeno di abigeato.
MI.P.A.F. approvato, di intesa
con Ministero Salute e Regioni, con D.M. 26/9/11 manuale delle procedure di
realizzazione della anagrafe equina, istituendo Comitato tecnico di
coordinamento con il compito di proporre modifiche al decreto attuativo ed al
manuale operativo “anche in funzione della evoluzione della normativa
comunitaria nel settore”.
Anagrafe equina basata su:
dichiarazioni del proprietario animali e responsabile stabilimento di
macellazione; registrazione eventi in banca dati nazionale equidi (BDE);
certificazione da parte di UNIRE di iscrizione equidi in BDE mediante emissione
del passaporto da parte APA (ANA e UNIRE in caso di equidi registrati in Libro
genealogico o registro anagrafico); accesso a BDE ed acquisizione di ogni
informazione utile da parte di soggetti pubblici e privati.
Anagrafe equina è composta dai
seguenti elementi:
a)
registrazione di azienda (intesa come unità
epidemiologica e stabilimento, costruzione, fattoria all’aperto in cui tenuti,
allevati, governati equidi; se più allevamenti in azienda questi debbono
formare unità distinta avente medesima qualifica sanitaria; nel caso di
proprietario non conduttore può delegare adempimenti di legge a questo; nel
caso di multiproprietà di equide individuare un referente nel caso di affido di
equide, affidatario non interlocutore di banca dati)
b)
banca dati equidi (BDE), gestita da UNIRE, in cui
riportare, entro 10 giorni dal
verificarsi evento, i seguenti dati (da conservare per almeno 5 anni o per almeno 2 anni dopo morte equide):
-
identificativo fiscale e dati anagrafici di
allevamento: codice aziendale, dati anagrafici e codice fiscale del
proprietario e detentore animali, tipo di produzione, eventuale iscrizione a
Libri genealogici;
-
identificativo individuale di equide, comprendente:
1)
codice identificativo (trasponder) di equide, da
utilizzare sempre per ogni comunicazione ufficiale, di 15 cifre, di cui le
prime 3 codice del Paese, successive 3 codice nazionale di banca dati, restanti
9 codice animale;
2)
codice UELN (“Numero a vita universale equino”) di 15
cifre (di cui 3 per identificare Paese, 3 per codice nazionale banca dati, 9
per codice individuale equide) assegnato ad ogni puledro da riportare su tutti
i documenti ufficiali di equide;
-
movimenti intercorsi nella vita di equide: data uscita
da allevamento: tipologia di uscita; codice identificativo allevamento di
destinazione; codice stabilimento macellazione;
-
dati relativi a morte di equide: data di morte;
-
dati relativi a macellazione: codice stabilimento di
macellazione; data macellazione; numero dispositivo elettronico di
identificazione animale; codice UELN; causa eventuale macellazione su
disposizione Autorità sanitaria in ambito programma eradicazione di malattie
infettive e campagne di profilassi;
-
anomalie esistenti in BDE e codificate nel manuale
operativo;
-
inadempienze ed irregolarità riscontrate nel sistema di
identificazione e registrazione rilevate nell’ambito di attività di controllo
ed eventuali sanzioni irrogate: codice di identificazione allevamento; tipo di
inadempienza ed irregolarità rilevate; data di sanzione; tipo di sanzione;
importo di sanzione;
-
inadempienze ed irregolarità di strutture di
macellazione con eventuali sanzioni irrogate: codice di stabilimento di
macellazione; tipo di inadempienza ed irregolarità rilevata; data di sanzione;
tipo di sanzione; importo di sanzione;
-
esito positivo dei controlli su utilizzo sostanze
vietate e ad effetto anabolizzante;
-
ogni altra informazione richiesta da Autorità
competenti;
c)
identificazione equidi, mediante dispositivo
elettronico (transponder), conforme a norma ISO 11784, letto da dispositivo a
norma ISO 11785 a distanza di circa 12 cm. avente le caratteristiche riportate in
Allegato 6 a D.M. 26/9/2011 pubblicato su G.U. 272/11, che deve essere
inoculato, da parte di veterinario od altra persona incaricata da APA, AIA,
ANA, UNIRE, con modalità tali da non compromettere benessere di animale e non
aumentarne rischio di migrazione (Transponder impiantato per via parenterale in
condizioni di asepsi tra margine posteriore di occipitale e garrese, a metà del
collo), a:
-
equidi nati dopo
31 Dicembre 2006 identificati sotto la madre entro 7 mesi di età, comunque prima di lasciare allevamento senza la
madre. In deroga “equidi viventi allo stato selvatico in determinate zone,
comprese riserve naturali, identificati solo quando trasferiti da tali zone o
addomesticati” (Stati membri comunicano a Commissione popolazione di equidi e
zone interessate). In caso di morte della madre prima di identificazione
puledro, proprietario deve fornire documentazione (passaporto) ad ASL;
-
equidi nati
prima del 1/1/2007 ed identificati in base a vecchia normativa si debbono
intendere identificati in base a nuove disposizioni, purché registrati entro 30/4/2010 in BDE da parte UNIRE,
APA, AIA, ANA, che sono, per altro tenuti, a registrare equidi anche dopo tale
data, con sanzioni a carico di proprietario/detentore. A tal fine
proprietario/detentore compila richiesta di identificazione (Allegato 2 a D.M.
