ETICHETTATURA
CARNI BOVINE (Reg. 1760/00, 1825/00; D.Lgs. 58/04; D.M. 30/8/00, 13/12/01,
25/2/05; D.D.S. 27/11/12) (bovini26)
Soggetti interessati:
Operatori ed organizzazioni che
commercializzano carni bovine e bufaline, comprese carni macinate (Carni ridotte
in frammenti con meno di 1% di sale), rifilature (Pezzetti di carne idonei al
consumo umano ottenuti al momento di disossamento e/o sezionamento delle
carni), carni sezionate preconfezionate o meno (Carni sezionate in cubetti,
fette o altre porzioni individuali che non richiedono ulteriori tagli per
essere direttamente usate dal consumatore) debbono provvedere ad etichettarle
al dettaglio (consegna diretta al consumatore, rosticcerie, mense aziendali,
ristoranti, negozi, piattaforme di distribuzione per supermercati, punti
vendita all’ingrosso)
Iter procedurale:
Obbligo di apporre su “singolo
pezzo di carne o su pezzi di carne e relativo materiale di imballaggio”
etichetta contenente seguenti indicazioni a
partire da 1 Gennaio 2002:
1)
numero di identificazione animale (marca auricolare) o
lotto di animali (Gruppo di bovini omogeneo avente dimensione non superiore ad
1 giorno di lavorazione in impianto macellazione o sezionamento), costituito da
carcasse o quarti, le cui carni rappresentano una partita per laboratorio di
sezionamento o macinazione. Accertarsi che tutte le carcasse o quarti della
partita, provenienti da animali nati, allevati, macellati nello stesso Paese di
macello e carni sezionate nello stesso laboratorio. In deroga ammesse partite
di carne provenienti da animali macellati o sezionate in non più di 3 macelli o
laboratori;
2)
Paese e numero di approvazione impianto macellazione, o
nel caso di animali importati dicitura “Macellato in … (Nome Stato membro o
Paese Terzo) …. (Numero di approvazione)”;
3)
Paese e numero approvazione laboratorio di
sezionamento, o nel caso di animali importati dicitura “Selezionato in …. (Nome
Stato membro o Paese Terzo) …. (Numero approvazione)”;
4)
Paese di nascita e di ingrasso animali. Se ingrasso
avvenuto in Stato membro o Paese Terzo per periodo inferiore a 30 giorni non
necessario indicare tali Paesi. Per animali nati nella CE prima del 1 Gennaio 1998 qualora non disponibili luogo di nascita e
di ingrasso riportare dicitura “nato prima
del 1 Gennaio 1998”. Per animali importati vivi, qualora non disponibile
dati su luogo di nascita e di ingrasso riportare dicitura “Importato vivo dalla
CE” o “Importato vivo da … (Nome Paese Terzo)”. Per animali nati, ingrassati e
macellati in uno stesso Stato CE o Paese
Terzo riportare dicitura “origine: (Nome Stato membro o Paese Terzo)”.
Indicazioni obbligatorie
riportate in modo chiaro (v. nome Paese sempre per esteso) “qualunque sia la
destinazione delle carni, compreso caso di invio a stabilimenti di preparazione
o lavorazione industriale”
Deroghe per le carni macinate,
comprendenti indicazioni relative a:
-
numero di riferimento che evidenzi nesso tra carne ed
animali di origine;
-
dicitura “Macellato in … (Nome Stato membro o Paese
Terzo)”;
-
dicitura “Preparato in … (Nome Stato membro o Paese
Terzo)”;
-
dicitura “Origine in … (Nome Stato membro o Paese Terzo
di nascita e di allevamento animali);
-
data di preparazione delle carni macinate.
Indicazioni obbligatorie da riportare
anche in caso di vendita di “preincartati di carni bovine macinate” e per lotti
omogenei. Deroghe per carni macinate non applicate per ritagli di carne
(Rifilature, muscoli facciali).
