ETICHETTATURA CARNI BOVINE (Reg. 1760/00, 1825/00; D.Lgs. 58/04; D.M. 30/8/00, 13/12/01, 25/2/05; D.D.S. 27/11/12) (bovini26)

Soggetti interessati:

Operatori ed organizzazioni che commercializzano carni bovine e bufaline, comprese carni macinate (Carni ridotte in frammenti con meno di 1% di sale), rifilature (Pezzetti di carne idonei al consumo umano ottenuti al momento di disossamento e/o sezionamento delle carni), carni sezionate preconfezionate o meno (Carni sezionate in cubetti, fette o altre porzioni individuali che non richiedono ulteriori tagli per essere direttamente usate dal consumatore) debbono provvedere ad etichettarle al dettaglio (consegna diretta al consumatore, rosticcerie, mense aziendali, ristoranti, negozi, piattaforme di distribuzione per supermercati, punti vendita all’ingrosso)

Iter procedurale:

Obbligo di apporre su “singolo pezzo di carne o su pezzi di carne e relativo materiale di imballaggio” etichetta contenente seguenti indicazioni a partire da 1 Gennaio 2002:

1)       numero di identificazione animale (marca auricolare) o lotto di animali (Gruppo di bovini omogeneo avente dimensione non superiore ad 1 giorno di lavorazione in impianto macellazione o sezionamento), costituito da carcasse o quarti, le cui carni rappresentano una partita per laboratorio di sezionamento o macinazione. Accertarsi che tutte le carcasse o quarti della partita, provenienti da animali nati, allevati, macellati nello stesso Paese di macello e carni sezionate nello stesso laboratorio. In deroga ammesse partite di carne provenienti da animali macellati o sezionate in non più di 3 macelli o laboratori;

2)       Paese e numero di approvazione impianto macellazione, o nel caso di animali importati dicitura “Macellato in … (Nome Stato membro o Paese Terzo) …. (Numero di approvazione)”;

3)       Paese e numero approvazione laboratorio di sezionamento, o nel caso di animali importati dicitura “Selezionato in …. (Nome Stato membro o Paese Terzo) …. (Numero approvazione)”;

4)       Paese di nascita e di ingrasso animali. Se ingrasso avvenuto in Stato membro o Paese Terzo per periodo inferiore a 30 giorni non necessario indicare tali Paesi. Per animali nati nella CE prima del 1 Gennaio 1998 qualora non disponibili luogo di nascita e di ingrasso riportare dicitura “nato prima del 1 Gennaio 1998”. Per animali importati vivi, qualora non disponibile dati su luogo di nascita e di ingrasso riportare dicitura “Importato vivo dalla CE” o “Importato vivo da … (Nome Paese Terzo)”. Per animali nati, ingrassati e macellati in  uno stesso Stato CE o Paese Terzo riportare dicitura “origine: (Nome Stato membro o Paese Terzo)”.

Indicazioni obbligatorie riportate in modo chiaro (v. nome Paese sempre per esteso) “qualunque sia la destinazione delle carni, compreso caso di invio a stabilimenti di preparazione o lavorazione industriale”

Deroghe per le carni macinate, comprendenti indicazioni relative a:

-          numero di riferimento che evidenzi nesso tra carne ed animali di origine;

-          dicitura “Macellato in … (Nome Stato membro o Paese Terzo)”;

-          dicitura “Preparato in … (Nome Stato membro o Paese Terzo)”;

-          dicitura “Origine in … (Nome Stato membro o Paese Terzo di nascita e di allevamento animali);

-          data di preparazione delle carni macinate.

Indicazioni obbligatorie da riportare anche in caso di vendita di “preincartati di carni bovine macinate” e per lotti omogenei. Deroghe per carni macinate non applicate per ritagli di carne (Rifilature, muscoli facciali).