26/9/2011 pubblicato su G.U. 272/11)
-
equidi nati
prima di 1/1/2007 e non identificati debbono essere identificati entro 30/4/2010, comunque prima di
qualsiasi loro spostamento. UNIRE, APA, AIA, ANA sono tenuti a registrare
equidi in BDE anche dopo tale data, con sanzioni a carico di
proprietario/detentore. A tal fine proprietario/detentore compila richiesta di
identificazione (Allegato 3 a D.M. 26/9/2011 pubblicato su G.U. 272/11)
-
equidi iscritti in Libri genealogici e registri
anagrafici;
In caso di
equidi destinati ad essere macellati entro
12 mesi di età non destinati ad esportazione in ambito CE o Paesi Terzi,
sufficiente certificato di identificazione puledro (Modello pubblicato in G.U. 272/11)
inviato ad UNIRE, APA, AIA, ANA per loro trasporto diretto verso macello.
Prima di
inoculare trasponder accertarsi:
-
presenza di eventuale altro trasponder, al fine di
“evitare rilascio fraudolento di più documenti di identificazione per stesso
equide”, tramite utilizzo di dispositivo di lettura;
-
presenza di eventuali segni clinici indicanti che
precedente trasponder rimosso per via chirurgica;
-
presenza di eventuali altri marchi apposti su animale.
Dopo
inoculazione di transponder, veterinario compila scheda identificativa recante:
codice identificativo di transponder; sesso; data nascita animale; data
inoculazione; dati anagrafici e codice fiscale proprietario; codice aziendale;
codice Libro genealogico; eventuale dichiarazione di esclusione da consumo
umano; data di compilazione scheda. Scheda, firmata da veterinario e
proprietario/detentore, inviata entro 7
giorni ad APA, AIA, ANA, UNIRE per inserimento dati in BDE.
Se accertata
esistenza di precedente transponder o di altro marchio AIA, APA, ANA, UNIRE
emette per equide nato in CE, duplicato di identificazione e riporta dati in
BDE.
Sistema di
identificazione non può essere tolto, sostituito o reimpiantato, salvo caso di
“permanente illeggibilità del dispositivo elettronico dopo numerosi tentativi”,
per cui necessario inoculare nuovo transponder, recante codice identificativo
diverso, da parte veterinario APA, AIA, ANA, UNIRE entro 15 giorni da segnalazione, previo:
1)
riconoscimento equide tramite passaporto;
2)
compilazione scheda di operazione eseguita recante:
codice transponder originale; codice nuovo transponder; data applicazione nuovo
transponder; forma veterinario e proprietario. Scheda da inviare entro 7 giorni ad APA per inserimento
dati in BDE;
3)
applicazione su passaporto di etichetta indicante nuovo
codice identificativo di trasponder.
Equidi possono
essere detenuti solo se identificati;
d)
documento identificativo di equide (Passaporto)
rilasciato, a seguito di specifica domanda di proprietario/detentore animale,
per animali nati in Italia o importati da Paesi Terzi, da UNIRE, tramite APA
(ANA in caso di equidi iscritti a Libro genealogico). Passaporto:
-
valido per tutta la vita di animale;
-
conforme ad Allegato 4 a D.M. 26/9/2011 pubblicato su
G.U.CE 272/11, contenente: codice identificativo animale; Stato; sesso; linea
paterna; purezza/incrocio; numero individuale; timbro e firma soggetto che ha
identificato animale e impiantato transponder; diagramma schematico,
evidenziando punto di inoculazione transponder; nome del fabbricante di eventuale
transponder già impiantato in animale;
-
emesso entro 31 Dicembre o entro 12 mesi da data di
nascita, comunque prima che equide lasci azienda per destinazione diversa
da macello e non a seguito di madre, solo dopo identificazione del soggetto ed
acquisizione del certificato di fecondazione (CIF) della madre (Se mancante
occorre annotarlo in BDE), inserimento equidi in anagrafe nazionale e
compilazione scheda identificativa;
-
valido come certificato di origine in caso di equide
iscritto in Libro genealogico, in cui riportare tutte le informazioni relative
a genealogia di animale (In mancanza di autocertificazione del proprietario);
-
accompagna animali in ogni loro spostamento insieme a
documento di provenienza (Modello 4), con esclusione di spostamento di equide
in stalla o al pascolo (Sufficiente esibire documento di identificazione
animale), o spostato a piedi nelle vicinanze azienda di maneggio (Documento di
identificazione esibito entro 3 ore),
o durante transumanza equidi verso o da pascoli estivi, o se non svezzato
accompagnato da madre, o in caso di emergenza per stesso equide, o partecipa a
manifestazione o prova per concorso che richiede uscita da luogo di concorso o
manifestazione;
-
in caso di cessione, a qualsiasi titolo, di equide
consegnato al nuovo proprietario.
MI.P.A.F.
tiene aggiornato elenco Organismi emittenti passaporti, mettendo a disposizione
informazioni tramite internet.