Etichetta posta in
modo da non poter essere riutilizzata, espressa in “forma chiara, esplicita e
leggibile” per consumatore. Per carne venduta al taglio in forma “non
preconfezionata o preincartata”, etichetta sostituita da informazioni scritte,
collocate in modo ben visibile al consumatore contenente stessi dati riportati
in etichetta, comunque in modo che vi sia correlazione diretta tra carne in
vendita sul banco ed animale di provenienza.
Stabilimenti di
macellazione possono in unica etichetta, se autorizzati da MI.P.A.F., riportare
indicazioni obbligatorie e classificazione delle carcasse.
Obbligo per operatore e
commerciante adottare un sistema di registrazione giornaliero, comprendente:
arrivo e partenza animali, carcasse e/o tagli (correlare arrivi e partenze) per
operatore; arrivo e messa in vendita carne al dettaglio per commerciante.
Punti vendita privi del reparto
macelleria possono commercializzare solo carne bovina preconfezionata. Punto
vendita per ogni consegna carne: verifica corrispondenza informazioni contenute
in bolla di accompagnamento con quelle riportate su documento tracciabilità
(Respingere carni mancanti di elementi identificativi); prende in carico carne
riportando in etichetta numero di identificazione animale e/o numero lotto del
fornitore; predispone vassoi preincartati per diverse tipologie di prodotto
avviandoli alla pesatura ed alla etichettatura; aggiorna registro di carico e
scarico e registro di lavorazione; archivia bolle di consegna.
Operatore ed
Organizzazione “che riunisce in se tutte le fasi della filiera” ed intende
riportare su etichetta informazioni aggiuntive deve essere in possesso dei
seguenti requisiti tecnico-organizzativi:
a)
capacità di esercitare autocontrolli necessari per
garantire applicazione disciplinare;
b)
gestire banca dati aggiornata settimanalmente
comprendente: elenco aziende in cui animali allevati (Riportare numero
iscrizione ad anagrafe nazionale degli allevamenti); elenco animali interessati
(Riportare numero identificazione); elenco macelli (Riportare codice di
identificazione); identificazione dei lotti commerciali; elenco degli esercizi
di vendita; scarico dei singoli animali e lotti. Regione può accedere in
qualsiasi momento a banca dati per controlli volti ad accertare
“rintracciabilità del prodotto etichettato”;
c)
adottare “sistema automatico che garantisce nesso tra
quantità di carne in entrata e quella messa in vendita”. Sistema di filiera in
cui ogni segmento produttivo fornisce garanzie a quello successivo;
d)
disporre di un disciplinare di produzione approvato da
MI.P.A.F. Operatore presenta domanda di autorizzazione disciplinare a
MI.P.A.F., allegando:
-
informazioni
facoltative che si intendono mettere in etichetta:
1) indicazione del macello e laboratorio di sezionamento;
2) età animale macellato. Denominazione di vendita di
categoria di età 0-8 mesi e 8-12 mesi con obbligo di indicare età dei capi al
momento della macellazione e dicitura “vitello” o “carne di vitello” nel primo
caso e “vitellone” o “carne di vitellone” nel secondo caso. Per bovini di età
superiore a 12 mesi riportare dicitura “bovino adulto” anche in caso di animali
di età compresa tra 12 e 24 mesi, dove si potrebbe riportare “vitellone” (Se si
vuole mantenere tale dicitura occorre corredarle da dicitura “bovino adulto”
per evitare confusione con vitello di età compresa tra 8 e 12 mesi);
3) razza animale, se iscritto ad Albo genealogico o
registro anagrafico, mentre per “tipo genetico”, “incrocio”, “meticcio”
riportare sempre “tipo genetico: incrocio di … (seguito da razza del padre);
4) data
macellazione e/o preparazione della carne;
5) periodo di frollatura della carne;
6) azienda di nascita e/o di allevamento animale;
7) metodo di ingrasso. Stato brado se libero di muoversi
tutto l’anno su terreno non coltivato; semibrado se libero di muoversi su
terreno non coltivato per almeno 6 mesi/anno; pascolo se libero di muoversi su
terreno a pascolo per almeno 6 mesi; con ricorso al pascolo se animale tenuto
al pascolo per periodi più brevi; in stabulazione libera all’aperto in recinti
coperti al massimo di tettoia; in stabulazione libera parzialmente all’aperto
se animali tenuti in recinti al chiuso – box- che consentono accesso libero a
recinti all’aperto – paddox; in stabulazione libera stallina su lettiera o su
pavimento continuo per almeno 50% superfice o su pavimento fessurato; in
stabulazione fissa;
8) indicazioni su alimentazione. Riportare dicitura
“Alimentazione priva di grassi animali aggiunti”, cioè assenza di grassi
animali incorporati nei mangimi, o “alimentazione senza additivi antibiotici”.
