REQUISITI MINIMI ALLEVAMENTO VITELLI (D.Lgs.
126/11) (bovini12)
Soggetti interessati:
Agricoltore in possesso di aziende dove sono allevati o detenuti anche
temporaneamente ed all’aperto vitelli (Bovini di età inferiore a 6 mesi) per
allevamento ed ingrasso
Iter procedurale:
A partire da 5 Agosto 2011 aziende debbono
rispettare seguenti prescrizioni:
a)
nessun vitello di età
superiore a 8 settimane rinchiuso in recinto individuale, salvo che veterinario
chieda suo isolamento dal gruppo a fini di trattamento diagnostico. Larghezza del recinto almeno pari ad altezza del garrese del
vitello e lunghezza almeno pari a quella di vitello moltiplicato per 1,1.
Ogni recinto non deve avere muri compatti, ma pareti
divisorie traforate “che consentono contatto diretto visivo e tattile tra
vitelli”;
b)
in caso di vitelli allevati in
gruppo, spazio libero a disposizione di ogni vitello almeno pari a 1,5
mq./vitello di peso compreso tra 150 kg. e 220 kg. (Almeno
1,8 mq./vitello di peso superiore a 220 kg.);
c)
materiali dei locali di
stabulazione, recinti, attrezzature non nocivi per vitelli, facilmente pulibili
e disinfettabili. Pavimenti non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare
lesioni ai vitelli, adeguati alle dimensioni e pesi del bestiame;
d)
in caso di recinti elettrici,
modalità di installazione conforme a normativa nazionale, volta ad evitare
qualsiasi scossa elettrica ad animali;
e)
isolamento termico,
riscaldamento, ventilazione deve mantenere la circolazione dell’aria in limiti
non dannosi per vitelli (v. umidità relativa di aria, concentrazione di gas,
quantità di polveri). Se usato impianto di ventilazione artificiale occorre
prevedere in caso di guasto impianto sostitutivo, nonché
sistema di allarme guasti da verificare periodicamente in modo che vitelli
abbiano sempre idonea aria;
f)
impianti automatici impiegati
per benessere vitelli controllati almeno 1 volta al giorno, con immediata
eliminazione dei difetti riscontrati (Se ciò impossibile, prese misure per
tutela benessere animali fino ad esecuzione di riparazione);
g)
adeguata luce naturale o
artificiale almeno dalle ore 9 alle 17. Necessità di disporre
di adeguata illuminazione (fissa o mobile) per consentire di controllare
sempre i vitelli;
h)
locali di stabulazione
costruiti in modo da consentire a vitello di sdraiarsi, alzarsi, accudirsi
senza difficoltà;
i)
pavimenti non sdrucciolevoli e
senza asperità, adeguati a dimensioni e peso dei vitelli, costituiti da
superficie piana, rigida, stabile per evitare lesioni ai vitelli in piedi o
coricati. Zone dove si coricano pulite ed adeguatamente prosciugate, con idonea
lettiera per vitelli con età inferiore a 2 settimane;
j)
escrementi, urina, foraggi
caduti sul pavimento rimossi con regolarità per ridurre al minimo odori e
presenza di insetti nocivi (mosche, roditori);
k)
controllo dei vitelli allevati
nei locali di stabulazione da parte di proprietario o gestore almeno 2
volte/giorno (1 volta/giorno se allevati all’aperto) vitelli con sintomi di
malattie o ferite subito curati (eventualmente isolati in appositi locali con
lettiere asciutte) e se non reagiscono immediato consulto con veterinario.
Tali condizioni non si applicano
in aziende con meno di 6 vitelli ed ai vitelli mantenuti accanto alla madre a
fini di allattamento
Tutti gli allevamenti debbono rispettare suddette prescrizioni che possono essere
modificate da Ministero Salute a seguito di modifiche CE o per “tener conto dei
progressi scientifici in materia”, comunicandole a CE
ASL effettuano
ispezioni annuali su campione rappresentativo allevamenti, accertando che:
a)
vitelli controllati da
allevatore almeno 2 volte al giorno in caso di stabulazione fissa (1 volta al
giorno se allevati all'aperto). Se riscontrate
malattie o ferite immediate cure consultando veterinario. Se
necessario isolamento animale, questo deve avvenire in locale provvisto di
lettiera ed acqua da bere;
b)
vitelli non siano legati. Nel
caso di stabulazione in gruppo, ammesso che vitello sia legato attacco, solo
per somministrazione latte per un periodo massimo di 1 ora, purché vitello
possa muoversi e non sia impiegata museruola;
c)
stalle, recinti, attrezzature,
utensili siano puliti e disinfettati in modo da prevenire infezioni;
d)
vitelli nutriti almeno 2 volte
al giorno, con sostanze adeguate a loro età, peso, esigenze comportamentali e
fisiologiche. Alimenti con tenore di ferro tale da consentire tasso di emoglobina pari a 4,5 mm./litro. Ogni vitello deve
ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita, comunque entro
prime 6 ore di vita. Dopo 2° settimana di vita, vitello deve disporre
di quantitativo di fibra fino a 50 g./giorno (elevato a 250 g/giorno da
8 a 20 settimane di età) e di adeguata quantità di acqua fresca (salvo vitelli
macellati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore).
Attrezzature per distribuire acqua e alimenti debbono
garantire libero accesso a tutti i vitelli del gruppo ed evitare possibili
forme di contaminazione.
Entro 30 Giugno, Ministero Salute
presenta a Commissione Europea relazione su andamento ispezioni anno
precedente, nonché presta ad esperti veterinari CE
assistenza “al fine di verificare rispetto ed applicazione uniforme su
territorio nazionale dei criteri minimi comuni per protezione dei vitelli di
allevamento (in particolare verificate misure di igiene in modo da evitare ogni
rischio di trasmissione malattia). A seguito dei controlli CE, Ministero Salute
adotta misure correttive.
Vitelli importati da Paesi Terzi
se accompagnati da certificato rilasciato da Autorità Paese Terzo, attestante
che “questi hanno ricevuto un trattamento almeno equivalente a quello accordato
ad animali comunitari”.
Sanzioni:
Chiunque non rispetta requisiti
minimi di allevamento per vitelli: multa da 1.550 a
9.296 €. Nel caso di recidiva: sanzione aumentata del 50%