Dati
passaporto inseriti in BDE e documento inviato a proprietario di animale;
e)
registro di carico e scarico di equidi detenuti da
azienda, in cui riportare per ogni proprietario tutti gli aggiornamenti entro 7 giorni dal verificarsi di evento;
f)
strutture accreditate ad accedere presso BDE (quali:
ANA, AIA, UNIRE che vi accedono per aggiornare dati di equidi registrati e non
registrati, o Regioni che vi accedono per scaricare dati di competenza od
estrarre dati aggregati, o tutti i soggetti interessati, previa richiesta di
autorizzazione, specificandone motivi, a MI.P.A.F.);
Obblighi del proprietario degli
animali, che può delegare al detentore:
a)
chiedere registrazione azienda (anche se composta di 1
solo equide) entro 20 giorni da inizio
attività a Servizio veterinario ASL, dove ricade sede aziendale. Azienda
identificata mediante codice, riportante sigla IT, seguita da 8 caratteri (3
caratteri per codice ISTAT del Comune in cui ubicata; 2 caratteri per sigla
automobilistica Provincia; 3 caratteri per numero progressivo di azienda). Se
azienda già registrata in altre anagrafi zootecniche usare stesso codice
identificativo. Titolare deve segnalare ogni variazione di dati anagrafici
intervenuta in azienda entro 7 giorni da
evento. Servizio veterinario ASL, verificata correttezza informazioni,
registra entro 10 giorni in BDN codici identificativi di azienda che detiene
equini, stalla di sosta di commercianti, mercati, fiere, stazioni di monta ed
inseminazione artificiale, maneggi ed ippodromi. In fase di registrazione fare
attenzione ad evidenziare equidi tenuti in azienda di diversi proprietari, ed
equidi di stesso proprietario distribuiti tra più aziende;
b)
comunicare cessazione attività di allevamento e/o
custodia di equidi (evidenziare data di cessazione attività) a Servizio
veterinario ASL, che aggiorna dati in BDN entro successivi 10 giorni
lavorativi;
c)
comunicare, entro
7 giorni, comunque prima che animale lasci allevamento, nascita equide ad
APA (ANA od UNIRE in caso di animali registrati in Libro genealogico),
utilizzando Allegato 2 a D.M. 26/9/11 pubblicato su G.U. 272/11 ed allegando
certificato di intervento fecondativo (CIF) della madre. Denuncia equivale a
richiesta di identificazione puledro. APA, ANA, UNIRE accerta presenza azienda
in BDN, presenza trasponder utilizzato in quelli ufficiali distribuiti, data
nascita equide e data apposizione trasponder mai precedente a questa,
presenza/assenza di CIF, sesso, data di comunicazione mai antecedente a
nascita;
d)
procedere ad identificazione semplificata di puledro
destinato a macellazione, tramite apposizione al pastorale anteriore sinistro
di fascetta inamovibile contenente trasponder e richiesta (Modello Allegato 2 a
D.M. 26/9/2011 pubblicato su G.U. 272/11) da inviare a APA, AIA, ANA, UNIRE, prima della sua uscita da azienda,
completa dei dati identificativi di fattrice (microchip, passaporto,
identificativo in BDE). APA, AIA, ANA, UNIRE verifica: presenza in BDN di
richiedente procedura semplificata; proprietario di fattrice di puledro da
macellare; fattrice identificata e presente in BDE; fascetta inamovibile
presente tra quelle ufficiali fornite da APA; data nascita equide; data
fornitura fascetta posteriore a data nascita equide; presenza/assenza di CIF;
sesso; data comunicazione successiva a data nascita equide. APA, AIA, ANA,
UNIRE provvede ad aggiornamento BDE e stampa certificato di identificazione
semplificata (Modello Allegato 5 a D.M. 26/9/2011 pubblicato su G.U.
272/11);
e)
tenere aggiornato (annotazione entro 7 giorni da verificarsi evento) registro di carico e scarico
degli animali (Allegato 2 a D.M. 26/9/11 pubblicato su G.U. 272/11) in cui
annotare per ogni proprietario nascite, acquisti, vendite, morti di equidi
avvenuti in azienda. In caso di strutture dove tenuti equidi appartenenti a
diversi proprietari, sufficiente unico registro in cui indicare nominativi dei
proprietari. In caso di mercati e fiere obbligo di registrazione assolto con
conservazione documenti di provenienza;
f)
provvedere ad aggiornare dati su passaporto, inserendo:
data di ingresso in allevamento; codice di allevamento; propria firma negli
spazi previsti;
g)
dichiarare eventuale esclusione dal consumo umano di
equide al momento sua identificazione (dichiarazione da riportare anche su
passaporto);
h)
comunicare ad APA passaggio di proprietà di animale entro 7 giorni da evento, utilizzando
modello pubblicato su G.U. 272/11, contenente: codice trasponder animale
ceduto; dati anagrafici e codice fiscale proprietario; data cessione; Paese di
destinazione; codice azienda di uscita;
i)
comunicare ad APA eventuali errori di imputazione dati
in BDE, compresa indicazione errata di trasponder o di errata identificazione
equide movimentato in entrata od uscita. Se errori riguardano passaporto
occorre restituirlo ad APA, AIA, ANA, UNIRE, affinché queste correggano
informazioni in BDE e provvedano a ristampa passaporto;
j)
in caso di morte naturale od accidentale od
abbattimento di equide a seguito di incidente, in luogo diverso da macello,
inviare entro 3 giorni ad APA, AIA,
ANA, UNIRE: dichiarazione di morte (Modello Allegato 9 a D.M. 26/9/11
pubblicato su G.U. 272/11); passaporto animale. Proprietario deve provvedere a
smaltire carcassa e trasponder nel rispetto disposizioni vigenti. APA, AIA,
ANA, UNIRE provvede entro giorno lavorativo successivo a registrare evento in
BDE, riportando data di evento stesso. Sono fatti salvi adempimenti di polizia
veterinaria;
k)
in caso di movimentazione per vendita di equide ad
altro allevamento compilare e sottoscrivere, con firma autenticata, insieme ad
acquirente comunicazione di vendita (Modello Allegato 7 a D.M. 26/9/11
pubblicato su G.U. 272/11) da inviare entro
7 giorni da vendita ad APA, AIA, ANA, UNIRE, che aggiorna BDE entro 10
giorni lavorativi successivi, per tutti gli equidi transitati in struttura.