Etichetta posta in modo da non poter essere riutilizzata, espressa in “forma chiara, esplicita e leggibile” per consumatore. Per carne venduta al taglio in forma “non preconfezionata o preincartata”, etichetta sostituita da informazioni scritte, collocate in modo ben visibile al consumatore contenente stessi dati riportati in etichetta, comunque in modo che vi sia correlazione diretta tra carne in vendita sul banco ed animale di provenienza.

Stabilimenti di macellazione possono in unica etichetta, se autorizzati da MI.P.A.F., riportare indicazioni obbligatorie e classificazione delle carcasse.

Obbligo per operatore e commerciante adottare un sistema di registrazione giornaliero, comprendente: arrivo e partenza animali, carcasse e/o tagli (correlare arrivi e partenze) per operatore; arrivo e messa in vendita carne al dettaglio per commerciante.

Punti vendita privi del reparto macelleria possono commercializzare solo carne bovina preconfezionata. Punto vendita per ogni consegna carne: verifica corrispondenza informazioni contenute in bolla di accompagnamento con quelle riportate su documento tracciabilità (Respingere carni mancanti di elementi identificativi); prende in carico carne riportando in etichetta numero di identificazione animale e/o numero lotto del fornitore; predispone vassoi preincartati per diverse tipologie di prodotto avviandoli alla pesatura ed alla etichettatura; aggiorna registro di carico e scarico e registro di lavorazione; archivia bolle di consegna.

Operatore ed Organizzazione “che riunisce in se tutte le fasi della filiera” ed intende riportare su etichetta informazioni aggiuntive deve essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi:

a)       capacità di esercitare autocontrolli necessari per garantire applicazione disciplinare;

b)       gestire banca dati aggiornata settimanalmente comprendente: elenco aziende in cui animali allevati (Riportare numero iscrizione ad anagrafe nazionale degli allevamenti); elenco animali interessati (Riportare numero identificazione); elenco macelli (Riportare codice di identificazione); identificazione dei lotti commerciali; elenco degli esercizi di vendita; scarico dei singoli animali e lotti. Regione può accedere in qualsiasi momento a banca dati per controlli volti ad accertare “rintracciabilità del prodotto etichettato”;

c)       adottare “sistema automatico che garantisce nesso tra quantità di carne in entrata e quella messa in vendita”. Sistema di filiera in cui ogni segmento produttivo fornisce garanzie a quello successivo;

d)       disporre di un disciplinare di produzione approvato da MI.P.A.F. Operatore presenta domanda di autorizzazione disciplinare a MI.P.A.F., allegando:

-          informazioni facoltative che si intendono mettere in etichetta:

1)       indicazione del macello e laboratorio di sezionamento;

2)       età animale macellato. Denominazione di vendita di categoria di età 0-8 mesi e 8-12 mesi con obbligo di indicare età dei capi al momento della macellazione e dicitura “vitello” o “carne di vitello” nel primo caso e “vitellone” o “carne di vitellone” nel secondo caso. Per bovini di età superiore a 12 mesi riportare dicitura “bovino adulto” anche in caso di animali di età compresa tra 12 e 24 mesi, dove si potrebbe riportare “vitellone” (Se si vuole mantenere tale dicitura occorre corredarle da dicitura “bovino adulto” per evitare confusione con vitello di età compresa tra 8 e 12 mesi); 

3)       razza animale, se iscritto ad Albo genealogico o registro anagrafico, mentre per “tipo genetico”, “incrocio”, “meticcio” riportare sempre “tipo genetico: incrocio di … (seguito da razza del padre);

4)       data  macellazione e/o preparazione della carne;

5)       periodo di frollatura della carne;

6)       azienda di nascita e/o di allevamento animale;