Adottare nel disciplinare metodi di controllo che consentono di ripercorrere
“totalmente il percorso di tutti i componenti materiali della filiera”,
compresi metodi di analisi per determinazione sostanze grasse nei mangimi
attestanti che limiti di accettabilità del colesterolo inferiore a 1,5% su
frazione sterolica e/o inferiore a 200 mg./kg. su grasso estratto (per unifeed
600 mg./kg.);
9) razione alimentare impiegata (solo se nel disciplinare
riportata rigorosa razione e forme di controllo);
10) alimentazione animali non OGM. Accordo tra mangimificio
fornitore ed Organizzazione od uso esclusivo di alimenti di produzione
aziendale, in cui certificato che “materie prime o semilavorati che entrano
nella filiera non provengono da materiali di propagazione vegetale e/o da
microrganismi geneticamente modificati”. Specificare in disciplinare: metodi di
analisi e di campionamenti ufficiali, significanza statistica del numero
analisi eseguite, eventuali percentuali di tolleranza, definizione
alimentazione “non OGM”, analisi rischi, qualifica di mangimificio o fornitore
alimenti, compiti di mangimificio ed allevatore, identificazione e
rintracciabilità animali, gestione banca dati, piano di autocontrollo
organizzazione, piano di controllo Organismo indipendente esteso anche a
sementi utilizzate dai fornitori di alimenti ad integrazione. Livello massimo
di materiale geneticamente modificato ammesso da CE in mangime è di 0,9% e
nelle sementi è di 0%;
11) categoria della carcassa secondo la classificazione
CE;
12) caratteristiche particolari della carne purché rintracciabili
con metodi oggettivi (v. % colesterolo nella carne, % di grassi, rapporto
proteine/collagene);
13) logotipo dell’operatore e codice alfanumerico
attribuito da MI.P.A.F.;
14) eventuale dicitura “Carne di bovino nato, ingrassato e
macellato in Italia” o “Origine
Italia”;
15) nel caso di prodotti di rifilatura: nome Paese di
macellazione animali (“Macellato in …”); nome Paese di produzione delle
rifilature e numero di identificazione laboratorio (“Prodotto in …”); nomi
Paesi in cui animali sono nati ed allevati (“Paese di nascita ed allevamento”.
