UOVA DA COVA E PULCINI (Reg. 1234/07, 617/08; Legge 356/66, 96/10;
D.P.R. 587/93; D.M. 20/10/11) (avicun04)
Soggetti interessati:
Titolari di stabilimenti di selezione (dove
prodotte uova da cova per produzione di pulcini riproduttori, di
moltiplicazione, da carne o uova), o stabilimenti di moltiplicazione (dove
prodotte uova da cova destinate alla produzione di pulcini da carne o uova), o
centri di incubazione (dove messa in incubazione uova da cova o fornitura di
pulcini) che intendono commercializzare e trasportare in ambito comunitario:
a) uova da cova: uova di
volatili da cortile destinata a produzione di pulcini differenziate per specie,
categoria e tipo);
b) pulcini: volatili vivi da
cortile di peso inferiore a 185 gr. da utilizzare come pulcini da carne (cioè
destinati ad essere ingrassati e macellati prima della maturità sessuale) o da
produzione di uova (cioè destinati ad essere allevati per la produzione di uova
da consumo), o pulcini misti (cioè destinati a produzione di uova o carne), o
pulcini da moltiplicazione (cioè destinati a produzione di pulcini da carne o
uova), o pulcini riproduttori (cioè destinati a produrre pulcini da
moltiplicazione) compresi quelli di specie minori (quaglia, piccioni, fagiani,
pernici ed uccelli corridori) e stabilimenti di selezione e moltiplicazione con
meno di 100 volatili prodotti nella Comunità o importati da Paesi Terzi, con
esclusione incubatoi aventi capacità inferiore a 1.000 uova da cova annue.
Iter procedurale:
Legge 96/10 prescrive che solo
stabilimenti registrati presso MI.P.A.F. sono autorizzati a produrre uova da
cova e pulcini. A tal fine interessati presentano domanda di registrazione
stabilimento (Modello riportato in Allegato a D.M. 20/10/2010 pubblicato su
G.U. 42/11) a Ministero Agricoltura, specificando: codice identificativo
rilasciato da ASL
MI.PA.F. invia copia domanda a
Servizio Veterinario ASL, a cui compete esercitare vigilanza su impianto e che
deve essere avvertito di ogni anomalia intervenuta nel ciclo produttivo.
In ogni ufficio veterinario ASL
istituito registro, in cui riportare:
a)
estremi autorizzazione concessa con relativo codice
identificativo rilasciato da MI.P.A.F., comprendente per
·
azienda da riproduzione: sigla IT seguita da
codice ISTAT Comune, sigla Provincia dove ubicata azienda, numero progressivo
di 3 cifre;
·
aziende di selezione: sigla IT seguita da codice
ISTAT Comune, codice ISTAT di Provincia, lettera S (sigla ITC per incubatoi),
numero progressivo di 3 cifre
b)
esito controlli. In caso di irregolarità o rilevata
perdita di requisiti si ha revoca riconoscimento.
MI.P.A.F. aggiorna sul proprio
sito (www.politicheagricole.gov.it)
elenco di aziende registrate nel territorio nazionale
Imprese produttrici uova da cova
debbono:
-
comunicare (Modello riportato in Allegato a D.M.