7)       metodo di ingrasso. Stato brado se libero di muoversi tutto l’anno su terreno non coltivato; semibrado se libero di muoversi su terreno non coltivato per almeno 6 mesi/anno; pascolo se libero di muoversi su terreno a pascolo per almeno 6 mesi; con ricorso al pascolo se animale tenuto al pascolo per periodi più brevi; in stabulazione libera all’aperto in recinti coperti al massimo di tettoia; in stabulazione libera parzialmente all’aperto se animali tenuti in recinti al chiuso – box- che consentono accesso libero a recinti all’aperto – paddox; in stabulazione libera stallina su lettiera o su pavimento continuo per almeno 50% superfice o su pavimento fessurato; in stabulazione fissa;

8)       indicazioni su alimentazione. Riportare dicitura “Alimentazione priva di grassi animali aggiunti”, cioè assenza di grassi animali incorporati nei mangimi, o “alimentazione senza additivi antibiotici”. Adottare nel disciplinare metodi di controllo che consentono di ripercorrere “totalmente il percorso di tutti i componenti materiali della filiera”, compresi metodi di analisi per determinazione sostanze grasse nei mangimi attestanti che limiti di accettabilità del colesterolo inferiore a 1,5% su frazione sterolica e/o inferiore a 200 mg./kg. su grasso estratto (per unifeed 600 mg./kg.);

9)       razione alimentare impiegata (solo se nel disciplinare riportata rigorosa razione e forme di controllo);

10)    alimentazione animali non OGM. Accordo tra mangimificio fornitore ed Organizzazione od uso esclusivo di alimenti di produzione aziendale, in cui certificato che “materie prime o semilavorati che entrano nella filiera non provengono da materiali di propagazione vegetale e/o da microrganismi geneticamente modificati”. Specificare in disciplinare: metodi di analisi e di campionamenti ufficiali, significanza statistica del numero analisi eseguite, eventuali percentuali di tolleranza, definizione alimentazione “non OGM”, analisi rischi, qualifica di mangimificio o fornitore alimenti, compiti di mangimificio ed allevatore, identificazione e rintracciabilità animali, gestione banca dati, piano di autocontrollo organizzazione, piano di controllo Organismo indipendente esteso anche a sementi utilizzate dai fornitori di alimenti ad integrazione. Livello massimo di materiale geneticamente modificato ammesso da CE in mangime è di 0,9% e nelle sementi è di 0%;

11)    categoria della carcassa secondo la classificazione CE;

12)    caratteristiche particolari della carne purché rintracciabili con metodi oggettivi (v. % colesterolo nella carne, % di grassi, rapporto proteine/collagene);

13)    logotipo dell’operatore e codice alfanumerico attribuito da MI.P.A.F.;

14)    eventuale dicitura “Carne di bovino nato, ingrassato e macellato in   Italia” o “Origine Italia”;

15)    nel caso di prodotti di rifilatura: nome Paese di macellazione animali (“Macellato in …”); nome Paese di produzione delle rifilature e numero di identificazione laboratorio (“Prodotto in …”); nomi Paesi in cui animali sono nati ed allevati (“Paese di nascita ed allevamento”. Se stesso Paese di nascita, allevamento, macellazione indicare “origine” seguita da nome Paese);

16)    nel caso di carni sezionate preconfezionate: nome Paese di macellazione e numero identificazione macello (“Luogo di macellazione degli animali del gruppo”); nome del Paese di sezionamento delle carcasse e numero identificazione laboratorio (“Luogo di sezionamento delle carni della partita …”);

17)    carni sezionate non preconfezionate esposte per la vendita: nome Paese di nascita, allevamento, macellazione animali da cui provengono animali seguito da nome Paese di sezionamento di carcasse (Se carni ottenute da animali di diversi Paesi di nascita, allevamento, macellazione tenuti separati tra loro “in modo da consentire al consumatore finale da distinguere facilmente le carni di diversa origine”). Operatore deve registrare ogni giorno numero di identificazione di macelli e laboratori di sezionamento da cui provengono carcasse delle carni non preconfezionate esposte per vendita (Informazioni da comunicare a consumatore su richiesta);