Vecchio e nuovo proprietario aggiornano rispettivi registri di carico e
scarico;
l)
in caso di movimentazione di equide verso stabilimento
di macellazione, compilare documento di provenienza (Modello Allegato 4 a D.M.
26/9/11 pubblicato su G.U. 272/11) di animale in 4 copie, di cui 1 da allegare
a registro di carico e scarico, 1 destinata ad ASL di competenza per allevamento,
1 ad APA (entro 10 giorni provvede ad aggiornare BDE), 1 insieme a passaporto,
consegnata a stabilimento macellazione;
m)
in caso di movimentazione temporanea (cioè
trasferimento da una struttura ad un’altra per un periodo di tempo limitato
senza che intervenga cambio di proprietà di equide) in stazioni di monta,
stazioni di inseminazione artificiale, centri produzione materiale seminale,
dati da inserire ogni 15 giorni in
BDE riguardano per tutti gli equidi transitati in struttura: identificativo
equide; azienda di provenienza; data di ingresso e di uscita da struttura;
eventuale azienda di destinazione se diversa da quella di provenienza.
Responsabili di maneggi ed ippodromi comunicano a BDE dati su equidi transitati
presso tali strutture, contenenti: identificativo animale; data di ingresso ed
uscita da struttura. In caso di importazione temporanea di equide in
definitiva, animale va identificato;
n)
in caso di importazione equide da altro Paese CE
occorre inviare entro 7 giorni da arrivo
richiesta di iscrizione ad anagrafe (Modello Allegato 3 a D.M. 26/9/11
pubblicato su G.U. 272/11), corredata da passaporto originale e copia modello
di provenienza. Equidi CE conservano codici identificativi e passaporti
originari, per cui non necessario impiantare trasponder (ciò anche in caso
animale originario di Paese Terzo ma identificato in Paese CE). In tal caso
UNIRE, AIA, ANA, APA deve iscrivere animale in BDE entro 30 giorni e poi
stampare etichetta recante dicitura “Anagrafe degli equini”, codice di
microchip rilevato sul passaporto e data registrazione (Etichetta da applicare
su passaporto). Proprietario deve compilare scheda identificativa, contenente:
codice identificativo del trasponder rilevato; sesso; data nascita animale;
data di ingresso in azienda; barrare casella “Paesi membri UE”; Paese di
provenienza; dati identificativi e codice fiscale del proprietario equide;
codice aziendale; dichiarazione di eventuale esclusione da consumo umano; data
compilazione scheda:
o)
in caso di importazione di equidi da Paesi Terzi,
questi vanno identificati con trasponder se non già dotati o se questo
illeggibile. Proprietario animale, entro
7 giorni da arrivo in azienda, chiede identificazione (Modello Allegato 3 a
D.M. 26/9/11 pubblicato su G.U. 272/11) ad APA, AIA, ANA, UNIRE allegando
passaporto equide e copia certificato doganale di importazione. APA, AIA, ANA,
UNIRE provvede entro 30 giorni, comunque prima che animale lasci azienda, a:
1)
applicare trasponder;
2)
compilare scheda identificativa con seguenti dati:
codice identificativo trasponder; sesso; data di nascita e di ingresso in
azienda di animale; Paese Terzo di provenienza; dati identificativi e codice
fiscale di proprietario equide; codice azienda dove ubicato equide; eventuale
dichiarazione di esclusione da consumo umano. Scheda inviata entro 7 giorni da
veterinario ad APA, AIA, ANA, UNIRE;
3)
emettere nuovo passaporto o convalidare quello
originale, o completarlo se non conforme o mancante di alcune
informazioni;
4)
inserire dati in BDE, compresa eventuale restituzione passaporto
ad Organismo emittente in quanto non valido in Italia, mentre nessuna
annotazione in BDE se animale importato da Paese Terzo inviato direttamente a
macello per essere macellato entro 5
giorni da suo arrivo (Entro 8 giorni
da sua introduzione in territorio CE);
p)
in caso di esportazione verso Stati membri o Paesi
Terzi equidi vanno identificati ed accompagnati da passaporto. Proprietario
comunica, entro 7 giorni da cessione,
ad APA, AIA, ANA, UNIRE: codice identificativo di trasponder animale ceduto;
dati anagrafici e codice fiscale di proprietario; data di cessione; Paese di
destinazione; codice azienda di uscita; dicitura “scambio verso Pasese UE” o
“esportazione verso Paese Terzo”. APA, AIA, ANA, UNIRE aggiorna BDE entro 7
giorni;
q)
in caso di smarrimento o furto di equide occorre:
-
annotare avvenuto smarrimento o furto di equide in
registro di carico e scarico entro 7
giorni;
-
comunicare entro
7 giorni ad APA/AIA/ANA/UNIRE evento (Modello Allegato 9 a D.M. 26/9/11