Se stesso Paese di nascita, allevamento, macellazione indicare “origine”
seguita da nome Paese);
16) nel caso di carni sezionate preconfezionate: nome
Paese di macellazione e numero identificazione macello (“Luogo di macellazione
degli animali del gruppo”); nome del Paese di sezionamento delle carcasse e
numero identificazione laboratorio (“Luogo di sezionamento delle carni della
partita …”);
17) carni sezionate non preconfezionate esposte per la
vendita: nome Paese di nascita, allevamento, macellazione animali da cui
provengono animali seguito da nome Paese di sezionamento di carcasse (Se carni
ottenute da animali di diversi Paesi di nascita, allevamento, macellazione
tenuti separati tra loro “in modo da consentire al consumatore finale da
distinguere facilmente le carni di diversa origine”). Operatore deve registrare
ogni giorno numero di identificazione di macelli e laboratori di sezionamento
da cui provengono carcasse delle carni non preconfezionate esposte per vendita (Informazioni
da comunicare a consumatore su richiesta);
18) eventuale processo di rintracciabilità garantito
attraverso controllo genetico effettuato con analisi del DNA degli animali e
delle carni post macellazione. Nel disciplinare precisare:
a) metodo di prelievo campione biologico da animali
allevati;
b) metodo di catalogazione e conservazione di questo;
c) metodi di analisi del DNA adottati per determinazione
del genotipo dal campione;
d) calcolo stima di incertezza associata al metodo,
significanza statistica, numero di siti e numero analisi per sito per garantire
“con ragionevole certezza” sistema di rintracciabilità. Prelievo su 100% dei
capi di campione tissutale, ematico, pelo idoneo per analisi DNA da inviare a
laboratorio accreditato dove vanno conservati in modo adeguato per almeno 48
ore prima di eseguire analisi;
e) analisi di rintracciabilità carni mediante confronto
dei genotipi da eseguire mediante prelievo DNA da campioni di carne per 20% a
macellazione, 30% a sezionamento, 50% a vendita;
f)
procedure previste
in caso rilevato mancato abbinamento del DNA rilevato nella carne con quello di
animale vivo. Occorre immediata segnalazione ad ASL che provvede ad
identificazione, isolamento e blocco alla vendita delle carni presenti in
filiera; poi si deve procedere ad indagine per comprendere natura di errore e
attivare “procedure correttive”, rafforzando nel contempo frequenze dei
controlli “nel sito ove si è verificata problematica”, mantenuta “fino a
verifica della bontà dei correttivi applicati”.
Chiusura non conformità consente di riavvio procedura di etichettatura
facoltativa Comunicazione di attivazione
e conclusione della procedura segnalata entro 15 giorni a Regione e MI.P.A.F.
Macello, laboratori di sezionamento, punti di vendita aderenti ad
Organizzazione debbono consentire prelievo campione di carne per analisi DNA,
riportare in etichetta dicitura “sistema controllato a campione attraverso il
metodo di rintracciabilità della carne mediante analisi del DNA” o “sistema
controllato a campione attraverso il metodo del DNA”
Se in confezione riportata carne proveniente da bovini diversi, in
etichetta indicati dati facoltativi comuni tutte le carni.
Nel caso di vendita di carne al taglio produrre etichetta o
informazione scritta esposta nel locale in modo
ben visibile, con riportate
tutte le indicazioni di cui sopra e logotipo esercizio di vendita.
Etichetta deve essere chiara e trasparente priva di sigle o codici (v.
Razza marchigiana, alimentazione priva di grassi animali aggiunti, ingredienti
razione alimentare).
Ammessa doppia etichetta per indicazioni obbligatorie e facoltative,
purché riportato stesso numero identificazione bovino.
Nel caso prodotti DOP, IGP, SGT occorre rispettare specifici
disciplinari e riportare logo ufficiale IGP in corrispondenza tagli anatomici
se carne preconfezionata o visibile a consumatori se tagliata presso macellaio. Per carne biologica riportare in
etichetta: metodo di produzione biologica, numero identificazione animale, sesso,
età alla macellazione, peso carcassa, allevamento provenienza, luogo e
data macellazione.
Certificazioni volontarie di prodotto ammesse a condizioni di riportare
su confezione estremi di certificazione (Ente, tipo di certificazione, numero
di certificato), certificazioni volontarie di sistema (ISO 9001, ISO 22000)
comunicate su confezione, certificazioni volontarie di prodotto (controllo
centralizzato di requisiti igienico sanitari aggiuntivi rispetto a quelli
ordinari). Vietato citare in etichetta requisiti specifici (v. no OGM,
alimentazione vegetale, omega 3, benessere animale) in assenza disciplinare di
produzione;
-
vendita solo in macelleria iscritta in apposito elenco
e sottoposte a controllo Consorzio di tutela ed Organismo esterno di controllo.