18)    eventuale processo di rintracciabilità garantito attraverso controllo genetico effettuato con analisi del DNA degli animali e delle carni post macellazione. Nel disciplinare precisare:

a)       metodo di prelievo campione biologico da animali allevati;

b)       metodo di catalogazione e conservazione di questo;

c)       metodi di analisi del DNA adottati per determinazione del genotipo dal campione;

d)       calcolo stima di incertezza associata al metodo, significanza statistica, numero di siti e numero analisi per sito per garantire “con ragionevole certezza” sistema di rintracciabilità. Prelievo su 100% dei capi di campione tissutale, ematico, pelo idoneo per analisi DNA da inviare a laboratorio accreditato dove vanno conservati in modo adeguato per almeno 48 ore prima di eseguire analisi;

e)       analisi di rintracciabilità carni mediante confronto dei genotipi da eseguire mediante prelievo DNA da campioni di carne per 20% a macellazione, 30% a sezionamento, 50% a vendita;

f)        procedure previste in caso rilevato mancato abbinamento del DNA rilevato nella carne con quello di animale vivo. Occorre immediata segnalazione ad ASL che provvede ad identificazione, isolamento e blocco alla vendita delle carni presenti in filiera; poi si deve procedere ad indagine per comprendere natura di errore e attivare “procedure correttive”, rafforzando nel contempo frequenze dei controlli “nel sito ove si è verificata problematica”, mantenuta “fino a verifica della bontà dei correttivi applicati”.

Chiusura non conformità consente di riavvio procedura di etichettatura facoltativa  Comunicazione di attivazione e conclusione della procedura segnalata entro 15 giorni a Regione e MI.P.A.F.

Macello, laboratori di sezionamento, punti di vendita aderenti ad Organizzazione debbono consentire prelievo campione di carne per analisi DNA, riportare in etichetta dicitura “sistema controllato a campione attraverso il metodo di rintracciabilità della carne mediante analisi del DNA” o “sistema controllato a campione attraverso il metodo del DNA”    

Se in confezione riportata carne proveniente da bovini diversi, in etichetta indicati dati facoltativi comuni tutte le carni.

Nel caso di vendita di carne al taglio produrre etichetta o informazione scritta esposta nel locale in modo    ben visibile, con riportate tutte le indicazioni di cui sopra e logotipo esercizio di vendita.

Etichetta deve essere chiara e trasparente priva di sigle o codici (v. Razza marchigiana, alimentazione priva di grassi animali aggiunti, ingredienti razione alimentare).

Ammessa doppia etichetta per indicazioni obbligatorie e facoltative, purché riportato stesso numero identificazione bovino.

Nel caso prodotti DOP, IGP, SGT occorre rispettare specifici disciplinari e riportare logo ufficiale IGP in corrispondenza tagli anatomici se carne preconfezionata o visibile a consumatori se tagliata presso   macellaio. Per carne biologica riportare in etichetta: metodo di produzione biologica, numero identificazione animale, sesso, età alla macellazione, peso carcassa, allevamento provenienza, luogo e data  macellazione.

Certificazioni volontarie di prodotto ammesse a condizioni di riportare su confezione estremi di certificazione (Ente, tipo di certificazione, numero di certificato), certificazioni volontarie di sistema (ISO 9001, ISO 22000) comunicate su confezione, certificazioni volontarie di prodotto (controllo centralizzato di requisiti igienico sanitari aggiuntivi rispetto a quelli ordinari). Vietato citare in etichetta requisiti specifici (v. no OGM, alimentazione vegetale, omega 3, benessere animale) in assenza disciplinare di produzione;

-          vendita solo in macelleria iscritta in apposito elenco e sottoposte a controllo Consorzio di tutela ed Organismo esterno di controllo. Esercizi di vendita non esclusivisti di Organizzazione capace di garantire in filiera deve assicurare “impossibilità di scambio accidentale dei prodotti e loro costante identificazione”;

-          criteri per garantire nesso tra identificazione carcassa, quarto o tagli di carne e singolo animale o lotto animali di provenienza;