20/10/2010 su G.U. 42/11) a MI.P.A.F., entro 10 giorni, cessazione definitiva e
interruzione temporanea attività produttiva ed ogni variazione, evidenziando:
nome, indirizzo e sede della impresa; nome, ubicazione e numero distintivo di
ogni stabilimento di produzione, superficie coperta totale dei locali adibiti
ad allevamento riproduttori e loro numero per produzione uova da cova per
centri produzione uova da cova; numero e capacità complessiva delle incubatrici
al netto delle sezioni di schiusa per centri produzione pulcini;
-
fornire ad animali alimentazione adeguata (60% mais,
30% orzo, 10% avena);
-
mantenere impianti ed attrezzature in buone condizioni
igienico-sanitarie e di manutenzione, sottoponendoli a periodici controlli per
accertare assenza di malattie trasmissibili
-
tenere registro vidimato da veterinario ASL in cui
annotare: risultati della schiusa, anomalie constatate, esami laboratorio
effettuati e relativo esito, numero e destinazione uova da cova commercializzate;
-
far accompagnare ogni partita da certificato sanitario,
redatto e sottoscritto da veterinario ASL il giorno del carico, e valido 5
giorni. Certificato previsto per unico destinatario;
-
marcare con inchiostro nero indelebile ogni uova usate per
produzione pulcini, riportando codice distintivo allevamento di provenienza,
prima della loro immissione in incubazione. Uova stampigliate utilizzate solo a
fini diversi da consumo umano. In deroga ammessa marchiatura delle uova da cova
mediante apposizione segno con inchiostro nero indelebile prima di loro
immissione in incubatrice, purché:
1)
presentata domanda (Modello riportato in Allegato a
D.M. 20/10/2010 pubblicato su G.U. 42/11) a MI.P.A.F., attestante possesso dei
requisiti richiesti,
2)
trasmesse informazioni nei termini prescritti (in
particolare comunicazioni mensili su produzione e commercializzazione uova da
cova)
-
trasportare in imballaggi puliti o contenitori puliti
solo uova da cova di stessa specie, categoria e tipo di pollame, provenienti da
un solo stabilimento e recante dicitura “uova da cova”, nonché numero
distintivo di azienda produzione. In caso di esportazione verso Paesi Terzi,
riportare anche indicazioni da questi richiesti “purché non diano adito a
confusione con queste”;
-
trasportare solo pulcini imballati per specie, tipo,
categoria di pollame, provenienti da stesso centro di incubazione recante
indicazione codice distintivo di detto centro;
-
compilare documento di accompagnamento per ogni
spedizione di partita di uova da cova o pulcini recante: nome o ragione sociale
ed indirizzo di stabilimento di produzione e suo numero distintivo; numero uova
da cova; data di spedizione; nome ed indirizzo del destinatario. Nel caso di
importazione da Paese Terzo, numero distintivo di stabilimento sostituito da
Paese di origine. Stato membro può decidere che per pulcini copia di tale
documento inviata ad Autorità competente in occasione di importazione,
esportazione, scambi intracomunitari (Decisione comunicata a Commissione)
Aziende di allevamento dei
riproduttori rendere disponibili ad Organismo di controllo, dati relativi al
patrimonio di pollame di selezione e moltiplicazione.
Attività di controllo svolta da
Regione che invia ogni a MI.P.A.F. relazione su esiti dei controlli e relative
azioni intraprese in caso di inosservanza alle vigenti disposizioni.
Gestore centro incubazione deve:
-
tenere registro di carico e scarico vidimato da ASL in
cui annotare per specie, categoria (selezione, riproduzione, utilizzazione),
tipo (carne, uova, misto): provenienza delle uova; data di immissione in
incubatrici; numero uova messe ad incubare, numero distintivo stabilimento in
cui prodotte uova da cova; data della schiusa; numero pulcini nati e loro
utilizzo; numero uova ritirate da incubatrice per essere utilizzate a fini
diversi da consumo umano (v. uova industriali); nominativo e sede destinatario
dei pulcini o uova incubate
-
incubare uova provenienti solo da allevamenti
riconosciuti
-
inviare campioni rappresentativi di ogni partita di
uova incubate non schiuse o pulcini morti ad Istituto Zooprofilattico per
accertamenti diagnostici. Esito accertamento comunicati a gestore impianto a
veterinario ASL. Se accertata presenza di malattie trasmissibili, subito
adottate misure sanitarie di precauzioni previste. Se ciò non avviene
sospensione dell’autorizzazione
-
compilare per ogni partita di pulcini spedita documento
di accompagnamento contenente: nome o ragione sociale ed indirizzo incubatoio;
numero distintivo; numero pulcini; data di spedizione; nome ed indirizzo del
destinatario;
-
rilasciare per ogni partita di uova da cova un
documento di accompagnamento recante: nome Paese di origine; nome e sede
impresa produttrice; nome, ubicazione, numero di immatricolazione stabilimento
produzione, numero uova costitutivo partita; nome ed indirizzo del produttore
responsabile, data di spedizione; nome destinatario uova
-
nel caso di produzione pulcini, non mettere in
incubazione uova di provenienza nazionale od estera prive di documento di
accompagnamento e comunicare ogni 2 mesi a MI.P.A.F. dati su attività svolta
nel bimestre precedente
-
tenere registro in cui annotare per specie e categoria
(Linea carne/uova e per produzione/riproduzione): numero uova messe a covare;
data in cui messe a covare; data della schiusa; numero di pulcini nati
-
comunicare (Modello riportato in Allegato a D.M.