Esercizi di vendita non esclusivisti di Organizzazione capace di garantire in
filiera deve assicurare “impossibilità di scambio accidentale dei prodotti e
loro costante identificazione”;
-
criteri per garantire nesso tra identificazione
carcassa, quarto o tagli di carne e singolo animale o lotto animali di
provenienza;
-
caratteristiche del logo Organizzazione da applicare su
carcassa, mezzena, quarto. Vietato riportare su logo diciture quali “carne
nazionale garantita” o “analisi
garantita da …” o nomi geografici riservati solo a DOP, IGP, STG, o requisiti
specifici (no OGM, alimentazione vegetale, Omega 3, benessere animale) in
assenza di disciplinare di produzione. In etichetta riportare solo logo
Organizzazione responsabile etichetta e non anche allevamento, macelleria …
Vietati marchi commerciali e dichiarazioni di certificazione volontaria. Uso di
marchi collettivi registrati ammessi se questi non forniscono informazioni che
dovrebbero essere previste in disciplinare. Se marchio riferito a denominazione
logo di Organizzazione, questo può comparire in etichetta tra informazioni
obbligatorie. Marchi privati riportati su stessa etichetta con informazioni del
disciplinare, purché separate fisicamente in spazio di etichetta;
-
autocontrollo da attuare in ogni fase di produzione e vendita
da parte Organizzazione. Piano di autocontrollo “modulato in funzione di
tipologia e struttura logistica ed organizzativa di operatore ed
Organizzazione, natura di informazioni facoltative previste nel disciplinare,
affidabilità piano di autocontrollo;
-
caratteristiche dell’Organismo esterno accreditato
SINCERT, incaricato di eseguire i controlli in primo luogo sul piano di
autocontrollo adottato da Organizzazione. Certificazioni volontarie di sistema
(ISO 9001, ISO 22000) comunicate su confezione, mentre certificazioni
volontarie di prodotto (controllo centralizzato di requisiti igienico-sanitari
aggiuntivi rispetto a quelli ordinari) ammesse se riportate su confezione
estremi di certificazione (Ente, tipo di certificazione, numero di certificato);
-
piano dettagliato dei controlli o degli autocontrolli
(redatto secondo schemi riportati su G.U. 93/03) da inviare a MI.P.A.F. comprendente
periodicità (Tutti i nuovi partecipanti ai diversi siti della filiera nel 1°
anno. Controllo di tutti i siti ogni 3 anni), tipologia controllo (documentale,
analitico, locale), modalità redazione verbale a fine controllo, gestione delle
inadempienze, tariffari di controllo applicati. Piano redatto ai sensi del “Manuale delle procedure di controllo”,
approvato da MI.P.A.F. con D.M. 25/2/2005 (pubblicato su G.U. 101/05),
comprendente modalità di controllo, frequenza del controllo, sanzioni da
applicare in caso di irregolarità. Efficacia piano di autocontrollo può
modificare frequenza dei controlli. Da esperienza pregressa MI.P.A.F. ritiene
che punto vendita (su carne al taglio, carne preincartata, carne
preconfezionata), laboratorio di sezionamento (su taglio anatomico e carne
preconfezionata), stabilimento di macellazione (su carcasse, mezzene, quarti e
sesti), allevamento, mangimificio (in caso di informazioni su alimentazione di
animali) costituiscono “punti nodali” presso cui intensificare controlli.