-          caratteristiche del logo Organizzazione da applicare su carcassa, mezzena, quarto. Vietato riportare su logo diciture quali “carne nazionale garantita” o “analisi  garantita da …” o nomi geografici riservati solo a DOP, IGP, STG, o requisiti specifici (no OGM, alimentazione vegetale, Omega 3, benessere animale) in assenza di disciplinare di produzione. In etichetta riportare solo logo Organizzazione responsabile etichetta e non anche allevamento, macelleria … Vietati marchi commerciali e dichiarazioni di certificazione volontaria. Uso di marchi collettivi registrati ammessi se questi non forniscono informazioni che dovrebbero essere previste in disciplinare. Se marchio riferito a denominazione logo di Organizzazione, questo può comparire in etichetta tra informazioni obbligatorie. Marchi privati riportati su stessa etichetta con informazioni del disciplinare, purché separate fisicamente in spazio di etichetta;

-          autocontrollo da attuare in ogni fase di produzione e vendita da parte Organizzazione. Piano di autocontrollo “modulato in funzione di tipologia e struttura logistica ed organizzativa di operatore ed Organizzazione, natura di informazioni facoltative previste nel disciplinare, affidabilità piano di autocontrollo;   

-          caratteristiche dell’Organismo esterno accreditato SINCERT, incaricato di eseguire i controlli in primo luogo sul piano di autocontrollo adottato da Organizzazione. Certificazioni volontarie di sistema (ISO 9001, ISO 22000) comunicate su confezione, mentre certificazioni volontarie di prodotto (controllo centralizzato di requisiti igienico-sanitari aggiuntivi rispetto a quelli ordinari) ammesse se riportate su confezione estremi di certificazione (Ente, tipo di certificazione, numero di certificato);

-          piano dettagliato dei controlli o degli autocontrolli (redatto secondo schemi riportati su G.U. 93/03)  da inviare a MI.P.A.F. comprendente periodicità (Tutti i nuovi partecipanti ai diversi siti della filiera nel 1° anno. Controllo di tutti i siti ogni 3 anni), tipologia controllo (documentale, analitico, locale), modalità redazione verbale a fine controllo, gestione delle inadempienze, tariffari di controllo applicati. Piano redatto ai sensi  del “Manuale delle procedure di controllo”, approvato da MI.P.A.F. con D.M. 25/2/2005 (pubblicato su G.U. 101/05), comprendente modalità di controllo, frequenza del controllo, sanzioni da applicare in caso di irregolarità. Efficacia piano di autocontrollo può modificare frequenza dei controlli. Da esperienza pregressa MI.P.A.F. ritiene che punto vendita (su carne al taglio, carne preincartata, carne preconfezionata), laboratorio di sezionamento (su taglio anatomico e carne preconfezionata), stabilimento di macellazione (su carcasse, mezzene, quarti e sesti), allevamento, mangimificio (in caso di informazioni su alimentazione di animali) costituiscono “punti nodali” presso cui intensificare controlli. Organismo di controllo deve “ridefinire frequenza minima da adottare idonea a correggere situazioni di non conformità”, comunque almeno 2 controlli/anno su Organizzazione, 1 controllo/anno su 100% mangimifici (prelevare almeno 1 campione/anno per analizzare in laboratorio per “determinazione analitica di tutti i parametri previsti dal disciplinare”), macelli, laboratori sezionamento ed 1 controllo/anno su certa percentuale di allevamenti, piattaforme, punti vendita da eseguire in modo uniforme durante anno;

-          provvedimenti da adottare in caso di non rispetto disciplinare (sanzioni pecuniarie, sospensione, espulsione). Se controllo evidenzia non conformità, Organismo controllo deve:

1)       acquisire informazioni su causa di non conformità, trattamento di prodotto non conforme, azione correttiva da attuare per evitare ripetersi non conformità e tempi di attuazione misure correttive;

2)       valutare ed approvare interventi correttivi proposti da Organizzazione;

3)       valutare risoluzione della non conformità;