pubblicato su G.U. 272/11), allegando: copia denuncia presentata ad Autorità di
polizia, in cui riportare codice di identificazione animale; passaporto di
animale smarrito o rubato. APA/AIA/ANA/UNIRE provvede ad aggiornare entro 7
giorni BDE e ad annullare e conservare passaporto per almeno 2 anni;
-
comunicare entro
7 giorni a APA/AIA/ANA/UNIRE eventuale ritrovamento di equide, allegando
copia denuncia ad Autorità di polizia. APA/AIA/ANA/UNIRE invia veterinario
presso azienda per accertare identificazione animale e compilare scheda; poi se:
1)
codice trasponder di equide corrisponde a quello in BDE
rilascia documento originale apponendovi dicitura “non destinato alla
produzione di alimenti per consumo umano”;
2)
non accertata presenza o legittimità di transponder
provvede ad identificare animale mediante apposizione di nuovo transponder ed
emissione nuovo passaporto contrassegnato come “secondo originale” e recante
dicitura “non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano”;
r)
in caso di smarrimento o furto di passaporto comunicare
(Modello Allegato 10 a D.M. 26/9/11 pubblicato su G.U. 272/11) a
APA/AIA/ANA/UNIRE entro 7 giorni da
evento, allegando copia denuncia presentata ad Autorità di polizia, in cui
riportare numero codice identificativo di animale (codice transponder) ed estremi
anagrafici e fiscali del proprietario/detentore. APA/AIA/ANA/UNIRE, se
accertata identità animale mediante lettura trasponder, rilascia passaporto
sostitutivo recante dicitura “il presente passaporto n … (numero diverso da
passaporto originale) è un duplicato che sostituisce ed annulla il precedente
passaporto n…..” e “non destinato alla produzione di alimenti per consumo
umano”. In deroga se proprietario dimostra entro
30 giorni da perdita passaporto, che equide destinato ad essere macellati
per consumo umano non oggetto di trattamento medico, status di equide sospeso per 6 mesi come attestato da apposita
certificazione veterinaria, in cui riportare data di inizio sospensione. Se
animale identificato con solo numero di passaporto occorre applicare trasponder
ed emettere nuovo passaporto recante dicitura “secondo originale” e “non
destinato alla produzione di alimenti per consumo umano”. Per ogni passaporto
rubato/smarrito riportare in BDE: codice fiscale proprietario; codice
identificativo equide; numero passaporto rubato/smarrito; data del
furto/smarrimento; data notifica a APA/AIA/ANA/UNIRE, data eventuale nuova
identificazione equide; codice trasponder applicato; annullamento numero
passaporto originale; destinazione finale di equide; data di emissione del
duplicato. In caso di ritrovamento del passaporto, proprietario o detentore
deve comunicarlo ad APA entro 7 giorni
inviando passaporto ritrovato e copia della denuncia di ritrovamento fatta ad
Autorità di polizia. APA/AIA/ANA/UNIRE annulla passaporto ritrovato e lo
conserva per 5 anni;
s)
in caso di trasponder non più leggibile, immediata
comunicazione a APA/AIA/ANA/UNIRE;
t)
rispettare obblighi relativi a trattamenti
farmacologici e connessi obblighi di registrazioni, specie se animale destinato
a macellazione per consumo umano, nonché
prescrizioni stabilite da Ministero Salute in caso di morte od
abbattimento equidi.
Titolari degli stabilimenti di
macellazione debbono:
a)
accertare che ogni equide introdotto in macello sia:
munito di passaporto; con dichiarazione del proprietario attestante che
“animale destinato a consumo umano, rispetto eventuali tempi di sospensione del
trattamento dei farmaci”; iscritto in BDE. Ammesso invio equide a macello privo
di passaporto in caso di: trasporto diretto di animale da azienda di nascita a
macello; animale di età inferiore a 12
mesi con stella dentaria di incisivi laterali decidui visibile; nel corso
di trasporto verso macello equide identificato; tracciabilità animale da
azienda di nascita a macello ininterrotta;
b)
segnalare subito mancanza di tali requisiti a
APA/AIA/ANA/UNIRE, che provvederà a regolarizzare posizione animale quanto
prima, comunque prima che carcassa lasci stabilimento macellazione;
c)
registrarsi presso BDN;
d)
munirsi di apposita apparecchiatura per lettura
elettronica trasponder di equidi;
e)
verificare, salvo equidi provenienti dall’estero e
puledri di età inferiore a 12 mesi
provenienti da stessa azienda di nascita, per cui sufficiente documento di identificazione
semplificato (Modello Allegato 2 a D.M. 26/9/11 pubblicato su G.U. 272/11),
conformità informazioni riportate sul passaporto con quelle riportate in BDE.