Organismo di controllo deve “ridefinire frequenza minima da adottare idonea a
correggere situazioni di non conformità”, comunque almeno 2 controlli/anno su
Organizzazione, 1 controllo/anno su 100% mangimifici (prelevare almeno 1
campione/anno per analizzare in laboratorio per “determinazione analitica di
tutti i parametri previsti dal disciplinare”), macelli, laboratori sezionamento
ed 1 controllo/anno su certa percentuale di allevamenti, piattaforme, punti
vendita da eseguire in modo uniforme durante anno;
-
provvedimenti da adottare in caso di non rispetto
disciplinare (sanzioni pecuniarie, sospensione, espulsione). Se controllo
evidenzia non conformità, Organismo controllo deve:
1)
acquisire informazioni su causa di non conformità,
trattamento di prodotto non conforme, azione correttiva da attuare per evitare
ripetersi non conformità e tempi di attuazione misure correttive;
2)
valutare ed approvare interventi correttivi proposti da
Organizzazione;
3)
valutare risoluzione della non conformità;
4)
disporre eventuale aumento frequenza dei controlli (in
particolare in caso di riscontro di non conformità non gravi. Eventuali
ulteriori non conformità si cumulano alle precedenti, determinando
intensificazione frequenza di controllo. Ritorno a frequenza naturale solo dopo
avere verificato assenza di non conformità nei siti campionati) o prescrivere
azioni ad Organizzazioni (v. Modifiche procedurali, variazioni al disciplinare,
formazione degli operatori)
-
impegno a trasmettere a MI.P.A.F. entro
28 Febbraio dati sintetici della banca dati e dei partecipanti ai vari
segmenti della filiera;
-
obbligo di conservare documenti di tipo informatico o
cartaceo attinenti a disciplinare per almeno 2 anni;
Se allevatore
aderisce a più disciplinari occorre che “soddisfano contestualmente i vincoli
dei disciplinari a cui aderiscono indipendentemente dalla destinazione degli
animali allevati” (Attenzione particolare a tecniche di allevamento ed
alimentazione). Se aziende dotate di strutture indipendenti, possibile
suddividere azienda in base a disciplinari di riferimento (stalle ed
attrezzature ben individuate);
e)
disporre di un disciplinare e relativo atto di approvazione
da parte Stato membro o Paese Terzo se alcune delle fasi della filiera eseguite
in questi Paesi. Ammesso acquisto di carne etichettata da altre Organizzazioni
autorizzate da MI.P.A.F. o Paese Terzo con conseguente rietichettatura. In tal
caso disciplinare Organizzazione Paese Terzo inviato a MI.P.A.F. per
verificarne conformità a norme nazionali;
f)
statuto Organizzazione;
g)
certificato di iscrizione a Camera Commercio;
h)
certificato di vigenza e residenza membri Consiglio
amministrazione.
Nell’uso delle indicazioni
facoltative, Organizzazione deve accertarsi che chi le utilizza aderisce alla
stessa Organizzazione o ad altra Organizzazione munita di disciplinare
autorizzato da MI.P.A.F. o nella documentazione di accompagnamento “diffidi uso
diretto o indiretto delle informazioni facoltative in mancanza di disciplinare
autorizzato”
Informazioni da riportare in
etichetta su tecniche di allevamento, alimentazione, indicazione denominazione
e sede di allevamento sempre abbinate al “periodo per il quale detta informazione
è effettivamente garantita”, comunque non
inferiore a 4 mesi.
Esclusi quanti abbiano subito
sanzioni per reati legati ad impiego sostanze vietate o alla mancata protezione
animali. Divieto valido almeno 6 mesi da data verbale illecito per sanzioni
amministrative fino a 2 anni o per durata istruttoria per procedimenti penali
in corso per 5 anni da data sentenza condanna. Organizzazione ha obbligo di
comunicare a MI.P.A.F. eventuali sanzioni o sospensioni a carico componenti
filiera entro 15 giorni da evento.
Organismo
indipendente di controllo deve:
1) comunicare a MI.P.A.F., Regione,
Organizzazione di etichettatura entro 15 giorni da rilievo, eventuali non
conformità riscontrate, provvedimenti adottati, misure suggerite “per
ripristinare corretta attività”;
2) trasmettere a MI.P.A.F. ogni 28 Febbraio
relazione su attività di controllo svolta, comprendente: elenco soggetti
controllati (Data controllo e nome ispettore); frequenza dei controlli; elenco
dei controllori e numero ispezioni eseguite da ciascuno; elenco irregolarità
riscontrate e provvedimenti adottati.