20/10/2010 pubblicato su G.U. 42/11), per posta elettronica o fax o posta
ordinaria, a MI.P.A.F. entro giorno 15
mese successivo: numero uova messe ad incubare nel mese e numero di pulcini
nati, distinti per specie e categoria e destinati ad essere utilizzati
Per partite di uova da cova e
pulcini importati da Paesi Terzi, numero distintivo di stabilimento sostituito
con Paese di origine. Uova importate solo se: recanti sul guscio nome Paese di
origine e dicitura “cova”; in imballaggi contenenti solo uova da cova o pulcini
di stessa specie e categoria; provenienti da stesso Paese di origine e da
stesso speditore; recanti almeno le stesse indicazioni riportate su uova,
specie di pollame da cui provengono uova, nome o ragione sociale ed indirizzo
di speditore.
MI.P.A.F. in ogni momento può
revocare o sospendere temporaneamente registrazione in caso di perdita
requisiti o mancata osservanza norme.
Stato membro individua Organismi
incaricati dei controlli, comunicandoli a Commissione ed entro 30 Gennaio invia
a Commissione prospetto statistico in cui riportato attività dei centri di
incubazione autorizzati (Modello pubblicato su G.U.CE 168/08)
Stato membro comunica a
Commissione CE, entro fine mese successivo, prospetto riepilogativo del numero
di uova e di pulcini nati, distinti per specie, categoria, tipo relativi a mese
precedente, compreso numero di pulcini importati ed esportati (Modello
riportato in allegato a Reg. 617/08 pubblicato su G.U.CE 168/08)
Sanzioni:
Chiunque produce uova da cova o
pulcini senza autorizzazione: multa da 1.000 a 6.000 €
Chiunque vende o pone in
incubazione uova da cova prive di marcatura o vende senza documento
accompagnamento: multa da 50 a 500 €
Chiunque non effettua
comunicazioni a MI.P.A.F o non tiene in regola registri di produzione: multa da
100 a 500 €
In caso di inadempienza norme
veterinarie: sospensione autorizzazione incubazione uova.
Se impresa produttrice di pulcini
non comunica proprio patrimonio di volatili o dati statistici della propria
attività per 2 volte consecutive o per più di 2 volte nello stesso anno: multa
da 1.000 a 5.000 € + sospensione di autorizzazione ad attività di produzione
uova da cova o pulcini fino a 2 anni
Chiunque mette in incubazione o
detiene uova da cova non stampigliate secondo normativa vigente o con
stampigliatura illeggibile (Ammessa tolleranza del 5% per partita in sede di
controllo): multa da 0,02 a 0,12 €/uovo
Chiunque vende, detiene per
vendere o commercializza per consumo umano uova da cova incubate: multa da 25 a
150 €/uovo
Chiunque non rispetta
prescrizioni relative a pulizia, contenuto ed etichettatura di imballaggi
contenenti uova da cova e pulcini, o non rispetta obblighi di tenuta documenti
di accompagnamento di spedizione di partite di uova da cova e pulcini: multa da
500 a 3.000 €
Centri di incubazione che
omettono, anche solo parzialmente, di tenere registrazioni relative a data di
messa in incubazione, data di schiusa, numero di uova ritirate da incubatrice, identità
degli acquirenti: multa da 500 a 3.000 €
In caso di reiterazione suddette
sanzioni aumentate di 33-50% dell’importo massimo, “salvo che il fatto non
costituisca reato”.
Nei casi più gravi, sempre che fatto
non costituisca reato, MI.P.A.F. può decidere revoca di autorizzazione.