In caso di equidi iscritti a Libro genealogico passaporti annullati restituiti
ad Organismo di emissione. Passaporto annullato da veterinario ASL mediante
timbro e conservato per 5 anni
presso macello;
f)
comunicare a BDE eventuale errore commesso
nell’annotare macellazione di equino con codice diverso da quello reale;
g)
registrare in BDN entro 7 giorni da macellazione, tutte
le informazioni su equidi macellati, compresi dati identificativi di equidi
importati da Paesi CE o Paesi Terzi per numero macellazione attribuito a
carcassa, desumibili da documenti identificativi rilasciati da Autorità Paese
di provenienza. BDN trasferirà a BDE dati relativi a codice di trasponder di
equidi macellati e data di macellazione;
h)
garantire, sotto controllo di veterinario ASL:
-
espianto transponder di equidi macellati, provvedendo a
loro distruzione o conservazione (Divieto di riutilizzo). Se impossibile
recuperare transponder, veterinario ASL dichiara carne “impropria al consumo
umano”
-
annullamento passaporto con apposizione timbro “Non
valido” e sua successiva conservazione per
5 anni (Nel caso di equidi iscritti a Libri genealogici, passaporti
annullati restituiti ad Organizzazione emittente, conservando copia
frontespizio di passaporto per almeno 5
anni)
-
invio ad APA, AIA, ANA, UNIRE attestato di
macellazione, contenente numero identificativo equide e data macellazione;
i)
osservare prescrizioni sanitarie stabilite da Ministero
Salute per macellazione equidi e smaltimento carcassa (specie se animale
abbattuto ai fini lotta contro malattie)
APA, AIA, ANA, UNIRE debbono:
a)
impiantare dispositivo elettronico di identificazione
individuale (trasponder);
b)
entro 30 giorni
da ricezione scheda identificativa di equide:
-
acquisire per equidi nati in Italia certificato di
fecondazione della madre (CIF);
-
stampare ed inviare passaporto a proprietario, previa
verifica presenza equide in BDE;
-
conservare tutta la documentazione agli atti, compresa
dichiarazione di destinazione finale;
-
inserire dati in BDE relativi a: nascite e morti
(Registrazione entro 10 giorni);
dichiarazioni di destinazione finale; movimentazioni equidi (Registrazione entro 7 giorni); introduzione equidi da
Stati membri o Paesi Terzi; furti o smarrimenti di passaporti e trasponder;
c)
provvedere a rilascio di etichetta di identificazione
equide da apporre su passaporto (Se animale lascia azienda non al seguito della
madre prima di 210 giorni da nascita),
accertando: sesso; data di nascita; data di inoculazione del trasponder; numero
del trasponder che deve essere presente nella serie di trasponder assegnati a
APA, AIA, ANA, UNIRE; dati anagrafici e codice fiscale di proprietario; codice
di azienda; codice Libro genealogico di equide; data compilazione scheda di
identificazione firmata da proprietario/detentore animale e veterinario;
azienda presente in BDN; presenza/assenza del CIF; data richiesta
identificazione equide sempre successiva a data nascita. In caso di
rivendicazione di possesso di equide riportato in BDE come “equide di proprietà
ignota”, Organismo che ha rilasciato passaporto deve provvedere a sua
variazione;
d)
provvedere a registrare movimento in uscita di equide
(Nel caso di macellazione con la definizione di morto) o di entrata
(acquisizione o nascita);
e)
registrare in BDE codice Libro genealogico, codice
identificativo equide iscritto a Libro genealogico;
f)
stampare e rilasciare duplicato di passaporto smarrito
o rubato entro 14 giorni da notifica
evento;
g)
sospendere passaporto apponendovi specifica dicitura
quando equide detenuto in azienda oggetto di misura sanitaria o Regione non
indenne da peste suina;
h)
annullare e conservare passaporto di animale morto o
abbattuto in luogo diverso da macello per
almeno 3 anni;
i)
chiedere assegnazione nuovi trasponder elettronici per
tutti gli equidi che presumibilmente nasceranno nell’anno, riportando richiesta
in BDE. AIA provvede ad assegnazione lotti di trasponder a singole ANA ed APA
accreditate in BDE, previo accertamento che consegna avvenga dopo assegnazione
trasponder e che questi presenti in BDE. Di tale assegnazione, AIA effettua
registrazione dati in BDE;
j)
accertare se equide accompagnato da documenti non
conformi od incompleti ed eventualmente renderli conformi. Se impossibile
modificare documenti, questi ritenuti non validi ai fini di identificazione,
loro restituzione ad Organismo di emissione ed equide nuovamente identificato
ed evento registrato in BDE;
UNIRE deve:
a)
chiedere a CSN assegnazione di serie numeriche di
codici identificativi elettronici per trasponder;
b)
identificare, mediante gara di appalto, fornitore di
trasponder;
c)
accertare che numero trasponder richiesti coerente con
fabbisogno annuale, registrando richiesta trasponder in BDE ed autorizzandone
produzione;
d)
accertarsi che consegna trasponder sia successiva a
richiesta;
e)
gestire banca dati degli equidi (BDE), garantendone
accesso o consultazione a chiunque vi abbia interesse (in primo luogo a
MI.P.A.F., Ministero Salute, AGEA, Regioni, ASL ai fini dei controlli). A tal
fine: mette a disposizione applicativo web in ambito internet, in grado di
interagire con SIAN; accredita tali soggetti, assegnando loro carta nazionale
dei servizi e ruolo specifico di interazione con BDE; organizza incontri di
formazione; fornisce adeguata assistenza (call center) per ottimale uso di BDE;
f)
mettere a disposizione di Regione ed ASL tutti i dati
relativi a nuove notifiche o segnalazioni di variazioni dati in BDE;
g)
comunicare a Servizi veterinari ASL, AIA, APA, ANA ogni mese elenco anomalie rilevate in
BDE quali: codice fiscale proprietario errato; azienda non più presente in BDE
pur in possesso di equidi; capi movimentati in uscita per cui non pervenuta nei
termini a BDE comunicazione di ingresso in altre strutture o segnalazione di
avvenuta macellazione o esportazione verso Stato membro o Paese Terzo; capi
comunicati in BDE oltre termine a seguito di evento o di movimentazione in
entrata od uscita o di macellazione; capi con informazioni in BDE incomplete o
non congrue; capi macellati che non risultano mai transitati in allevamento
indicato da stabilimento macellazione; capi macellati non rilevati in BDE; capi
movimentati da allevamento sanzionato durante periodo di blocco;
h)
garantire operatività di APA e ANA nella raccolta ed
aggiornamento dei dati mediante monitoraggio costante, avvalendosi di specifici
ispettori;
i)
inviare relazione annuale a MI.P.A.F., Ministero Salute
e Regione su stato della BDE.
