VENDITA MIELE (D.Lgs. 179/04; D.M. 25/10/85,
25/7/03; Circ. MI.P.A.F. 31/5/12) (api02)
Soggetti interessati:
Chiunque intende produrre e
vendere miele distinto
-
a seconda dell'origine in:
a)
miele di nettare o di fiori:
ottenuto dal nettare di piante;
b)
miele di melata: ottenuto
dalle “sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di
piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante”;
c)
miele di bosco: miele di
melata proveniente da essenze boschive;
d)
miele di fiori di bosco: in
caso di miele di bosco di origine essenzialmente floreale;
-
a seconda del metodo di
estrazione o produzione in:
a)
miele in favo: immagazzinato
da api negli alveoli (successivamente opercolati) dei favi da queste costruiti,
non contenenti covata e venduto in favi, anche interi;
b)
miele con pezzi di favo o
sezione di favo nel miele: contiene 1 o più pezzi di miele in favo;
c)
miele scolato: ottenuto
mediante scolatura dei favi disopercolati, non contenenti covata;
d)
miele torchiato: ottenuto
mediante pressatura dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con
riscaldamento moderato ad un massimo di 45 °C;
e)
miele filtrato: ottenuto
eliminando sostanze organiche od inorganiche estranee, in modo da avere come
risultato eliminazione significative di pollini;
f)
miele ad uso industriale:
adatto ad uso industriale o ad essere inserito come ingrediente in altri
prodotti agro-alimentari lavorati, che può avere gusto od odore anomalo, aver
iniziato processo di fermentazione od essere effervescente, essere stato
riscaldato.
Iter procedurale:
Miele può essere commercializzato
solo se risponde alle seguenti caratteristiche:
-
tenore di fruttosio e
glucosio: almeno 60% per miele di nettare e 45% per miele di melata e miscele
di miele di melata e nettare;
-
tenore di acqua: inferiore a
20% (Miele di brughiera e miele per uso industriale non oltre 23%; miele di
brughiera od uso industriale non oltre 25%);
-
tenore di saccarosio:
inferiore a 5% (10% nel caso di miele di robinia, erba medica, sulla,
eucalipto, eucryphia, citrus; 15% nel caso miele di lavanda o borragine);
-
tenore di sostanze insolubili
in acqua: inferiore allo 0,1% (0,5% per il miele torchiato);
-
conduttività elettrica:
inferiore a 0,8 mS/cm (superiore a 0,8 mS/cm per miele di melata e di castagno
e miscele con altri tipi di miele con esclusione di quelli di corbezzolo,
erica, eucalipto, tiglio, brugo, leptospermum, melaleuca);
-
acidità libera: meno di 50
millequivalenti/kg. (meno 80 meq./kg. per miele ad uso
industriale);
-
indice distasico: non meno di
8 (Nel caso di miele con basso tenore naturale di enzimi, come quello di
agrumi, non meno di 3);
-
tenore di
idrossimetilfurfurale (HMF): non più di 40 mg/kg. (Per
miele originario di Regioni con clima tropicale non più di 80 mg/kg);
-
colore variabile da tinta
quasi incolore a marrone scuro;
-
consistenza fluida, densa,
cristallizzata (totalmente o parzialmente);
-
sapore ed aroma variabile in
funzione della pianta di origine.
MI.P.A.F.,
di intesa con Ministero Salute e Ministero Attività Produttive, stabilisce
metodi ufficiali di analisi delle caratteristiche di composizione del miele:
Fino ad emanazione decreto specifico applicati metodi riportati su G.U. 185/03
Miele commercializzato come tale
o usato in prodotti destinati ad alimentazione umana non deve:
-
contenere materie organiche od
inorganiche estranee alla sua composizione (v. muffa, insetti, covate granelli
di sabbia ...), né altri ingredienti di origine alimentare, compresi additivi;
-
presentare sapore od odore
estranei;
-
avere iniziato un processo di
fermentazione o essere effervescente;
-
essere sottoposto a preventivo
trattamento termico “in modo da distruggerne o inattivarne sensibilmente gli
enzimi naturali”;
-
presentare una acidità
modificata artificialmente;
-
essere sottoposto a processi
di estrazione di polline o componenti specifiche del miele, salvo che “ciò sia
inevitabile nell’estrazione di sostanze estranee inorganiche od organiche”.
Miele non avente tali caratteristiche impiegato nella pasticceria od
industria.
Miele destinato ad uso alimentare
venduto e trasportato solo in contenitori chiusi, recanti su imballaggi,
recipienti o etichette, seguenti indicazioni, purché garantito pieno rispetto
di norme su tracciabilità delle produzioni:
-
Paese o Paesi di origine, in
cui miele raccolto. In caso di più Stati membri o Paesi Terzi riportare
dicitura "miscela di mieli originari della CE" o "miscela di
mieli non originari della CE", o “miscela di mieli originari e non originari della CE”, seguita sempre da elenco Paesi di cui
miele è originario. Scorte di etichette non conformi
commercializzate fino a 31/12/07;
-
denominazione di vendita
“miele” riservata al prodotto generico, mentre denominazione “miele di
nettare”, “miele di melata” ecc. riservata ai prodotti aventi caratteristiche
di cui sopra (Denominazioni sostituite da “miele” ad esclusione di miele
filtrato, miele in favo, miele con pezzi di favo, miele ad uso industriale). Nel caso di miele ad uso industriale riportare dicitura “destinato
solo alla preparazione dei cibi cotti” o se utilizzato come ingrediente di
prodotto alimentare riportare in elenco degli ingredienti termine “miele”.
Escluse denominazioni tipo “miele di montagna”, “miele
di prato”, “miele di bosco”;
-
quantità netta espressa in
grammi;
-
dicitura di identificazione del
lotto;
-
indicazioni inerenti origine
vegetale o floreale se prodotto interamente ottenuto da una esclusiva
(monoflora) o precisa (fiori/nettare o melata) origine botanica (In tal caso
ammesso uso “miele di …”), o da più
specie vegetali (In tal caso usare denominazione “miele millefiori”; non può
definirsi “miele millefiori” prodotto derivante da miscelazione di diversi
mieli di origine monofloreale) e ne possiede caratteristiche organolettiche,
fisico-chimiche, microscopiche (Indicazioni non applicate per miele filtrato e
miele ad uso industriale);
-
nome regionale, territoriale o
topografico se raccolto tutto da area indicata. Per miele di esclusiva
produzione italiana, sufficiente indicare in etichetta “Miele italiano”
Chiunque importi miele extra
comunitario in contenitori di peso superiore a 10 kg.
o misceli tale miele con prodotto italiano deve tenere apposito registro di
carico e scarico per singolo luogo di lavorazione o deposito, in cui annotare
operazioni di miscelazione. Registro vidimato da Ufficio Repressione Frodi, previa presentazione certificato iscrizione a Camera di
Commercio. Registro va conservato per almeno 5 anni
ASL e Consorzi Provinciali
Apistici vigilano su regolare applicazione norme commercializzazione.
Sanzioni:
Chiunque produce,
vende, somministra, distribuisce miele con caratteristiche di
composizione difformi da quelle prescritte, o non confeziona miele venduto, o
non riporta indicazioni prescritte su contenitori o etichette: multa da 600 a
6.000 €
Chiunque vende miele che presenta
sostanze organiche o cattivo sapore o trattato termicamente ....:
arresto fino ad 1 anno + multa da 200 a 2.000 €