4)       disporre eventuale aumento frequenza dei controlli (in particolare in caso di riscontro di non conformità non gravi. Eventuali ulteriori non conformità si cumulano alle precedenti, determinando intensificazione frequenza di controllo. Ritorno a frequenza naturale solo dopo avere verificato assenza di non conformità nei siti campionati) o prescrivere azioni ad Organizzazioni (v. Modifiche procedurali, variazioni al disciplinare, formazione degli operatori) 

-          impegno a trasmettere a MI.P.A.F.  entro 28 Febbraio dati sintetici della banca dati e dei partecipanti ai vari segmenti della filiera;

-          obbligo di conservare documenti di tipo informatico o cartaceo attinenti a disciplinare per almeno 2 anni;

Se allevatore aderisce a più disciplinari occorre che “soddisfano contestualmente i vincoli dei disciplinari a cui aderiscono indipendentemente dalla destinazione degli animali allevati” (Attenzione particolare a tecniche di allevamento ed alimentazione). Se aziende dotate di strutture indipendenti, possibile suddividere azienda in base a disciplinari di riferimento (stalle ed attrezzature ben individuate);

e)       disporre di un disciplinare e relativo atto di approvazione da parte Stato membro o Paese Terzo se alcune delle fasi della filiera eseguite in questi Paesi. Ammesso acquisto di carne etichettata da altre Organizzazioni autorizzate da MI.P.A.F. o Paese Terzo con conseguente rietichettatura. In tal caso disciplinare Organizzazione Paese Terzo inviato a MI.P.A.F. per verificarne conformità a norme nazionali;

f)        statuto Organizzazione;

g)       certificato di iscrizione a Camera Commercio;

h)       certificato di vigenza e residenza membri Consiglio amministrazione.

Nell’uso delle indicazioni facoltative, Organizzazione deve accertarsi che chi le utilizza aderisce alla stessa Organizzazione o ad altra Organizzazione munita di disciplinare autorizzato da MI.P.A.F. o nella documentazione di accompagnamento “diffidi uso diretto o indiretto delle informazioni facoltative in mancanza di disciplinare autorizzato”

Informazioni da riportare in etichetta su tecniche di allevamento, alimentazione, indicazione denominazione e sede di allevamento sempre abbinate al “periodo per il quale detta informazione è effettivamente garantita”, comunque non inferiore a 4 mesi.

Esclusi quanti abbiano subito sanzioni per reati legati ad impiego sostanze vietate o alla mancata protezione animali. Divieto valido almeno 6 mesi da data verbale illecito per sanzioni amministrative fino a 2 anni o per durata istruttoria per procedimenti penali in corso per 5 anni da data sentenza condanna. Organizzazione ha obbligo di comunicare a MI.P.A.F. eventuali sanzioni o sospensioni a carico componenti filiera entro 15 giorni da evento.

Organismo indipendente di controllo deve:

1)       comunicare a MI.P.A.F., Regione, Organizzazione di etichettatura entro 15 giorni da rilievo, eventuali non conformità riscontrate, provvedimenti adottati, misure suggerite “per ripristinare corretta attività”;

2)       trasmettere a MI.P.A.F. ogni 28 Febbraio relazione su attività di controllo svolta, comprendente: elenco soggetti controllati (Data controllo e nome ispettore); frequenza dei controlli; elenco dei controllori e numero ispezioni eseguite da ciascuno; elenco irregolarità riscontrate e provvedimenti adottati.