Obblighi ditta fornitrice di
trasponder, individuata da UNIRE a seguito gara di appalto, deve:
a) registrare, per ogni ordinativo inviato da
UNIRE, elenco dei trasponder emessi in BDE;
b) mettere in commercio lettore di transponder
(caratteristiche riportate in Allegato 6 a D.M. 26/9/11 pubblicato su G.U.
272/11)
Servizio veterinario ASL deve:
a)
registrare in BDN (Banca dati nazionale anagrafe
zootecnica di Ministero Salute) aziende equine di nuova attivazione ed ogni variazione
codice aziendale assegnato;
b)
registrare in BDE codice identificativo di strutture
detentrici di equidi (comprese stalle di sosta di commercianti, mercati, fiere,
esposizioni, stazioni di monta e di inseminazione artificiale, centri di
produzione di materiale seminale, maneggi ed ippodromi);
c)
registrare ed aggiornare entro 10 giorni BDE per quanto concerne: estremi anagrafici e
fiscali di azienda e della persona fisica o giuridica titolare di azienda;
specie allevata; identificativi catastali di azienda se noti (Foglio di mappa,
particella); ogni variazione aziendale compresa cessazione di attività da
registrare in BDE; passaggio di proprietà di equidi in BDE;
d)
utilizzare dati in BDE per ogni attività finalizzata ai
controlli sanitari;
e)
registrare in BDE, qualora accertata in equide presenza
di residui di sostanze vietate o sostanze autorizzate ma usate o detenute in
modo illecito: data rilevazione irregolarità; tipologia di irregolarità; data
ed esito eventuale esame di revisione;
f)
registrare in BDE controlli relativi a sistema di
identificazione e registrazione effettuati su struttura, con eventuali
irregolarità rilevate e sanzioni comminate;
g)
connettersi con BDE per consultare movimentazione di
equidi e dati di macellazione;
h)
verificare in allevamento (Utilizzare check list
predisposta da Ministero Salute e conservata agli atti in ufficio per 3 anni)
registro di carico e scarico (Firmare registro a fine controllo) e sistema di
identificazione e registrazione degli equidi applicato in azienda. Data dei
controlli, con eventuali relative sanzioni applicate, registrata in BDN;
i)
controllare almeno
ogni 3 mesi presso stabilimenti di macellazione corretta applicazione
sistemi di identificazione e registrazione di equidi, con tempestiva comunicazione
di irregolarità accertate ad ASL di provenienza equide, ai fini applicazione
sanzioni, ed a BDN. Controlli effettuati in base a check list predisposta da
Ministero Salute conservata agli atti in ufficio per almeno 3 anni;
j)
stabilire prima di eseguire ogni trattamento
farmacologico, status di equidi (Destinato o meno a macellazione per consumo
umano). Se trattamento eseguito equide dichiarato “non destinato a macellazione
per consumo umano” in passaporto, specificando prodotto medicinale impiegato e
data ultima somministrazione (Calcolo periodo di attesa). Se accertata in
equide presenza di residui di sostanze vietate od autorizzate ma usate in modo
illecito, o tali sostanze detenute illecitamente, Servizio veterinario ASL
registra in BDN: data rilevazione irregolarità od esito positivo di analisi;
tipologia di irregolarità rilevata; data ed esito eventuale esame di
revisione
Regione deve:
a)
connettersi a BDE “anche a fini di controllo sanitario
da parte Servizi veterinari delle ASL”;
b)
garantire controllo applicazione delle presenti norme
in base a linee di indirizzo stabilite da MI.P.A.F. individuando Autorità di
controllo. In caso di 1° controllo presso azienda o allevamento di
proprietario/detentore di equidi, se accertate violazioni che possono essere
sanate, garantendo sicura identificazione di equidi, Autorità controllo
prescrive adempimenti che proprietario/detentore deve svolgere entro 15 giorni per regolarizzare
violazioni accertate, pena applicazione di sanzioni se ciò non avviene. Tale deroga
non applicata a stabilimenti di macellazione;
c)
applicare sanzioni, comunicandolo a MI.P.A.F. e
Ministero Salute
AGEA, quale responsabile Sistema
Integrato di Gestione e Controllo, deve:
a)
fare in modo che BDN interagisca con BDE per consultare
codici aziendali assegnati a strutture detentrici equidi, ai fini notifica
allevamenti sottoposti a campione per controlli PAC e PSR;
b)
consultare registri di carico e scarico di strutture
detentrici animali;
c)
registrare esiti controlli eseguiti su strutture,
evidenziando: codice di allevamento/proprietario a controllo; anno di
controllo; tipo di campione controllato; data ed esito di controllo; data in
cui rilevata irregolarità; codifica tipo anomalia od irregolarità rilevata;
tipo ed importo di eventuale sanzione applicata nell’ambito del sistema di
condizionalità PAC.