MI.P.A.F. istituisce apposita
Commissione, con il compito di:
1)
approvare o revocare disciplinari Organizzazione
chiedendo eventuali ulteriori notizie;
2)
approvare parte di disciplinare relativo a fasi della
filiera eseguite in Italia qualora disciplinare riguardi 2 o più Stati membri o
Paesi Terzi;
3)
valutare conformità Organismi indipendenti di controllo
a norme EN/45011;
4)
definire eventuali condizioni supplementari in caso di
non rispetto disciplinare da parte di Organizzazione o singolo operatore;
5)
modalità, frequenza, volumi di controlli eseguiti da
operatore ad Organizzazione;
6)
modalità di controllo per corretta applicazione
disciplinare e relativo monitoraggio, in collaborazione con Regione;
7)
modalità di controllo della banca dati
MI.P.A.F. approva
(entro 2 mesi da invio domanda) disciplinare di etichettatura, attribuendo
codice alfanumerico (o procede alla sua revoca), autorizza (validità 3 anni,
rinnovabile su richiesta inoltrata prima di scadenza e corredata da piano
controlli) o revoca Organismi indipendenti di controllo, notifica approvazione
disciplinari a Commissione CE, esegue monitoraggio attività Organizzazioni.
MI.P.A.F. tiene registro dei disciplinari approvati in cui riportare: operatori
ed Organizzazioni responsabili etichettatura, Organismi indipendenti preposti
ai controlli.
Ogni modifica a
disciplinare comunicata a MI.P.A.F.
Organizzazione deve comunicare a
MI.P.A.F. e Regione data di attivazione del disciplinare approvato entro 15
giorni da inizio attività di etichettatura facoltativa, nonché eventuali
sospensioni di attività di controllo.
Autorità di
controllo, Organizzazioni dei consumatori, quanti hanno interesse specifico
riconosciuto possono accedere ai dati "a condizione che sia assicurata
necessaria riservatezza e protezione dati".
Operatori debbono consentire
"accesso ai propri locali ed accesso a tutta la documentazione comprovante
l'esattezza delle informazioni riportate in etichetta" ad Organismi di
controllo.
MI.P.A.F. e
Regioni eseguono controlli per verificare rispetto norme su etichettatura
obbligatoria e volontaria. Costi controlli a carico dei detentori bovini. A
seguito controllo redatto verbale in cui indicate carenze riscontrate, misure
proposte per porvi rimedio con relativi termini di esecuzione.
Stato membro comunica a
Commissione CE: numero complessivo aziende registrate nel suo territorio;
numero aziende controllate; numero ispezioni eseguite; numero bovini oggetto di
ispezioni; tipo di controlli svolti; numero infrazioni constatate; sanzioni
applicate.
Sanzioni:
Se da controlli emerge che
operatore od Organizzazione non rispetta sistema obbligatorio di etichettatura,
o disciplinare di etichettatura in caso di sistema facoltativo: attività di
etichettatura prevista nel disciplinare sospesa fino a quando non ripristinate
tutte le condizioni previste da normativa vigente + Stato membro può decidere
di ritirare carne dal mercato "finché non vengono rietichettate in modo
conforme" o destinarle a trasformazione, o revocare approvazione
disciplinare o imporre condizioni supplementari.
Operatore od Organizzazione che
commercializza carni bovine prive in tutto od in parte delle indicazioni
obbligatorie previste, o riportano indicazioni obbligatorie non corrispondenti
al vero: multa da 2.000 a 12.000 €
Operatore che in ogni fase di
produzione e commercializzazione non appone od appone in modo errato sulle
carni bovine di età inferiore a 12 mesi etichetta con indicazioni obbligatorie:
multa da 2.000 a 12.000 €
Operatore ed Organizzazione che
commercializza carni bovine riportando, oltre ad indicazioni obbligatorie,
indicazioni non previste in disciplinare approvato: multa da 1.000 a 6.000 €.
In caso di recidiva: revoca autorizzazione ad operatore ed Organizzazione.
Operatore ed Organizzazione che
non adotta idonei sistemi di controllo a garanzia veridicità informazioni
riportate in etichetta: multa da 1.500 a 9.000 €
Operatore ed Organizzazione che
non consente esecuzione controlli presso locali e documenti: multa da 3.000 a
18.000 €
Operatore ed Organizzazione che
commercializza carni bovine utilizzando indicazioni o segni in grado di creare confusione tra
consumatori: multa da 1.500 a 9.000 €
Organismo di controllo che non
adempie alle sue funzioni: revoca riconoscimento.