MI.P.A.F. istituisce apposita Commissione, con il compito di:

1)       approvare o revocare disciplinari Organizzazione chiedendo eventuali ulteriori notizie;

2)       approvare parte di disciplinare relativo a fasi della filiera eseguite in Italia qualora disciplinare riguardi 2 o più Stati membri o Paesi Terzi;

3)       valutare conformità Organismi indipendenti di controllo a norme EN/45011;

4)       definire eventuali condizioni supplementari in caso di non rispetto disciplinare da parte di Organizzazione o singolo operatore;

5)       modalità, frequenza, volumi di controlli eseguiti da operatore ad Organizzazione;

6)       modalità di controllo per corretta applicazione disciplinare e relativo monitoraggio, in collaborazione con Regione;

7)       modalità di controllo della banca dati

MI.P.A.F. approva (entro 2 mesi da invio domanda) disciplinare di etichettatura, attribuendo codice alfanumerico (o procede alla sua revoca), autorizza (validità 3 anni, rinnovabile su richiesta inoltrata prima di scadenza e corredata da piano controlli) o revoca Organismi indipendenti di controllo, notifica approvazione disciplinari a Commissione CE, esegue monitoraggio attività Organizzazioni. MI.P.A.F. tiene registro dei disciplinari approvati in cui riportare: operatori ed Organizzazioni responsabili etichettatura, Organismi indipendenti preposti ai controlli.

Ogni modifica a disciplinare comunicata a MI.P.A.F.

Organizzazione deve comunicare a MI.P.A.F. e Regione data di attivazione del disciplinare approvato entro 15 giorni da inizio attività di etichettatura facoltativa, nonché eventuali sospensioni di attività di controllo.

Autorità di controllo, Organizzazioni dei consumatori, quanti hanno interesse specifico riconosciuto possono accedere ai dati "a condizione che sia assicurata necessaria riservatezza e protezione dati".

Operatori debbono consentire "accesso ai propri locali ed accesso a tutta la documentazione comprovante l'esattezza delle informazioni riportate in etichetta" ad Organismi di controllo.

MI.P.A.F. e Regioni eseguono controlli per verificare rispetto norme su etichettatura obbligatoria e volontaria. Costi controlli a carico dei detentori bovini. A seguito controllo redatto verbale in cui indicate carenze riscontrate, misure proposte per porvi rimedio con relativi termini di esecuzione.

Stato membro comunica a Commissione CE: numero complessivo aziende registrate nel suo territorio; numero aziende controllate; numero ispezioni eseguite; numero bovini oggetto di ispezioni; tipo di controlli svolti; numero infrazioni constatate; sanzioni applicate.

Sanzioni:

Se da controlli emerge che operatore od Organizzazione non rispetta sistema obbligatorio di etichettatura, o disciplinare di etichettatura in caso di sistema facoltativo: attività di etichettatura prevista nel disciplinare sospesa fino a quando non ripristinate tutte le condizioni previste da normativa vigente + Stato membro può decidere di ritirare carne dal mercato "finché non vengono rietichettate in modo conforme" o destinarle a trasformazione, o revocare approvazione disciplinare o imporre condizioni supplementari.

Operatore od Organizzazione che commercializza carni bovine prive in tutto od in parte delle indicazioni obbligatorie previste, o riportano indicazioni obbligatorie non corrispondenti al vero: multa da 2.000 a 12.000 €

Operatore che in ogni fase di produzione e commercializzazione non appone od appone in modo errato sulle carni bovine di età inferiore a 12 mesi etichetta con indicazioni obbligatorie: multa da 2.000 a 12.000 €

Operatore ed Organizzazione che commercializza carni bovine riportando, oltre ad indicazioni obbligatorie, indicazioni non previste in disciplinare approvato: multa da 1.000 a 6.000 €. In caso di recidiva: revoca autorizzazione ad operatore ed Organizzazione.

Operatore ed Organizzazione che non adotta idonei sistemi di controllo a garanzia veridicità informazioni riportate in etichetta: multa da 1.500 a 9.000 €

Operatore ed Organizzazione che non consente esecuzione controlli presso locali e documenti: multa da 3.000 a 18.000 €

Operatore ed Organizzazione che commercializza carni bovine utilizzando indicazioni  o segni in grado di creare confusione tra consumatori: multa da 1.500 a 9.000 €

Organismo di controllo che non adempie alle sue funzioni: revoca riconoscimento.