Centro Servizi Nazionale (CSN),
istituito presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo – Molise, deve:
a)
essere responsabile del coordinamento e gestione BDN;
b)
tenere, per conto del Ministero, numero codici
identificativi da programmare sui trasponder
Ministero Salute deve:
a) comunicare ad altri Stati membri: nomi ed
indirizzi di Organismi emittenti passaporto;
b) cooperare con altri Stati membri per
funzionamento banche dati equidi ai fini di controlli, comunicando punto di
contatto a cui recapitare dati (Per Italia: UNIRE)
c) fornire ad UNIRE, tramite CSN, sequenza
numerica univoca dei codici identificativi da inserire su trasponder di equidi
da identificare;
d) poter consultare in BDE dati relativi a
strutture che detengono equidi, loro registri di carico e scarico,
movimentazioni, macellazioni di equidi, controlli effettuati da servizi
veterinari ASL in tali strutture.
MI.P.A.F. deve:
a)
pubblicare su proprio sito internet elenco delle Organizzazioni
nazionali preposte ad identificazione di equidi, rilascio passaporti ed
inserimento dati in BDE;
b)
vigilare su attività di UNIRE, AIA, APA, ANA
Entità aiuto
Costi del servizio di
identificazione equide e rilascio passaporto a carico del proprietario in base
a tariffe fissate da AIA valide su tutto il territorio nazionale;
Sanzioni:
Chiunque detiene equidi non in
regola con obblighi di identificazione: multa da 300 a 1.500 €/capo di specie
diverse da cavallo ed ibridi (da 900 a 4.500 €/equino)
Chiunque toglie o sostituisce
trasponder presente su equide senza preventiva autorizzazione di Autorità
competente, o modifica o contraffaccia passaporto: multa da 3.000 a 18.000
€/capo
Titolare di azienda,
proprietario/detentore di equide che lo sposta od introduce in azienda senza
che questo sia accompagnato da passaporto o documento di provenienza o modello
IV: multa da 300 a 1.800 €/capo
Chiunque in assenza di
autorizzazione preventiva di AIA, ANA, APA, UNIRE impianta trasponder su
equide: multa da 900 a 4.500 €/capo, fatta salva possibilità di identificare
animale da parte Servizio veterinario ASL per specifiche emergenze di carattere
sanitario.
Veterinario od altra persona
incaricata di inoculare trasponder che ometta impianto, o non accerti esistenza
di altro trasponder già impiantato e funzionante, o esistenza di segnali
clinici attestanti rimozione di altro trasponder per via chirurgica, o applichi
trasponder in modo non conforme: multa da 150 a 900 €/capo
In caso di reiterazione delle
suddette violazioni: sanzioni raddoppiate e non ammesso pagamento in misura
ridotta.
Proprietario/detentore che non
invia ad APA, AIA, ANA, UNIRE entro 7 giorni da evento, denuncia di nascita
equide: multa da 150 a 900 €/capo
Proprietario/detentore che non
invia ad APA, AIA, ANA, UNIRE richiesta di registrazione in anagrafe di equide
nato in Italia, o entro 7 giorni da introduzione in azienda di equide importato
da Stato membro CE o Paese Terzo (Esclusi equidi introdotti in Italia per
essere destinati direttamente a macello o introdotto temporaneamente a fini di
manifestazioni ippico sportive ufficiali), od entro 7 giorni da vendita o da
esportazione definitiva di equide destinato a Stati membri CE o Paese Terzo, o
da suo passaggio di proprietà per vendita od acquisto: multa da 300 a 1.800
€/capo
Proprietario/detentore che non
comunica ad APA, AIA, ANA, UNIRE entro 3 giorni morte od abbattimento di equide
in luogo diverso da macello: multa da 150 a 900 €/capo
Proprietario/detentore che non
comunica ad APA, AIA, ANA, UNIRE entro 7 giorni da scoperta furto o smarrimento
di equide: multa da 500 a 3.000 €/capo
Proprietario/detentore che non
comunica ad APA, AIA, ANA, UNIRE entro 7 giorni da scoperta furto o smarrimento
di passaporto: multa da 300 a 1.800 €/capo
Proprietario/detentore che non
comunica ad APA, AIA, ANA, UNIRE entro 7 giorni ritrovamento di equide o di
passaporto rubato o smarrito: multa da 150 a 900 €/capo
Proprietario/detentore (salvo
trasportatore) che non istituisce, compila, tiene aggiornato registro di carico
e scarico per proprio allevamento, od omette di completare passaporto mettendo
propria firma e relativi dati del proprietario: multa da 300 a 1.800 €
Titolare/responsabile
stabilimento di macellazione che non accerta possesso di passaporto in equide
introdotto, o che animale non risulti escluso da produzione alimentare, o non
verifica congruenza informazioni presenti in passaporto con quelle in BDE
(Esclusi equidi da macello provenienti da estero), o non comunica entro 7
giorni a BDN informazioni su animali macellati, o non garantisce espianto
trasponder e loro modalità di conservazione o distruzione: multa da 150 a 900
€/capo